AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1994.68
Data decisione, Autorità:
19.12.2003, CDT
Incarto n.
80.1994.68
Lugano
19 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 aprile 1994
in materia di: IMVI
presentato da:
__________, __________. __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Il 18
maggio 1988 __________ __________ cedeva a __________ __________ il
pacchetto azionario della __________ __________, proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________. L'Ufficio dei registri di __________ determinava l'imponibile con decisione del 17 maggio
1990, successivamente confermata con decisione su reclamo del 7 giugno 1990, in
fr. 611'250.- e l'imposta dovuta in fr. 216'210.-.
1.2.
Con
tempestivo ricorso al Dipartimento __________
__________, solidalmente responsabile
del pagamento dell'imposta sul maggior valore immobiliare secondo l'art. 4 cpv.
5 LIMVI, chiedeva l'annullamento della tassazione a suo carico, ritenendosi
vittima di una truffa perpetrata a suo danno e avendo sporto denuncia penale
contro la __________ - und __________ di __________
e contro ignoti.
Con decisione
del 9 maggio 1994 la Divisione delle contribuzioni respingeva il ricorso,
rilevando che l'applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 27 LIMVI
presuppone che la rescissione del contratto per giustificati motivi sia
avvenuta nell'ambito di quanto previsto dal CO, segnatamente per nullità,
lesione o vizi del contratto (art. 21-23 CO). Riservava nondimeno al ricorrente
la facoltà di avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 27 LIMVI, qualora
il contratto fosse stato rescisso.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la domanda d'annullamento
della tassazione a suo carico in quanto vittima di una truffa. Essendo
l'inchiesta in corso, chiede che la tassazione venga tenuta in sospeso fino a
definizione del procedimento penale.
La
Divisione delle contribuzioni si oppone invece alla richiesta di sospensione
della tassazione, essendo l'esito del procedimento penale incerto e la sua
durata imprevedibile.
Pacifica
al riguardo è la legittimazione a ricorrere di __________
Re__________s, in quanto debitore
solidale dell'imposta (cfr. per es. CDT n. __________
del 3 maggio 1993 in re R. F.).
2.2.
In
occasione dell'udienza del 6 ottobre 1994, considerati i problemi connessi con
la pendenza di procedure penali e civili contro __________
e la __________ -und __________ dall'esito e dalla durata incerti,
segnatamente i riflessi sulla prescrizione risp. sulla facoltà di chiedere la
revisione di una decisione definitiva, il ricorrente, per non pregiudicare la
decorrenza del diritto di chiedere la revisione di una tassazione definitiva,
dichiarava di non prevalersi della prescrizione, qualora la presente procedura
fosse stata tenuta in sospeso.
2.3.
Ripetutamente
il giudice interpellava le diverse autorità e il ricorrente sull'evoluzione dei
diversi procedimenti, dal cui esito sarebbe dipeso anche l'esito del presente
ricorso.
Il 26
marzo 2003 l'avv. __________ __________, che aveva inizialmente assistito
il ricorrente, comunicava che dal profilo penale il procedimento contro __________ e gli organi della __________ - und __________
__________ era stato abbandonato il 15
luglio 2002, ma che successivamente, il 7 ottobre 2002, il procuratore pubblico
__________ aveva provveduto a effettuare
il deposito degli atti nell'istruzione formale scaturente da diverse denuncie
successivamente congiunte riguardante la banca e diverse società legate
all'inchiesta. Comunicava inoltre di aver cessato di assistere __________ ,
invitando questa Camera a rivolgersi direttamente al ricorrente o eventualmente
all'avv __________.
Il 22
aprile 2003 il giudice, riassunto l'iter processuale, assegnava a __________ __________
un termine di quindici giorni per produrre, se del caso per il tramite
dell'avv. __________, copia di tutta la
documentazione civile e anche penale relativa al trasferimento del pacchetto
azionario della __________ __________, segnatamente alla nullità del
relativo contratto. Dello scritto veniva inviata copia anche all'avv. __________.
Scaduto il
termine, la Cancelleria di questa Camera ha ripetutamente interpellato il
ricorrente, segnatamente in data 27 maggio, 5 giugno, 11, 16 e 17 settembre,
come risulta dalle annotazioni apposte nell'incarto, senza tuttavia ottenere
risposta.
2.4.
Questa
Camera, considerato l'atteggiamento assolutamente non collaborante del
ricorrente e nell'impossibilità di conoscere lo sviluppo delle procedure civili
per mancanza di informazioni, non fosse altro che relative al foro competente,
ha comunque acquisito agli atti sia il decreto d’abbandono del 15 luglio 2002
relativo alla denuncia sporta da __________
__________ sia quello del 21 luglio 2003
per intervenuta prescrizione relativo alla denuncia per falsità in documenti
sporta dall’Obergericht del Canton __________
il 21 ottobre 1992.
