AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2003.129
Data decisione, Autorità:
25.06.2004, PENAL
Incarto n.
72.2003.129
Mendrisio,
25 giugno 2004/nh
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise criminali
composta dei giudici:
Claudio Zali (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 7
con il segretario:
Pascal Cattaneo, vicecancelliere
Conviene oggi nell’aula penale di
questo Pretorio
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 22 gennaio 2003;
prevenuto colpevole di:
- omicidio intenzionale
per avere,
a Chiasso,
il 22.01.2003, tra le ore 06.30 e le ore 08.00,
nella camera da letto dell’appartamento coniugale di Via Mola 1,
intenzionalmente ucciso la moglie __________, strozzandola con il braccio e la
mano destra per circa otto minuti fino a provocarne la morte per asfissia
meccanica,
in particolare:
trovandosi disteso a letto
nel mentre che la vittima, in piedi alla sua destra, al bordo del letto,
durante un loro alterco verbale, si avventò contro di lui, averle stretto il
braccio destro intorno al collo aiutandosi, per fare maggior pressione, con il
braccio sinistro fino a che, durante la colluttazione, si trovarono prima in piedi
tra il letto ed il divano e successivamente, nel mentre che l’accusato
continuava a stringerle il collo con entrambe le braccia, sul divano con la
vittima distesa e lui inginocchiato all’altezza del suo viso,
finendo in seguito sul
pavimento, dove in ginocchio, all’altezza delle spalle della moglie che era
distesa per terra, continuò a stringerle il collo ma solo con la mano destra
spingendo contro il pavimento,
per poi alzarsi, dopo qualche minuto e con la vittima rantolante e
sanguinante dal naso, andare in bagno a lavarsi le mani sporche di sangue e
rientrare successivamente in camera da letto, mettersi un maglione, prendere la
giacca in un'altra stanza e calzare le scarpe in corridoio,
ritornando nuovamente
nella camera da letto, con la moglie che più non dava segni di vita, per
prendere le sigarette e il telefonino ed uscire di casa raggiungendo a piedi la
Gendarmeria di Chiasso dove si costituì;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 111
CPS;
- infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
a Chiasso,
nel periodo 29.10.2002 /
28.12.2002,
favorito il soggiorno illegale della cittadina rumena __________
ospitandola presso l’appartamento coniugale di Via Mola 1 benché non fosse in
possesso di validi documenti di legittimazione (passaporto privo del richiesto
visto d’entrata);
nel periodo 15.07.2002 /
22.12.2002,
favorito il soggiorno illegale del cittadino serbo __________
ospitandolo regolarmente,
ad eccezione di quattro o cinque giorni al mese,
presso gli appartamenti coniugali di Via Puccini 4 e di Via Mola 1
benché non fosse in possesso di validi documenti di legittimazione (passaporto
privo del richiesto visto d’entrata);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 LFDDS;
- contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
a Chiasso,
presso l’appartamento coniugale di Via Mola 1,
nel periodo 29.10.2002 / 28.12.2002,
intenzionalmente impiegato la cittadina rumena __________ quale
baby-sitter del figlio minorenne __________ (30.07.2002) benché la stessa non
fosse autorizzata a lavorare in Svizzera in quanto priva di certificati validi
di legittimazione e del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;
a Morbio Inferiore,
nel periodo giugno / luglio 2002,
intenzionalmente impiegato il cittadino serbo __________ per dieci
giorni lavorativi quale aiuto giardiniere benché lo stesso non fosse autorizzato
a lavorare in Svizzera in quanto privo di certificati validi di legittimazione
e del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv.
4 LFDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 142/2003 del 21 novembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore di fiducia avv. __________.
§ L'avv. __________ in rappresentanza delle PC
__________, PC 1 e PC 2, PC 3 e PC 4.
§ L'interprete IE 2.
Espleti i pubblici dibattimenti
-
mercoledì 23 giugno 2004 dalle ore 9:30 alle ore 16:25
-
giovedì 24 giugno 2004 dalle ore 9:30 alle ore 17:30
-
venerdì 25 giugno 2004 dalle ore 9:30 alle ore 17:25
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale, dopo avere riassunto i fatti che hanno portato al
tragico evento in esame e le modalità con le quali è avvenuto, passa in
disamina le seguenti ipotesi di omicidio colposo, omicidio passionale,
legittima difesa ed eccesso di legittima difesa, per poi concludere
all’applicazione del reato di omicidio intenzionale per dolo diretto. Basandosi
sulla perizia PE 2, riconosce l’applicazione dell’attenuante specifica della
scemata responsabilità di grado medio. Ritenuto come nessun’altra attenuante
specifica può essere riconosciuta a AC 1, conclude chiedendo che l’imputato
venga condannato alla pena di sette anni e mezzo di reclusione non opponendosi
a che venga ordinato, già durante l’espiazione della pena, un trattamento
medico ex art. 43 CP. Ritenuto inoltre come i reali legami affettivi
dell’imputato si trovino in Serbia e non in Svizzera, chiede pure la condanna
all'espulsione effettiva per 15 anni.
§ L'avv. __________,
rappresentante di PC, il quale si associa alla pubblica accusa per quanto
attiene alla colpabilità dell’imputato e conclude chiedendo la condanna di AC 1
a versare a __________ e ad __________ fr. 40'000.- ciascuno quale torto morale
e fr. 99'171.-, rispettivamente fr. 63'425.-, quale perdita di sostegno; a __________
e PC 3 fr. 25'000.- ciascuno quale torto morale; a Ionel e PC 4 fr. 8'000.-
ciascuno quale torto morale; in solido a tutte le PC fr. 6'868.90 quale
risarcimento delle spese di aiuto immediato alle vittime, fr. 28'830.- per
spese legali e fr. 4'200.- relativi all’allestimento della perizia di parte.
§ Il Difensore,
il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo
patrocinato, in particolar modo in relazione alla sua difficile infanzia.
Ripercorre quindi brevemente gli antefatti che hanno portato alla tragica morte
di PC 4.
In merito alla qualifica giuridica dei fatti imputati a AC 1
sostiene l’ipotesi dell’omicidio per negligenza di cui all’art. 117 CP.
Basandosi sulla perizia giudiziaria del dott. PE 1 chiede che venga
riconosciuta una scemata responsabilità di grado grave (con riduzione della
pena di almeno il 66 %). Postula inoltre l’applicazione dell’art. 33 CP e delle
attenuanti specifiche di cui all’art. 64 CP. Concludendo chiede che al proprio
patrocinato non venga inflitta una pena superiore a 3 anni di reclusione.
Inoltre, in via principale si oppone alla richiesta d’espulsione, in via subordinata
ne chiede una riduzione e la sospensione condizionale. Per quanto attiene
invece alle richieste di PC, ne postula il rinvio al foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
- È autore colpevole di:
1.1. omicidio intenzionale
per avere,
a Chiasso, il 22 gennaio 2003, tra le 06.30 e le 08.00,
intenzionalmente ucciso la moglie __________,
strozzandola con il braccio e la mano destra per circa otto minuti
fino a provocarne la morte per asfissia meccanica?
1.1.1 Ha egli agito per legittima
difesa o per eccesso di legittima difesa?
1.1.2 Trattasi invece di omicidio
colposo?
1.2. infrazione alla LDDS
per avere,
a Chiasso, favorito il soggiorno illegale,
ospitando regolarmente presso il proprio appartamento coniugale
1.2.1 nel periodo 29 ottobre 2002 –
28 dicembre 2002,
la cittadina rumena __________?
1.2.2 nel periodo 15 luglio 2002 –
22 dicembre 2002,
il cittadino serbo __________?
1.3. contravvenzione alla LDDS
per avere,
benché non autorizzati a lavorare in Svizzera,
impiegato
1.3.1 a Chiasso,
nel periodo 29 ottobre 2002 – 28 dicembre 2002,
__________ quale baby-sitter del figlio __________?
1.3.2 a Morbio Inferiore,
nel periodo giugno – luglio 2002,
__________ quale aiuto giardiniere?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
-
Ha egli agito in stato di
scemata responsabilità?
-
Ricorrono attenuanti
specifiche di cui all’art. 64 CP?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena:
4.1 privativa della libertà?
4.2 accessoria d’espulsione?
-
Deve essere ordinata una
misura e se sì quale?
-
Deve essere condannato al
pagamento di un risarcimento alle Parti civili e se si di quanto?
Considerato in fatto ed in diritto
- AC 1, secondo di due
fratelli, è nato il 7 marzo 1958 a __________, località della Serbia non
lontana dal confine con la Romania, e quindi storicamente territorio di scambio
con il paese confinante, al punto che la particolare lingua che vi si parla è
un dialetto contenente elementi di serbo-croato e dell'idioma rumeno. Il padre
ha lavorato per circa 20 anni in Germania come muratore, facendo rientro circa
nel 1987 per dedicarsi all'agricoltura sui terreni di sua proprietà. Anche la
madre, deceduta nel 1993, ha lavorato in Germania come aiuto cucina e donna
delle pulizie, avendo raggiunto il marito nel 1971 per poi fare rientro assieme
a lui.
L'accusato, che dopo la partenza della madre è stato cresciuto
dalla nonna paterna, ha frequentato solamente quattro anni di scuola elementare,
dopo di che il padre ha deciso che era ora che egli iniziasse a lavorare nei
poderi di famiglia assieme alla nonna, cosa che l'accusato ha fatto.
Più o meno al ritorno del padre, nel 1987, l'imputato è partito
alla volta della Svizzera, al seguito della sua seconda moglie (della vita
sentimentale del AC 1 si dirà in dettaglio più avanti), che già vi lavorava.
Dapprima con lo statuto di stagionale, egli ha lavorato in vari esercizi
pubblici del mendrisiotto come aiuto cucina. Questo lavoro non corrispondeva
però alle sue aspirazioni, avendo egli raccontato al dibattimento che
preferisce lavorare all'aria aperta, cosa che del resto aveva sempre fatto. Nel
1990, con il conseguimento dello statuto di dimorante, egli ha iniziato a
lavorare alle dipendenze di __________, giardiniere, che lo ricorda come un
buon lavoratore, ubbidiente, che presumeva però essere in difficoltà
economiche, visto che di frequente gli chiedeva degli anticipi sul proprio
salario di fr. 17.50 all'ora (cubo 2, classificatore n. 2, verbale 3 febbraio
2003 di __________, allegato 134 al rapporto d'inchiesta di polizia
giudiziaria).
Dopo avere chiesto invano un aumento di stipendio, AC 1 nel 1998
si è licenziato e, finanziandosi con i soldi del 2° pilastro, ha avviato
un'attività indipendente come giardiniere, esercitata sino al momento
dell'arresto.
Dal profilo economico il bilancio di più di 15 anni trascorsi in
Svizzera a lavorare non è per nulla brillante: AC 1 afferma di avere potuto
finanziare i lavori di ricostruzione di una stalla bruciata a Bobovo nel 2000,
ma a parte ciò egli non risulta avere accumulato risparmi o avere effettuato
particolari rimesse di denaro nel paese d'origine, mentre che in Svizzera ha
accumulato debiti, per i quali sono stati emessi a suo carico, a partire dal
1997, 5 attestati di carenza beni per complessivi fr. 32'000.-- circa, oltre ad
altri due precetti esecutivi per circa fr. 3'000.-- (cubo 1, classificatore
atti istruttori I, AI 31).
Egli afferma di avere conseguito, dalla sua attività indipendente,
un reddito variante da fr. 35'000.-- a fr. 50'000.-- annui (cubo 2,
classificatore n. 1, verbale 13 febbraio 2003 di AC 1 avanti al Procuratore
Pubblico, allegato 47 al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria, pag. 2),
circostanza difficile da verificare alla luce del fatto che l'imputato lavorava
praticamente solo per contanti, e che solo in rari casi emetteva fatture che
venivano pagate sul conto stipendio della moglie presso la Banca dello Stato,
mentre che egli non possedeva alcuna relazione bancaria.
L'imputato è incensurato.
- Sulla vita
sentimentale dell'accusato si ha che egli ha allacciato una prima relazione
importante in giovane età, a 16 anni, con __________, conosciuta a Bobovo,
tanto che nel 1975, quando aveva solo 17 anni, egli è diventato padre per la
prima volta. La figlia __________, ora sposata e madre di tre figli, vive
tuttora a Bobovo. Questa prima relazione si è consumata rapidamente, essendo
cessata già nel 1976. AC 1 la definisce oggi una "fantasia di gioventù"
(verbale 7 febbraio 2003 di AC 1 avanti al PP, all. 46 RPG, pag. 2), che però,
come precisato al dibattimento, non è sfociata in un matrimonio, ed è pertanto
da rettificare l'affermazione in tal senso di cui al cennato verbale
d'interrogatorio 7 febbraio 2003.
Il primo matrimonio dell'accusato è del 1977, con __________,
anch'essa compaesana, sposata prima di partire per il servizio militare.
Secondo quanto afferma il AC 1, si sarebbe trattato di un matrimonio combinato
dai rispettivi genitori, ed egli non avrebbe mai amato la moglie, che neppure
ben conosceva prima delle nozze, ma si sarebbe invece trattato di un rapporto
di reciproca sopportazione e tolleranza (cubo 1, classificatore atti istruttori
V, AI 347, perizia dott. PE 1, pag. 2).
Da questo matrimonio sono nati due figli maschi, __________, nato
nel 1978, e __________, nato nel 1980, i quali hanno poi seguito il padre in
Svizzera e oggi vivono per proprio conto in Ticino. Date le premesse, questo
matrimonio era votato all'insuccesso, ed infatti si è giunti al divorzio nel
1986, dopo un litigio avuto perché la moglie l'aveva chiuso in una cascina in
cui egli aveva acceso un fuoco e in cui aveva temuto di soffocare. E' curioso
notare che l'accusato ha riferito di avere iniziato il divorzio dandone
dapprima comunicazione ai genitori della sposa (cubo 2, classificatore n. 1,
verbale 7 febbraio 2003 di AC 1 avanti al PP, all. 46 RPG, pag. 3).
Non risulta dagli atti se il prevenuto abbia mai pagato alimenti
per i primi tre figli avuti dalle due predette relazioni.
Poco dopo il divorzio dalla __________, l'accusato ha conosciuto __________,
una compaesana che lavorava in Svizzera, e che egli, come detto, ha seguito nel
1987, sposandola nel 1988. Dall'unione non sono nati figli, ma ben presto anche
questa relazione ha iniziato ad andare male. L'imputato attribuisce il
fallimento del matrimonio a discussioni di natura economica: dopo il matrimonio
la moglie avrebbe cessato di lavorare, e ciò nonostante avrebbe inviato denaro
in patria ai suoi familiari sottraendolo all'economia domestica, per il che
egli si sarebbe ritrovato con dei debiti. Inoltre, la moglie avrebbe acceso un
mutuo in Svizzera per riattare una stalla a Bobovo, facendo firmare al marito
il contratto in qualità di garante. Non avendo la moglie provveduto alla
restituzione, egli sarebbe stato chiamato in causa dalla banca, avendo firmato
il contratto come garante, cosa che egli ritiene ingiusta, non potendo, secondo
lui, gli stranieri con lo statuto di stagionale, assumere validamente siffatti
impegni. In definitiva, AC 1 si ritiene circuito ed ingannato dalla sua seconda
moglie ("mi ha fregato", verbale 7 febbraio 2003 avanti al PP,
all. 46 RPG, pag. 3), come ha confermato al dibattimento.
La __________, assunta a verbale l'8 febbraio 2003 (cubo 2,
classificatore n. 2, all. 107 RPG), conferma che il matrimonio andò in crisi
per questioni di soldi, ma non si assume la responsabilità di avere indebitato
il coniuge, affermando di essersi limitata ad inviare del denaro per il
sostentamento dei genitori, cosa che "aveva infastidito" (pag.
2) il marito e che aveva dato origine ai primi litigi.
Si è comunque giunti al divorzio nel 1994 o nel 1995, chiesto ed
ottenuto in Serbia, nonostante che i coniugi risiedessero in Svizzera. I motivi
di questa a prima vista impropria scelta del foro li ha spiegati l'accusato: il
divorzio a Bobovo costa meno, ed inoltre è più rapido, visto che una procedura
consensuale può essere risolta in un mese, mentre che una contenziosa durerebbe
solo 7 o 8 mesi (cubo 2, classificatore n. 1, verbale 7 febbraio 2003 avanti al
PP, all. 46 RPG, pag. 4).
