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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.123
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00123
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 27 giugno 1995
in
materia di: denegata giustizia
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 27 giugno 1995 i
coniugi __________ presentavano un ricorso per denegata giustizia, lamentando
il ritardo dell' Ufficio tassazione delle persone giuridiche nell'emettere la
decisione su reclamo in materia di conteggio relativo alla quantificazione dell'ipoteca
legale relativa alla debitrice __________ __________ di __________, essendo
ormai trascorsi quasi tre anni malgrado ripetute sollecitatorie.
L'UTPG prendeva posizione
facendo presente, da un lato, l'impossibilità di prendere posizione a breve
termine a causa dell’assenza per ferie dei funzionari incaricati e sollevando
dubbi circa la competenza della Camera di diritto tributario a pronunciarsi in
materia di contestazioni per ritardata giustizia.
Questa Camera assegnava
quindi all' Ufficio un termine ultimo fino al 25 luglio per presentare le
proprie osservazioni, rispettivamente per emettere la decisione su reclamo. In
data 21 agosto, l'UTPG comunicava d'aver notificato ai coniugi __________ la
decisione su reclamo, trasmettendola in copia a questa Camera.
- 2.1.
Per prassi costante,
l'autorità amministrativa o giudiziaria cade nel diniego di giustizia quando,
pur essendo competente in materia e senza giusto motivo, rifiuta, omette o ritarda
eccessivamente di compiere determinati atti che le sono stati richiesti (DTF
107 Ib 164 consid. 3b e c e rif.; inoltre STF del 21 dicembre
1990 in re G. SA/CDT).
In particolare il ritardo
frapposto all'evasione di una pratica costituisce violazione dell'art. 4 Cost.
ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze
amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente
dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di
diritto come pure, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti
presso l'autorità adita (Rep. 1982 pag. 318 consid. 3a e rif). Il
sovraccarico di lavoro e la mancanza di personale non costituiscono valida
scusante (DTF 103 V 198, 107 Ib 165; Knapp, Précis
de droit administratif, 1991, p. 134, n. 633).
2.2.
Il ricorso per denegata o
ritardata giustizia va presentato all'istanza superiore (Knapp,
op. cit., n. 975, p. 221; Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, p. 81, n. 136, parte speciale, p. 530, n. 963).
- 3.1.
Nel caso in esame va
innanzi tutto affermata, contrariamente ai dubbi manifestati dall’opponente, la
competenza di questa Camera a statuire su un ricorso per ritardata giustizia
contro l’operato dell’autorità di tassazione nell’evadere un reclamo. Come si è
visto, la competenza spetta, in simili casi, all’autorità di ricorso e non
all’autorità di vigilanza.
3.2.
Nel merito, il gravame è
diventato, pendente il ricorso, privo d’oggetto, avendo l’UTPG finalmente
emesso la decisione sul reclamo presentato dai ricorrenti contro i conteggi per
la quantificazione dell’ipoteca legale, intimati circa tre anni prima, il 27
agosto 1992. Il ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli, ma per quanto
precede si giustifica nondimeno l’assegnazione delle ripetibili ai ricorrenti
giusta l’art. 185 cpv. 4 LT.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
La resistente verserà ai
ricorrenti fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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