AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2004.73
Data decisione, Autorità:
27.08.2004, PENAL
Incarto n.
72.2004.73
72.2004.76
Locarno,
27 agosto 2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
- AC1
e domiciliato a
detenuto dal 12 maggio 2004;
- AC2
e domiciliato a
detenuto dall'11 maggio al 2 giugno 2004;
prevenuti colpevoli
di:
A. AC1
- infrazione
alla legge federale sugli stupefacenti
in
parte aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina (in
totale ca 475 grammi) che sapeva o comunque doveva presumere essere tale da
mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
fra la fine del 2002 e il momento dell'arresto,
acquistato, detenuto, trasportato e venduto
sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina,
e meglio per avere:
1.1. a
Locarno a partire dalla fine del 2002,
previo acquisto da tale __________ (cittadino
iracheno residente in Svizzera interna) di 30 grammi di cocaina (confezionata
in palline) per fr. 70.- il grammo,
venduto a tossicomani vari della zona 2-3 grammi
di tale sostanza per fr. 150.- il grammo, restituendone poi 27 grammi
al fornitore per via delle difficoltà di smercio;
1.2. sempre
a Locarno nello stesso periodo,
previo acquisto dal summenzionato fornitore di 30
sacchetti da gr. 5 l'uno di eroina pagati complessivamente fr. 4'500.-,
venduto gli stessi a tossicomani vari del locarnese
per fr. 350.- il sacchetto;
1.3. a
partire dal mese di giugno 2003,
previo acquisto a Zurigo da tale __________ (pure
cittadino __________ residente in Svizzera interna) di 15 sacchetti da gr. 5
l'uno di eroina pagati complessivamente fr. 2'400.-, venduto gli stessi a
tossicomani vari del locarnese per fr. 350.- il sacchetto;
1.4. a
partire dal mese di marzo 2004,
previo acquisto a Zurigo da tale __________
(cittadino turco residente in Svizzera interna) di 50 sacchetti da gr. 5 l'uno
di eroina pagati complessivamente fr. 9'000.-, venduto 26 sacchetti (per un
totale di ca 130 grammi) a tossicomani vari del locarnese per fr. 350.- l'uno;
i rimanenti 24 sacchetti sono poi stati sequestrati al momento dell'arresto;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze
di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19 cifra 1 e 2 lett. a LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 79/2004 del 13 luglio 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
B. AC2
- ripetuta
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere,
senza
essere autorizzato,
ripetutamente
acquistato, detenuto, trasportato, trafficato e venduto sostanze stupefacenti,
in particolare eroina,
e meglio
per avere:
1.1 a
Locarno durante l'estate 2003,
previo acquisto da occasionali spacciatori,
rivenduto ad altri tossicomani della zona,
ca 10 buste dosi di eroina a fr. 50.- l'una;
1.2 a
Locarno fra settembre 2003 e il momento dell'arresto,
previo acquisto da AC1 di complessivi 170-185
grammi di eroina in sacchetti da 5 grammi l'uno al prezzo di
fr. 70.- il grammo, rivenduto a tossicomani vari
della zona
ca. 70-80 grammi di eroina sotto forma di
buste-dosi da fr. 50.- l'una, destinando la rimanenza ai suoi consumi
personali;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
- ripetuta
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
senza
essere autorizzato,
ripetutamente consumato sostanze stupefacenti,
in particolare eroina e cocaina,
e meglio
per avere consumato:
2.1. a
Locarno fra l'estate 2003 e il maggio 2004,
ca. 100-115 grammi di eroina proveniente dagli
acquisti effettuati dal AC1 e non destinata alla vendita al dettaglio;
2.2. a
Bellinzona e Lugano fra ottobre 2002 e il maggio 2004,
previo acquisto da spacciatori occasionali di
origine africana, consumato ca. 10 grammi di cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze
di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
- ripetuto
furto
per
avere,
al fine
di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, agendo in correità
con __________,
ripetutamente sottratto cose mobili altrui,
e meglio:
3.1. a
Locarno il 16 novembre 2003,
ai danni del Solarium __________
un porta-biglietti; uno spruzzino; un
poggiatesta; un porta-penne e un portacaramelle, refurtiva poi recuperata e già
restituita alla parte lesa;
3.2. a
Locarno il 24 novembre 2003,
sempre ai danni del summenzionato Solarium,
tre cuscini; un cestino e una pianta, refurtiva
pure recuperata e già restituita alla parte lesa;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 139 cifra 1 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 88/2004 del 20 luglio 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP1.
§ L'accusato AC1,
assistito dal difensore di fiducia (GP) __________.
AC2, assistito dal difensore d'ufficio (GP) __________.