Dopo il fallimento di questo matrimonio, AC 1 afferma di avere
vissuto da solo con i figli per circa un anno, dopo di che avrebbe conosciuto __________,
una cittadina austriaca residente nel mendrisiotto, con la quale ha convissuto
per più di 3 anni, dal 1997 fino a tutto il 2000. Questa relazione non gli ha
causato problemi economici, ma è invece giunta a termine in primo luogo per il
motivo che non si trattava di una donna adatta a lui. Questa valutazione era
espressa per riguardo all'intenzione futura del AC 1 di rientrare in Serbia a
fare il contadino sulle terre del padre, destinazione alla quale la __________
non sarebbe appunto stata adatta. E' interessante rilevare che il prevenuto
espone questo pensiero dapprima come se fosse suo (verbale 7 febbraio 2003
avanti al PP, all. 46 RPG, pag. 4), ma poche righe dopo riconosce che questo
era in realtà il giudizio espresso da suo padre che "…l'ha conosciuta e
mia detto che non era la donna per me nel senso che non poteva fare la
contadina", e che lui si è semplicemente adeguato, una volta ancora,
al volere del padre: "io ho seguito questo consiglio di mio padre e
quindi la relazione con la __________ era diventata una relazione a termine"
(all. 46 RPG, pag. 4). Sorge spontanea l'osservazione del fatto che nella
mentalità del padre dell'accusato, e quindi anche dell'accusato, che per sua
ammissione deve obbedienza al genitore anche se ha passato da un po' i 40 anni
di età, la donna è o non è adatta ad essere compagna o moglie non tanto in
funzione delle sue qualità morali, caratteriali, o fisiche, ma piuttosto a
dipendenza della sua attitudine a svolgere la funzione che le è riservata nel
contesto sociale, in concreto quella di lavorare duramente nei campi senza lamentarsi
e di badare alla casa.
Durante la "relazione a termine" con la __________,
l'accusato allaccia rapporti anche con due prostitute, e con una di esse
intrattiene addirittura una sorta di relazione, tanto da contribuire alle di
lei spese di sostentamento con circa fr. 1'000.-- al mese, il che depone per
l'intensità dell'infatuazione alla luce dell'importanza data al denaro dal AC 1,
assai sensibile agli esborsi periodici (ancorché per motivi molto più meritori)
delle proprie compagne. Non sono comunque queste due relazioni ad avere inferto
il colpo di grazia al rapporto con la __________, ma piuttosto il matrimonio
con PC 4, avvenuto nel gennaio del 2001, quando ancora perdurava la convivenza.
- __________,
cittadina rumena di Livezi, è nata il 13 gennaio 1968, ultima di 5 figli.
Il padre, pensionato, aveva lavorato come guardiano in una
fabbrica, la madre, anch'essa pensionata, lavorava in precedenza come operaia
in un atelier tessile.
Contrariamente al futuro marito, essa aveva avuto un'ottima istruzione,
avendo frequentato le scuole elementari, le medie, il liceo ed una scuola
professionale nel ramo tessile, il tutto per 16 anni di formazione. Aveva poi
trovato lavoro come operaia in una fabbrica tessile, sino al 1990, quando era
stata licenziata a seguito della caduta del regime comunista, che
verosimilmente aveva comportato anche la chiusura della fabbrica.
Erano seguiti tre anni di disoccupazione, periodo in cui aveva
conosciuto __________, dal quale aveva avuto il figlio __________, nato il 12
dicembre 1993. Dopo la nascita del figlio aveva trovato lavoro in una fabbrica
di prodotti in legno, lavoro che ha mantenuto sino a circa tutto il 1995. Dal
1996 ha iniziato a recarsi a Bobovo per lavorare al servizio di una famiglia __________,
il che aveva comportato un miglioramento della sua situazione economica, dato
che riusciva ad inviare in famiglia circa 300 marchi tedeschi al mese. In quell'epoca
essa ha sposato tale __________, con il quale aveva abitato presso la famiglia __________,
ma che l'aveva abbandonata, senza però formalmente divorziare, all'incirca
nell'autunno del 1999, in favore di una donna più abbiente (cfr. per queste ed
ulteriori informazioni su PC 4 i verbali 28 gennaio 2003 del fratello __________
avanti al PP e 24 marzo 2003 della sorella PC 3 avanti al PP, cubo 2,
classificatore n. 2, all. 92 e 93 RPG).
- L'imputato ha
conosciuto __________ nel settembre del 2000 a Bobovo, dove si trovava per
occuparsi dei lavori di ricostruzione di una stalla del padre, che era
bruciata. Egli stava cercando una persona che potesse aiutare il padre nella
cura della casa e che potesse anche preparare i pasti per gli operai addetti ai
lavori di ricostruzione. Si trattava, in altri termini, di quel genere di
lavori poco qualificati o di manovalanza per i quali gli abitanti della regione
di Bobovo facevano usualmente capo a cittadini romeni della fascia di confine,
come appunto PC 4. Nella sua ricerca, AC 1 era arrivato anche dai __________,
ed aveva perciò conosciuto __________.
Del primo incontro AC 1 fa un racconto degno della migliore
cinematografia romantica, e verrebbe quasi da provare tenerezza, se non fosse
che -come meglio si vedrà- egli è persona in realtà assai poco incline a
dimostrare sentimenti affettuosi e, soprattutto, che l'unione terminerà
tragicamente. Narra il AC 1 che alla vista di __________ -di fatto sguattera in
casa __________ - i due sarebbero rimasti a fissarsi, senza parole, per cinque
minuti, reciprocamente innamorati all'istante, folgorati dal cosiddetto colpo
di fulmine (cubo 1, classificatore atti istruttori V, AI 347, perizia dott. PE
1, pag. 3).
Essi avrebbero ben presto iniziato ad avere rapporti sessuali -già
la prima sera, secondo quanto dichiarato dall'accusato nel verbale 7 febbraio
2003, all. 46 RPG, pag. 4-, ed in capo ad un paio di settimane hanno maturato
la decisione di sposarsi, non appena risolto l'impedimento formale costituito
dal matrimonio di PC 4.
Interrogato sulle reciproche motivazioni di un matrimonio così
repentino, AC 1 al riguardo della volontà della moglie ha affermato che "non
so perché __________ mi ha voluto, forse perché siccome venivo dalla Svizzera
pensava chissà che", mentre che di se stesso ha detto "che ho
chiesto a __________ di sposarmi perché mi piaceva fisicamente, perché la gente
diceva che era una grande lavoratrice anche come contadina e perché le volevo
bene. Mi è piaciuta perché mi sembrava una brava donna ed era quello che
volevo. Per brava donna intendo una persona che non va in giro, che non dice
parolacce, che lavora e fa i lavori di casa" (all. 46 RPG, pag. 5).
Pur tenendo conto del filtro costituito dalla verbalizzazione,
emergono con chiarezza, a mente della Corte, sia i limiti dell'affettività del AC
1, che la natura almeno in parte mercantile di quell'unione. E' in effetti lo
stesso prevenuto a darci atto del suo interesse al matrimonio: __________ era a
dire della gente una grande lavoratrice, sia come donna di casa che -in
prospettiva del futuro rientro in Serbia- come contadina, ed era inoltre
persona gradita al padre (verbale 24 marzo 2003 di PC 4, all. 93 RPG, pag. 3).
__________, per sua parte, aveva un figlio minorenne da mantenere
e una famiglia intera, a partire dai genitori costretti a vivere con 100 Euro
di pensione al mese (verbale 28 gennaio 2003 di __________, all. 92 RPG, pag.
3), in precaria situazione economica, motivo per cui a lei, per la quale già
svolgere lavori umili in Serbia costituiva un passo avanti rispetto alla
situazione in patria, la prospettiva di venire in Svizzera deve essere sembrata
particolarmente allettante.
-
L'imputato ha pagato
le spese del divorzio di __________, svolto celermente a Bobovo, così che il
loro matrimonio ha potuto essere celebrato il 4 gennaio 2001 (verbale 7
febbraio 2003 di AC 1, all. 46 RPG, pag. 6). Ciò nonostante, __________ non ha
potuto raggiungere immediatamente il marito in Svizzera, dovendo attendere il
benestare dell'autorità degli stranieri, pervenuto solo nel mese di agosto del
-
In quel lasso di tempo gli sposi hanno potuto avere solo contatti telefonici,
mentre che __________ ha continuato a lavorare a casa del suocero, che le ha
permesso di tenere con sé il figlio __________, e l'accusato ha invece avuto il
tempo di concludere la relazione con __________, con cui ha sospeso la
convivenza nel febbraio del 2001 (cfr. verbale di interrogatorio dell'accusato
del 7 febbraio 2003, all. 46 RPG, pag. 5), alla quale aveva dapprima sottaciuto
sia la relazione con __________, che l'avvenuto matrimonio (cfr. il verbale 23
gennaio 2003 di __________, all. 102 RPG, pag. 3).
-
Dal permesso di
dimora B rilasciatole, __________ risulta essere entrata in Svizzera il 19
agosto 2001 per stabilirsi al domicilio del marito, in via Puccini a Chiasso.
Essa ha prontamente trovato lavoro come aiuto cucina presso la pizzeria __________
di Mendrisio, attività che manterrà sino al momento della morte a piena
soddisfazione dei responsabili del locale (cfr. in tal senso la deposizione 22
gennaio 2003 di __________, all. 72 RPG, pag. 1), tanto da avere ricevuto dopo
poco tempo le chiavi dell'esercizio pubblico.
Come detto (consid. 4), è lecito ritenere che l'unione avesse
anche lo scopo di conseguire la prosperità dei coniugi per mezzo del lavoro di
entrambi. L'imputato ha pacificamente ammesso l'esistenza di una finalità
economica tra gli scopi del matrimonio, tanto che i coniugi avrebbero
pianificato di lavorare per due o tre anni prima di avere figli (verbale 22
gennaio 2003 di AC 1, all. 32 RPG, pag. 6). Ancora più esplicito è stato __________,
figlio dell'accusato e assai critico nei confronti di __________ ("Non
sono in grado di dire il motivo, ma non mi sembrava la donna adatta a mio padre"),
raccontando di una confidenza fattagli dal genitore: "Mi diceva che
sperava che con la presenza della moglie e con il suo lavoro potessero far
fronte ai debiti che lui aveva accumulato, per poi vivere più serenamente"
(verbale 22 gennaio 2003, all. 100 RPG, pag. 2).
- E' invece accaduto
che circa all'inizio di novembre del 2001 __________ è rimasta incinta, data
che si desume dal fatto che il figlio __________ è nato il 30 luglio 2002.
E' certo, perché ne danno atto sia l'imputato che altri testimoni,
che __________ non ha immediatamente informato il marito della gravidanza, ma
che al contrario essa ha atteso 13/16 settimane per dirgli che sarebbe
diventato padre.
La circostanza è a prima vista assai strana, dovendosi
teoricamente presumere che per due freschi sposini l'arrivo di un bambino,
ancorché non pianificato (ma neppure attivamente contrastato con l'uso di
contraccettivi), costituisca comunque motivo di gioia, e che perciò la notizia
vada condivisa non appena divenuta certa.
__________, invece, tace per oltre tre mesi. All'avv. __________
essa ha spiegato di avere taciuto perché il marito "le aveva fatto
capire che l'avrebbe fatta abortire" (verbale 22 gennaio 2003 avv. __________,
all. 68 RPG, pag. 5), cosa che essa non voleva.
L'imputato si è dato la medesima spiegazione del silenzio della
moglie, così come da lui raccontato alla __________, che ha riferito che "secondo
lui, la moglie gli aveva comunicato così tardi la gravidanza per paura di un
eventuale aborto che a quello stadio non si poteva più effettuare"
(verbale 23 gennaio 2003, all. 102 RPG, pag. 4).
La Corte da questo episodio non ha voluto trarre conclusioni al
proposito dei primi mesi del rapporto coniugale, né ritiene che l'accusato
avrebbe effettivamente imposto alla moglie l'aborto, anche se nel suo primo
verbale d'interrogatorio egli ha dichiarato di essersi trovato davanti al fatto
compiuto "nel senso che non si poteva più rimediare" (verbale
22 gennaio 2003, all. 32 RPG, pag. 6), laddove "rimediare"
sembrerebbe alludere all'aborto. Nondimeno, essa accerta che la vittima ha
soggettivamente avuto questo timore, e ce ha reagito sottacendo al marito la
gravidanza.
E' inoltre comprensibile che il silenzio su di una questione di
tale importanza non è suscettibile di giovare al buon funzionamento di
qualsiasi matrimonio, ed è logico ammettere che AC 1 si possa perciò essere
-non senza qualche ragione- risentito nei confronti della moglie (l'amico __________
lo definisce "turbato" a seguito dell'episodio, verbale 6
febbraio 2003, all. 118 RPG, pag. 2).
- Se ancora non vi
erano problemi -secondo la __________ il matrimonio aveva iniziato ad andare
male "quasi da subito" (all. 102 RPG, pag. 3)- sicuramente
almeno da questo momento iniziano i dissidi tra i coniugi.
Chiamato ad esprimersi sui motivi del malessere della coppia,
l'imputato ha indicato in un primo tempo la gelosia della moglie (verbale 13
febbraio 2003, all. 47 RPG, pag. 4):
"
… anche __________ era gelosa. La sua gelosia era dovuta al fatto
che capitava che io tornassi alla sera una qualche ora dopo la fine del lavoro.
Io mi giustificavo dicendo che cercavo lavoro o perché mi fermavo a bere
qualche cosa con un mio amico. __________ non mi credeva. Qualche volta mi
chiedeva con chi ero stato, con chi ero andato e se conosceva questa persona
poi gli telefonava. Sia il __________ che il __________ sono stati interpellati
per questi motivi da __________. __________ pure mi rimproverava il fatto di
andare in giro il sabato o la domenica cosa che io giustificavo, d'estate,
dicendole che cercavo dei lavori da fare."
Nel medesimo verbale, poco dopo, egli ha però addotto anche
questioni di natura economica (ibidem):
"
…sono io che ho iniziato le pratiche di divorzio nel 2002. L'ho
fatto perché non andavamo d'accordo e perché era gelosa. L'ho fatto anche
perché lei "guardava i suoi interessi". Con questo intendo dire che i
soldi suoi alla fine del mese non c'erano perché penso li mandava ai suoi
parenti. Per me prima dei suoi parenti questi soldi dovevano servire a lei e a
me per fare "le nostre cose""
motivazione ribadita nel successivo verbale 11 marzo 2003 (all. 50
RPG, pag. 2), in cui gli era stata contestata l'affermazione in tal senso fatta
dalla __________:
"
ADR per confermare questo passaggio di __________. Gli unici
problemi che avevo con __________ erano di natura economica nella misura in cui
lei non contribuiva come lo speravo o nella mia stessa misura alle spese
comuni."
Nell'ottica di un matrimonio contratto (anche) per avere un
partner che lavora per pagare i debiti pregressi (cfr. consid. 6, in fine),
appare comprensibile che l'arrivo inaspettato di un figlio potesse essere
motivo di tensione, dal momento che andava a ridurre la capacità lavorativa
della moglie ed era inoltre fonte di spese supplementari. Oltre a ciò,
risultava evidentemente contrario alle finalità (per il AC 1) dell'unione, e
quindi fonte d'attriti, il fatto che la moglie inviasse denaro alla famiglia in
Romania (ancora __________, all. 100 RPG, pag. 2 "… sembra che la
moglie spendesse o tenesse per lei tutto il denaro che guadagnava. Queste
lamentele mio padre le raccontava ai conoscenti"), tanto più che
tornava a verificarsi la medesima situazione che aveva già minato il precedente
matrimonio del prevenuto.
Per __________ si deve necessariamente fare capo ai racconti delle
terze persone con le quali si era confidata al riguardo delle cause delle liti
con il marito.
Ai familiari, almeno in un primo tempo, essa ha non ha raccontato
molto dei dissidi coniugali (cfr. verbale 24 marzo 2003 di PC 4, all. 93 RPG,
pag. 6; cfr., invece verbale 27 gennaio 2003 di __________, all. 90 RPG, pag. 2
e 3), il che non significa però che i litigi non esistevano, ma piuttosto che __________
non voleva inquietare i familiari (esplicito: __________, verbale citato, pag.
2).
Significativo è apparso alla Corte che __________, conosciuta 6
anni prima ai tempi di Bobovo, abbia a più riprese affermato che __________ non
avrebbe saputo il motivo delle frequenti liti con il marito (verbale 22 gennaio
2003 di __________, all. 113 RPG, pag. 2 e 3). Altri testimoni, di cui si dirà
più avanti ma che narrano in particolare dell'ultimo periodo del rapporto
coniugale, riferiscono per loro parte piuttosto delle conseguenze per __________
dei litigi, ma non si sanno esprimere sulle cause.
- E' a mente della
Corte accertato che __________ in occasione di questi litigi, si presume con
frequenza ed intensità vieppiù maggiori sino al tragico epilogo, veniva
picchiata dal marito, e questo sia prima che dopo la gravidanza.
L'accusato, anche a fronte della contestazione di testimonianze di
segno diverso, ha ammesso solo due episodi in cui avrebbe dato due sberle alla
moglie, occasioni in cui essa ha chiamato la polizia, motivo per cui sarebbe
stato difficile negare per riferimento a quelle circostanze (verbale di
interrogatorio del prevenuto del 10 marzo 2003, all. 49 RPG, pag. 9, 10 e 11).
