AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1994.20
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00020
80.95.00010
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi del 7 dicembre 1994 e del 18 gennaio 1995
in materia di: quantificazione
dell'ipoteca legale riferita alle imposte cantonali e comunali 1991 e 1992
della __________ __________
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
La __________
__________ acquistava, in data 20 aprile 1972, la particella n. __________ del
Comune di __________, sulla quale edificava negli anni successivi un palazzo di
abitazione, poi costituito in proprietà per piani (PPP). Il 28 dicembre 1988,
la __________ __________ concede ad __________ __________ un credito di fr. 3'000'000.-,
garantito da cartelle ipotecarie gravanti la particella __________ di proprietà
della __________ __________. In seguito al mancato pagamento degli interessi da
parte del debitore, la banca creditrice promuoveva una procedura di esecuzione
in via di realizzazione del pegno. In occasione dell'incanto del 28 febbraio
1992, l'immobile veniva quindi aggiudicato alla __________ __________
__________. Con decisione dell'11 giugno 1993, l'Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche (UTPG) notificava alla __________ __________ in liquidazione
la tassazione IC 1991, nella quale commisurava l'utile imponibile in fr.
20'000.- ed il capitale in fr. 350'000.-, e la tassazione IC 1992, nella quale
invece l'utile imponibile veniva stabilito in fr. 1'357'500.-, pari alla
differenza fra il prezzo di aggiudicazione dell'immobile ed il suo valore a
bilancio. Non contestate, le decisioni in questione crescevano in giudicato.
-
Con due distinte
decisioni del 22 luglio 1993, l'Ufficio cantonale di esazione (UCE) intimava
alla __________ __________ __________, terzo proprietario del pegno, due
conteggi per la quantificazione dell'ipoteca legale, relativi alle tassazioni
IC 1991 e 1992. La __________ __________ __________ impugnava le decisioni in
questione, contestando che le imposte considerate dalle decisioni presentassero
il requisito della relazione particolare con l'immobile, richiesto dall'art.
183 LAC; quanto poi all'imposta sull'utile immobiliare scaturito
dall'alienazione della part. n. __________, negava inoltre che vi fosse un
utile immobiliare.
I reclami venivano
respinti dall'UTPG con due decisioni del 7 novembre 1994, nelle quali
l'autorità fiscale sottolineava l'esistenza dei presupposti per la garanzia
dell'ipoteca legale.
-
Sulla base dei conteggi
emessi dall' UCE, anche il Comune di __________ emetteva, con decisione del 20
agosto 1993, un conteggio per la quantificazione dell'ipoteca legale a garanzia
delle imposte comunali. Un reclamo interposto dalla __________ __________
__________ veniva respinto con decisione del 15 dicembre 1994.
-
La __________
__________ __________ ha impugnato le decisioni su reclamo dell'UTPG in materia
di imposta cantonale e del Comune di Stabio in materia di imposta comunale, con
tempestivi ricorsi, rispettivamente del 7 dicembre 1994 e del 18 gennaio 1995.
Lamentata preliminarmente
una lesione del proprio diritto di essere sentita, per il fatto che l'UTPG non
le ha consentito di prendere visione della contabilità della __________
__________, la ricorrente ripropone sostanzialmente le censure già fatte valere
in sede di reclamo. Nega, in primo luogo, che le imposte cui si riferiscono le
decisioni impugnate presentino il requisito della relazione particolare con l'immobile,
trattandosi di tributi sull'utile della società anonima. Quindi, chiede che l'imposta
sull'utile immobiliare sia calcolata deducendo anche gli interessi passivi relativi
al mutuo contratto da __________ __________ con la __________ __________ (fr.
606'697.30), per il fatto che il contratto di pegno tra quest'ultima banca e la
__________ __________ prevedeva che fosse il proprietario del pegno a pagare
gli interessi. Infine, la ricorrente contesta il calcolo degli interessi sui
crediti d'imposta garantiti dall'ipoteca legale.
