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Numero d'incarto:
80.1995.205
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00205
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 3 ottobre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ ______________________________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ e
__________ __________ hanno acquistato il 2 luglio 1991 il mapp. n. __________
di __________, su cui sorge una casa d’abitazione. Il prezzo di fr. 605’000.--
veniva soluto in parte in contanti (fr. 55’000.--) e in parte mediante assunzione
del debito ipotecario (fr. 172’000.--). La parte rimanente (fr. 378’000.--)
sarebbe invece stata versata entro la fine di ottobre.
Dopo l’acquisto
procedevano a importanti lavori di riattazione.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1993-94 i contribuenti chiedevano la deduzione di interessi
passivi per fr. 23’405.-- di media annua. L’ Ufficio di tassazione, dal canto
suo, la ammetteva nella limitata misura di fr. 11’390.--, argomentando che gli
interessi ipotecari sul conto di costruzione non sono deducibili in quanto
considerati costi d’investimento (cfr. notifica della tassazione del 18 luglio
1994).
__________ e __________
__________ presentavano reclamo in tempo utile, avvertendo di non essere mai
stati debitori di interessi maturati su un credito di costruzione. Con
decisione dell’11 settembre 1995 l’UT riconfermava, su questo punto, la
notifica di tassazione, ribadendo che gli interessi che gravavano l’immobile al
momento dell’acquisto non possono essere dedotti, in quanto considerati costi
di investimento, poiché subito dopo l’acquisto l’abitazione è stata
completamente ristrutturata.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dall’avv. __________,
ripropongono la richiesta di dedurre integralmente gli interessi passivi.
Argomentano, essenzialmente, che la questione è prettamente giuridica e, meglio,
quella di sapere se gli interessi ipotecari inerenti a un debito assunto
nell’ambito dell’acquisto di un immobile siano, qualora quest’ultima venga
ristrutturato, da considerarsi interessi passivi deducibili nella tassazione
ordinaria oppure costi d’investimento deducibili nella tassazione sull’utile
immobiliare.
-
3.1.
Per l'imposta cantonale
dalla totalità dei proventi sono deducibili gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione (art. 31 cpv. 1 lett. a LT). Non possono invece
essere dedotte le spese d'acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni
patrimoniali (art. 32 lett. d LT). La normativa cantonale si ricollega
sostanzialmente a quella dell'imposta federale diretta, che prevede, da un
lato, la deduzione dal reddito lordo degli interessi su debiti nel periodo di
computo (art. 22 cpv. 1 lett. d DIFD), fatta eccezione, in modo
particolare, delle spese per l'acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali
(art. 23 DIFD).
3.2.
La giurisprudenza del
Tribunale federale ha precisato in anni recenti che gli interessi di
costruzioni devono essere considerati per l'IFD una spesa finanziaria legata all'acquisto
dell'immobile e che pertanto devono essere qualificati come spese per
l'acquisto di un bene patrimoniale non deducibili in virtù dell'art. 23 DIFD.
Essi non possono quindi essere parificati a semplici interessi ipotecari (ASA
57 565; ASA 60 191 = RF 1991 __________). Gli
interessi sul credito di costruzione costituiscono infatti un costo di
costruzione dell'immobile, ovvero una spesa d'investimento che non provoca una
diminuzione della sostanza, bensì contribuisce a creare o a sviluppare una
nuova fonte di reddito. In particolare gli interessi di costruzione concorrono
a creare una plusvalenza che si manifesta nel valore complessivo dell'immobile
(ASA 57 657, consid. 2a; ASA 60 194, consid. 1a e
3a-b e riferimenti). In virtù del loro rapporto tecnico, economico e temporale
con un progetto di costruzione, gli interessi sui crediti di costruzione
rappresentano dunque dei costi di investimento (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 127).
3.3.
L'opinione espressa dal
Tribunale federale è condivisa dalla maggioranza dei cantoni (Stadelmann,
Die steuerliche Behandlung von Baukreditzinsen in der Schweiz, in RF
47/1992 p. 119) ed è stata espressamente fatta propria, ad esempio, dalla
Commissione cantonale di ricorso del Canton Friburgo in un recente approfondito
giudizio del 2 febbraio 1990 (RF __________/1994 p. 91).
3.4.