§ IE1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:15.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma integrale degli atti d’accusa. Per AC2, considerato che ha
agito in stato di scemata responsabilità, chiede che venga condannato alla pena
di 9 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni. Chiede inoltre che l’imputato venga sottoposto a norme di condotta ex
art. 41 CP, in particolare che sia fatto ordine di recarsi regolarmente presso __________.
Per AC1, ritenuto che ha agito come un vero e proprio trafficante di droga,
senza scrupoli, per puro fine di lucro, all’età di 40 anni, stanti altresì i
precedenti penali, chiede che egli venga condannato alla pena 2 anni e 6 mesi
di detenzione e all’espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Chiede altresì la
confisca di quanto posto sotto sequestro.
§ Il Difensore di AC2, il quale chiede che la pena venga
ridotta. Non si oppone alla misura di condotto ex art. 41 CP, né alla confisca
degli oggetti sequestrati.
§ Il Difensore diAC1, il quale chiede che il suo cliente
venga condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi con la
condizionale. Non si oppone alla pronuncia dell’espulsione ma ritenuto che
l’imputato ha stretti legami con il Ticino, in specie qui vive la sua famiglia,
chiede che la pena accessoria venga sospesa condizionalmente.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC1
- È autore
colpevole di:
1.1. infrazione
parzialmente aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
per
avere, senza essere autorizzato,
tra la fine del 2002 e il 12 maggio 2004,
a Locarno e Zurigo:
1.1.1 acquistato a
scopo di rivendita 30 grammi di cocaina e rivenduto 2-3 grammi della sostanza
in questione?
1.1.2 acquistato a
scopo di rivendita 475 grammi di eroina e rivenduto 355 grammi della sostanza
in questione?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
- Può
beneficiare della sospensione condizionale:
2.1. della pena
privativa della libertà?
2.2. della pena
accessoria dell’espulsione?
- Deve
essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?
B. AC2
- È autore
colpevole di:
1.1. ripetuta
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
durante l’estate e il mese di settembre del 2003
fino a maggio 2004, senza essere autorizzato,
venduto 10 buste dose di eroina, nonché 70/80
grammi della medesima sostanza?
1.2. ripetuta
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
tra ottobre 2002 e il mese di maggio 2004,
senza essere autorizzato,
consumato 115 grammi di eroina e 10 grammi di
cocaina?
1.3 ripetuto
furto
per
avere,
tra il 16 e il 24 novembre 2003,
a Locarno, in due occasioni, agendo in correità
con terzi, sottratto cose mobili altrui alfine di appropriarsene?
1.3.1 Trattasi di
reato di lieve entità?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
-
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
-
Deve
essere ordinata una misura di condotta?
-
Deve
essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?
Considerato, in fatto
ed in diritto
- La Corte, per economia processuale, ha congiunto i procedimenti
concernenti AC2 e AC1 celebrando un unico dibattimento.
IlAC2 ha rinunciato alla motivazione del giudizio
reso a suo carico e perciò anche ad impugnarlo (verbale dibattimentale, pag.
5), mentre che la difesa diAC1 il 31 agosto 2004 ha inoltrato tempestiva
dichiarazione di ricorso.
Ciò premesso, e ritenuto che si è in presenza di
due distinti atti d'accusa e che le imputazioni mosse ai due prevenuti sono tra
loro indipendenti, ad eccezione di una vendita di 170/180 grammi di eroina che
vede coinvolti entrambi, ci si limita nei considerandi che seguono alla
motivazione degli addebiti mossi al solo AC1.
- AC1, cittadino iracheno di etnia curda, è nato il 27 gennaio 1959 a Kirkuk,
nel Kurdistan Iracheno. Ha quattro fratelli e tre sorelle che vivono in Iraq,
tranne una sorella ricoverata in un ospedale in Siria a seguito di un tumore.
Un fratello sarebbe deceduto nel 2001, ed anche i genitori sono morti, la madre
nel 2003.
AC1 ha frequentato solo le scuole elementari,
dopo di che ha iniziato a lavorare in oreficeria, dove ha imparato il mestiere
d’orafo, e poi anche nel ramo del commercio di gioielli.
Nel 1978 ha assolto il servizio di leva, e dal
1980 al 1988 ha combattuto la guerra contro l’Iran, poi nel 1990 la guerra del
Golfo. Nel 1991, per sfuggire alla repressione dei curdi, è fuggito in Iran.
Nel 1992 è tornato in Iraq, ma è stato condannato per tradimento a due anni di
reclusione, che ha suo dire avrebbe scontato nel carcere di Abu Grahib.