Secondo la Corte, invece, è del tutto inverosimile pensare che una
moglie, oltretutto da poco in Svizzera e perciò non necessariamente in chiaro
sulle competenze della polizia locale in tema di liti in famiglia, abbia
allarmato la polizia già al primo episodio di violenza domestica, specie se
veramente limitato ad un paio di sberle, e che l'abbia poi nuovamente chiamata
nell'unico caso di recidiva. Già solo per deduzione, si può ritenere che non vi
siano stati solo questi due episodi isolati, ma che questi abbiano semmai
costituito la punta dell'iceberg costituito da più frequenti episodi di
maltrattamento.
Del resto, una lunga serie di testimonianze, ancorché indirette,
depongono in tal senso, ed appare veramente troppo facile affermare
ripetutamente, come fa l'accusato, che "sono tutte bugie"
(verbale citato, pag. 11), oppure che "mia moglie si inventava le cose"
e "aveva il vizio di parlare" (pag. 8).
PC 4 precisa che la sorella non si è confidata con lei sulla
situazione familiare sino al dicembre del 2002 (verbale 24 marzo 2003, all. 93
RPG, pag. 6), ma che a quel momento (verbale citato, pag. 8):
"
in merito ai maltrattamenti mi disse che tante volte AC 1 l'aveva
picchiata e in due circostanze era andata in Polizia a denunciarlo. Mi disse
anche che in un'occasione AC 1 le aveva spento una sigaretta sul corpo e meglio
sul petto. Mi disse pure che una volta aveva dormito sulle scale del palazzo
rispettivamente che una volta era stata buttata fuori dall'appartamento mentre
il marito diceva affinché tutti sentissero che sua moglie era appena tornata "dal
night"".
Il fratello __________ riferisce del medesimo racconto, per averlo
sentito da PC 4 (verbale 27 gennaio 2003, all. 90 RPG, pag. 2 e 3).
L'amica __________, che le sarà vicina negli ultimi tempi (ad
esclusione del periodo di tre mesi agosto-ottobre 2002 di congedo maternità di __________),
in particolare per averla accompagnata dall'avv. __________ il giorno
precedente quello della sua morte, parla, senza particolare enfasi, di ripetuti
maltrattamenti e conferma tra l'altro l'episodio della bruciatura di sigaretta,
sostenendo di avere visto i segni, oltre che quelli di altre percosse (verbale
22 gennaio 2003 di __________, all. 113 RPG, pag. 2 e 3).
"
Io non l'ho più sentita né vista fino all'autunno del 2001,
quando arrivò a casa mia. Il recapito le venne dato, così disse, da
un'impiegata del __________ di Chiasso che pure è cittadina jugoslava.
La trovai sciupata e triste.
Mi disse che aveva sposato __________ a Bobovo, ma di essere
pentita perché lui la maltrattava e la picchiava per futili motivi. Mi confidò
che, quei comportamenti, secondo lei, erano dovuti all'abuso di alcool.
In seguito ci si vide tante volte. Il suo problema era sempre lo
stesso, riguardante i maltrattamenti di __________. Regolarmente avevo modo di
vedere i lividi che aveva sulle braccia, sul viso, sul collo. E mi spiegava le
circostanze in cui il marito l'aveva percossa e picchiata. Continuava a
ripetere di non sapere il perché lui la picchiasse.
Da parte mia la consigliai più volte di andare a denunciarlo alla
polizia. Lei però non ha mai voluto farlo e mi ripeteva che per lei era
importante avere una famiglia, un uomo vicino.
A volte mi era capitato di incontrarli entrambi, assieme, e notavo
come __________ lo trattasse con dolcezza, ricordo anche che, a volte, lo
chiamava "pulcino mio".
Quando vedevo ciò, rimanevo stupita perché non capivo come facesse
a trattarlo così bene, malgrado le percosse che regolarmente riceveva. Quando
poi ci si trovava da sole glielo facevo rimarcare. Lei rispondeva che voleva la
sua famiglia e che quindi sopportava le botte del marito.
L'anno scorso, quando era già incinta di quattro o cinque mesi, mi
disse che era stato __________ a volere un figlio. Ricordo che anche in quel
periodo __________ la picchiava, malgrado portasse in grembo la loro creatura.
Alla fine del mese di luglio del 2002 __________ mise al mondo un
bimbo al quale venne dato il nome di __________.
Ero presente nel momento in cui __________ e il bimbo vennero
dimessi dall'ospedale di Mendrisio. __________ sembrava un uomo veramente
felice, teneva tra le braccia il bimbo e lo coccolava. Una settimana dopo però
incontrai __________ e vidi che aveva cinque o sei segni sul collo. Tra le
lacrime mi disse che __________ le aveva spento le sigarette sul collo."
La __________, proprio in occasione della predetta visita
dall'avv. __________, ha raccontato di questi medesimi maltrattamenti alla
legale, che ne ha chiesto conferma a __________, ottenendo la seguente risposta
(verbale 22 gennaio 2003 dell'avv. __________, all. 68 RPG, pag. 2):
"
Da parte mia ho chiesto di conoscere la causa di queste percosse.
__________ mi rispose che non c'era una ragione precisa. Il marito ogni tanto
la picchiava; ricordo che mi ha detto una volta per una questione di un
cognome".
Anche sul posto di lavoro il crescente malessere di __________,
specie a far tempo dal ritorno dal congedo per maternità, non era passato
inosservato.
La datrice di lavoro __________, le cui affermazioni appaiono alla
Corte equilibrate e credibili, sentita a verbale ha raccontato che (verbale 22
gennaio 2003, all. 72 RPG, pag. 1 e 2):
"
Quando è rientrata ho notato che aveva dei problemi. Spesso
piangeva mentre era al lavoro. La vedevo molto triste e turbata.
Le chiesi cosa avesse e lei con una certa titubanza ha iniziato ad
aprirsi un pochino, a confidarsi con me. Mi rivelò che il marito era contrario
che il figlio __________, 1993, avuto da __________ nel primo matrimonio in
Romania, potesse venire in Svizzera. Mi disse inoltre che il marito era una
persona violenta, cattiva, bugiarda. Raccontò poi diversi episodi di violenza
fisica e psichica nei suoi riguardi. Rimasi scossa poiché mi disse che quando
era incinta egli l'aveva praticamente "scaraventata" fuori dall'auto
e lei era rimasta per la strada priva di ogni mezzo alle ore 2330. Mi raccontò
pure che in quel periodo egli le aveva spento sul collo una sigaretta
probabilmente dopo l'ennesima discussione."
La collega __________, sentita il 18 febbraio 2003 (e quindi ad
animo meno scosso rispetto a chi è stato sentito il giorno della morte o in
quelli immediatamente successivi), riferisce in termini assai precisi e
credibili di avere visto in prima persona i segni di analoghi maltrattamenti
(all. 88 RPG, pag. 2 e 3):
"
__________ era molto triste e chiusa. Mi diceva qualche cosa unicamente
se io le porgevo delle domande. Mi ricordo che, verso la fine di aprile del
2002 credo nel pomeriggio in un momento di pausa __________ ebbe a dirmi
testualmente: …se domani mattina non arrivo chiama la Polizia… Io mi sono
allarmata e gli ho chiesto come mai. Lei mi rispose che era per paura di suo
marito. Io le ho chiesto se la picchiava e lei non mi ha risposto direttamente
ma si è messa a piangere. In quella circostanza ho notato che __________ aveva
dei lividi o macchie blu sulla pelle. Questi segni si intravedevano all'altezza
della scollatura della maglietta che indossava.
(…)
Ho poi rivisto __________ credo a fine agosto 2002 un'ultima
volta, sempre a casa sua, quindi alcuni giorni dopo l'incontro sopra
menzionato. In quell'occasione ho notato che sul collo, sotto il mento, aveva
una crosta ed un alone rosso. Chiesi a __________ cosa avesse fatto e lei
piangendo, mi disse che era stato suo marito a spegnerle una sigaretta su
quella parte del corpo."
La deposizione di __________, anch'essa collega di lavoro, va
letta con una certa cautela. Essa, resa il giorno medesimo della morte di __________,
non è in effetti priva di enfasi e riferisce inoltre di episodi, come le
pretese sevizie sessuali o l'abbandono del figlio mentre che la moglie si recava
al lavoro, rimasti privi di altri riscontri.
Per altri versi essa narra però episodi confermati da altri testi,
come il malumore del marito per la nascita di un maschio in luogo della femmina
che avrebbe desiderato o la disperazione per la sottrazione del figlio da parte
del marito a Natale del 2002, oppure ancora che __________ si sottopose ad
esami medici per confutare l'accusa del marito di essere una drogata. Non
appare perciò incredibile -nonostante le predette riserve- che la teste,
indicando un preciso contesto, dica che "ho potuto constatare che un
giorno, dopo che il marito ha scoperto che era un maschietto, __________
presentava dei segni di violenza sul collo" (all. 75 RPG, pag. 2 e 5).
- L'accertamento della
Corte, del fatto che __________ veniva almeno episodicamente battuta dal marito
non subisce modifiche nemmeno dopo avere valutato le dichiarazioni di __________
e di __________, testimoni che si sono trovati in un osservatorio privilegiato
per avere convissuto, durante un certo periodo, con i coniugi AC 1
nell'appartamento coniugale di via Mola 1, dove essi si sono trasferiti dopo la
nascita del figlio __________.
10.1 __________, cittadina
rumena, ha svolto funzione di babysitter e ragazza alla pari per il piccolo __________
a partire dal 29 ottobre 2002, così da permettere a __________ di riprendere la
propria attività lavorativa al termine del congedo pagato per maternità. Essa,
come si vedrà, si è recata in Serbia con il prevenuto per le feste di Natale il
28 dicembre 2002 e non ha più fatto ritorno in Svizzera. Essa, nonostante la
richiesta della difesa in tal senso, non ha perciò potuto essere interrogata
dagli inquirenti svizzeri, né è mai stata sentita quanto meno nelle opportune
forme rogatoriali. Agli atti vi è solo un suo scritto, da lei inviato per posta
dalla Romania, con il quale ha accettato di rispondere ad una serie di domande
formulate dal Procuratore Pubblico (cfr. gli all. 110 e 111 RPG).
La __________ non è neppure comparsa al dibattimento, non avendo
alcuna parte notificato la richiesta dell'assunzione della sua testimonianza.
Interpellata in proposito al dibattimento dal Presidente, la difesa ha
esplicitamente dichiarato di rinunciare a prevalersi della mancata assunzione
nelle dovute forme della testimonianza della __________ nella fase
predibattimentale (cfr. verbale dibattimentale, pag. 6), invitando la Corte
alla serena valutazione della deposizione in atti.
La __________ che, si ripete, riferisce del periodo 29 ottobre -
28 dicembre 2002, a proposito del ménage familiare narra (cfr. la traduzione,
all. 111 RPG) di una situazione di continui litigi, che sarebbero stati sempre
provocati da __________. A mente della teste, essa sarebbe stata "psichicamente
malata", avrebbe continuamente insultato il marito, costretto a
chiedere il permesso della moglie per ogni cosa. Essa l'avrebbe spesso
minacciato di morte, intenzionata a nascondersi sotto il suo letto per
ucciderlo nel sonno o a sottrargli le chiavi dell'auto per manomettergli i
freni. L'avrebbe altresì minacciato tante volte con il coltello. Solo la
presenza in casa della __________ avrebbe impedito la morte dell'accusato, che
se non avesse ucciso la moglie sarebbe prima o poi stato ucciso nel sonno.
__________ si sarebbe inoltre regolarmente ubriacata, girando poi
nuda per l'appartamento, avrebbe trascurato la casa e il giovane figlio.
L'igiene non sarebbe stata il suo forte, atteso che avrebbe bollito e
disinfettato le mutande nella pentola in cui cucinava e avrebbe disinfettato
gli stracci per il pavimento nella pentola in cui preparava i pasti per il
neonato, mentre che come tovagliolo per il bimbo avrebbe utilizzato, dopo
averlo lavato, lo straccio sul quale i coniugi avevano rapporti sessuali. __________
avrebbe picchiato e sgridato spesso il figlio, e avrebbe tante volte voluto
buttarlo dal balcone perché stanca di lui. Avrebbe sposato l'accusato solo per
interesse, ossia per costruirsi la casa in Romania e ottenere il permesso di
vivere in Svizzera, e dopo 5 anni lo avrebbe lasciato.
La __________ non avrebbe mai visto l'accusato nell'atto di
picchiare o insultare la moglie. Egli sarebbe stato tranquillo e taciturno. Non
beveva, e si ritirava in camera a guardare la televisione. Chiedeva il permesso
per uscire con gli amici, parlava alla moglie con educazione, e amava molto il
figlio, con il quale giocava spesso e che con il padre era felice, mentre che
nelle braccia della madre avrebbe sempre pianto.
Queste dichiarazioni della __________ sono, nel loro complesso,
talmente enfatiche, unilaterali ed inverosimili da suscitare il sospetto -anche
di per se stesse, e senza necessità dell'impietoso confronto con tutte le altre
risultanze della causa- che sia lei, che ripetutamente accusa la vittima di
essere stata "psichicamente malata", a non essere nel pieno
possesso delle facoltà mentali. Lo stesso imputato al dibattimento ha
correttamente riconosciuto al proposito della dichiarazione che "molte
della cose che sono dette non le ha mai viste succedere" (verbale
dibattimentale, pag. 9), il che a mente della Corte è un modo elegante per
affermare che essa è su molti punti inveritiera.
Non si vuole entrare oltre misura nel dettaglio, ma risulta per
esempio difficile credere che __________ abbia voluto (e saputo) manomettere i
freni dell'auto del marito, oppure che essa abbia bollito gli stracci per i
pavimenti nella pentola in cui cucinava per __________, ritenuto che per un
bambino allattante al seno di pochi mesi non si cucina affatto.
Vi saranno di certo anche singole dichiarazioni veritiere, come
quella relativa all'esistenza di frequenti litigi, ma nel complesso, visto poi
che si tratta di dichiarazione resa senza deferimento del giuramento e ritenuto
in particolare che lo stesso imputato se ne distanza ampiamente, il giudizio
della Corte non può essere che di totale inattendibilità della deposizione che
ad ogni buon conto, nulla dice sugli aspetti decisivi della vicenda se non
-come si vedrà a torto- che __________ avrebbe consentito alla partenza di __________
con lei e il padre il 28 dicembre 2002 alla volta della Serbia, dichiarazione
oltretutto interessata ad evitare di dovere rispondere per l'aiuto dato in
quella che potrebbe essere vista come una sottrazione di minore.
10.2 __________ si è
presentato spontaneamente agli inquirenti il 24 marzo 2003 per deporre, benché
consapevole di confessare così la propria infrazione alla LDDS per avere
soggiornato illegalmente in Svizzera.
Egli, sentito a due riprese (in polizia il 24 marzo 2003, all. 136
RPG, e avanti al Procuratore Pubblico e a confronto con l'imputato il 2 aprile
2003, all. 137 RPG), ha dichiarato di essere stato ospitato in casa AC 1 dal 15
luglio al 22 dicembre 2002, fatti salvi intervalli di 4 o 5 giorni l'uno in cui
soggiornava presso __________.
Questo teste fornisce una dichiarazione assai genuina, priva di
eccessi e molto più attendibile rispetto a quella della __________ al proposito
della situazione famigliare in casa AC 1. Durante la permanenza egli avrebbe
assistito ad un massimo di 4 o 5 litigi verbali, mentre che non avrebbe mai
visto nessuno passare a vie di fatto o a minacce con armi improprie (all. 137
RPG, pag. 3). Per l'esattezza, egli avrebbe comunque solo assistito alla fase
iniziale di questi litigi, per il motivo che gli stessi erano preannunciati dal
fatto che i coniugi smettevano di esprimersi in serbocroato, lingua che
utilizzavano normalmente e che egli comprendeva, ed iniziavano a discutere in
quel dialetto frammisto al romeno in uso nella zona di provenienza
dell'accusato, per il che il __________, molto discretamente, capiva di essere
di troppo e se ne usciva per andare a fumarsi le sue sigarette sulla panchina
del giardino sottostante (all. 137 RPG, pag. 3 e 6; all. 136 RPG, pag. 3).
In ogni caso, nonostante queste dispute, il teste riteneva che
"il loro rapporto andava bene", avendo egli anche assistito a
scene di effusioni tra i due (all. 137 RPG, pag. 4). Nessuno dei coniugi
avrebbe abusato nel consumo di bevande alcoliche (all. 136 RPG, pag. 4). Quanto
al loro carattere, __________ sarebbe stata gelosa e più autoritaria del marito,
avendogli vietato le uscite a pesca e una più intensa frequentazione dei suoi
amici, cose alle quali egli avrebbe rinunciato, adeguandosi al volere del
marito.
Nella valutazione di questa deposizione, parzialmente anticipata
in ingresso, la Corte ha ritenuto la sostanziale credibilità del racconto del __________.