Nelle sue osservazioni del
23 gennaio 1995, la DC postula la reiezione del gravame; degli argomenti
sostenuti dall'autorità fiscale si dirà, in quanto sia necessario, nelle
considerazioni in diritto.
- Violazione
del diritto di essere sentito
Come
detto, la ricorrente lamenta in via preliminare la violazione del diritto di
essere sentita, per il fatto che la DC non le ha concesso di visionare il
bilancio della società debitrice e non l'ha convocata ad un'udienza, come pure
essa aveva espressamente richiesto "in caso di mancato accoglimento
integrale delle richieste".
5.1.
L'art.
4 CF impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando
l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore: per ciò fare,
l'autorità non deve però pronunciarsi su tutti gli argomenti che essa potrebbe
esaminare, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,
atte a influire - in un modo o nell'altro - sulla decisione di merito (DTF
114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF
del 5 dicembre 1990 in re A.W.).
5.2.
La
eventuale violazione del diritto di essere sentito viene sanata in sede di
ricorso quando il contribuente nel ricorso riprende le argomentazioni esposte
nel reclamo, è stato citato e sentito in udienza dalla Camera, perché
quest'ultima gode di un pieno potere di esame in fatto e in diritto e non è del
resto nemmeno vincolata alle domande delle parti (DTF 98 Ib 17 consid.
3 e riferimenti; SJ 1994 pag. 164; DTF 107 Ia 1 consid.
1; CDT n. 174 del 4 aprile 1984 in re E.B.).
5.3.
Nella
procedura di ipoteca legale (Pfandrechtsverfahren), il contribuente non
può più contestare il debito d'imposta che sta alla base dell'ipoteca legale;
infatti il fisco ha già accertato in modo definitivo il debito nel corso della
procedura di tassazione (Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen,
Zurigo 1988, p. 112). Ma la procedura di ipoteca legale si apre solo nel momento
in cui è chiaro che l'imposta non può più essere incassata presso il debitore;
non sarà infatti possibile sapere già nel momento della tassazione se si dovrà
mai fare uso del diritto di pegno e neppure si saprà chi sarà proprietario del
pegno quando il diritto corrispondente verrà esercitato. Di conseguenza, appare
equo consentire al terzo proprietario del pegno di contestare anche il credito
fiscale in sé, nel corso della procedura di ipoteca legale. La dottrina fa
discendere tale diritto del proprietario dal principio della parità di trattamento
di cui all'art. 4 CF: "da dem Dritteigentümer als Mitbetriebenen die Pflichten
des Steuerschuldners auferlegt werden, müssen ihm als Korrelat die Rechte des Steuerschuldners
zugestanden werden" (Zucker, op. cit., p. 118; cfr.
anche ZR 58 (1959), p. 71 ss.). D'altra parte, un tale diritto
del proprietario del fondo è - secondo l'autore citato - espressamente
riconosciuto dalla LT ticinese, laddove l'art. 229 cpv. 2 dispone
l'applicabilità degli articoli da 175 a 185, i quali regolano la facoltà di contestare
la tassazione, mediante gli strumenti del contenzioso tributario (Zucker,
loc. cit.).
5.4.
La
dottrina già citata fa riferimento anche al diritto di essere sentito, che
compete al terzo proprietario: egli dev'essere messo in condizione di poter
contestare una pretesa infondata. Deve dunque poter prendere posizione in
merito al credito d'imposta, altrimenti dovrebbe rispondere per tutti gli
errori di procedura e persino per il dolo del contribuente, senza potersi
pronunciare su aspetti essenziali ai fini della decisione sul diritto di pegno
legale. Non si può infatti presupporre che il contribuente abbia tutelato,
nella procedura di tassazione, anche gli interessi del terzo proprietario;
spesso, anzi, conoscendo la propria difficile situazione finanziaria e prevedendo
che pertanto l'esecuzione forzata nei suoi confronti si concluderà senza successo,
il contribuente ometterà deliberatamente di esercitare i diritti processuali ed
accetterà di sottostare ad una tassazione d'ufficio (ZR 58, p.