Anche la giurisprudenza di
questa Camera ha sempre trattato gli interessi di costruzione alla stregua di
un costo di costruzione, sia per quanto concerne la Legge per l'imposta sul
maggior valore immobiliare (LIMVI), dove ne è stata ammessa la deduzione in
quanto spesa di miglioria secondo l'art. 9 cpv. 1 LIMVI (STF 10
maggio 1972 in re S. SA; STF 16 gennaio 1984 in re B.SA; STF
del 22 aprile 1992 in re H.S.; Rep. 1973 299; RTT
1970 55 s.; CDT n. __________ del __________ 1972 in re L.G.; CDT
- __________/91 in re R.W.; CDT n. __________/90 in re S.N.; CDT
- __________ del __________ 1991 in P.G.), sia in materia di imposta ordinaria,
dove invece, di riflesso, la deduzione non è stata ammessa (CDT
n. __________ del __________ 1991 in re E. AG e riferimenti; CDT
n. __________ __________ 1993 in re C. E.; CDT n. __________ del
__________ 1993 in re V. e M. V.; CDT n. __________ del __________
1994 in re M.C.; CDT n. __________ del __________ 1994 in re A.V.).
In materia di imposta cantonale ordinaria questa Camera ha d’altronde avuto
modo di esaminare le più diverse e disparate censure rivolte contro la mancata
deduzione degli interessi di costruzione, respingendole (CDT n.
__________ del __________ 1994 in re M.C.; CDT n. __________ del
__________ 1994 in re A.V.).
3.5.
Va comunque sottolineato
che ciò che importa è la natura giuridica dell'importo chiesto in deduzione. La
natura della garanzia prestata o addirittura l'assenza di garanzia non modifica
la natura del credito (ASA 57 657, consid. 2 b e riferimenti).
Gli interessi di costruzione devono essere infatti definiti come interessi su
un credito destinato ad apportare una plusvalenza a un immobile. Essi decorrono
dall’inizio dei lavori fino alla loro fine, indipendentemente dalla forma del
credito (RF __________/1994 p. 91). Il consolidamento del credito
di costruzione interviene dunque, indipendentemente da eventuali ritardi nella
liquidazione, al termine dei lavori di costruzione o di ristrutturazione (ASA
57 194, consid. 2b; Sentenza della Commissione cantonale di ricorso del Canton Friburgo,
del 2 febbraio 1990, consid. 4c; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 282; Rumo, Die Liegenschaftsgewinn-
und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 241).
- Nel caso in esame, i
ricorrenti, hanno dapprima venduto, in data 18 giugno 1991, la part. n.
__________ di __________, al prezzo di fr. 700’000.--; pochi giorni dopo, più
precisamente il 2 luglio, hanno acquistato, al prezzo di fr. 605’000.--, la
part. n. 6, pure situata nel Comune di __________, su cui sorgeva
un’abitazione, che hanno immediatamente proceduto a ristrutturare, investendo
un importo per la sola riattazione di fr. 294’000.--. I lavori di
ristrutturazione sono durati circa un anno e sono terminati nel corso
dell’estate successiva, tant’è che l’abitabilità della nuova abitazione o,
meglio, dell’abitazione ristrutturata è stata concessa soltanto a partire dal
1° settembre.
Risulta evidente, da
quanto precede, lo stretto legame temporale, ma anche tecnico ed economico tra
acquisto e lavori di ristrutturazione, così da fare apparire nella loro
globalità gli interessi decorsi sui debiti contratti per l’acquisto
dell’immobile e la sua riattazione interessi di costruzione non deducibili.
L’Ufficio di tassazione ha
quindi correttamente dedotto gli interessi sul debito ipotecario dell’immobile
venduto fino al momento della sua alienazione, vale a dire al 18 giugno 1991 e
nuovamente gli interessi sul debito relativo al nuovo immobile (immobile
riattato) dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre di quello stesso anno. Non sono per
contro stati dedotti, in quanto interessi di costruzione, che potranno e
dovranno se del caso venire considerati in caso di vendita dell’immobile nel
quadro della determinazione dell’utile immobiliare imponibile, gli interessi
decorsi sul debito in conto corrente presso il __________ __________ __________,
che a fine 1991 ammontava a fr. 400’000.--, di cui fr. 172’000.-- pagati per
rilevare il debito, garantito da ipoteca, che gravava l’immobile acquistato e
fr. 228’000.-- versati al venditore il 28 ottobre 1991, conformemente al
contratto di compravendita. Anche tali importi devono infatti essere economicamente
considerati, per quanto si è detto, debiti di costruzione.
Anzi, ci si potrebbe
persino chiedere se l’UT non abbia errato a vantaggio dei ricorrenti, deducendo
gli interessi pagati dal 1° luglio al 31 agosto 1992, dato che l’abitabilità è
stata concessa soltanto dal 1° settembre 1992. Questa Camera rinuncia comunque
per economia di giudizio a ulteriori accertamenti e a effettuare se del caso
una reformatio in pejus. Ben si può ammettere che all’inizio di luglio
del 1992 la ristrutturazione dell’immobile fosse già progredita al punto da
consentirne l’abitazione, anche se il formale permesso d’abitabilità è intervenuto
soltanto due mesi dopo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 450.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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