La narrazione appare spontanea e priva di eccessi. Egli è uno spettatore forse
superficiale, o comunque non troppo attento ai minimi dettagli, ma il suo
racconto risulta del tutto genuino, corredato di dettagli, come ad esempio
quello relativo alla panchina su cui andava a fumare durante i litigi, che
difficilmente possono essere considerati frutto di invenzione. Dalla
descrizione che egli fa dei luoghi, è chiaro che li conosce bene. Molte delle
informazioni che fornisce -per esempio la trasferta dell'accusato in Serbia di
fine ottobre 2002 e il rientro da quel viaggio con la __________ - trovano
puntuale riscontro negli atti, mentre che nessuna delle sue affermazioni
risulta incontrovertibilmente confutata da altre risultanze oggettive, il che
depone nuovamente per l'affidabilità del suo dire.
Il teste nel complesso non è per nulla ostile al prevenuto. E'
perciò in apparenza sorprendente che egli addirittura neghi che il __________
sia mai stato suo ospite (all. 137 RPG, pag. 10). Per la Corte è chiaro che AC
1 in proposito mente, ottenendo con ciò solamente di inficiare la sua
credibilità.
- La deposizione __________
è solo in apparenza inconciliabile con le testimonianze evocate in precedenza
al proposito di un generalizzato clima di violenza, indicativo di un'attitudine
autoritaria del prevenuto nei confronti della moglie.
Innegabilmente le altre testimonianze, rese in prevalenza "a
caldo", hanno probabilmente risentito più di quella del __________ della
scossa emotiva provocata dalla tragica morte di __________. Nondimeno, esse
mantengono la loro validità laddove narrano dei racconti di __________, e
soprattutto laddove testimoniano in prima persona della vista sul corpo di __________
delle conseguenze delle percosse che affermava di avere subito dal marito,
mentre che il __________, che lasciava il campo quando vi erano le avvisaglie
del temporale, pudicamente afferma di non avere mai indugiato a guardare con
attenzione il corpo della moglie dell'accusato (all. 137 RPG, pag. 6), cosa che
oltretutto a mente sua non avrebbe avuto motivo di fare.
Secondo la Corte, tuttavia, non sono le valutazioni sull'esistenza
e sull'entità delle vie di fatto commesse dall'accusato nei confronti della
moglie ad essere decisive nella valutazione del rapporto coniugale e delle
circostanze che hanno portato alla morte di __________. Le percosse sono semmai
solo il corollario di altri comportamenti dell'accusato, di crescente intensità
nel periodo immediatamente precedente l'uccisione, che verranno qui di seguito
esposti e che testimoniano in maniera molto più significativa, ed
inequivocabile, l'esercizio da parte sua di una grave forma di violenza
psicologica nei confronti della moglie, tale da rendere spiegabile, motivato, e
persino logico il tragico epilogo del rapporto coniugale.
- E' accertato ed
ammesso dall'imputato che nell'aprile del 2002 egli ha instato per il divorzio
avanti al tribunale di Svilajnac (verbale 7 febbraio 2003, all. 46 RPG, pag.
11; cfr. anche cubo 1, classificatore atti istruttori V, in AI 359, deposizione
rogatoriale dell'avv. __________), località vicina a Bobovo.
A quel momento, giova rammentarlo, AC 1 era sposato con __________
da un anno e quattro mesi, viveva con lei da circa otto mesi, ed attendeva da
lei un figlio che sarebbe nato tra poco più di tre mesi.
Nella petizione di divorzio presentata dal prevenuto si legge
(traduzione all. B1 ad all. 51 RPG):
"
L'accusatore ha sposato l'accusata per amore, e l'accusata pare
per l'interesse, fatto di cui l'accusatore si è reso conto appena adesso. Egli
ha portato l'accusata in Svizzera, dove lei ha ottenuto il permesso B dalle
autorità svizzere, e l'accusato le ha trovato anche il posto di lavoro.
L'accusata ha una famiglia in Romania (il figlio, i genitori, la
sorella e due fratelli). Prima che l'accusata cominciasse a lavorare,
l'accusatore mandava dei soldi per sostenere la sua famiglia, e da quando
l'accusata lavora è lei a mandare tutti i suoi guadagni alla sua famiglia in
Romania. Essa ha comunicato all'accusatore l'intenzione di costruirsi una casa
in Romania con i propri guadagni.
Dal momento in cui ha chiesto all'accusatore di intestare a suo
nome qualche sua proprietà e di sottoscrivere un'assicurazione, l'accusatore ha
capito le sue intenzioni e mire. A causa di queste cose tra le parti sono sorte
delle incomprensioni, ma alla fine si sono messi d'accordo di divorziare, e
questo non appena avranno la possibilità di venire a Bobovo"
Interpellato al proposito del significato dell'iniziativa
giudiziaria, teoricamente volta allo scioglimento del vincolo matrimoniale, AC
1 ha in un primo tempo dichiarato di avere proceduto perché non andava
d'accordo con la moglie gelosa e per motivi economici (cfr. la trascrizione dal
verbale 13 febbraio 2003, all. 47 RPG, pag. 4 di cui al consid. 8), ribadendo
così coerentemente il contenuto dell'istanza, laddove va precisato che essa è
ovviamente menzognera dove ritiene il consenso di __________ alla procedura,
che in realtà, secondo l'accusato (verbale dibattimentale, pag. 5), solo nel
mese di maggio è stata da lui informata dell'esistenza della causa.
Al dibattimento egli ha invece sostenuto di averle agito non per
divorziare, cosa che egli (a quel momento) non intendeva fare, ma per
"riavvicinarsi" alla moglie (cfr. verbale dibattimentale, pag. 5),
mantenendo questa tesi anche dopo le contestazioni del Presidente, che gli
opponeva la contraddittorietà di siffatto comportamento nell'ottica di un
"riavvicinamento", al fine del quale sarebbe magari stato meglio fare
una vacanza romantica.
Nonostante l'apparenza, AC 1 su questo punto non ha mentito e non
ha nemmeno fornito una risposta assurda, ma solo bisognosa di una corretta
interpretazione.
Questa risultava già dal suo verbale 5 marzo 2003: per "riavvicinarsi",
l'imputato intendeva in realtà dire che doveva essere la moglie ad avvicinarsi
a lui, ossia doveva modificare quei comportamenti che a lui davano fastidio,
come in particolare l'invio di denaro ai familiari in Romania. L'avvio della
procedura di divorzio non è pertanto finalizzato allo scioglimento del vincolo
matrimoniale, ma è invece lo strumento per piegare la moglie alla propria
volontà, paventandole lo spettro del divorzio, in conseguenza del quale essa
avrebbe dovuto lasciare la Svizzera, non possedendo un diritto proprio a
rimanerci durante i primi 5 anni di matrimonio.
Esplicito in tal senso il citato verbale dell'accusato (all. 48
RPG, pag. 3 e 4):
"
…rispondo che è vero che io ho presentato queste istanze
giudiziarie ma non è che volevo divorziare a tutti i costo. L'ho fatto solo per
fare un po' "di spavento" a mia moglie e per cercare in tale modo che
cambiasse il suo agire nei miei confronti venendo più verso di me nonché
evitando per esempio che spedisse dei soldi al suo paese"
Che questa sia la corretta soluzione -istanza di divorzio non per
divorziare, ma per piegare la moglie al proprio volere- è comprovato anche dal
successivo comportamento del prevenuto stesso: se ad aprile 2002 egli avesse
realmente voluto divorziare, sei mesi dopo non avrebbe (temporaneamente)
consentito, avviando le relative pratiche amministrative, a che il figlio __________
raggiungesse la madre in Svizzera.
Non occorre fornire soverchie argomentazioni per comprendere
quanto sia subdolo e spregevole questo modo di pensare e di agire
dell'accusato, che sin dall'aprile del 2002 fondava il proprio matrimonio sul
ricatto, avendo appeso una pesante spada di Damocle sopra la testa della
moglie, equivalendo per lei il divorzio alla fine del sogno di migliorare la
situazione economica sua e della sua famiglia. Inoltre, dando prova di essere
capace di simili comportamenti, il prevenuto accredita ulteriormente agli occhi
della Corte anche la versione dei fati per cui egli avrebbe fatto uso anche dei
più immediati e tangibili mezzi coercitivi risultanti dall'impiego della forza
fisica.
- Il 30 luglio 2002 è
nato il figlio __________, il che -tolta la momentanea felicità- non ha però
risolto i problemi, ed anzi ha accentuato quello economico: una bocca in più da
sfamare, necessità di un appartamento più grande (con trasferimento da via Puccini
a via Mola: 4 locali e mezzo a fr. 910.-- al mese), riduzione del salario della
moglie durante l'assenza di tre mesi, solo parzialmente compensato
dall'assicurazione, ed in seguito la necessità di avere una badante al
domicilio per permettere a __________ la ripresa dell'attività lavorativa.
Dagli atti non risulta la nascita che abbia per il resto
significativamente modificato l'andamento del matrimonio, che era pertanto
conflittuale prima dell'arrivo di __________, e che tale è rimasto anche in
seguito.
- Il 22 ottobre 2002
l'accusato ha sottoscritto, all'indirizzo dell'Ufficio regionale degli
stranieri, una dichiarazione di consenso all'entrata in Svizzera di __________
ai fini del ricongiungimento con la madre, impegnandosi ad assumersi i costi
del mantenimento (cfr. l'allegato al verbale 13 febbraio 2003 di AC 1, all. 47
RPG).
A seguito di tale richiesta dei coniugi AC 1, l'Ufficio degli
stranieri ha chiesto alla Polizia comunale di Chiasso di procedere ad una
raccolta di informazioni allo scopo di fornire la basi per la decisione. Il cpl.
__________, sentiti i coniugi, ha redatto il rapporto informativo di data 21
novembre 2002, in cui rilevava tra l'altro l'esistenza della procedura di
divorzio avviata nel mese di aprile del 2002, ma segnalava che i coniugi "al
momento si dichiarano disposti ad annullare tale procedimento" (all.
10 RPG, pag. 1).
Sentito come teste, il cpl __________ ha precisato di avere
sentito i coniugi nella data indicata dal rapporto, o al massimo uno o due
giorni prima, e che essi a quel momento confermavano la volontà di far venire __________
in Svizzera (verbale 2 aprile 2003 del cpl __________, all. 5 RPG, pag. 2).
- Aurelian non riuscirà
però a raggiungere la madre.
Con un successivo scritto 21 novembre 2002, redatto perciò
pochissimi giorni dopo il predetto colloquio dei coniugi in polizia, l'imputato
inviava infatti all'Ufficio regionale degli stranieri di Chiasso una lettera
correttamente scritta con il computer (con ogni probabilità da una terza
persona) in cui revocava il proprio precedente assenso alla venuta in Svizzera
di __________, adducendo a motivazione "la precaria situazione che ho
con mia moglie __________ " e il fatto che "ultimamente le
discordie sono aumentate" (cfr. la lettera in questione, annessa ad
all. 51 RPG).
- Questa unilaterale
decisione dell'accusato ha sicuramente colpito duramente __________, e di
fatto, secondo la Corte, ha deteriorato il matrimonio in maniera irreversibile.
AC 1 riconosce che __________ è stata quanto meno "contrariata"
da questo suo passo (all. 47 RPG, pag. 6). Egli, ancora al dibattimento, ha
sostenuto che questa decisione sarebbe stata presa, in buona sostanza,
nell'interesse di __________, così da preservarlo dai loro quasi quotidiani
litigi. La pretestuosità di siffatta argomentazione è manifesta: da un lato,
come detto, dall'ultima manifestazione di consenso alla revoca dello stesso
sono passati non più di tre giorni, durante i quali non vi è di certo stato il
tempo di constatare un mutamento tale della situazione coniugale rendere
improvvisamente inopportuno, nell'interesse del bambino, l'arrivo di __________;
d'altro lato appare palese come questo comportamento sia del tutto consono alla
già esternata attitudine di manovrare e punire la moglie attivando prima, e
lasciando in sospeso poi, la procedura di divorzio.
Vero è pertanto, a mente della Corte, che con la revoca a breve
termine del consenso al ricongiungimento familiare l'accusato ha inteso punire
la moglie, oppure metterla sotto pressione, magari ventilando un eventuale
futuro rinnovo della domanda di ricongiungimento.
Siffatta attitudine è apparsa alla Corte persino crudele, e di
certo ancor più grave della precedente domanda di divorzio. Qui non era infatti
in gioco una mera questione economica, ma bensì i più profondi affetti di __________,
che nel naturale ordine delle cose desiderava più di ogni altra cosa il
ricongiungimento con il figlio, come del resto sicuramente previsto dal patto
matrimoniale, violato dall'accusato.
- Verosimilmente nel
medesimo periodo, ha avuto luogo anche la disputa al riguardo dell'iscrizione
del figlio __________ sul passaporto dell'uno piuttosto che dell'altro
genitore, questione non irrilevante nell'ottica della possibilità di recarsi
all'estero con lui.
__________ racconta che (all. 102 RPG, pag. 4):
"
A novembre è riapparso chiedendomi di scrivere una lettera al
Consolato di Romania, nella quale io avrei dovuto specificare che se si fosse
presentata in quegli uffici la signora __________ per il rilascio di un
qualsiasi documento intestato a __________, non avrebbero potuto emettere
documenti senza il consenso del padre e segnatamente di AC 1.
Questo perché AC 1 mi aveva detto che __________ voleva procurarsi
un tale documento e la sua paura era che __________ volesse andare in Romania
con il figlio."
Di fatto __________ è poi stato iscritto nel passaporto del padre.
Sotto l'iscrizione, a pagina 3 del passaporto, vi è la data 25.11.2004, che si
presume essere la data di scadenza della validità dell'iscrizione, per il che
appare logico dedurre che essa sia stata effettuata il 25 novembre 2002.
- Sempre verso la fine
di novembre del 2002 l'accusato ha anche richiesto la riattivazione della
procedura di divorzio pendente da aprile al tribunale di Svilajnac allo scopo
di portarla sollecitamente a conclusione (verbale AC 1 7 febbraio 2003, all. 46
RPG, pag. 11):
"
AD del Magistrato dichiaro che io avevo iniziato una procedura di
divorzio a Bobovo nell'aprile 2002. Questa procedura è stata riattivata dal mio
avvocato su mio incarico quando gli ho detto che sarei ritornato al paese
durante le ferie natalizie e più precisamente a fine dicembre 2002/inizio
gennaio 2003. Sapevo quindi partendo da Chiasso il 28.12.2002 che vi sarebbe
stata un'udienza per "finire il divorzio".
(…)
…dichiaro che io ebbi a dire un mese prima della mia partenza per
la Serbia al mio avvocato che sarei arrivato al paese nel periodo delle vacanze
natalizie e quindi poteva riattivare la procedura."
Di questa sua intenzione l'imputato ha parlato alla __________,
alla quale ha chiesto in prestito i soldi per il viaggio (verbale citato, all.
102 RPG, pag. 3 e 4):
"
La terza settimana di dicembre AC 1 è venuto a trovarmi ed in quell'occasione
mi ha chiesto la somma di fr. 800.--, soldi che sarebbero serviti al viaggio al
suo paese per Natale ed a espletare le pratiche per il divorzio."
- AC 1, a dispetto delle
sue predette affermazioni, in un successivo verbale, e ancora al dibattimento, ha
negato che la riattivazione della procedura avesse lo scopo di portare
all'effettivo scioglimento del matrimonio, sostenendo invece che egli avrebbe
al contrario inteso mettere fine alla causa (verbale 11 marzo 2003, all. 50
RPG, pag. 7):
"
ADR per dichiarare che a dicembre 2002/gennaio 2003 io non ho
riattivato la procedura di divorzio ma ho chiesto il suo annullamento. Lo scopo
dell'udienza di gennaio era quello di annullare la procedura."
Anche in questo caso, come al riguardo dei motivi della revoca della
richiesta di ricongiungimento familiare, si tratta di una manifesta menzogna.
Infatti, anche non volendo prestare peso alle inequivocabili
dichiarazioni precedenti, l'intento di ottenere effettivamente il divorzio è
dimostrato agli occhi della Corte da una parte dal fatto che -come si vedrà più
avanti- AC 1 insisteva affinché anche la moglie partecipasse all'udienza, e
questo a mente della Corte per l'unico plausibile motivo che ciò era necessario
per ottenere sollecitamente una sentenza di divorzio consensuale (cfr. al
consid. 2 la narrazione dell'accusato sugli usi locali in tema di procedura di
divorzio), e d'altro canto ciò risulta senza possibilità di equivoco dalla
lettura della sentenza.
Il giudizio reso il 10 gennaio 2003 dal Tribunale comunale di Svilajnac
(all. 51 RPG, doc. C1) è in effetti un vero e proprio giudizio nel merito,
mentre che non figura alcun accenno all'asserito intento dell'attore di
ritirare la procedura.
- All'approssimarsi del
Natale 2002, anche __________ aveva maturato il convincimento della necessità
di mettere fine a quel matrimonio e ne aveva dato comunicazione al marito.
Non voleva però divorziare al foro del marito, si può ipotizzare
per la paura di essere discriminata come donna straniera al confronto di un
uomo del luogo, ma (come diverrà esplicito nel seguito) avanti alla Pretura di
Mendrisio-Sud.