73).
Dalle
considerazioni che precedono discende che al proprietario del pegno, che non è
nel contempo debitore dell'imposta, dev'essere accordata la facoltà di far
valere nella procedura dell'ipoteca legale contestazioni contro il credito
garantito dal pegno. La procedura dell'ipoteca legale assurge in tale modo ad
una vera e propria seconda procedura di tassazione, nella quale è parte il
terzo proprietario (Zuppinger, Zum zürcherischen Grundsteuerpfandrecht,
in RF 14, p. 323).
5.5.
Perché
il proprietario dell'immobile possa esser parte nella procedura, deve essergli
consentito di accedere all'incarto fiscale del debitore. È solo in tal modo
infatti che egli può verificare l'esattezza formale e materiale della
tassazione. Spetterà allora al terzo proprietario di comprovare le proprie
contestazioni e di indicare precisamente i mezzi di prova, nel suo gravame;
l'autorità fiscale si limiterà, da parte sua, a verificare se il proprietario
ha dimostrato l'inesattezza della tassazione e se la stessa è stata effettuata
in modo non arbitrario. Non spetta dunque al fisco la prova dell'esattezza
della tassazione (cfr. ZR 58, p. 74; Zuppinger, p. 323; inoltre
CDT n. 192 del 28 settembre 1993 in re D.F. ).
5.6.
Sulla
base di quanto precede, è stato consentito al patrocinatore della ricorrente di
prendere visione dell'incarto fiscale del precedente proprietario, la
__________ __________ in liquidazione. Alla ricorrente è stata quindi offerta
la possibilità di chiedere un termine per presentare delle osservazioni oppure
di chiedere la convocazione di un'udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario.
Con scritto del 18 luglio 1995, essa ha inoltrato alla Camera uno scritto contenente
una presa di posizione alla luce delle risultanze della consultazione degli
atti della __________ __________.
In tal modo, se mai vi è
stata violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità fiscale,
la stessa può dirsi ampiamente sanata dalle ampie facoltà riconosciute alla
ricorrente nel corso dell'istruzione del ricorso alla Camera di diritto
tributario. Essa non ha solo potuto accedere all'intero incarto fiscale della
__________ __________, ma ha pure avuto modo di prendere posizione in seguito
all'esame degli atti in questione.
-
La ricorrente
contesta poi, nel suo gravame, che le imposte per le quali l'autorità fiscale
ha fatto valere il diritto alla garanzia reale dell'ipoteca legale adempiano i
requisiti di cui agli articoli 836 CCS, 183 LAC e 229 LT-1976, che richiedono
l'esistenza di una loro "relazione particolare con l'immobile",
e indirizza diverse censure alle modalità di calcolo dell'imponibile.
-
Imposta
sull'utile 1991
Quanto all'imposta
sull'utile 1991, la ricorrente sostiene che essa non potrebbe godere della
garanzia dell'ipoteca legale per il fatto che l'utile relativo ad un immobile
presenta relazioni solo con il proprietario dello stesso e non con un creditore
ipotecario e con un terzo proprietario del pegno. Inoltre, l'utile di fr.
20'000.- sarebbe stato calcolato mediante una tassazione d'ufficio, che non ha
tenuto conto dell'onere ipotecario che gravava l'immobile e dei relativi
interessi ipotecari.
La DC oppone alle
considerazioni della ricorrente la circostanza che l'imposta sull'utile del
1991 è stata calcolata in via prudenziale, alla luce della contabilità degli esercizi
precedenti.