L’imputato si è sposato nel 1988 con __________,
già madre di sei figli nati dal precedente matrimonio, che gli ha dato cinque
figli, nati nel 1990, 1992, 1995, 1996 e 1998, l'ultimo in Ticino.
L’imputato è giunto in Svizzera nel corso del
1998, dopo che il 27 ottobre 1997 era fuggito con tutta la famiglia alla volta
della Turchia. Da qui, sono in un primo tempo partiti per la Svizzera la moglie
con tre figli, poi l’imputato l’ha raggiunta con l'altro figlio.
La famiglia __________ ha chiesto asilo politico
in Svizzera, ma la richiesta è stata respinta dall’Ufficio dei Rifugiati, che
ha emesso un ordine di allontanamento, decisione confermata dall’autorità di
seconda istanza. Tuttavia, nelle more della procedura è diventato impossibile
rimpatriare i cittadini iracheni alla luce della nota situazione che perdura a tutt'oggi.
In attesa di potere eseguire l’espatrio, il prevenuto e la sua famiglia sono
pertanto stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno provvisorio (tipo
“F”).
Da quando è in Ticino, AC1, a suo dire, avrebbe
lavorato per sei mesi nell’ambito di un programma del __________, poi per tre
mesi in nero come muratore per un’impresa edile, che però lo avrebbe pagato
solo in parte.
Ad un certo momento, secondo l'accusato a causa
della morte avvenuta in Iraq di uno dei figli di primo letto della moglie, il
matrimonio è entrato in crisi, tanto che nel 2003 l’imputato ha lasciato il
domicilio coniugale e si è trasferito a Minusio in un appartamento messogli a
disposizione da __________. Dopo la separazione, la moglie gli avrebbe impedito
di vedere i figli, al punto che il prevenuto ha avviato una procedura di
protezione dell’unione coniugale, poi stralciata dai ruoli a seguito
dell’accordo intervenuto tra le parti, secondo cui all’imputato è stato
concesso un diritto di visita sorvegliato, da esercitare ogni 15 giorni presso
gli uffici del __________, contro la promessa di non sottrarre i figli alla
madre. A dire dell’imputato, ora i rapporti con la moglie sarebbero migliorati
e non sarebbe da escludere una riconciliazione. La Corte ha in effetti
constatato che la moglie, con due dei figli, era presente al dibattimento, e
dagli atti risulta che ha visitato il marito in carcere.
L’accusato ha dichiarato di avere problemi
finanziari da che è separato, non riuscendo a fare fronte alle spese correnti
con i fr. 20.-- al giorno che riceve come indennità sociale dallo Stato.
AC1 è stato condannato il 7 ottobre 2003 dalla
Pretura penale di Bellinzona alla pena di 3 mesi di detenzione sospesi
condizionalmente per 2 anni per lesioni semplici. Si sarebbe trattato, a suo
dire, di una lite familiare, durante la quale, per difendere la moglie, avrebbe
accoltellato, ferendolo ad un braccio, uno dei figli della moglie. Il
Procuratore ha inoltre prodotto un decreto d’accusa del Ministero Pubblico di Lugano
del 1° marzo 1999, con cui veniva proposta nei confronti dell'accusato una
multa di fr. 100.-- per furto di poca entità, per avere sottratto alla __________
generi alimentari e cosmetici per un valore di circa fr. 70.-- (doc. dib. 1).
- Nell’ambito dell’inchiesta denominata “Rana” è risultato che tale
“Antonio” spacciava eroina sulla piazza locarnese, e che tra i suoi acquirenti
vi era AC2. Questi, arrestato l’11 maggio 2004, ha ammesso di avere acquistato
170/185 grammi d’eroina da un cittadino iracheno, da lui identificato nella
persona dell’imputato in base ad una foto segnaletica.
Il giorno seguente la polizia ha arrestato ilAC1,
sequestrando nel suo appartamento di Minusio 115.48 grammi d’eroina, fr.
4'200.-- e due telefoni cellulari.
-
L’imputato, trattenuto in carcere preventivo sino al dibattimento,
ha dapprima ammesso la vendita di 130 grammi di eroina, poi, a fronte delle
circostanziate contestazioni degli interroganti, al quinto interrogatorio ha
ammesso lo spaccio dei quantitativi di stupefacente ascrittigli con l’atto
d’accusa, precisando le modalità del suo agire ed indicando, sia pure assai
genericamente, le modalità con cui egli si riforniva di droga.
-
AC1 ha iniziato a spacciare droga verso la fine del 2002, a suo dire
dopo avere fatto la conoscenza di tale __________, un connazionale residente in
Svizzera Interna che, su indicazione di terzi, aveva contatto per tentare di
rintracciare un altro conoscente iracheno, nel frattempo espulso dalla
Svizzera, che si trovava a Londra.