Esiste una sola prova in atti della manifestazione esplicita da
parte di __________, già prima di Natale del 2002, del proprio intento di
divorziare, ed è la deposizione in tal senso di __________ (verbale 2 aprile
2003, all. 137 RPG, pag. 2):
"
Per quel che concerne l'aggiunta dichiaro che un paio di giorni
prima della mia partenza per la Francia del 22.12.2002 ero nel tinello vicino
alla cucina assieme a __________ e AC 1. Si discuteva normalmente. In mia
presenza i due parlavano in serbo croato. __________ parlava correttamente il
serbo croato. Non so se lo scriveva pure, io non gliel'ho mai visto fare. AC 1,
in quella sede, in presenza di __________ mi disse "che lei voleva
separarsi da lui, che non capiva perché __________ voleva allontanarsi da lui e
che __________ stava cercando degli avvocati". Questa dichiarazione non mi
aveva sorpreso perché già precedentemente AC 1 mi aveva detto, non in presenza
di __________, che quest'ultima lo aveva sposato per interesse e per ottenere
il visto. Io, nella situazione qui descritta, ho chiesto a __________ se era
vero precisando che "non avrebbe mai potuto vivere da sola". __________
mi ha risposto di si, dicendomi che "AC 1 non è un uomo. Ha solo
l'apparenza e le sembianze di un uomo". Io non ho chiesto spiegazioni a __________
in merito a questa sua frase, ma l'ho intesa nel senso che __________ riteneva
il marito come una persona non valida. Io ho solo chiesto a __________ come
avrebbe fatto finanziariamente ad andare avanti. __________ mi ha risposto
"so come fare perché AC 1 mi dovrà pagare gli alimenti. In più avrò il mio
stipendio e con i due sarà sufficiente per vivere bene". AC 1 non ha detto
nulla se non "io questo non lo posso capire". L'altra donna rumena
che pure era in quel periodo nell'appartamento, durante la discussione di cui
sopra, era in un'altra stanza assieme a __________. Dichiaro che si è trattato
di una discussione normale. Né __________ né AC 1 stavano litigando."
Si è già detto (consid. 10) che questa deposizione è contestata
pressoché integralmente dal prevenuto, che in particolare nega la prolungata
permanenza del teste a casa sua, e si è rilevato (consid. 10) che la negazione
parrebbe sorprendente per il motivo che il teste non gli risulta ostile, dato
che non gli attribuisce comportamenti violenti nei confronti della moglie, ma
al contrario conferma almeno in parte le sue parole circa l'attitudine alle
volte gelosa e dispotica di __________ nei suoi confronti.
Posto che __________ rimane un teste sicuramente sincero ed
attendibile, tanto da essersi spontaneamente presentato per deporre nella
consapevolezza di confessare così la propria infrazione alla LDDS, la Corte
-alla luce dello stralcio di verbale appena trascritto- può attribuire la
contestazione del prevenuto della deposizione del __________, unicamente al
desiderio di osteggiare sistematicamente tutte le risultanze di causa che si
prestano ad una razionale spiegazione del drammatico epilogo.
AC 1, infatti, ammette il crimine, ma ha negato di avere percosso
la moglie, ha negato contro ogni evidenza di avere voluto divorziare da lei, ha
negato di avere strumentalizzato la questione dell'arrivo del figlio __________,
nega ora di avere saputo che __________ voleva divorziare da lui chiedendogli
gli alimenti, così come più avanti negherà di avere portato __________ in
Serbia contro la volontà di __________, negherà di avere detto di essere
intenzionato ad uccidere la moglie e negherà ancora -con l'importante eccezione
del primo verbale- di avere capito, per averla accompagnata dal suo legale a
Chiasso alla vigilia dell'omicidio, che la moglie intendeva realmente
divorziare in Svizzera.
- L'imputato, prima di
partire per le vacanze di Natale (e per l'udienza di divorzio) alla volta della
Serbia, ha ripetutamente espresso il desiderio che __________ lo seguisse, e
questo in relazione all'espletamento delle pratiche per il divorzio.
Lo ha detto alla __________ (all. 102 RPG, pag. 4, già citato al
consid. 18), ma anche all'appuntato __________ della Polizia comunale di
Chiasso, intervenuto al domicilio dei coniugi proprio per sedare una lite
riguardante l'argomento (rapporto di segnalazione 4 febbraio 2003, all. 7 RPG,
pag. 2, sottolineatura della Corte):
"
Prima di Natale __________ mi ha chiamato dicendomi se potevo
raggiungerlo al suo domicilio perché aveva nuovamente litigato con la consorte.
(…) Chiedevo delle spiegazioni e da parte del __________ mi veniva comunicato
che lui voleva andare in Jugoslavia dopo Natale per sistemare la pratica di
divorzio e pretendeva che la moglie lo seguisse unitamente al figlio.
La moglie diceva che non voleva andare in Jugoslavia in quanto non
era il periodo adatto, sia per il figlio che per il suo lavoro."
__________, come risulta dalla prefata trascrizione, era invece
determinata a non andare a Bobovo. Essa non aveva potuto o voluto prendere
vacanza, e poteva quindi addurre questa motivazione a sostegno della propria
decisione, oltre all'inopportunità di far fare un viaggio così lungo ad un
bimbo di neppure 5 mesi.
-
A Natale i coniugi
hanno vissuto l'ultimo momento di almeno apparente tranquillità, come
testimoniato da __________, che a reso visita ai AC 1 il pomeriggio della
vigilia (all. 113 RPG, pag. 4: "Erano tutti allegri e sereni. Si
parlava e si rideva.")
-
Il 28 dicembre 2002
l'accusato è partito in aereo dall'aeroporto della Malpensa alla volta di Bobovo
portando con sé il piccolo __________ e __________.
Egli sostiene che la moglie sarebbe stata d'accordo di lasciare
partire con lui il neonato.
In realtà così non può essere, a giudicare dalle innumerevoli e
concordi testimonianze della reazione di __________ alla partenza del bimbo.
Essa ha in effetti bussato alla porta della polizia, dei servizi
sociali, degli operatori sanitari, di tre avvocati e dei familiari per farsi
aiutare a riavere il figlio che sosteneva esserle stato rapito. Tutte queste
persone hanno riferito di una donna in stato di profonda prostrazione,
sofferente, disperata. Anche i colleghi, che certo non potevano aiutarla, hanno
immediatamente percepito il dolore di __________.
Già solo di fronte ad una simile reazione, si pongono unicamente
le alternative della sincerità dell'espressione di tanta sofferenza, e allora
si ha che AC 1 a dispetto dell'affermazione del contrario ha effettivamente
portato con sé il figlio contro il volere della madre (ed egli è perciò
nuovamente bugiardo), oppure si ha che __________ ha simulato da grande
attrice, ma ci si chiede però quale ne sarebbe stata l'utilità.
Inoltre non va dimenticata una circostanza oggettiva che è
fortemente indiziante dell'ipotesi della sottrazione del bambino: __________
allattava ancora il figlio e perciò aveva l'esigenza fisica che il latte da lei
prodotto venisse consumato, tanto che, partito __________, ha dovuto rivolgersi
all'OBV, accompagnata nell'occasione dalla polizia, per avere in prestito
l'apparecchio che si usa per prelevare il latte al seno. L'infermiera __________
dice che "lei era molto preoccupata per il bimbo. Piangeva. Diceva che
non sapeva cosa fare. Ricordo la disperazione nei suoi occhi" (verbale
18 febbraio 2003, all. 65 RPG, pag. 2).
Dalla circostanza dell'allattamento si deduce da un lato che se
proprio il viaggio del bimbo senza madre s'aveva da fare, il problema del latte
sarebbe stato affrontato preventivamente, ma soprattutto che appare a prima
vista del tutto insensato e addirittura contro natura che la madre allattante
accetti di separarsi dal proprio neonato.
Questo è del resto l'istintivo pensiero avuto, secondo comune buon
senso, da __________, moglie di __________, amico di lunga data dell'accusato
(verbale 7 febbraio 2003, all. 122 RPG, pag. 2):
"
Io ero a conoscenza del fatto che AC 1 voleva andare in Serbia
per un breve periodo di vacanza, ma non mi aveva mai accennato che volesse
portare con sé __________. Io non immaginavo nemmeno che potesse fare una cosa
simile perché era praticamente un neonato e sapevo che era anche allattato da
sua madre".
Si prescinde qui dall'esaustiva esposizione di tutti i riscontri
al riguardo della reazione avuta da __________ dopo la partenza del figlio,
limitandosi all'indicazione di quelli maggiormente significativi.
Già si è detto che essa si è innanzitutto rivolta alla polizia, ed
in particolare al sergente __________, che già conosceva la famiglia (verbale
29 gennaio 2003, all. 3 RPG, pag. 2):
"
…__________ una sera subito dopo Natale quindi il 26 o 27.12.2002
mi ha chiamato a casa dicendomi che AC 1 era rientrato in Jugoslavia portandosi
il figlio. (…) Aggiunse pure che non era d'accordo ad un tale fatto".
La polizia, date le circostanze, non ha potuto fornire particolare
aiuto, se non accompagnandola (come già detto) all'ospedale per risolvere il
problema contingente dell'allattamento. L'infermiera __________, già si è
evocata la sua deposizione (cfr. anche la pag. 2, all. 65 RPG: "L'ho
poi rivista al 3.1.2003. (…) Era sconvolta e disperata. Piangeva a dirotto. (…)
Ho avuto l'impressione si aggrappasse a noi in cerca disperata di aiuto")
ha informato, tramite il dott. __________, l'assistente sociale dell'ospedale, __________
che racconta (verbale 7 febbraio 2004, all. 64 RPG, pag. 2):
"
Rammento che aveva i capelli raccolti e notai che aveva il viso
"tirato". Piangeva. Era evidente il suo stato di sofferenza. (…) …
precisò d'aver appreso recentemente che il marito era intenzionato a chiedere
il divorzio in Jugoslavia e che voleva farsi attribuire il bimbo. Mentre
parlava era disperata. (…) Lei era molto turbata ed aveva timore che il marito
potesse portarle via definitivamente il bimbo."
L'assistente sociale ha poi tentato di interpellare vari enti che
potenzialmente avrebbero potuto fornire un aiuto (cfr. verbale citato, pag.
2-4), ma senza ottenere risultato. __________ si è poi rivolta ad un paio di
studi legali, tra cui quello dell'avv. __________ (verbale 28 gennaio 2003,
all. 71 RPG, pag. 1, 2, 3) che le consiglia di farsi rappresentare nella
procedura in corso a Bobovo:
"
… chiedeva il mio intervento a seguito di una situazione di
intervenuto rapimento del suo bambino da parte del padre che lo aveva portato
in Jugoslavia. (…) Era molto agitata.(…) Anche durante questa seconda
telefonata la signora era ansiosa, terrorizzata. Per me era difficile parlarle
di foro e cose giuridiche davanti a questi suoi stati d'animo. (…) ADR che la
signora mi disse che era stato il padre un qualche giorno prima il 01.01.2003 a
portare il figlio comune in Jugoslavia. Non gli chiesi se pure lei era
d'accordo ma da come mi parlava non lo era affatto".
Di medesimo segno le reazioni esternate sul posto di lavoro. Per
tutti i colleghi racconta __________ (verbale 22 gennaio 2003, all. 72 RPG,
pag. 2):
"
…il fatto che aveva scosso profondamente __________ era che AC 1
senza il suo consenso aveva portato in data sabato 28.12.2002 il figlioletto __________
in Serbia e probabilmente l'aveva collocato presso i suoi genitori. Si vedeva
che era disperata. Seppi che il marito era intenzionato ad affidare il bimbo ad
una sua figlia maggiore avuta da una precedente relazione. Secondo AC 1 aveva
già intrapreso le pratiche per il divorzio e affidamento del figlio, in Serbia,
tacciandola di prostituta, drogata e alcolizzata."
All'imputato durante l'inchiesta sono state contestate queste ed
altre risultanze (cfr. verbale 10 marzo 2003, all. 49 RPG, pag. 3-6), ma egli
ha mantenuto imperterrito la propria tesi secondo cui __________ avrebbe
consentito alla partenza di __________.
Per la Corte AC 1 mente, e nuovamente, come si è detto (consid.
20), mente su di una questione suscettibile di metterlo in cattiva luce e di
spiegare il retroterra del dissidio che porterà, dopo poche settimane, alla
morte di __________.
- La Corte accerta
pertanto che l'imputato il 28 dicembre 2002 ha recato con sé il figlio lattante
in Serbia contro la volontà della madre.
Questo non solo per fare dispetto o per ferire la moglie, ma allo
scopo quanto meno di costringerla così a seguirlo in Serbia per ottenerne la
partecipazione ed il consenso nella procedura di divorzio, nella quale era
prevista un'udienza il giorno 10 gennaio 2003.
L'accertamento della Corte sulle finalità dell'imputato si fonda
sulle parole di PC 4 (riferite al considerando successivo) e su quelle di __________,
teste certamente attendibile e non mal disposta nei suoi confronti, con la
quale egli si era confidato prima della partenza (verbale 23 gennaio 2003 di __________,
all. 102 RPG, pag. 5):
"
AC 1 pensava che partendo con il figlio, in un secondo tempo
sarebbe stato raggiunto anche da __________, alla quale avrebbe fatto firmare
le carte per il divorzio."
Questo significa che la sottrazione del figlio era stata
premeditata dall'accusato almeno a far tempo dalla terza settimana dicembre,
momento in cui la __________ situa questa conversazione.
- AC 1, che nega di
avere sottratto il figlio alla madre, nega evidentemente anche di averlo fatto
per costringere la moglie a seguirlo in Serbia (con riferimento alle predette
parole della __________: verbale 11 marzo 2003, all. 50 RPG, pag. 3).
__________, tuttavia, non parte nonostante il desiderio di riavere
il figlio sia enorme (almeno a giudicare dall'intensità del dolore che ha
provato).
Da un lato essa è cosciente dell'inutilità del tentativo alla luce
del fatto che il figlio è iscritto sul passaporto del marito e non sul suo,
come riferirà all'avv. __________ (all. 68 RPG, pag. 3: "__________ mi
aveva detto, circostanza confermata dall'amica, che suo marito non voleva che
il figlio __________ figurasse sul passaporto della madre poiché così non
sarebbe più stato di pura razza (ella ha usato un'espressione che non ricordo
più), impedendole così anche di andare a riprendersi il figlio in caso di una
sottrazione poi avveratasi"), ma d'altro lato essa teme anche per la
sua incolumità.
Tolti i pregressi episodi di violenza coniugale, __________ è
stata espressamente avvertita dell'asserita intenzione del marito di ucciderla
da una telefonata della sorella PC 4, che ha incontrato l'accusato a Bobovo, e
che era l'unica persona che poteva dare un po' di conforto a __________, avendo
visto di persona __________ in quei giorni (verbale 24 marzo 2003, all. 93 RPG,
pag. 8):
"
….confermo che è vero che AC 1 quando mi si presentò assieme alla
sua matrigna (attuale compagna di suo padre) mi disse che avrebbe ucciso mia
sorella. Devo anche dire che in quel frangente mi è sembrato sotto l'influsso
di bevande alcoliche. Devo però anche dire che questa frase e altre simili a
quelle dette quella sera me le ripeté in almeno tre altre circostanze durante
le mie successive visite a __________ e questo anche quando non aveva bevuto. AC
1 per giustificare la sua intenzione di uccidere __________ mi disse che non
metteva soldi in casa e che non aveva voluto andare in Jugoslavia assieme a
lui. Mi disse pure che quando sarebbe giunta in Jugoslavia, perché vi doveva
arrivare per il divorzio, lui le avrebbe fatto vedere "come si
picchia". Quella sera AC 1 mi ha detto tutte le cose peggiori che si
possono dire ad una persona ad eccezione che __________ "fosse una
puttana". Mi disse pure che era persona pulita e lavorava ma come difetto
"parlava troppo". Tra le altre accuse mi disse pure che __________ si
drogava. Il giorno dopo io ho chiamato mia sorella preoccupata e le ho chiesto
se era vero che si drogava rispettivamente se non portava i soldi a casa. Lei
ha risposto negativamente…"
Il racconto di PC 4 è per la Corte credibile. Vi si trovano
infatti particolari che trovano riscontro nell'inchiesta, in particolare il
rimprovero di non portare i soldi a casa oppure quello relativo all'accusa di
essere una drogata, che induce __________ a farsi fare un test tossicologico
presso l'OBV per disporre di un'attestazione atta a smentire l'accusa del
marito.
Come che sia, è però un dato di fatto che a quel momento __________
aveva paura di morire qualora avesse seguito il marito in Serbia, cosa che lei
ha raccontato a __________, la cui credibilità non è in discussione e che
afferma che (all. 72 RPG, pag. 2):
"
In quei giorni, __________ mi disse che malgrado le pressioni
telefoniche del marito, lei non era assolutamente disposta (anche se avrebbe voluto
ricongiungersi con il bambino) a recarsi in Serbia perché temeva che una volta
raggiunto quel luogo egli l'avrebbe fatta
"scomparire" senza alcun problema. Diceva che AC 1 aveva
importanti conoscenze anche nelle alte sfere e che laggiù faceva ciò che
voleva."
