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Numero d'incarto:
80.1995.133
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00133
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 5 luglio 1995
in
materia di: IMVI
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 5 novembre 1993, __________ __________ alienava al signor __________
__________ la PPP (proprietà per piani) n. __________ di __________, al prezzo
di fr. 525'000.–. L' Ufficio dei registri di Lugano emetteva, in data 29 luglio
1994, la tassazione relativa all'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI),
nella quale commisurava l'imponibile in fr. 28'872.–, pari alla differenza fra
il valore dell'alienazione e il valore del precedente acquisto aumentato del 5%
(fr. 420'000.–) e delle migliorie per complessivi fr. 76'128.–. L'imposta a
carico dell'alienante ammontava di conseguenza a fr. 5'996.–.
Il venditore impugnava la
suddetta decisione con reclamo del 4 agosto 1994, postulando la deduzione della
provvigione pagata alla __________ __________. __________ & __________
__________, in qualità di mediatrice immobiliare, per un ammontare di fr.
26'250.–. Su invito dell'autorità di tassazione, il contribuente inoltrava poi
una copia dell'estratto conto della __________ __________ __________ &
__________ __________, per dimostrare l'esistenza di un rapporto di conto corrente
fra lui e la suddetta società. L' Ufficio dei registri respingeva peraltro il
gravame con decisione del 9 settembre 1994, argomentando che il reclamante non
aveva dato seguito in modo esaustivo alla richiesta di documentazione.
-
Con ricorso del 16
settembre 1995 alla Divisione delle contribuzioni (DC), il venditore contestava
la mancata deduzione della provvigione, ribadendo l'esistenza di un conto
corrente con la società anonima. La DC respingeva il ricorso con decisione del
6 giugno 1995, sottolineando, da un lato, che la società in questione
appartiene allo stesso ricorrente, e, dall'altro, che la provvigione è
destinata a non essere verosimilmente mai pagata, dato l'ammontare del debito
del ricorrente nei confronti della società.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
nuovamente la deduzione della provvigione pagata alla __________ __________.
__________ & __________ __________, osservando che il fatto che la
provvigione sia stata regolarmente contabilizzata nel bilancio della società fa
sì che il corrispondente utile sarà imposto a quest'ultima. Sottolinea inoltre
che dal bilancio di chiusura del 1993 traspare come la società sia
effettivamente operativa, disponga di personale proprio e sopporti spese amministrative.
La DC propone di
respingere il ricorso, attirando l'attenzione sulla circostanza che la fattura
di fr. 26'250.-, emessa dalla società, è stata sì contabilizzata fra i ricavi,
ma quale contropartita è stato addebitato il conto "__________ __________
__________ ".
- Secondo l'art. 9
cpv. 3 LIMVI sono deducibili le provvigioni usuali versate a un contribuente
assoggettato alla sovranità fiscale svizzera.
4.1.
Con la novella
legislativa, entrata in vigore l'8 marzo 1991, il legislatore ticinese ha, da
un lato, voluto riconoscere la deduzione analitica di un costo di vendita
diventato ormai usuale e, dall'altro, evitare gli abusi, ponendo, come si legge
nel Rapporto 11 gennaio 1991 della Commissione della Legislazione, «le necessarie
cautele atte a prevenire e a sventare facili elusioni della legge e evasioni
fiscali che potrebbero facilmente realizzarsi sia notificando provvigioni per
importi eccedenti quelli usuali, sia indicando come beneficiari persone
sottratte alla verifica dell'autorità fiscale svizzera» (CDT
n. 64 del 30 marzo 1992 in re F.L.).
La limitazione posta dall'art.
9 cpv. 3 LIMVI alla deduzione delle provvigioni è d'altronde conosciuta dal
diritto fiscale cantonale, che all'art. 57 LT pone limiti precisi alla
deduzione dei debiti e, di riflesso, dei relativi interessi passivi,
soprattutto se versati a degli stabilimenti aventi la loro sede in Stati che
favoriscono la presa di un domicilio fittizio (art. 89 cpv. 2 DIFD; DTF
106 Ib 148; Sammlung BGE n. 621 STF del 21 marzo
1985 in re SIR SA; ASA 51 p. 375 ss; ASA 55 p.
140).
In particolare, il
contribuente che vuole dedurre le provvigioni versate a stabilimenti con sede
in Stati che favoriscono i domicili fittizi, come __________ e il __________,
dovrà premurarsi di indicare oltre all'indirizzo degli stabilimenti in questione,
anche precise informazioni sugli aventi diritto degli stessi, atte a provare le
effettive relazioni d'affari tra contribuente e stabilimento e non soltanto la
loro apparente estraneità (CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re
A. SA).
4.2.
La possibilità di prendere
in considerazione tali costi presuppone l'esistenza di un contratto di
mediazione ex art. 412 ss. CO (Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. IV, Berna 1969, p. 255; Rumo,
Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo
1993, p. 253; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar,
Zurigo 1994, p. 821; inoltre, RF 47/1992 p. 230; di diversa
opinione AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991,
p. 757); occorre cioè che la provvigione sia stata pagata dall’alienante ad un
terzo, perché quest’ultimo gli ha indicato l’occasione per concludere un contratto
o ha agito da intermediario fra compratore e venditore. Il mediatore non è
dunque né un semplice consulente né un rappresentante (Reimann/Zuppinger/Schärrer,
op. cit., p. 256 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
cit., p. 757), anche se spesso è difficile distinguerlo da quest’ultimo. La principale
differenza è data dal fatto che il conferimento di una procura è un negozio
giuridico unilaterale, mentre la mediazione è un contratto; inoltre, il
mediatore non riceve l'incarico di concludere direttamente il contratto in nome
e per conto del committente, ma quest'ultimo lo stipulerà in prima persona
oppure ne incaricherà un altro rappresentante. Sono, in particolare, esclusi
dall'ambito di applicazione della norma tutti i casi di rappresentanza legale,
come per esempio, quello del padre che agisce per conto del figlio oppure del
tutore (Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 257).
