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Numero d'incarto:
80.1995.207
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00207
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 4 ottobre 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________, __________. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con tempestivo
ricorso del 4 ottobre 1995 __________ __________ contesta la decisione su
reclamo relativa alla tassazione IC/IFD 1991-92, notificatagli dall' Ufficio di
tassazione il 28 agosto 1995. Chiede che gli siano concesse la deduzione di fr.
500.-- di media annua per spese di trasporto, la deduzione per spese di amministrazione
titoli di fr. 7.-- di media annua e la deduzione degli interessi passivi addebitatigli
nel 1990 su un conto deposito presso la Banca __________ __________. Postula
inoltre la deduzione di fr. 10'000.-- dalla sostanza, ancorché irrilevante in
quanto essa non raggiunge il minimo imponibile.
-
Nel caso in esame,
autorità fiscale e contribuente in data 6 luglio 1995 hanno convenuto di comune
accordo di risolvere le contestazioni relative al reclamo in materia di IC/IFD
1991-92 fissando l'importo della sostanza imponibile in fr. 38'236.-- e quella
del reddito in fr. 13'836.-- per l'IC e in fr. 18'036.-- per l'IFD.
2.1
Si pone pertanto il
problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal
contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa
Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco
e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo,
quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n.
- del __________ 1989 in re Ba.; CDT n.
__________ del __________ 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette
decisioni appare consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in
materia di transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che
seguono (cfr. p. es. CDT n. __________ del __________ 1993 in re
Tu.; CDT n. - del __________ 1993 in re Ki.).
2.2
Benché la legge tributaria
ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto
processuale dell'accordo transattivo ('Verständigung'), dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein,
in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH
StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985,
p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz.,
Basilea 1992, III parte, p. 108). L'accordo può tuttavia portare di regola
unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero
indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p.
5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337). In particolare
l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della
circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
Sebbene, per la sua natura
di mero atto di natura procedurale, preparatorio della successiva decisione
dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere
rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe
di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato
secondo il principio della buona fede ('Treu und Glauben') (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 9).
2.3
Questa opinione è stata
messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura
'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento
dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso
dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione.
L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione
di volontà riferita ad un caso concreto: 'Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich
vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss,
sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt
ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt,
bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit
einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist'
(cfr. Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht,
Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA
59, p. 69).
Si tratta di un vero e
proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina
(Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura
civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una
controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori
propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo
quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece
transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
2.4
Come si vede, alla luce
della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità
fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto,
il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo,
qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero
di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il
contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità
fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il
principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in
un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
- del __________ 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione
appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale
della transazione in discorso.
- Esaminando il testo
della transazione sottoscritta il 6 luglio 1995 presso l'UT di __________ -__________,
non si può non trarre la conclusione che, trattandosi nel caso concreto
sostanzialmente di una tassazione per apprezzamento, per lo meno per quanto
concerne il reddito da attività dipendente, esso deve ritenersi vincolante
esclusivamente sia per quanto concerne l'importo del reddito che quello della sostanza
imponibili.
A maggior ragione se si
considera che il ricorrente esercita la professione di avvocato e che quindi
non gli poteva sfuggire il senso esatto di quanto convenuto con l'autorità
fiscale.
- Ma anche facendo
astrazione da ciò, il ricorso non sarebbe fondato.
4.1
La deduzione per spese di
trasferta, chiesta nel ricorso, è stata concessa dall'UT sia per l'IC sia per l'IFD.
Essa risulta infatti conglobata nella deduzione per spese professionale di fr.
1'000.-- per l'IC (fr. 500.-- per spese di trasferta e fr. 500.--, vale a dire
il massimo consentito dalla legge cantonale, per le spese di perfezionamento) e
di fr. 2'100.-- per l'IFD (fr. 500.-- per spese di trasferta e fr. 1'600.-- per
le spese di perfezionamento).
4.2
La deduzione per le spese
d'i amministrazione dei titoli, pari a fr. 6,50 di media annua, si rileva del
tutto irrilevante. In effetti, per il calcolo dell'imposta, l'imponibile viene
arrotondato per difetto alla centinaia inferiore. Nulla cambierebbe quindi,
poiché il superamento della centinaia inferiore è comunque di fr. 36.--, superiori
quindi alla chiesta deduzione.
4.3
Del tutto infondata, inoltre,
la richiesta di dedurre presunti interessi passivi su un conto di deposito
presso la banca __________ __________. Il principio indagatorio non esime infatti
il contribuente dall'obbligo di collaborazione. Incombe pertanto a lui, e non
al fisco, la prova degli interessi passivi, a maggior ragione se ciò dipende dalla
produzione di documentazione di natura bancaria.
Stupisce comunque che il
ricorrente non abbia potuto o saputo farli valere a tempo debito, quando,
discutendo con l'UT i vari elementi della sua tassazione, ha concordato il
reddito imponibile dopo puntuale esame di tutte le deduzioni.
4.4
Come rilevato dal
ricorrente medesimo, di nessun momento è la richiesta di beneficiare in materia
di IC della deduzione di fr. 10'000.-- dalla sostanza imponibile, poiché
comunque esente da imposta.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD
e 185 LT
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di e
le spese in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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