- In alternativa alla
predetta finalità strumentale della sottrazione del figlio, sfumata a causa
della paura di __________ di raggiungere il marito in Serbia, la Corte può solo
formulare un ipotesi peggiore, ovvero che il AC 1 intendesse lasciare il figlio
in Serbia a tempo indeterminato per farlo crescere dalla sua figlia di primo
letto.
Siffatto intendimento è stato riferito da __________ a __________
(cfr. la trascrizione al considerando 23). Non è del tutto chiaro in base agli
atti chi possa avere parlato in tal senso a __________, ma secondo l'amica __________,
anch'essa a Bobovo in quei giorni, si trattava di una voce che girava in paese
(verbale 22 gennaio 2003 di __________, all. 113 RPG, pag. 4):
"
Dopo qualche giorno seppi che __________ aveva portato proprio lì
a Bobova il piccolo __________. Si diceva che gliel'aveva portato via a __________
e che non voleva più farglielo vedere. Se ben ricordo di diceva che lo aveva
affidato a suo padre o a sua figlia."
Agli atti vi è però ben più delle dicerie della gente di Bobovo.
Tra i documenti del prevenuto è infatti stata rinvenuta una procura, da lui
rilasciata il 9 gennaio 2003 (cioè alla vigilia dell'udienza che avrebbe dovuto
sancire il divorzio) in favore della figlia __________ e corredata
dell'autentica delle firme di mandante e procuratrice, con la quale egli le
consegnava il figlio e l'incaricava, per tempo indeterminato, senza compenso e
fino a che egli l'avesse ripreso di "prendersi cura del piccolo __________,
di educarlo e di mantenerlo come se fosse il suo bambino, di dargli tutte le
attenzioni necessarie e di assicurargli uno sviluppo sano e corretto, e questo
in continuazione fino a che suo padre - il mandante non torni dalla Svizzera"
(doc. B3 ad all. 51 RPG).
Secondo l'accusato, questo documento, la cui redazione gli era
stata consigliata dal suo legale, avrebbe dovuto servire a legittimare la
figlia alla custodia di __________ nel breve periodo necessario (come meglio si
dirà più avanti) all'ottenimento del cosiddetto visto Schengen per __________,
cioè solo per qualche giorno, e questo in particolare per il caso che si fosse
presentata la polizia, ovviamente su iniziativa di __________.
La Corte non crede a queste spiegazioni dell'accusato, non fosse
altro che perché contraddittorie con la tesi secondo cui __________ avrebbe
consentito alla trasferta del figlio. L'evidenza documentale, inoltre, è quella
di un vero e proprio contratto di mandato, formalizzato con tanto di autentiche
di firma, previsto per durata indeterminata, ma comunque per un periodo
sicuramente più lungo di qualche giorno, non potendosi invece credere che le
autorità locali avrebbero creato problemi in caso di una breve assenza del
padre.
La procura, inoltre, non può essere letta di per sé stante, ma va
necessariamente collegata al fatto che il 10 gennaio 2003 doveva tenersi
l'udienza decisiva nella causa di divorzio, udienza che doveva appunto, nelle
intenzioni del prevenuto, concludersi con la pronuncia del divorzio. In quell'ottica,
ovvero sciolto il legame matrimoniale, alla luce della procura l'ipotesi di un AC
1 che tiene il figlio a Bobovo appare molto più verosimile di quella di un AC 1
che dopo pochi giorni lo riconsegna alla madre.
- Il 10 gennaio 2003 ha
avuto luogo l'udienza nella causa di divorzio. __________ ne ha avuto notizia
dalla sorella, alla quale l'aveva detto il prevenuto (all. 93 RPG, pag. 8):
"
ADR che la questione del divorzio (cioè di aver presentato la
domanda) AC 1 me la disse solo all'inizio di gennaio. Mi disse che il 10.01.2003
vi sarebbe stata l'ultima udienza di divorzio in tribunale. Io ho comunicato
ciò a __________."
L'esistenza di una conversazione in proposito è confermata dal AC
1, che avvalora così le parole della teste, mantenendo però la propria versione
al riguardo del fatto che egli non avrebbe avuto l'intenzione di divorziare
(verbale 10 marzo 2003, all. 49 RPG, pag. 7):
"
Preciso che durante l'incontro del 09.01.2003 e solo in quell'occasione
PC 4 mi chiese se era vero che io e __________ volevamo divorziare. Le ho
risposto che effettivamente era stata presentata un'istanza che è quella
dell'aprile 2002 di cui ho già parlato. Preciso che io ho pure detto a PC 4 che
l'avevo inoltrata non perché volessi divorziare ma perché speravo che così
facendo __________ si riavvicinasse a me."
Già si è detto che l'imputato mente quando afferma di non avere
voluto divorziare (consid. 19). Vero è invece che __________ fino a pochi
giorni prima dell'udienza (e non solo alla vigilia, come dichiara l'accusato)
non era certa del fatto che la procedura era stata riattivata (cfr. i dubbi da
lei espressi in proposito prima di Natale all'appuntato __________, all. 4 RPG,
pag. 2:
"Sono certo che la stessa ebbe a dirmi di non credere che
fosse stata inoltrata una pratica di divorzio perché non aveva ricevuto alcuna
comunicazione"), e che solo grazie all'indicazione della sorella ha
potuto incaricare all'ultimo momento un legale del suo patrocinio (cfr. cubo 1,
classificatore atti istruttori V, in AI 359, deposizione avv. __________, che
afferma di essere stato incaricato telefonicamente da __________ dopo il giorno
di Natale del 2002.
- Il prevenuto aveva
sperato, nell'economia della causa di divorzio, che la moglie venisse a Bobovo
ad aderire alla sua petizione.
In luogo di ciò, egli si è trovato a dover fronteggiare il di lei
legale determinato ad opporsi alla petizione, cosa in cui ha avuto buon gioco
alla luce di una norma di legge che vieta il divorzio durante il primo anno di
vita del figlio, semplicemente versando in atti il certificato di nascita di __________
(cfr. pag. 2 della predetta deposizione dell'avv. __________, classificatore
atti istruttori V, in AI 359).
L'accusato -coerente con la propria falsa tesi di avere egli
stesso auspicato la non pronuncia del divorzio- dice di essersi aspettato
questo esito del processo (verbale 11 marzo 2003, all 50 RPG, pag. 7: "…l'accusato
dichiara che lui sapeva che prima che __________ non avesse un anno non era
possibile ottenere il divorzio"), ma ciò non è vero, visto che in
definitiva egli instava comunque per il divorzio e che è stato necessario
l'intervento del legale di __________ per rendere nota al tribunale adito
l'esistenza del neonato e fare quindi respingere la petizione.
Vero è invece che il prevenuto deve essersi assai arrabbiato per
l'imprevisto esito della causa di divorzio. Abituato come era a fare e disfare
avanti al tribunale patrio, egli vedeva ora frustrato il suo disegno per avere
la moglie dapprima resistito all'impulso di seguire il figlio, e di aderire
quindi all'azione giudiziaria, e per avere essa in seguito incaricato un legale
capace di fare respingere la causa. All'atto pratico, egli si ritrovava beffato
a casa sua, con tutta la pubblicità che l'evento poteva avere in quella piccola
comunità dove le voci (come quella della sottrazione del figlio) corrono
veloci, dalla servetta rumena che egli raccontava averlo sposato per interesse,
e della quale non era così riuscito a disfarsi.
- Il 13 gennaio 2003
l'imputato è rientrato a Chiasso senza il figlio __________.
Si può ben immaginare che ciò abbia costituito un colpo durissimo
per __________, che evidentemente confidava nel rientro del bimbo.
Si è perciò venuta a creare nell'istante medesimo dell'arrivo in
solitaria dell'accusato una situazione di altissima tensione, perfino superiore
alla precedente e aggravata dal fatto che i coniugi erano ora soli
nell'appartamento (dopo la partenza del __________ e della __________), in cui
il prevenuto da una parte doveva provare frustrazione per l'esito infelice
della causa di divorzio, e __________, ferita, arrabbiata e disperata per la
mancanza del figlio, si ritrovava a dovere convivere con l'uomo che le aveva
sottratto il figlio e poi non l'aveva riportato.
L'accusato ha giustificato il mancato ritorno di __________ con il
fatto che il viaggio del figlio non sarebbe stato consentito, in quanto egli
sarebbe stato privo del cosiddetto visto Schengen, apposto sul passaporto di AC
1 per una sola persona, ovvero per lui stesso.
L'affermazione non è verificabile, ma non appare del tutto
inverosimile alla luce del fatto che il 16 gennaio 2003 l'accusato, che già
disponeva di un visto valido corrispondente al suo numero di passaporto
(incollato sulla pag. 16 del passaporto medesimo), si è fatto rilasciare un
ulteriore visto, incollato a pag. 19 del passaporto, per il titolare dello
stesso "+1x", ossia per la seconda persona di cui al medesimo
passaporto.
D'altra parte, l'imputato ammette che il preteso problema del
visto mancante per __________ gli sarebbe stato segnalato già nel viaggio di
andata, e che gli sarebbe stato indicato di ottenerlo durante il soggiorno in
Serbia, cosa che egli non sarebbe riuscito a fare.
Si potrebbe perciò anche pensare -in una lettura di questi
avvenimenti sfavorevole all'accusato- che egli abbia volutamente omesso di
riportare __________ in Svizzera, potendo lecitamente guadagnare tempo agli
occhi della moglie con la questione del visto, potendo così continuare ad avere
nei di lei confronti una posizione di forza.
A sostegno di questa tesi depongono i precedenti dell'accusato
(introduzione del divorzio per "riavvicinare" la moglie, sottrazione
del figlio strumentale alla causa di divorzio), ma anche la procura con firme
autentiche rilasciata per la custodia di __________ a tempo indeterminato,
formalità sicuramente eccessiva anche in Svizzera, e quindi a maggior ragione a
Bobovo, per una custodia (oltretutto da parte di una stretta parente del padre)
limitata ai pochi giorni necessari all'ottenimento del visto e al viaggio di
ritorno in Serbia.
Non va infine dimenticato che il prevenuto il 21 gennaio ha
chiesto informazioni in Municipio a Chiasso in merito agli effetti sul suo
permesso di domicilio di un rientro temporaneo in Serbia (verbale 22 gennaio
2003, all. 32 RPG, pag. 2), eventualità che rende meno verosimile l'ipotesi
della restituzione del figlio alla madre.
- Quali che fossero le
reali intenzioni dell'accusato, è comunque certo che il suo ritorno senza __________
ha dato origine ad una situazione di continuo litigio tra i coniugi, in cui __________
esigeva che il marito tornasse senza indugio a riprendere il figlio e che si
sarebbe risolta solo quando egli fosse partito a tal fine.
A partire dal giorno 16 gennaio 2003, ottenuto cioè il visto Schengen
per __________, nulla ostava più alla partenza dell'accusato.
Egli, invece, nonostante le promesse in tal senso non è partito,
rinviando più volte la partenza ed accampando in particolare giustificazioni di
natura economica, ovvero dicendo che non avrebbe avuto i soldi per effettuare
il viaggio, accusando addirittura la moglie, che avrebbe ricevuto sul suo conto
bancario il pagamento di una fattura da lui emessa ma che avrebbe rifiutato di
consegnargli il denaro (cfr. il racconto che l'accusato fa alla __________ nel
di lei verbale, all. 102 RPG, pag. 5).
La questione economica è in realtà un futile pretesto per
giustificare a posteriori la mancata partenza, il che è dimostrato senza
possibilità di smentita dal fatto che al momento dell'arresto l'accusato era in
possesso della somma di circa fr. 800.-- in contanti (cfr. verbale
dibattimentale, pag. 7) e disponeva di una vettura Opel Vectra di sua
proprietà, mezzi con i quali avrebbe in ogni momento potuto intraprendere il
viaggio al prezzo di qualche pieno di benzina e dei caselli autostradali.
Indicativo dell'attitudine dell'imputato appare al fatto che al dibattimento, a
fronte di questa contestazione, egli abbia ancora negato la possibilità del
viaggio, per il motivo, inconsistente a fronte dell'esigenza di riprendere il
figlio, che sarebbe stato debitore di fr. 500.-- nei confronti della __________,
somma che non avrebbe avuto con sé.
Più in dettaglio, si ha che il 16 gennaio 2003 l'accusato si è
recato dall'amico __________, chiedendogli in prestito una borsa da viaggio per
recarsi in Jugoslavia, cosa che affermava avrebbe fatto l'indomani, cioè
venerdì 17 gennaio viaggiando in bus (verbale 11 febbraio 2003 di __________,
all. 124 RPG, pag. 2).
L'accusato voleva però che la moglie partisse con lui, cosa
consigliabile (in assenza della __________) ma non assolutamente indispensabile
ai fini del recupero di __________, motivo per cui il 17 gennaio 2003 ha avuto
luogo un'ennesima discussione in presenza del sergente __________, che così
riferisce (verbale 29 gennaio 2003, all. 3 RPG, pag. 3):
"
Ero andato a fare visita alla sopra citata mia parente e mentre
già mi trovavo presso quest'ultima è entrato AC 1. Lui mi ha detto che sarebbe
partito quella stessa sera per la Jugoslavia ma che __________ non voleva
andare con lui. Arrivata __________ le ho chiesto perché non voleva seguirlo e
lei mi ha risposto, rivolgendosi al AC 1, che "come aveva portato giù il
bambino lui era lui che doveva andare a riprenderlo". In quell'occasione
perlomeno in mia presenza i due non si sono detti nient'altro e AC 1 è andato.
Prima di andarsene AC 1 mi ha detto che sarebbe partito lo stesso ma solo il
21.01.2003, giorno del successivo bus."
Come si vede, il teste assiste al ripensamento dell'accusato, che
all'inizio gli dice di voler partire in giornata e che alla fine della conversazione
dichiara invece che partirà solo 4 giorni dopo, laddove l'unico visibile motivo
del repentino cambiamento di programma è il rifiuto di __________ di
accompagnarlo nel viaggio (cfr. la deposizione 14 febbraio 2003 di __________,
all. 70 RPG, pag. 3, da cui risulta che egli ancora il 21 gennaio 2003 esige
che la moglie lo accompagni in Serbia).
__________ già dal 14 gennaio 2003, ovvero dal rientro del marito
senza __________, era in stretto contatto con l'avv. __________, incaricata in
primo luogo di presentare un'istanza supercautelare di protezione dell'unione
coniugale, con la quale venisse fatto ordine al prevenuto di andare
immediatamente a riprendere il figlio. Per questo motivo il legale è stato
puntualmente informato dello stillicidio di rinvii della data di partenza.
Nella sua deposizione (il già citato verbale 22 gennaio 2003, all. 68 RPG)
trova riscontro la prevista data di partenza della sera del 17 gennaio (pag. 3,
ultimo cpv.), ed è interessante notare che __________ il giorno 20 spieghi al
legale che la mancata partenza sarebbe stata dovuta -secondo quanto raccontato
dall'imputato alla moglie- ad un problema di visto (pag. 4 in alto), problema
che invece era già stato risolto il giorno 16 gennaio (cfr. passaporto
dell'accusato, pag. 19). La deposizione del legale è sicuramente attendibile, e
del resto AC 1 ha ripetuto la storia del visto alla segretaria dello studio
legale, __________, mostrandole addirittura il documento (all. 70 RPG, pag. 2).
Si ha perciò che il prevenuto ha mentito alla moglie per giustificare di non
partire, cosa peraltro deducibile dal predetto ripensamento esternato al
sergente __________, e che ha mentito pure agli inquirenti e alla Corte
fornendo la diversa spiegazione relativa all'esistenza di un problema economico.
Lunedì 20 gennaio l'accusato ha detto alla moglie che sarebbe
partito l'indomani (all. 68 RPG, pag. 4 in alto), ma __________ e il suo legale
hanno concordato che il giorno seguente sarebbe stata introdotta la domanda
supercautelare, anche a fronte di ulteriori assicurazioni dell'imputato circa
la partenza.
- La mattina del 21
gennaio 2003 __________ alle 09.00, senza avere un appuntamento, si è recata
dall'avv. __________ accompagnata dal marito, fatto indubbiamente sorprendente
date le circostanze, e che ha sorpreso anche il legale, che ha dichiarato di
non avere ben capito il motivo della visita di entrambi (all. 68 RPG, pag. 4).
La Corte può solo ipotizzare che __________ abbia voluto
dimostrare al marito che, essendosi rivolta ad un avvocato, stava facendo sul
serio, sia al riguardo della restituzione di __________, che al proposito
dell'azione di divorzio. Nell'occasione i coniugi non sono stati ricevuti dal
legale, che aveva un altro appuntamento, ed hanno conferito in cancelleria con
la segretaria __________, alla quale, come detto (consid. 30), l'accusato ha
raccontato del problema del visto, che pertanto a suo dire avrebbe continuato a
sussistere (all. 70 RPG, pag. 2, già citato).