Questa
Camera non può quindi far altro che decidere sulla base della documentazione a
disposizione, acquisita agli atti d’ufficio.
- 3.1.
Torna
applicabile alla fattispecie in esame la Legge concernente l’imposta sul maggior
valore immobiliare (LIMVI) del 17 dicembre 1964, che è rimasta in vigore fino
al 31 dicembre 1994 e applicabile a tutti i trasferimenti di proprietà iscritti
a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure
alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite prima della sua entrata in
vigore (art. 324 cpv. 2 LT-1994).
3.2.
Nel
merito, lo Stato preleva un'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) che
colpisce l'incremento di valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di
fondi (cfr. art. 1 LIMVI).
Soggiacciono
in linea di principio all'imposizione le alienazioni di fondi di cui
l'alienante è proprietario da oltre cinque anni, se il valore dell'alienazione
supera il valore ufficiale di stima aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett.
a LIMVI) e le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da non più
di cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore determinato
nella precedente contrattazione aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b
LIMVI).
3.3.
Nel caso
in esame, il calcolo effettuato dall’Ufficio dei registri e successivamente
confermato, da ultimo dalla Divisione delle contribuzioni, non è contestato in
quanto tale.
Il
ricorrente, come si è visto, invoca sostanzialmente l’applicazione per analogia
dell’art. 27 cpv. 1 LIMVI, per il quale, se il contratto è rescisso per
giustificati motivi e il fondo è reiscritto nel registro fondiario al nome del
proprietario precedente, chi ha pagato l’imposta ha in diritto di chiederne la
restituzione.
Al
riguardo, la giurisprudenza di questa Camera, ha per esempio riconosciuto che
non vi è maggior valore immobiliare imponibile nel caso di un trapasso avvenuto
in occasione di una truffa, riconosciuta tale dall’Autorità penale (CDT n.159 del
22 agosto 1994 in re G. C.).
3.4.
Orbene,
nel caso in esame, pur essendo sussistiti non pochi dubbi circa la validità del
contratto di cessione del pacchetto azionario, come per altro risulta dalle
decisioni in materia esecutiva del 16 marzo 1993 del Pretore di __________ -Campagna e 23 settembre 1993 dell’
Amtsgericht di __________ -Città, il
decreto d’abbandono ampiamente motivato del 15 luglio 2002 esclude
categoricamente l’esistenza di una truffa ai danni del ricorrente, come pure
l’esistenza del reato di falsità in documenti.
Vi si
legge testualmente:
Per quanto attiene al reato di
truffa, il denunciante sostiene di essere stato tratto in inganno dal
denunciato, per essersi fidato delle sue allegazioni (secondo cui si sarebbe
trattata di un'operazione temporanea, senza alcun rischio finanziario per lui)
e, rispettivamente per avere firmato, sempre fidandosi di lui, documenti senza
neppure esaminarne il contenuto.
A prescindere da quanto
effettivamente dichiarato dal denunciato al denunciante, è incontestabile che
il denunciato ha sottoscritto documenti (tra i quali tre riconoscimenti di
debito per oltre fr. 10 Mio) ed ha concluso contratti relativi ad un'importante
operazione immobiliare, la quale, si ricorda, aveva quale oggetto l'acquisto di
3 società anonime, proprietarie di altrettanti immobili, per ca. fr. 8 Mio,
mediante finanziamento bancario.
In questo contesto, appare di
meridiana evidenza che, di fronte ad un'operazione finanziaria di simile
portata, il denunciante avrebbe dovuto mostrare maggiore prudenza, effettuando
un minimo di verifiche quali, ad esempio, il controllo dei bilanci delle
società e della documentazione bancaria, nonché un'ispezione a Registro __________, al fine di accertare la portata
effettiva dell'aggravio ipotecario.
Ed a questo riguardo non ci si
può esimere dal rilevare che il denunciante non può essere considerato uno
sprovveduto in campo commerciale e finanziario.
Dalla denuncia risulta infatti
che egli è architetto, e che si era occupato di diversi cantieri concernenti
immobili di proprietà dei denunciato (cfr . denuncia p. 2).
Di conseguenza, il denunciante
non poteva ignorare la portata degli impegni da lui assunti, tanto più che, a
suo dire, aveva discusso i dettagli delle transazioni immobiliari sia con __________ che con __________ (cfr. verbale __________
10.9.1997, p. 2).
In siffatte condizioni, la
tesi da lui sostenuta secondo cui egli si sarebbe fidato di __________ perché conduceva una vita lussuosa
e si era dimostrato generoso con lui, non basta certo per comprovare l'inganno
astuto, così come invece richiesto dall'art. 146 CPS.
Ancor più se si considera che:
·
la conclusione
dell'operazione immobiliare incriminata. avrebbe permesso al denunciante di
eseguire i lavori di riattazione degli stabili di proprietà delle tre società.