A detta di AC1, dopo il contatto telefonico __________
è venuto a Locarno per conoscerlo, e in quell’occasione gli ha proposto di
mettersi a vendere droga (cfr. verbale 16 giugno 2004 di AC1, sezione 2,
rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria AI 5, allegato 9, pag. 1/2):
" Anche
se entrati in contatto casualmente e non ci si conosceva questa persona ha
voluto venire in Ticino per conoscermi. Questo è avvenuto nel dicembre 2002.
Abbiamo trascorso una giornata assieme a Locarno. A lui ho raccontato la mia
situazione ed in particolare che ero molto arrabbiato poiché avevo lavorato per
un paio di mesi in nero quale muratore e poi ero stato pagato solo
parzialmente.
Questa persona mi diceva che era uno stupido ad
andare a lavorare, che poi anche mi sfruttavano e subito mi proponeva di
vendere della droga dicendomi che potevo guadagnare molti soldi. Più
precisamente mi diceva che potevo vendere della “bianca” inteso della
cocaina."
AC1 afferma di avere accettato la proposta
siccome in difficoltà finanziaria e turbato dai suoi problemi familiari. Oltre
alle liti con la moglie, in Iraq erano morti accidentalmente in un incendio due
nipoti ed inoltre voleva racimolare del denaro per recarsi a visitare la
sorella, malata di tumore in Siria.
Egli ha perciò acquistato da __________ 30 grammi
di cocaina confezionati in palline al prezzo di complessivi fr. 2'000.--, che
avrebbe pagato con asseriti risparmi accumulati dal provento di lavori
procuratigli da __________. Di questi, è riuscito a venderne solo 2-3 grammi a
fr. 150.-- il grammo, mentre che la rimanenza l'ha resa al suo fornitore (cfr.
il punto 1.1 AA).
Questi gli ha allora proposto di provare a
vendere eroina, e gli ha fornito 30 sacchetti da 5 grammi l’uno, ossia 150
grammi per complessivi fr. 4'500.--, che il AC1 ha rivenduto sulla piazza di
Locarno, a vari tossicodipendenti, a fr. 350.-- il sacchetto (cfr. punto 1.2
AA).
Nonostante le difficoltà linguistiche (AC1 non
parla italiano), il prevenuto è comunque riuscito a svolgere i suoi sporchi
traffici, frequentando i luoghi d'incontro dei tossicodipendenti (in
particolare il "parchetto" di Locarno), e imparando così a
riconoscere i tossicodipendenti, ai quali esplicitamente offriva in vendita la
sostanza (verbale 7 giugno 2004 di __________, rapporto d'inchiesta di polizia
giudiziaria AI 5, allegato 26, pag. 2; verbale 16 marzo 2004 di __________, AI
5, allegato 27, pag. 2).
L'accusato disponeva inoltre di due numeri di
telefono cellulare ai quali poteva essere contatto dai tossici per ordinazioni
di eroina (verbale 21 aprile 2004 di __________, AI 5, allegato 20, pag. 5;
verbale 18 maggio 2004 di __________, AI 5, allegato 22, pag. 1).
Quando __________ è divenuto irreperibile,AC1 ha
cambiato fornitore per continuare nello spaccio.
Appreso che vi era un cittadino iracheno, detto “Baharos”,
che spacciava eroina a Zurigo, l'accusato ci si è recato e “chiedendo in
giro” è riuscito a rintracciarlo, acquistando da lui 15 sacchetti di eroina
da 5 grammi l’uno, ossia 75 grammi, per complessivi fr. 2'400.--, quantitativo
poi interamente rivenduto ad AC2 a fr. 350.-- il sacchetto (punto 1.3 AA). AC2
ha però pagato solo 5 dei sacchetti, ricevendo a credito (mai onorato) gli
altri 10.
Nella primavera del 2004 l’imputato si è
nuovamente recato a Zurigo, dove ha acquistato da tale “Ali”, un cittadino
turco indicatogli dall’iracheno che vive a Londra, ulteriori 50 sacchetti da 5
grammi, ovvero 250 grammi di eroina per complessivi fr. 9'000.--.
Di questi, 26 li ha rivenduti sulla piazza di
Locarno (punto 1.4 AA), mentre che i rimanenti 24 sacchetti gli sono stati
sequestrati dalla polizia al momento dell’arresto.
Il prevenuto al AC2 ha venduto complessivi
170/185 grammi di eroina, da lui consumati in ragione di circa 100 grammi,
mentre che la rimanenza il AC2 l'ha venduta ad altri tossicodipendenti per
finanziare il proprio consumo (ACC 88/2004).