Secondo l'avv. __________, comunque, "in quel frangente
lui si è senz'altro reso conto che le intenzioni giudiziarie della moglie erano
serie" (all. 68 RPG, pag. 4).
__________ riferisce che i coniugi hanno discusso soprattutto
della questione del figlio, nel senso che il marito voleva che la moglie
l'accompagnasse, mentre che questa rifiutava perché temeva per la propria vita
(all. 70 RPG, pag. 3 e 4).
Quanto al merito di eventuali procedure in corso od in procinto di
essere introdotte (come era il caso per l'istanza di protezione dell'unione
coniugale recante proprio la data del 21 gennaio 2003: in atti sub all. 69
RPG), la teste nulla racconta, di modo che non vi è la conferma diretta delle
parole del legale circa la consapevolezza del prevenuto dell'esistenza o
(soprattutto) dell'imminenza delle iniziative giudiziarie della moglie.
Nondimeno, le stesse erano per il AC 1 chiaramente deducibili
dalle circostanze: essa già da almeno un mese le aveva esplicitamente
preannunciate (cfr. la predetta deposizione Cabric, all. 137 RPG, pag. 2), e la
fresca visita nello studio legale non poteva ragionevolmente preludere ad
altro.
- Sul tema della
consapevolezza dell'intenzione della moglie di chiedere il divorzio, o comunque
di separarsi a modo suo, ossia convenendolo in causa al tribunale svizzero del
luogo di domicilio, AC 1 fornisce risposte contraddittorie, tendendo, con il
passare del tempo, a negare di avere avuto quella consapevolezza.
Il 13 febbraio 2003 egli dichiarava (all. 47 RPG, pag. 6):
"
Mi viene chiesto se ero a conoscenza del fatto che mia moglie
aveva pronta, per il tramite di un avvocato, un'istanza di adozione di misure
coniugali che sarebbe stata spedita proprio in quei giorni alla Pretura di
Mendrisio e rispondo di no. Il Magistrato mi ripete la domanda e ribadisco il
mio no."
Poi però soggiungeva (pag. 7):
"
…la stessa sera, verso le 18.00, ritornando dal lavoro mia moglie
ebbe a dirmi che avevo 5 giorni di tempo per andare a prendere __________
perché altrimenti dava ordine ad un avvocato di "fare qualche cosa".
Mi viene chiesto cosa intendo con quel "fare qualche cosa" e rispondo
che non lo so. Presumo intendesse o la separazione o di obbligarmi di andare a
prendere __________ o che qualcuno lo andasse a prendere."
Il 10 marzo 2003 il prevenuto ha invece affermato (all. 49 RPG,
pag. 13):
"
Sapevo che mia moglie era andata in uno studio legale ma non
sapevo il motivo. Su richiesta di mia moglie l'ho accompagnata in quanto lei
voleva dire al proprio legale che io non volevo andare a prendere il bambino al
che io avrei potuto rispondere che non era così."
Al perito dott. PE 2, con cui ha parlato il 13 e 14 marzo 2004, AC
1 giunge a dire di essere sorpreso del fatto che la moglie non gli avesse detto
nulla circa le sue intenzioni, e di avere appreso solo dall'inchiesta tutto ciò
che essa aveva fatto nei suoi confronti (doc. TPC 19, pag. 6).
Ad __________ egli aveva però confessato, il 17 gennaio 2003 (all.
102 RPG, pag. 6):
"
ADR: AC 1 giovedì scorso mi ha detto anche che __________ si era
rivolta ad un avvocato per avviare le pratiche di separazione. Non conosco
altri dettagli. Mi ha pure mostrato un foglio, sul quale ho potuto leggere
"Coppia e famiglia", ma non ho capito di cosa si trattasse veramente
ed io non ho ritenuto utile chiedergli altro."
Ma soprattutto, la Corte ha ritenuto assolutamente significativo
il fatto che nel verbale di polizia reso a poche ore dalla morte di __________
(all. 32 RPG) l'imputato in non meno di sei occasioni abbia fatto riferimento
all'intenzione della moglie di lasciarlo.
A pag. 2, con riferimento alla visita del giorno prima dall'avv. __________:
"
Io presso l'avvocato di __________ sono stato presente solo
alcuni minuti. __________ voleva che io ritirassi delle carte inerenti la
separazione ma io ho rifiutato perché abbiamo un figlio piccolo."
Ancora a pag. 2 e 3, sul litigio avuto quel pomeriggio:
"
__________, ieri sera è rincasata alle ore 17.20 e subito si è
accesa la discussione sulla separazione. Lei ha insistito e mi diceva che
entrambi potevamo fare quello che volevamo. Io gli facevo presente che eravamo
ancora sposati, che eravamo una famiglia, che avevamo un figlio piccolo e che
la separazione non era da fare."
A proposito del litigio delle 06.00, quello fatale a __________
(pag. 4):
"
__________ continuava affermando che aveva sentito i miei passi
per casa e io gli dicevo che mi ero alzato per bere un caffè. A questo punto
mia moglie ha iniziato nuovamente con la storia della separazione, ma io gli ho
risposto di lasciarmi in pace."
A pag. 5, sui motivi del suo gesto, quando egli afferma di avere
voluto fare cambiare idea (con violenza) alla moglie è per la Corte implicito
il riferimento all'intenzione di __________ di divorziare. Il passaggio è molto
significativo perché in relazione diretta con l'azione che ha condotto alla
morte:
"
ADR: Mi rendo conto di quello che ho fatto ma non era mia
intenzione giungere a questo epilogo. Volevo unicamente spaventarla e fargli
paura, e fargli cambiare idea."
A pag. 9, ripensando all'origine dei problemi coniugali:
"
ADR che tra me e mia moglie gli unici problemi erano riconducibili
al fatto della sua gelosia nei miei confronti ed alla volontà di separarsi da
me ottenendo l'affidamento di __________. Io ero contrario alla separazione sia
per __________ che perché volevo stare ancora con lei. Oltre a questi motivi
non ve ne sono altri."
A pag. 12, infine, ripetendo i motivi del dissidio con il coniuge:
"
Di fatto con mia moglie litigavo ogni giorno e ciò da circa un
anno. Il motivo principale ancor prima della nascita di __________ era la sua
gelosia. Poi la sua decisione di separarci. Io ero contrario anche perché vi è
una legge in Jugoslavia che prima del compimento di un anno di un figlio comune
vieta ai genitori di presentare divorzio. Pensavo che anche in Svizzera vi
fosse questa legge. Comunque sia io non avrei voluto separarmi da mia moglie
malgrado tutti i nostri litigi."
- Questi passaggi sono
per la Corte assai rilevanti e meritano di essere immediatamente commentati.
Dall'insistenza in questo primo verbale del AC 1 sul tema della separazione
voluta dalla moglie, dal fatto che i due eventi sono distanti tra loro meno di
24 ore, come pure dal fatto che con il tempo egli negherà la circostanza, la
Corte deduce l'esistenza di una sicura relazione di causa ed effetto tra la
visita del giorno prima dal legale della moglie, con la conseguente
consapevolezza dell'intenzione di __________ di divorziare in Svizzera, e
l'evento violento che ne ha causato la morte.
Aggiunta al clima teso degli ultimi mesi, sinora descritto, e alla
frustrazione dovuta al fallimento dei suoi progetti al riguardo delle modalità
del divorzio, la visita di __________ dal proprio legale costituisce per la
Corte la causa scatenate dell'evento mortale.
Atteso che si tratta del primo verbale di interrogatorio (reso
oltretutto a poche ore dai fatti), ovvero quello che di solito è il più
significativo, in quanto i prevenuti tendono ad essere maggiormente sinceri,
non avendo avuto ancora modo di sollevare (magari anche inconsciamente) delle
difese nei confronti delle loro azioni, la Corte ha rilevato anche la freddezza
del AC 1 nel mentire apertamente e la sua natura subdola e manipolatoria
laddove attribuisce alla moglie l'intenzione di divorziare che per prima era
stata sua, e soprattutto dove egli si atteggia a vittima delle intenzioni della
moglie e addirittura a sostegno della propria asserita opposizione al divorzio
invoca quella stessa legge Jugoslava che gli era stata opposta con successo al
suo paese meno di due settimane prima.
- Come già accennato,
quando __________ è rientrata a casa dal lavoro alle 17.20 circa del 21 gennaio
2003 vi è stato un litigio con il marito sul tema della separazione o del
divorzio, che egli afferma di non avere voluto, ma che in realtà aveva per
primo cercato, senza ottenere (cfr. all. 32 RPG, pag. 2 e 3, citato al consid.
32). Circa alle 18.30 essa si è nuovamente recata al lavoro per il turno
serale, facendo rientro alle 00.15 circa.
Anche in questa occasione, secondo quanto narra l'accusato, vi è
stato un acceso litigio verbale (all. 32 RPG, pag. 3):
"
__________ senza salutarmi è entrata nella sua camera poi è
andata in cucina a mangiare qualche cosa. Si è preparata un caffè e poi con la
tazza è arrivata nella mia camera. Si è seduta sul mio letto e si è messa a
guardare la televisione anche lei.
Terminato di bere il caffè, io ho iniziato a parlare con lei in
modo pacato circa la nostra situazione. __________ per contro mi ha aggredito
verbalmente offendendo sia me che la mia famiglia in modo pesante, dicendo che
ero un delinquente, che mi avrebbe defecato e/o urinato in bocca, che avrebbe
fatto i bisogni sulla tomba della mia defunta madre, e via dicendo. (…) Questa
discussione si è protratta sino alle ore 02.10, dopo di che __________ si è
ritirata nella sua stanza."
Il contenuto del litigio non è verificabile, ma la Corte è ben
disposta a credere che __________, oltretutto stanca dopo una giornata di
lavoro, fosse realmente esasperata, non tanto per la questione del divorzio o
della separazione, di cui risentiva semmai il AC 1, ma per la mancanza del
figlio __________, oramai assente da quasi un mese.
- L'imputato situa alle
ore 06.30 la ripresa delle ostilità, e questa volta il litigio è fatale a __________.
Al dibattimento l'accusato non è stato capace di raccontare
l'accaduto, limitandosi a confermare di avere ucciso la moglie nelle modalità
di cui ai verbali d'interrogatorio, qui di seguito trascritti, per il che la
Corte ha effettuato il corrispondente accertamento.
Il 22 gennaio 2003, a partire dalle ore 12.00, egli ha dichiarato
(all. 32 RPG, pag. 3, 4, 5):
"
Verso le ore 06.30 di questa mattina __________ si deve essere
svegliata ed è entrata nella mia camera. Era ancora vestita con gli indumenti
che indossava la sera precedente.
A voce abbastanza alta mi ha chiesto:
…Dove sei andato questa notte?… io le rispondevo che non mi ero
mosso da casa. __________ continuava affermando che aveva sentito i mie passi
per casa e io gli dicevo che mi ero alzato per bere un caffè. A questo punto
mia moglie ha iniziato nuovamente con la storia della separazione, ma io gli ho
risposto di lasciarmi in pace.
Lei è ritornata nella sua camera e, dopo una decina di minuti è
ritornata nella mia stanza comunicandomi che non era la mia schiava, e che non
voleva più saperne di me.
Io ribattevo che avevo sempre proceduto io ai pagamenti quando lei
non lavorava, ma non c'era nulla da fare, __________ non voleva sentire
ragione. Ha continuato ad insultarmi affermando che dovevo rientrare nella
pancia di mia madre ed altre cose offensive. Mentre proferiva quelle parole si
è spostata verso la finestra della mia camera salendo con le ginocchia sul
letto, dalla parte opposta alla quale io ero disteso. In tale circostanza
facendo il gesto con la mano destra (gesto tipico di chi vuol dire …ma cosa
vuoi…) ha esclamato ….io qualche giorno ti ammazzo…. Ed io gli ho risposto
….provaci… a quel punto __________ si è avventata contro di me.
La mia razione è stata quella di mettergli il braccio destro
attorno al collo e di stringere. Verosimilmente entrambi siamo caduti dal letto
ed io continuavo a stringere e non mollavo la presa aiutando anche con il
braccio sinistro per fare una forza maggiore. A questo stadio della
colluttazione credo che anche una coperta che era sul mio letto sia caduta sul
pavimento.
Dopo qualche minuto ho lasciato la presa e, visto che __________
si dibatteva ancora le ho afferrato il collo con la mano destra ed ho spinto
contro il pavimento.
Quando ho lasciato la presa la prima volta, ho notato che __________
sanguinava leggermente dal naso o dalla bocca. In quel momento ero impazzito ed
arrabbiato e, non mi sono reso conto di quello che stavo facendo.
Ad un certo punto ho mollato la presa, mi sono alzato e mi sono
recato in bagno a lavarmi le mani perché si erano sporcate di sangue. In quel
frangente ho sentito mia moglie che rantolava.
Mi sono messo un maglione che sul divano in camera mia, mi sono
recato in camera di mia moglie ove ho preso una giacca, sono passato nel
corridoio ed ho calzato le scarpe. Sono rientrato nella mia stanza, ho preso le
sigarette ed il telefonino che era sul comodino.
Ho guardato la __________ che in quel momento non dava più segni
di vita e poi sono uscito di casa senza chiudere la porta a chiave. A piedi mi
sono portato alla Gendarmeria di Chiasso ove ho dichiarato quello che avevo
fatto.
Adr. che non ho mai pensato di poter uccidere mia moglie.
Adr. che mai in precedenza ero giunto alla conclusione, nonostante
i numerosi litigi, di giungere a sopprimere mia moglie. L'atto che ho commesso
è stato dovuto al fatto che mi sentivo maltrattato, offeso e non cela facevo
più.
Adr. mi rendo conto di quello che ho fatto ma, non era mia
intenzione giungere a questo epilogo. Volevo unicamente spaventarla e fargli
paura, e fargli cambiare idea.
(…)
Adr. che stamattina non ero in uno stato emozionale particolare.
Ero a letto tranquillo. Si era trattato di un litigio normale uguale a tanti
altri che vi erano già stati. Vi è poi stata la presa al collo e quanto
descritto. Della scena mi ricordo tutto. Mi ero reso conto che stringendole il
collo l'avrei potuta uccidere. Non so perché, ma oggi rispetto ad altre volte,
dove ad esempio quando iniziava la discussione andavo via, non sono riuscito a
fermarmi. Io non ho mai pensato di voler uccidere mia moglie. Oggi mi sono però
reso conto che stava succedendo tant'è che lasciando casa ero quasi certo che
l'irreparabile era successo. Dichiaro che il termine impazzito ed arrabbiato a
pag. 5 del verbale non sono corretti. In quei frangenti erosolo confuso e con
ciò intendo dire che pur rendendomi conto di quello che stava succedendo, anche
se non volevo uccidere mia moglie, ho comunque agito come sopra descritto. Non
posso dire, perché non mi ricordo, cosa mi è passato nella testa in quel
frangente."
Un sunto di questo primo racconto è stato fatto dall'imputato il
giorno seguente, 23 gennaio 2003, in occasione del verbale avanti al Giudice
dell'Istruzione e dell'Arresto (cubo 1, classificatore atti istruttori I, AI
15).
La descrizione dell'uccisione di __________ è poi stata ripetuta,
con maggiori dettagli, nel verbale 7 febbraio 2003 avanti al Procuratore
Pubblico (all. 46 RPG, pag. 8 e 9, con elisione delle considerazioni personali
che l'interrogante intercala alle risposte del prevenuto):
"
Dopo che io ho detto "provaci" mia moglie con un solo
movimento da fuori dal letto si è gettata a braccia distese contro la mia
persona segnatamente, per le mani, in direzione della mia faccia e del mio
collo. E' stato un atto unico. Io ero sempre disteso nella posizione sopra
descritta con le mani dietro la testa a braccia conserte, con la testa
reclinata sul cuscino.
ADR che della reazione di mia moglie sono rimasto sorpreso, non me
l'aspettavo.
Visto l'attacco io con un braccio se con due ho cercato di pararlo
e ho in qualche modo spostato mia moglie colpendola sulle braccia tanto che è
"atterrata" all'altezza del mio addome. Lì è iniziata una lotta.
Penso che mi sono parzialmente alzato con il busto e da quella posizione usando
il braccio destro ho preso mia moglie per il collo e l'ho poi tenuta in tutte
le fasi successive finché siamo finiti per terra. L'intera fase sarà durata
circa 2 o 3 minuti. L'ho sempre tenuta stretta al collo facendo anche della
pressione con il braccio sinistro. Vi è stata una colluttazione nel senso che
mia moglie si divincolava con le gambe. Mi viene chiesto se mia moglie ha posto
resistenza anche con le braccia e rispondo di no perché non riusciva a colpirmi
con le mani. (…) Dichiaro comunque che mia moglie non mi ha colpito. Cercava
solo "di fare qualche cosa un po' sotto con le mani" ma non ci è
riuscita.