Ciò a dimostrazione dei fatto che
egli aveva comunque un interesse finanziario nell'operazione;
·
le condizioni
relative al finanziamento dell'operazione erano state discusse anche con i
responsabili della __________.
Di
conseguenza, non appare credibile la versione dei fatti resa dal denunciante
secondo cui egli aveva firmato diversi documenti bancari, senza conoscerne la
reale portata giuridica;
·
all'epoca dei fatti,
il denunciante lavorava alle dipendenze __________
__________, società di proprietà di __________ __________,
il quale, in passato, aveva concluso con __________
diverse operazioni immobiliari dei medesimo tipo.
Tale
circostanza può innanzitutto avere indotto __________
a considerare interessante l'investimento proposto da __________ ed avvalora inoltre la tesi sostenuta dal denunciato,
secondo cui era stato lo stesso __________
a sollecitare la conclusione della transazione, al fine di eseguire i lavori di
riattazione degli stabili.
Per quanto precede, è lecito
concludere che né dalla denuncia, né dalle allegazioni del denunciante emergono
concreti elementi atti ad ipotizzare un inganno astuto, poiché non e
assolutamente dimostrato che il denunciato, rispettivamente gli organi della __________; abbiano indotto il denunciante a
concludere i tre contratti di compravendita incriminati mediante false
indicazioni, ad esempio sottoponendogli falsi bilanci o quant'altro.
Appare dunque evidente che nel
caso concreto non sono dati i presupposti per ritenere adempiuti gli elementi
oggettivi della truffa, cosi come previsti dall'art. 146 CPS.
II fatto che il denunciante
abbia accettato la proposta di __________
credendo di non incorrere in nessun rischio finanziario, non basta certo per
ipotizzare il reato di truffa, neppure nell'ipotesi in cui quest'ultimo lo
abbia rassicurato dicendogli che le società sarebbero state in seguito riprese
(dal denunciato stesso o dalla __________;
circostanza, questa, comunque non appurata).
II semplice fatto di avere
creduto alla bontà delle parole di __________,
non può certamente configurare gli estremi di un inganno astuto.
Ammesso, ma non concesso, che
l'aggravio ipotecario effettivo degli immobili fosse superiore a quello
indicato nel contratto di compravendita, e che questa circostanza sia stata
sottaciuta intenzionalmente dal denunciato e/o da __________
al fine di addossare al denunciante gli oneri bancari gravanti le tre società,
a __________ sarebbe comunque bastata
una minima verifica per scoprire l'asserito inganno.
__________,
persona comunque cognita in campo commerciale, avrebbe dovuto, di fronte ad
un'operazione finanziariamente importante e con un'altrettanta importante
assunzione di responsabilità da parte sua, esaminare nel dettaglio gli estremi
della transazione.
A nulla giova asserire che il
denunciato (o la __________) aveva
assicurato la ripresa delle società entro breve, ritenuto come l'operazione in
quanto tale rappresentava comunque un rischio commerciale, di breve o di lunga
durata che dir si voglia.
Ad ogni modo, non è
assolutamente dimostrato che vi è stato inganno, né che il denunciato abbia
indotto il denunciante ad acquistare le società __________
__________, __________ __________ AL __________ __________
e __________ __________ al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto.
II fatto che l'operazione si
sia rivelata fallimentare per il denunciante, non basta per ritenere adempiuti
i presupposti dei reato di truffa, così come previsto dall'art. 146 CPS.
Lo stesso dicasi per il reato
di falsità in documenti.
II denunciante ritiene che la
sua firma autentica sia stata falsificata su "diversi documenti
importanti" (cfr. denuncia, p. 18).
Egli non precisa però su quali
documenti sarebbe stata falsificata la sua firma, ne comprova minimamente il
fondamento delle sue allegazioni.
In siffatte circostanze non si
può quindi ragionevolmente ipotizzare il reato di falsità in documenti ex art.
251 CPS.
Tanto più se si considera che
in sede di interrogatorio egli ha dichiarato di avere sottoscritto presso la __________ di __________
diversi documenti bancari, senza verificarne il contenuto (cfr. verbale
10.9.1997, p. 2) ed in particolare ha riconosciuto di avere sottoscritto
riconoscimenti di debito (Schuldscheine) per un totale di oltre fr. 10 Mio.
II denunciante non ha
sollevato eccezione alcuna (se non esprimendo qualche dubbio in relazione ad
un'unica firma) in merito alla validità delle firme sottopostegli, asserendo
unicamente di non ricordarsi di avere firmato parte dei documenti.
Tale circostanza, oltre a non
giustificare una perizia calligrafica su tutti i documenti sottoscritti da __________, permette di tranquillamente
ipotizzare che egli ritenga genericamente falsa diversa documentazione, solo ed
unicamente perché non ricorda di averla sottoscritta.
Così
stando le cose, questa Camera non può accogliere l’eccezione dell’art. 27 cpv.
1 LIMVI e annullare di conseguenza la tassazione impugnata. Essa va pertanto
confermata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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