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Numero d'incarto:
80.1995.100
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00100
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 23 maggio 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 81/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ -
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1991-92 l’ Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha esposto ad
__________ __________, limitatamente imponibile in Svizzera, un reddito della
sostanza (valore locativo) di fr. 15’650.--, accordandole la deduzione
forfetaria per spese di manutenzione. Per l’aliquota, l’ autorità fiscale ha
preso in considerazione un reddito all’estero di fr. 150’000.-- e una sostanza
di un milione di franchi (cfr. notifica della tassazione del 16 agosto 1994,
confermata in sede di reclamo con decisione del 24 aprile 1995).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso la contribuente, assistita dall’ avv. __________.
__________, contesta gli elementi di reddito e di sostanza all’estero supposti dall’
Ufficio di tassazione per determinare l’aliquota. Fa presente di vivere
sostanzialmente dei proventi della pensione e da investimenti in titoli di
Stato italiani che non devono essere dichiarati, ma che comunque non superano i
50 milioni di lire.
L’acquisto dell’immobile
in Svizzera è stato effettuato a seguito della vendita di sostanza in Italia
per garantirsi un investimento sicuro in valuta notoriamente più forte e più
stabile.
- All'udienza del 9
giugno 1995, dopo aver sentito le spiegazioni fornite dal rappresentante della
ricorrente in merito alla sua situazione finanziaria all'estero, l' Ufficio di
tassazione ha proposto di ridurre il reddito all'estero determinante per
l'aliquota a fr. 50'000.-- e la sostanza a fr. 500'000.--.
Il rappresentante della
ricorrente ha dato la propria adesione seduta stante a detta proposta, che
appare adeguata e rispettosa della capacità contributiva complessiva della
contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 24 aprile 1995 è riformata a' sensi del consid. 3.
§§ Gli atti del procedimento
sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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