- Nella fattispecie,
l'autorità fiscale ha negato la deduzione della provvigione pagata dal
ricorrente alla __________ __________. __________ __________, argomentando che
in realtà non vi sarebbe stata alcuna mediazione immobiliare di quest'ultima società
né vi sarebbe stato alcun pagamento effettivo della provvigione spettante all'alienante.
5.1.
Il mediatore deve essere
una terza persona. Il venditore o il compratore non può infatti far valere
provvigioni versate a se stesso per sforzi intrapresi personalmente per la
vendita dell'immobile (DTF 103 Ia 24; inoltre, Guhl,
Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p.
240; Reimann/Zuppinger/Schärrer, vol. IV, p. 256; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 166; Rumo,
op. cit., p. 253; Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit., p. 824).
Vi è versamento di provvigioni a se stessi anche se, pur essendovi indipendenza
formale tra committente e mediatore, vi è tuttavia identità di interessi;
è il caso dell'alienante che compensa la società di cui è azionista o
amministratore oppure della società anonima che versa una provvigione ad
un'altra società controllata dallo stesso azionista nonché del socio o del
coerede che vengono compensati per aver consentito di alienare l'immobile della
comunione ereditaria o della società, come pure della persona giuridica che
versa una provvigione ad un proprio organo (RF 47/1992 p. 227 e
- 229; StE 1987 B 44.13.5 n. 3; StE 1991 B 44.13.5
- 5; StE 1992 B 44.13.5 n. 6; NStP 1990 p. 77).
5.2.
Il Tribunale federale si è
pronunciato sulla questione della deducibilità delle provvigioni versate dal
venditore a se stesso in due sentenze.
Nella prima, del 1977 (DTF
103 Ia 20 ss.), in un caso zurighese, ha accolto il ricorso di una società
anonima immobiliare cui era stata negata la deduzione del compenso versato ad
una società che svolgeva la funzione di appaltatrice generale, sebbene le due
società appartenessero ad una medesima holding. La ragione per cui l'Alta Corte
ha dato ragione alla ricorrente non era però data dal fatto che secondo i giudici
di Losanna la società mediatrice doveva ritenersi terza persona rispetto alla società
venditrice; anzi, nella motivazione si sottolinea come tale situazione comporti
un parallelismo fra gli interessi del mandante e quelli del mandatario e come
vi sia il concreto pericolo di stabilire una disparità di trattamento rispetto
alle imprese che incaricano della vendita degli immobili i propri organi e
impiegati e che non possono computare alcuna deduzione per provvigioni (DTF
103 Ia 25). I giudici hanno poi però accolto il ricorso, per il semplice fatto
che avevano ravvisato una arbitraria violazione del principio della buona fede
nella condotta dell'autorità fiscale, la quale aveva, da un lato, considerato
imponibili i trasferimenti di proprietà avvenuti in occasione della
trasformazione della società preesistente in quattro società distinte, adottando
in tal modo un punto di vista civilistico per considerare le quattro società
come aziende indipendenti; dall'altro lato, aveva però successivamente ignorato
la forma del diritto civile e, fondandosi sulla realtà economica, aveva preteso
di negare che una delle suddette società potesse agire da mediatrice (DTF
103 Ia 26).
In una successiva
decisione del 1978 (ASA 48 p. 441 ss.), in un caso lucernese, il
Tribunale federale ha richiamato le considerazioni proposte nella sentenza
citata, in merito alla possibilità di negare la deduzione delle provvigioni se
vi è parallelismo di interessi fra mandante e mandatario o vi è stretta
connessione economica fra costoro. Ha dunque affermato che, se un cantone vuole
impedire che venditori immobiliari strettamente legati ad una ditta mediatrice
conseguano un vantaggio rispetto ad altri che vendono direttamente i propri
immobili, ciò non è in contrasto con il principio di uguaglianza; ha poi
ricordato che il solo motivo per cui nella precedente sentenza aveva accolto il
gravame della società ricorrente era da ricercarsi nell'operato contraddittorio
dell'autorità zurighese.
5.3.
Esaminate le caratteristiche
del caso in esame, non può che essere confermata la conclusione dell'autorità
fiscale, che ha negato la deducibilità della provvigione. La DC ha infatti
potuto accertare, dall'incarto fiscale della società anonima, che la provvigione
di fr. 26'500.- è stata sì contabilizzata fra i ricavi della società; però, non
vi è mai stato il corrispondente versamento di denaro a favore della società,
ma, al contrario, l'importo in questione è stato addebitato al conto
"__________ __________ __________ ". L'__________ __________ risulta
debitore della società per un ammontare di fr. 247'690--.
Nelle sue osservazioni, la
DC sottolinea inoltre come la __________ __________. __________ __________ sia
amministrata da __________ __________ e da sua moglie e come costoro ne siano
anche i soli azionisti. D'altra parte, l'unico impiegato della società è la
segretaria, che non svolge attività di mediazione, così come non sono
stipendiati dalla SA neppure i coniugi __________. In simili circostanze, non
si vede come possa ipotizzarsi l'esistenza di un contratto di mediazione.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 550.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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