AC1 ha ammesso di avere guadagnato dai propri
traffici complessivi 6'650.--, di cui fr. 4'200.-- sequestrati (verbale 23
giugno 2004 di AC1, AI 5, allegato 10, pag. 2).
Ricapitolando, si ha che AC1, previo acquisto di
30 grammi, ha venduto 2 o 3 grammi di cocaina, e previo acquisto di 475 grammi
di eroina ne ha rivenduti 355 grammi, mentre che 115.48 grammi d’eroina, a
basso grado di purezza, gli sono stati sequestrati.
L’imputato ha confermato questi fatti al
dibattimento, ribadendo le ammissioni fatte nella fase d'inchiesta (verbale 25
giugno 2004 di AC1 avanti al Procuratore Pubblico, AI 5, allegato 11, pag. 2):
" In
sostanza ammetto di aver:
-
verso
la fine del 2002, acquistato a Locarno da tale __________ (iracheno residente
in Svizzera Interna), 30 grammi di cocaina (confezionata in palline), per fr.
70.- l’uno, rivendendone poi 2 o 3 grammi per fr. 150.- l’uno e restituendone
in seguito 27 grammi perché avevo difficoltà a venderne;
-
nello
stesso periodo e dalla stessa persona, acquistato 30 sacchetti da gr. 5 l’uno
di eroina per complessivi fr. 4'500.-, vendendoli poi a tossicomani vari del locarnese,
per fr. 350.- l’uno;
-
nel
giugno 2003 a Zurigo, acquistato da un iracheno di nome “Baharos”, 15 sacchetti
da gr. 5 l’uno di eroina per complessivi fr. 2'400.-, rivendendoli poi a
tossicomani vari del locarnese per fr. 350.- l’uno;
-
nel
marzo 2004 a Zurigo, acquistato da un turco di nome “Ali” 50 sacchetti da gr. 5
l’uno di eroina per complessivi fr. 9'000.-, rivendendone poi a tossicomani
vari del locarnese per ca. 130 grammi per fr. 350.- ogni 5 grammi. I rimanenti
120 grammi sono quelli sequestrati al momento dell’arresto;
In totale ho quindi:
A) acquistato 30 grammi di cocaina e 475 di
eroina;
B) venduto 2 –3 grammi di cocaina e 355 di
eroina;”
- Per l’art. 19 cifra 1 della LF sugli stupefacenti, chiunque
intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta,
vende stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito con la
detenzione o con la multa. Secondo l'art. 19 cifra 2 della medesima legge, nei
casi gravi la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore ad un
anno (cui può essere cumulata una multa fino ad un milione di franchi), il che
si verifica (tra l'altro) quando l’autore sa o deve presumere che la sua
infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacenti che può mettere in
pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cifra 2 lett. a LFStup).
Il traffico d’eroina effettuato dall’accusato di
complessivi 475 grammi d’eroina configura indubbiamente infrazione aggravata
giusta l’accennato art. 19 cifra 2 lett. a LFStup, tenuto conto, per 225 grammi
di sostanza spacciata, in assenza di migliori riscontri, di un grado di purezza
del 10%, mentre che per gli ultimi 250 grammi di eroina, quelli dell'ultima
fornitura, in parte sequestrata e analizzata dagli inquirenti, dell'accertato
grado di purezza del 9%. Si hanno così 45 grammi di sostanza pura, quantitativo
che eccede ampiamente il limite stabilito dal Tribunale Federale di 12 grammi
di eroina pura (DTF 119 IV 180, 114 IV 165, 112 IV 113, 109 IV 145).
Per quanto riguarda le modiche vendite di
cocaina, l'infrazione non è aggravata.
Dal profilo soggettivo non si può che ritenere
che il prevenuto, che non contesta la circostanza, fosse perfettamente
consapevole dell'illiceità del suo agire e delle nefaste conseguenze dell’uso
della droga, già solo perché si tratta ormai di realtà di comune coscienza (DTF
104 IV 211).
Ne consegue l'integrale conferma dell'atto di
accusa.
- Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo,
tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue
condizioni personali.
Nel caso in esame la pubblica accusa ha
evidenziato la gravità dei fatti, ponendo l’accento sui quantitativi spacciati
senza scrupoli dall’imputato, per puro fine di lucro, come un trafficante
professionista, per un periodo di circa un anno e sei mesi, chiedendo la
condanna del AC1 alla pena di 2 anni e 6 mesi di detenzione.