7.1. Calcolo
dell'imponibile
Effettivamente, nel 1988,
ultimo esercizio per il quale la società debitrice aveva presentato
all'autorità fiscale una contabilità, l'utile netto d'esercizio, integralmente
riferito all'amministrazione dell'immobile appartenente alla società, ammontava
a fr. 16'033.95. Non appare quindi ingiustificata l'imposizione di un utile di
fr. 20'000.- per l'esercizio 1991. Come opportunamente sottolinea la DC, nelle
sue osservazioni, non può entrare in considerazione la possibilità di dedurre
da tale utile gli interessi ipotecari che si riferiscono al debito contratto
non già dalla società stessa bensì personalmente dal suo amministratore
__________ __________.
7.2. Relazione
particolare con l'immobile
7.2.1.
L'art. 836 CC stabilisce
che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di
diritto pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti
i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel
registro fondiario, salvo disposizione contraria.
"Questa norma
lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni
cantonali, le quali sono libere nella determinazione del contenuto, dell'estensione
e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e,
trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta
abbia una relazione particolare con il fondo da gravare"
(DTF 110 II
237 e riferimenti).
7.2.2.
In applicazione del
diritto civile federale il legislatore ticinese aveva riconosciuto allo Stato
le ipoteche legali senza l'obbligo di iscrizione a registro fondiario
"sopra tutti e
singoli gli immobili che il contribuente possiede nel Cantone per il pagamento
di tutte le imposte sulla sostanza mobile ed immobile e sulla rendita dell'anno
in corso al momento della dichiarazione di fallimento o della presentazione
della domanda di realizzazione nonché dei due anni precedenti e dei successivi
fino alla chiusura del fallimento o della esecuzione"
(art. 183 cpv. 1 lettera a
LAC, nel suo tenore del 18 aprile 1911).
Il contenuto di detta
normativa si è tuttavia rivelato troppo ampio rispetto ai succitati limiti di
diritto federale. Nella sentenza pubblicata in DTF 62 II 24 e Rep.
1936 247, il Tribunale federale aveva escluso l'estensione di tale garanzia al
pagamento di imposte sulla sostanza mobiliare e sul reddito non derivante dall'immobile
gravato. L'incompatibilità della norma cantonale con il diritto federale venne
parimenti constatato riguardo all'ipoteca legale per l'imposta sul capitale
della SA, quand'anche il fondo gravato costituisse l'unico attivo della società
(DTF 110 II 237 238): essenziale è l'esistenza di uno stretto
rapporto tra l'imposta e il fondo da gravare.
L'inadeguatezza del
succitato disciplinamento cantonale ha portato alla sua riforma: la legge del
20 giugno 1988, entrata in vigore il 3 agosto dello stesso anno, ha riformato l'art.
183 LAC. Il nuovo tenore prevede ora espressamente l'esigenza di un rapporto
particolare tra l'imposta e l'immobile e rinuncia a condizioni legali quali la
dichiarazione di fallimento o la domanda di realizzazione (cfr. CDT
n. 285 del 4 dicembre 1992 in re J.B.).
Un'ulteriore sentenza del
Tribunale federale, in materia di ipoteca legale ex art. 836 CC, merita
di essere menzionata in questa sede. In una decisione del 1958, infatti, l'Alta
Corte ha stabilito che, nonostante la natura "ibrida" dell'imposta
speciale sull'utile immobiliare del Canton Zurigo – si tratta infatti di
un'imposta sul reddito, legata alla cessione di un immobile, che ha ad oggetto
però non l'immobile stesso, bensì l'utile conseguito – nulla impedisce che essa
sia fatta rientrare tra le tasse assistite dalla garanzia dell'art. 836 CC (DTF
84 II 91).
Recentemente, infine, la
II Corte civile del Tribunale federale ha avuto modo di precisare, come meglio
si vedrà nelle considerazioni in diritto relative all'imposta sull'utile del
1992, che, mentre l'imposta sul maggior valore immobiliare manifesta un legame
particolare con l'immobile, ciò non vale per l'imposta sugli utili immobiliari
delle persone giuridiche secondo l'art. 67 LT-1976 (STF del 9
agosto 1995 in re R.B.).
