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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.193
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00193
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 18 settembre 1995
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
, __________ -
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con ricorso alla
Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l'annullamento
della multa inflittagli dall' Ufficio di tassazione di __________ -__________,
lamentando che sia il richiamo sia la diffida siano stati intimati al suo
precedente rappresentante contrattuale, sebbene egli avesse conferito procura
al nuovo rappresentante, l'avv. __________ __________, fin dal 16 gennaio 1995;
-
che, nel suo preavviso del
27 settembre 1995, l'autorità di tassazione propone di annullare la multa,
ammettendo che per un disguido non era stata registrata la comunicazione della
sostituzione del rappresentante, ragione per cui il richiamo, la diffida e
anche la multa disciplinare erano poi state notificate al signor __________
__________, precedente rappresentante;
-
che, quando il
contribuente è assistito da un rappresentante (cfr. art. 154 LT 1976 e art. 100
DIFD; ora art. 190 LT 1994 e art. 117 LIFD) e il potere di rappresentanza è
provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche
al rappresentante (cfr. CDT n. __________ del __________ 1987 in
re R.F. SA), cui l'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente,
fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 431);
-
che, se l'autorità fiscale
non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione
irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF
113 Ib 296);
-
che il ricorso deve
pertanto essere accolto, ritenuto che l'intimazione del richiamo e della
diffida al signor __________ anziché all'avv. __________ __________ è avvenuta,
per espressa ammissione dell' Ufficio di tassazione, in seguito ad un disguido
imputabile alla stessa autorità fiscale;
-
che, alla luce dell'esito
del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali,
mentre al ricorrente deve essere attribuita un'indennità di fr. 250.- a titolo
di ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del16 agosto 1995 e la multa disciplinare
del 21 giugno 1995 sono annullate.
- Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
Al ricorrente è assegnata
una indennità di fr. 250.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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