La difesa ha di contro postulato la pronuncia di
una pena massima di 18 mesi di detenzione, da porre al beneficio della
sospensione condizionale. Secondo la difesa, il prevenuto non avrebbe
delinquito per fine di lucro, ma bensì spinto dai problemi famigliari. Non
potrebbe essere ritenuto un trafficante, ma solo uno “spacciatore da strada”.
Si dovrebbe inoltre tenere conto della particolare mentalità dell’imputato,
delle difficoltà d’integrazione incontrate dai rifugiati e del fatto che non
tutto il quantitativo di cui all'atto di accusa sarebbe effettivamente finito
nelle vene dei tossicodipendenti.
Ebbene, la Corte preso atto delle argomentazioni
delle parti, ha ritenuto assai gravi i fatti posti a giudizio, sia dal punto di
vista oggettivo e soprattutto da quello soggettivo.
L’accusato, che non è consumatore, per mero fine
economico ha spacciato al dettaglio quasi mezzo chilogrammo di droga pesante,
dopo averne acquistato a tal fine più di mezzo chilo (475 grammi d’eroina e 30
grammi di cocaina).
Contrariamente a quanto sostiene la difesa, non
si vede relazione alcuna tra i problemi familiari del prevenuto -peraltro
comuni a molte persone- e la decisione di iniziare a spacciare droga. Del
resto, lo stesso AC1 in corso d'inchiesta ha ammesso di avere iniziato a
trafficare dopo la separazione, ritenendo di non avere sufficienti mezzi
finanziari per fare fronte alle sue spese (verbale 12 maggio 2004, AI 5,
allegato 4, pag. 3), precisando al dibattimento che effettivamente le indennità
di rifugiato (fr. 20.-- al giorno) a lui non bastavano per vivere e perciò non
vi è dubbio che il suo scopo fosse il lucro.
Posto che non si capisce comunque quali
particolari problemi economici dovesse avere l'accusato, da anni preso a carico
(con tutta la numerosa famiglia) dalla collettività per il suo statuto di asilante,
ed anche di ex asilante in attesa di rimpatrio, si rileva che, come i problemi
familiari, anche quelli finanziari sono ampiamente diffusi, ma per fortuna la
risposta della quasi totalità di chi vi è confrontato non è quella di mettersi
a spacciare droga, ma piuttosto quella di aumentare i propri introiti in
maniera lecita, trovando un lavoro, oppure -se già si lavora- cercando
un'attività aggiuntiva. AC1 ben sapeva che questa sarebbe stata la (faticosa)
risposta ai suoi asseriti problemi economici, avendo già lavorato in precedenza
in Svizzera (anche in nero e contro le norme che regolano il suo statuto di
richiedente l'asilo), ma in proposito egli aveva ben recepito l'insegnamento
del connazionale, secondo il quale era da "stupidi" andare a lavorare
e farsi sfruttare. Ci si permette di soggiungere che siffatta attitudine
dell’accusato denota una totale mancanza di rispetto per il Paese che lo ha
accolto con tutta la sua famiglia.
Non occorre invece spendere una sola parola circa
i problemi d’integrazione dei rifugiati, che nulla hanno a che vedere con il
caso in esame.
Anzi, AC1, che per il resto appare effettivamente
come un corpo estraneo nella nostra società, pare essere riuscito ad integrarsi
alla perfezione proprio nelle questioni di droga. A dispetto delle teoriche
notevoli difficoltà, è infatti riuscito ad inserirsi perfettamente sul mercato
degli stupefacenti, imparando la strada per Zurigo per andare a rifornirsi, trovando
lo stupefacente in quantità, e riuscendo poi con il medesimo successo a
effettuare le sue vendite sulla piazza di Locarno, della quale ha ben presto
imparato a conoscere luoghi ed acquirenti.
Questa prestazione del AC1 attesta del suo
spirito di iniziativa, della determinazione criminale, nonché della mancanza di
scrupoli. A dispetto delle difficoltà linguistiche e del fatto di muoversi in
un ambiente che gli è estraneo, l'imputato ha dimostrato di agire come un
esperto trafficante di droga, dotato dei giusti contatti sia per gli acquisti
che per la rivendita.
Non era quindi, a mente della Corte, solo uno
spacciatore di ultimo livello, come -per intendersi- il AC2 che da lui
acquistava per rivendere ad altri tossicodipendenti, ma piuttosto un pericoloso
tramite tra l'enorme mercato di Zurigo e quello locale di Locarno, che egli
contribuiva a rifornire.
Non vi è del resto chi non veda la pericolosità
di un trafficante capace, come il AC1, di rifornirsi di partite di anche 250
grammi alla volta.