7.2.3.
L'esistenza della
relazione particolare dell'imposta in questione con l'immobile della __________ __________
è evidente, dal momento che il suo oggetto è proprio l'utile scaturito dalla gestione
dell'immobile stesso. Diversamente dall'utile immobiliare di cui all'art. 67
LT-1976, inoltre, esso non sorge in un momento successivo rispetto al
trasferimento della proprietà immobiliare, ma, al contrario, è perlopiù già
sorto a tale momento ed è anche agevolmente quantificabile nella sua misura.
- Imposta
sull'utile 1992
L'utile relativo
all'esercizio 1992 si riferisce esclusivamente alla realizzazione forzata
dell'immobile di proprietà della società in liquidazione.
8.1.
L'esistenza della
relazione particolare con l'immobile dell'imposta dovuta dalla società
immobiliare che aliena un immobile di sua proprietà era stata affermata in recenti
sentenze di questa Camera (per tutte, CDT n. 42 del 14 aprile
1994 in re a.z.).
La Camera osservava in
particolare quanto segue:
«Gli ammortamenti
rappresentano la perdita di valore subita dalla sostanza fissa dell’azienda nel
corso di un determinato periodo di tempo. La diminuzione di valore della
sostanza si traduce, in base al principio della variazione del capitale netto,
in un onere da addebitare al conto economico (Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell’azienda, Bellinzona 1993, p. 88 s.). La parte non
contabilizzata del valore del patrimonio aziendale costituisce delle riserve
occulte; fra queste rientrano quelle “obbligatorie”, che sono determinate
dall’applicazione delle regole del CO relative ai criteri da adottare per la
valutazione degli attivi, come nel caso degli immobili, che devono essere
registrati a bilancio al prezzo di acquisto anche se il valore venale è
superiore (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 195). Tali riserve
vengono realizzate, in particolare, al momento della vendita dei beni aziendali.
Ebbene, nel caso di una
società, dalla cui contabilità risulta che la quasi totalità degli attivi è
sempre stata rappresentata dagli immobili e la totalità dei ricavi dagli
affitti incassati, non è difficile concludere che l’utile contabile realizzato
al momento della vendita degli immobili sia integralmente riconducibile agli
attivi di cui si è detto».
8.2.
Il Tribunale federale,
invece, dissente da tale interpretazione.
Dopo aver affermato che
contestazioni in punto alla forma e al requisito della relazione particolare
dell'imposta con il fondo, sanciti dal diritto civile federale soggiacciono
alle vie di ricorso per riforma (STF del 9 agosto 1995 in re
R.B., consid.1 con riferimenti) e dopo aver evocato la precedente e la vigente
normativa cantonale in materia di ipoteca legale (STF del 9
agosto 1995 in re R.B., consid. 2), ha affermato che, se l'imposta sul maggior
valore immobiliare manifesta un legame particolare con l'immobile, non così
l'imposta sugli utili immobiliare delle persone giuridiche secondo l'art. 67
LT-1976, rilevando tra l'altro che:
«essa non sorge con il
trapasso dell'immobile a registro fondiario, ma piuttosto, come la normale
imposta sull'utile, con la chiusura dei conti a fine esercizio annuale; essa
inoltre non colpisce tutti i proprietari, ma soltanto le persone giuridiche, le
quali però – come tutti i proprietari – già devono sopportare l'imposta sul
maggior valore immobiliare. Già per questi motivi sembrerebbe di poter
escludere un rapporto sufficientemente stretto e diretto tra l'imposta e il
fondo. Per questa ragione, tra l'altro, uno degli autori abbondantemente citato
da entrambe le parti (Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen,
tesi, Zurigo, 1988, pag. 41 n. 3.1.4.2 i.f) conclude che è escluso il beneficio
dell'ipoteca legale per le imposte ordinaria, anche qualora le stesse colpiscano
un guadagno conseguito con la vendita di immobili societari (...)»