La Corte constata inoltre, in senso negativo, che
i traffici dell'accusato si estendono su di un ampio arco di tempo di quasi un
anno e mezzo, il che rende difficile ammettere il carattere episodico di una
simile attività. Anzi, si constata che l'ultima fornitura era la più
consistente, così che il trend dell'attività mirava chiaramente alla sua
espansione. In apparenza inesistente la volontà di emendarsi (benché l'asserito
scopo di racimolare i soldi per partire per l'Iraq fosse stato da tempo
raggiunto), e solo l'intervento della polizia ha messo fine ai suoi traffici.
Pure negativo, nelle valutazioni della Corte, è
il fatto che il AC1 ha intrapreso la carriera di trafficante all'età di 43 anni
passati, nonostante avesse una famiglia con cinque figli, il maggiore dei quali
quasi dell'età giusta per fare le prime esperienze con stupefacenti messi in
circolazione da persone come lui.
E ancora, il AC1 non si è limitato allo spaccio
di eroina, ma è incorso in altri reati, avendo ricevuto una condanna a 3 mesi
di detenzione, sospesi con la condizionale per due anni, inflittagli il 7
ottobre 2003 dalla Pretura penale di Bellinzona, il che va considerato ai fini
dell'odierno giudizio con la pronuncia di una pena parzialmente aggiuntiva a
quella per il reato di lesioni (art. 68 cpv. 2 CP). Se è da un lato vero che
l'accusato, tolta questa la condanna da porre in concorso, era in precedenza
sostanzialmente incensurato, è altrettanto vero che questo altro procedimento
penale, culminato in un pubblico dibattimento e con il quale l'autorità penale
ha tangibilmente manifestato la sua attenta presenza, non l'ha in alcun modo
distolto dai suoi traffici di droga, che si sono anzi intensificati con il
successivo acquisto di 250 grammi di eroina nella primavera del 2004.
Il teorico beneficio della formale incensuratezza
è pertanto, secondo la Corte, annullato dalla reiterazione nell'illecito a
dispetto del primo procedimento penale.
A favore dell'imputato può essere ritenuta la
confessione, resa comunque in forma completa solo al quinto verbale
d'interrogatorio e a fronte di precise contestazioni da parte degli inquirenti,
motivo per cui essa non equivale ad una piena collaborazione con gli
inquirenti. Si ritiene anche che al dibattimento l'accusato si è comportato con
correttezza.
Di nessun pregio è invece la circostanza, addotta
dalla difesa con riferimento allo stupefacente sequestrato, per cui non tutta
l'eroina trafficata è stata consumata dalla clientela locarnese, ritenuto come
questa era comunque la precisa intenzione dell'accusato, e che già solo
l'acquisto e la detenzione della sostanza ai fini della vendita concretizzano,
secondo la LFStup, reato di eguale gravità.
Tutte queste circostanze, nel complesso, fanno
ritenere la colpa dell'accusato di particolare gravità, tale da porre la pena
da pronunciare a suo carico nettamente sopra la soglia dei 18 mesi di
detenzione costituenti il limite per l'eventuale concessione della sospensione
condizionale.
La Corte ha pertanto ritenuto di condannare
l’imputato alla pena di due anni di detenzione con computo del carcere
preventivo sofferto.
- AC1, come detto, è un richiedente l'asilo la cui domanda è stata
respinta, e che si trova in Svizzera solo grazie all'impossibilità pratica di
allontanarlo assieme alla sua famiglia.
Nella fase preprocessuale egli ha ripetutamente
affermato di essere intenzionato a lasciare la Svizzera per tornare in patria
(verbale 12 maggio 2004, pag. 3), tanto da avere giustificato la propria
delinquenza con l'esigenza di finanziare il suo rimpatrio (verbale 21 maggio
2004, pag. 2). Davanti al Procuratore Pubblico (verbale 11 giugno 2004, pag. 4)
e poi al dibattimento, egli ha invece affermato di essere intenzionato a
rimanere in Svizzera per vedere i suoi figli.
La Corte, vista la situazione, ha deciso di
pronunciare l'espulsione del prevenuto giusta l'art. 55 CP. Questo per punirlo,
ed anche ai fini di prevenzione generale, stante la pericolosità per la
collettività dei reati da lui commessi. Si tratta in effetti di persona
disposta ad armarsi e colpire in caso d'alterco, e colpevole di spaccio di
droga in danno della salute di molte persone.
Evasa la domanda d'asilo, nulla osta alla
pronuncia dell'espulsione, che nel principio, del resto, nemmeno la difesa ha
contestato. La stessa viene determinata in 7 anni, in luogo dei 10 chiesti
dall'accusa, per avere una giusta proporzione con la durata della pena
detentiva.