concludendo che:
«nel caso in esame,
invece, l'ipoteca legale è nata senza iscrizione al momento in cui è sorta
l'imposta ordinaria ed è stata comunicata al nuovo proprietario del pegno
quattro anni dopo la mutazione a registro fondiario. Mentre per l'imposta sul
maggior valore immobiliare l'ipoteca legale sorge con il trapasso di proprietà
a registro fondiario (DTF 84 II 102 i.f.; Rep. 1986, pag. 52 consid. 4a i.f.),
per l'imposta sull'utile della persona giuridica il momento in cui sorge
l'imposta, e quindi l'ipoteca legale (cfr. Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, § 157 n. 4) non ha alcun riferimento con il
fondo e il suo trapasso a registro fondiario, ma si situa al momento della
chiusura dell'esercizio annuale o addirittura al momento della scadenza
dell'imposta ordinaria stabilito dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 217
cpv. 1 vLT (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese,
pag. 174)»
non mancando di
sottolineare che la genericità della base legale del diritto cantonale e
l'assenza di limiti temporali
«non possono
evidentemente indurre a un'applicazione estensiva e generalizzata dell'ipoteca
legale a tutte le imposte che in qualche modo manifestano un legame con il
fondo, ma consigliano, semmai, ulteriore prudenza nella sua applicazione ai
fini della tutela della sicurezza giuridica».
(STF del 9
agosto 1995 in re R.B., consid. 3).
8.3.
Ne viene quindi, da quanto
precede, che l'istituto dell'ipoteca legale non tutela l'incasso, da parte
dello Stato, di quell'imposta sull'utile ordinario delle persone giuridiche,
che deriva da ammortamenti precedentemente effettuati o concessi ma che viene
alla luce solo per effetto della vendita dell'immobile.
- Imposte immobiliari 1991
e 1992
La ricorrente nega pure
che le imposte immobiliari 1991 e 1992 presentino una relazione particolare con
l'immobile. Lo dimostrerebbe il fatto che essa è calcolata applicando
un'aliquota "variante tra l'1 per mille e il 3 per mille".
9.1. Relazione
particolare con l'immobile
Non può essere messa in
dubbio la possibilità, per l'ente pubblico creditore, di garantirsi l'incasso
delle imposte immobiliari in senso stretto, cioè di quella cantonale delle
persone giuridiche (art. 89 ss. LT-1976) e quella comunale delle persone fisiche
e giuridiche (art. 262 ss. LT-1976), per il fatto che si tratta di vere e
proprie imposte reali, il cui oggetto è rappresentato dall'immobile stesso; il
calcolo è effettuato in base al valore di stima ufficiale, senza deduzione dei
debiti. Non vi è dunque in nessun modo la possibilità che la misura di un
simile credito d'imposta sia influenzata da fattori estranei all'immobile in
quanto tale, come per esempio la situazione debitoria del proprietario o l'andamento
della sua attività aziendale, non entrando quest'ultima in considerazione
neppure per il calcolo dell'aliquota.
9.2. Calcolo
dell'imposta
Le considerazioni in
merito all'aliquota applicata al valore di stima, per l'imposta immobiliare
cantonale, non sono pertinenti. La ricorrente non potrebbe pretendere che
l'imposta sia calcolata con un'aliquota dell'1% anziché del 2%, giacché
l'aliquota più bassa è riservata agli "immobili appartenenti a
associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche" (art. 92 lett. a
LT-1976), fra le quali non rientrava la società debitrice né rientra la stessa
ricorrente.
- Calcolo degli interessi
In via subordinata, la
ricorrente contesta il calcolo degli interessi di ritardo, chiedendo
l'applicazione di un tasso del 5% e non del 6,5%.
10.1. Imposta cantonale
Per l'art. 220 cpv. 1
LT-1976, "se l'ammontare delle imposte e delle multe non è pagato nei 30
giorni successivi alla scadenza, dalla fine di questo termine decorre un
interesse alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente". Come
opportunamente precisato dalla DC, nelle sue osservazioni del 23 gennaio 1995,
per la riscossione delle imposte degli anni fiscali 1991 e 1992 entrano in
considerazione, rispettivamente, l'art. 6 cpv. 1 del Decreto del Consiglio di
Stato del 4 dicembre 1990 e l'art. 5 cpv. 1 del Decreto del 3 dicembre 1991.
Entrambe le disposizioni citate fissano l'interesse annuo di ritardo al 6,5%.
La censura del ricorrente, che vorrebbe che il tasso fosse ridotto al 5%, non
merita dunque accoglimento.
10.2. Imposta comunale
I Comuni procedono
direttamente alla riscossione dell'imposta in due o più rate (art. 266 cpv. 1
LT-1976). Le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento
dell'ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta (art.
266 cpv. 2 LT-1976).
La scadenza delle singole
rate d'imposta è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante
pubblico avviso. Il termine di pagamento non può essere inferiore a 30 giorni
dalle scadenze (art. 267 LT-1976).
La normativa comunale
ricalca solitamente quella cantonale, che è disciplinata dal periodico decreto
concernente la riscossione dell'imposta cantonale e dal regolamento che
stabilisce i tassi d'interesse e di sconto in materia d'imposta cantonale.
Nella fattispecie, il Comune di __________ non ha peraltro allegato alla
decisione impugnata il decreto comunale concernente la riscossione delle
imposte. Tale circostanza è tuttavia ininfluente ai fini della decisione del
presente ricorso, per il fatto che questa Camera ha ripetutamente avuto modo di
affermare che i problemi giuridici connessi all'esazione delle imposte esulano,
come d'altronde già sotto l'imperio della vecchia Legge di procedura tributaria
(LPT), dalla competenza di questa Camera e devono essere trattate
esclusivamente in sede amministrativa o esecutiva (CDT n. 2 del
19 gennaio 1981 in re P. SA; RTT 1970 p. 25). La procedura di
reclamo e di ricorso, di cui all'art. 270 LT-1976, non si riferisce infatti
alla riscossione né delle imposte né degli interessi di mora o di ritardo,
bensì unicamente alla definizione degli elementi di sostanza e di reddito
imponibili (CDT n. 23 del 12 gennaio 1977 in re F.; RTT
1970 p. 25; CDT n. 363 del 31 dicembre 1992 in re O.F. SA).
Per quanto non vi sia
ragione di ritenere che il Comune di __________ abbia calcolato gli interessi
di ritardo applicando un tasso di interesse più elevato di quello previsto dal
decreto comunale in vigore negli anni fiscali di cui si tratta, si deve comunque
precisare che un'eventuale contestazione che si riferisse a tale decreto non sarebbe
suscettibile di impugnazione alla Camera di diritto tributario (CDT
n. 240 del 12 dicembre 1994 in re M.F.).
- I ricorsi,
rispettivamente contro la decisione del Comune di __________ e contro la
decisione della DC, sono dunque prevalentemente accolti. Di conseguenza, non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente è riconosciuta
un'indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 185 cpv. 5 LT 1976 e 231
cpv. 5 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 7 novembre 1994 e del 15 dicembre 1994
sono annullate nella misura in cui estendono la garanzia dell’ipoteca legale, a
carico della ricorrente, alle imposte sull’utile immobiliare dell’esercizio
1992 della fallita __________ __________.
- Non si prelevano né spese
processuali né tassa di giustizia.
Alla ricorrente viene
riconosciuta un'indennità, a titolo di ripetibili, di complessivi fr. 5'000.–,
così suddivisa: fr. 3'000.– a carico del Canton Ticino e fr. 2'000.– a carico
del Comune di __________.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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