Benché il AC1 sia privo di stabili legami con la
Svizzera, paese nel quale -come lo stesso difensore ha ammesso- non si è per
nulla integrato a fronte delle notevoli diversità culturali, si deve tenere
conto del fatto che se egli venisse effettivamente espulso per effetto della
presente decisione prima della partenza del resto della famiglia in ossequio
dell'ordine di allontanamento temporaneamente sospeso (e che potrebbe
teoricamente, specie col perdurare della permanenza in Svizzera, essere in
futuro convertito in un permesso di soggiorno concesso per motivi umanitari),
si avrebbe la sua separazione dalla moglie, con la quale vi è possibilità di
riconciliazione, e soprattutto dai cinque figli.
In queste circostanze, la pronuncia di
un'espulsione effettiva appare eccessivamente severa, mentre si può ritenere
che con la sua sospensione condizionale, sia pure con il periodo di prova
massimo di 5 anni a fronte della gravità del caso, il AC1 abbia ad astenersi da
ulteriore delinquenza.
-
È ordinata la confisca e la distruzione di 115.48 grammi di eroina,
costituenti chiaramente corpo di reato, nonché la confisca del denaro, provento
di reato, e di tutti gli altri oggetti sequestrati e indicati quali corpo di
reato nell’atto d’accusa.
-
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste
a carico degli accusati.
Rispondendo A. Per AC1,
affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 2.1;
B. Per AC2,
affermativamente a tutti i quesiti;
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 55, 58, 63, 66, 68, 69, 139, 172 ter CP;
19, 19a
LFStup
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
- AC1 é
autore colpevole di:
1.1. infrazione
parzialmente aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
per
avere, senza essere autorizzato,
tra la fine del 2002 e il 12 maggio 2004,
a Locarno e Zurigo:
1.1.1 acquistato a
scopo di rivendita 30 grammi di cocaina e rivenduto 2-3 grammi della sostanza
in questione;
1.1.2 acquistato a
scopo di rivendita 475 grammi di eroina e rivenduto 355 grammi della sostanza
in questione;
e come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
- AC2 é
autore colpevole di:
1.1. ripetuta
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
durante l’estate e il mese di settembre del 2003
fino a maggio 2004, senza essere autorizzato,
venduto 10 buste dose di eroina, nonché 70/80
grammi della medesima sostanza;
1.2. ripetuta
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
tra ottobre 2002 e il mese di maggio 2004,
senza essere autorizzato, consumato 115 grammi di
eroina e 10 grammi di cocaina;
1.3. ripetuto
furto di lieve entità
per
avere,
tra il 16 e il 24 novembre 2003, a Locarno,
in due occasioni, agendo in correità con terzi,
sottratto cose mobili altrui di modico valore,
alfine di appropriarsene;
e come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
- Di
conseguenza:
2.1. AC1 è
condannato alla pena di 2 anni di detenzione, nella quale è computato il
carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella
di 3 mesi di detenzione inflittagli il 17.10.2003 dalla Pretura Penale del
Cantone Ticino;
2.2. AC1 è
inoltre condannato all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 7 anni;
2.3. AC2, avendo
agito in stato di scemata responsabilità, è condannato alla pena di 7 mesi di
detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.
-
L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta a AC2 è condizionalmente sospesa
con un periodo di prova di 2 anni.
-
L’esecuzione
della pena accessoria dell’espulsione inflitta a AC1 è condizionalmente sospesa
con un periodo di prova di 5 anni.
-
Ad AC2 è
fatto ordine, a valere quale norma di condotta ex art. 41 CP, di recarsi
regolarmente per consiglio e aiuto presso __________, per un periodo di 3 anni.
-
È ordinata
la confisca e la distruzione di 115, 48 grammi di eroina, nonché la confisca di
tutti gli oggetti sequestrati a AC1 indicati quali corpo di reato nell’atto
d’accusa ACC 79/2004.
-
E ordinata
altresì la confisca e la distruzione di cinque buste dosi d’eroina, quattro
pastiglie di Dormicum, dei semi di canapa, nonché la confisca di tutti gli
altri oggetti sequestrati a AC2 e indicati quali corpo di reato nell’atto
d’accusa ACC 88/2004.
-
La tassa
di giustizia di fr. 200.- per ciascuno e le spese processuali dei rispettivi
procedimenti sono poste a carico dei condannati.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 802.60
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 50.--
fr. 1'052.60
============
Distinta
spese a carico di AC1
Tassa di
giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 602.60
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 25.--
fr. 727.60
============
Distinta
spese a carico di AC2
Tassa di
giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 25.--
fr. 325.--
============
Intimazione a:
terzi implicati
Ashraf IE1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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