Dopo questa prima presa al collo che non è stata interrotta mi
ricordo che ad un certo punto ero in piedi nello spazio alla mia sinistra tra
il letto ed il divano. Non so come ci siamo arrivati. (…)
Da quella posizione mi ricordo che ad un certo punto mi trovavo sempre
con mia moglie stretta al collo con il braccio destro con pressione del
sinistro finendo sempre in piedi contro il muro sopra il divano. Da lì mia
moglie l'ho tenuta solo con il braccio destro mentre che cadeva distesa sul
divano con la testa rivolta verso il muro. Io ero lì vicino a lei in ginocchio
trattenendola. Poi in seguito mia moglie è caduta per terra con me chela
trattenevo.
Mi viene chiesto quale era la posizione di mia moglie quando io me
ne sono andato dall'appartamento e dichiaro che mia moglie era distesa vicino
al letto con la testa rivolta verso la porta d'entrata. Mi viene chiesto di
spiegare come è stato possibile il passaggio della posizione di mia moglie dal
divano a quella finale e dichiaro di non ricordarmi se non che vi era la colluttazione
e siamo poi terminati nella posizione finale.
ADR che cadendo dal divano sempre io tenendola per il braccio
destro mia moglie aveva la testa rivolta verso il muro. Non so spiegarmi come
poi siamo finiti con la testa rivolta verso l'entrata.
ADR che questa prima fase (cioè quella da quando mia moglie si è
gettata su di me fino a quando ci siamo trovati nella sua posizione finale e
quindi a quando ho applicato una presa al collo con il braccio) sarà durata tre
o quattro minuti.
ADR che dopo che mia moglie si è trovata nella posizione finale
dichiaro che senza interruzione di continuità una volta lasciata la presa al
collo con il braccio ho immediatamente preso mia moglie per il collo con la
mano destra. In questa posizione l'avrò tenuta per un tre o quattro minuti.
Dopo un paio di minuti e solo allora ho visto che usciva del sangue. Non so se
dalla bocca o dal naso.
ADR che mia moglie in tutte queste due fasi ha cercato di dire
qualche cosa ma non capivo cosa volesse dire. Preciso che si divincolava con le
gambe, con le braccia, come già detto cercava di fare qualche cosa in basso,
non riuscendovi.
ADR che dichiaro che io spingevo il collo di mia moglie verso
terra. Non so se ho pure stretto. Non mi ricordo. Può darsi che ho anche
stretto.
ADR che questa seconda fase è durata fino a 4 minuti."
La colluttazione con la moglie non ha lasciato tracce apprezzabili
sul corpo di AC 1. Egli non era sotto l'influsso dell'alcool (all. 17 RPG) o di
stupefacenti, essendo il risultato positivo agli oppiacei dell'esame
tossicologico spiegabile con l'assunzione di un farmaco contenente codeina
(all. 18, 19 e 21 RPG).
L'imputato si è costituito alle ore 08.05 circa. Immediatamente
sono stati attivati i soccorsi, giunti sul posto alle ore 08.15 (verbale 30
gennaio 2003 di __________, all. 27 RPG, pag. 2). Ogni tentativo di rianimare __________
è però stato inutile, essa era infatti già morta al momento dell'inizio
dell'intervento dei sanitari. Il certificato di morte indica le ore 08.42 del
22 gennaio 2003 quale momento in cui la morte è stata stabilita con certezza
(annesso ad all. 26 RPG).
- All'Istituto cantonale
di patologia è stato delegato il compito di pronunciarsi sulle cause della
morte di __________. Il relativo referto, firmato dai dott. __________ ed PE 3,
reca la data del 4 agosto 2003 (cubo 1, classificatore atti istruttori V, AI
341), mentre che le fotografie della vittima (oltre che del luogo del crimine e
dell'accusato) sono in atti sub AI 338.
Secondo i periti medici, la morte è riconducibile a "insufficienza
cardio-respiratoria acuta conseguente ad asfissia meccanica violenta da
strozzamento", laddove "lo strozzamento consiste nella
costrizione manuale del collo con compressione, fino al restringimento delle
vie aeree che impedisce di fatto gli scambi respiratori" (AI 341, pag.
4).
E' manifesto che siffatta diagnosi è del tutto compatibile con il
racconto dell'accusato, che aveva menzionato due modalità operative differenti
della durata stimata di circa 3/4 minuti l'una, messe in atto senza interruzione
apprezzabile tra l'una e l'altra.
Dal responso dei periti si evince che la stretta letale sarebbe
stata la seconda, quella in cui egli ha stretto il collo della moglie con la
mano destra, mentre che la precedente compressione del collo con l'avambraccio
destro, sia pure con l'aiuto del sinistro, non sarebbe stata eccessivamente
violenta, non avendo lasciato ecchimosi al collo e sottostanti infiltrazioni
ematiche muscolari se non in misura contenuta (pag. 5).
La Corte dal referto dei medici legali, corroborato dall'audizione
in aula del dott. PE 3, conclude comunque, senza ombra di dubbio, che la morte
di __________ è stata causata esclusivamente dall'azione dell'accusato, così
come da lui descritta nei termini di cui al consid. 35.
- Se il racconto dell'accusato
è del tutto compatibile con le risultanze degli esami medici quo alle modalità
dell'uccisione di __________, permangono invece dei dubbi in merito all'ora
della colluttazione.
Secondo l'accusato, infatti, essa sarebbe avvenuta solo pochi
minuti prima che egli si costituisse in polizia, per il che il litigio, che
egli ha situato alle ore 06.30, si sarebbe protratto almeno per un'ora prima
che iniziasse la lotta mortale, ossia per un lungo lasso di tempo di cui non si
ha affatto la percezione leggendo le deposizioni dell'imputato.
Inoltre, due vicine abitanti nel medesimo stabile affermano
concordemente, con convinzione ed in maniera del tutto credibile, di avere
percepito dei rumori compatibili con quelli provocati da una lotta provenire
dall'appartamento dei AC 1 alle ore 06.00 o 06.30, ma non invece più tardi,
ovvero dopo le 07.40.
__________, che abita al 3° piano del medesimo stabile,
nell'appartamento di fronte a quello dei AC 1, sentita quello stesso giorno ha
dichiarato (all. 54 RPG, pag. 1):
"
…l'edificio ove abito è molto vecchio e i muri sono poco isolati
pertanto si sentono tutti i rumori emessi dagli appartamenti. E' però difficile
localizzarne l'esatta provenienza.
Fatto sta che verso le ore 0600/0630 ca. udivo due forti tonfi,
assieme mi è parso di sentire un urlo, non saprei però se le due cose fossero
collegate fra di loro."
mentre che nel successivo verbale 10 febbraio 2003 ha precisato
(all. 55 RPG, pag. 2):
"
…che per tonfi intendo dire come se qualcosa o qualcuno
cadesse."
__________, che abita invece al primo piano dello stabile di via
Mola 1, il 22 gennaio 2003 ha deposto quanto segue (all. 56 RPG, pag. 1):
"
Questa mattina verso le ore 0600 circa, mentre mi trovavo in
cucina, ho udito dei rumori ed ero convinta che si trattasse della cala per
spazzare la neve. In un secondo tempo ho poi realizzato che non si trattava di
ciò, ma che i rumori provenivano da un appartamento del palazzo.
Sembrava che qualcuno trascinasse dei mobili sul pavimento. Non
sono in grado di dire da dove provenissero questi rumori o meglio da quale
appartamento venissero.
Ho pure sentito delle persone che parlavano ad alta voce, preciso
che nel palazzo si sentono molto bene i rumori provenienti dagli altri
appartamenti."
L'ipotesi che il delitto si sia consumato almeno un'ora prima di
quanto sostiene l'accusato è su queste basi assai verosimile, poiché in tal
caso si spiegherebbero i rumori sentiti dalle due testimoni.
Nel caso contrario, ossia quello di una lotta svoltasi alle 07.30
- 07.40, si avrebbe da un lato che i rumori che le due testi affermano di avere
sentito provenire dal palazzo sarebbero inspiegabili, e d'altro lato che
nessuno avrebbe sentito i __________ lottare circa un'ora dopo tali rumori.
L'accertamento in favore dell'una o dell'altra ipotesi temporale,
entrambe comprese nell'atto di accusa, non pare di particolare rilevanza, se
non perché nell'ipotesi del delitto commesso alle 06.30 ci si dovrebbe chiedere
-in assenza di riscontri oggettivi in proposito- cosa abbia fatto l'imputato
durante più di un'ora, prima di costituirsi.
Nessuna delle parti si prevale di questa discrepanza, e la stessa
non pare a prima vista significativa nemmeno ai fini dell'indagine sul grado di
responsabilità del prevenuto, ritenuto che ai periti neppure è stata sottoposta
l'ipotesi in cui il crimine sarebbe stato commesso in tempi diversi da quelli
raccontati dal prevenuto.
Dovendosi, in definitiva, ritenere non verosimile nel contesto del
racconto fatto dall'accusato, e priva di altri riscontri oggettivi l'ipotesi (oltre
al racconto delle due donne) di un vuoto temporale di oltre un'ora, la Corte
ammette in definitiva che i fatti si siano svolti così come raccontati
dall'accusato.
-
Nei reati contro la
vita, la fattispecie di base è l’omicidio intenzionale, commesso da chiunque
uccide intenzionalmente una persona e punibile con la reclusione non inferiore
a 5 (cinque) anni (art. 111 CP). La fattispecie qualificata è l’assassinio, che
consiste nell’uccidere volontariamente una persona con particolare mancanza di
scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi,
ed è punibile con la reclusione perpetua o la reclusione non inferiore a 10
anni (art. 112 CP). Fattispecie privilegiate sono, tra le altre, l’omicidio
passionale, che si ha quando l’uccisore ha agito cedendo ad una violenta
commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda
prostrazione (art. 113 CP), e l’omicidio colposo, che è commesso da chi cagiona
la morte di alcuno per negligenza (art. 117 CP).
La morte di un individuo può inoltre, a determinate condizioni, essere
provocata in una situazione di legittima difesa da parte dell'autore (art. 33
cpv. 1 CP), oppure ancora eccedendo nella legittima difesa (art. 33 cpv. 2 CP).
-
Nella fattispecie in
esame si ha che il prevenuto, durante 6, 7 o forse anche 8 minuti, ha
ininterrottamente strangolato la moglie, cambiando presa circa a metà
dell'operazione, sino a provocarne la morte.
E' nozione della comune esperienza quella per cui l'uomo deve
respirare per potere sopravvivere, ed è altrettanto notorio che la presa per il
collo impedisce la respirazione, ragione per cui strangolando una persona si
può ottenere il risultato di ucciderla, a dipendenza della durata e
dell'intensità dello strangolamento. Nel predetto riscontro della comune
esperienza è naturalmente incluso il concetto per cui non si può fare a meno di
respirare se non per un breve periodo, cosa di cui chiunque può rendersi conto
interrompendo volontariamente la respirazione, il che -in difetto di un
abbondante inspirazione- riuscirà per non più di una trentina di secondi.
Di conseguenza, se ne deve concludere che chi stringe il collo di
un'altra persona, per quanto giovane e sana questa sia, sa fin dal primo
secondo di fare una cosa pericolosa per l'incolumità di questa persona. Dopo
20/30 secondi durante i quali la stretta viene reiterata, l'autore sa e deve
sapere che la vittima dell'aggressione è in difficoltà. Se nondimeno la stretta
viene mantenuta, l'autore dopo 1-2 minuti dall'inizio prende necessariamente in
considerazione l'eventualità della morte della sua vittima. Più il tempo
trascorre, e più l'eventualità si trasforma in certezza, e quindi in precisa
intenzione dell'autore. Già molto prima di 4 o 5 minuti non si può che pensare
che l'autore intenda uccidere la sua vittima. Questi tempi sono indicati in
modo del tutto empirico, e derivano da comuni nozioni relative all'elementare
bisogno di respirare. Sicuramente essi possono variare da persona a persona, ma
l'autore può comunque verificare la situazione concreta basandosi sulla
reazione della persona che sta lentamente strangolando: più il tempo passa
senza che questa respiri, più debole diverrà la sua disperata reazione (che
oltretutto incrementa la necessità di ossigeno e riduce pertanto il tempo
durante il quale è possibile sopravvivere), sino a quando non vi sarà più
reazione di sorta.
Queste nozioni elementari sono accessibili a chiunque, e lo erano
perciò anche per l'imputato, che del resto mai ha protestato la propria
ignoranza in proposito.
- Date le ovvie premesse
di cui al considerando precedente, appare nella specie assolutamente fuori
luogo, sia pure per disquisire a livello ipotetico, anche solo una completa
entrata in materia in una discussione che non contempli l'intenzionalità
dell'agire del prevenuto.
L'ipotesi dell'omicidio colposo è pertanto del tutto priva di
consistenza, non potendosi manifestamente ascrivere a negligenza il gesto di
strangolare ininterrottamente per non meno di 6-8 minuti una donna che dapprima
si dibatte, e che alla fine, necessariamente, cessa di dibattersi, non essendo
più in grado di farlo.
La Corte, invero, nemmeno riesce a capire in cosa potrebbe
risiedere la presunta negligenza a fronte di un comportamento connotato, come
si dirà più avanti, da intenzionalità e reiterazione dell'intento omicida
inusitati per la spietata intensità.
Va detto, per dovere di completezza, che prima che pubblica accusa
e difesa evocassero nei loro interventi conclusivi questa non ipotesi, il
perito giudiziario dott. PE 1, sconfinando in un terreno che manifestamente non
gli compete, e nemmeno gli appartiene, aveva ritenuto di dovere esprimere della
valutazioni in termini di "dolo eventuale" e "omicidio
colposo" (cfr. il verbale di audizione del dott. PE 1 del 19 settembre
2003, cubo 1, classificatore atti istruttori V, AI 357, pag. 4). Ciò non basta
tuttavia a rendere ricevibile la discussione su di una variante giuridica molto
più favorevole al prevenuto, ma del tutto priva, già a prima vista, di
qualsivoglia presupposto fattuale sul quale essa dovrebbe fondarsi.
La stessa difesa, del resto, pur avendola invocata non crede in
realtà alla tesi dell'omicidio colposo, avendo essa postulato -a fronte di
un'asserita scemata responsabilità di grado grave e dell'esistenza di altre
attenuanti- la pronuncia di una pena della durata di 3 anni, il che è
manifestamente incongruente, trattandosi del massimo della pena edittale di cui
all'art. 117 CP nell'ipotesi che non sussistano circostanze attenuanti.
- Altrettanto insostenibile
risulta nella specie il voler realmente disquisire in termini di legittima
difesa o eccesso di legittima difesa.
L'aggressione di __________, se così la si vuole chiamare, è
consistita nel suo velleitario gettarsi sul marito disteso sul letto, iniziativa
che AC 1 ha sventato senza alcun problema, avendo dichiarato che (all. 46 RPG,
pag. 8, già trascritto sopra)
"
Visto l'attacco io con un braccio se con due ho cercato di
pararlo e ho in qualche modo spostato mia moglie colpendola sulle braccia tanto
che è "atterrata" all'altezza del mio addome."
Fine della legittima difesa.
Se il prevenuto a questo punto avesse appioppato alla moglie,
disarmata, un paio di sberle, ovvero quello che egli (mentendo) ammetteva
essere il limite della violenza fisica da lui inflitta alla moglie in passato,
così da indurla desistere da eventuali nuove iniziative, i ceffoni avrebbero
potuto tutto sommato rientrare nel concetto di legittima difesa.
Se invece delle sberle egli avesse utilizzato i pugni chiusi,
potremmo oggi discutere di un eventuale eccesso di legittima difesa.
Qui ci si trova invece a molti chilometri di distanza da queste
situazioni, perché vero è invece che, archiviato in pochi istanti l'innocuo
attacco della moglie, il prevenuto ha iniziato ad ucciderla.
Due eventi diversi, in cui il secondo non è nemmeno lontanamente
la risposta, ancorché inadeguata, al primo. Si potrà certo affermare che i due
eventi sono comunque legati tra loro, nel senso che se __________ non si fosse
gettata sul letto, AC 1 in quel frangente non si sarebbe alzato per andare ad
ucciderla, ma tanto non basta a rendere anche solo plausibile una discussione
in termini di legittima difesa.
- La difesa ha
esplicitamente scartato la tesi dell'omicidio passionale ex art. 113 CP, per il
che la Corte non intende dilungarsi nella disamina di infondate ipotesi
addotte, per poi scartarle, dalla pubblica accusa. Basti dire, per tagliare
corto, che la norma di legge in questione richiede ai fini della sua
applicazione che la violenza commozione dell'animo o lo stato di profonda
prostrazione siano (anche oggettivamente) scusabili in base alle circostanze (Trechsel,
Kurzkommentar, 2. edizione, n. 9, 11a e 12 ad art. 112 CP).
Posto che l'elemento scatenante sarebbe in concreto comunque quello della consapevolezza
da parte del AC 1 dell'intenzione della moglie di chiedere il divorzio, tutto
si potrebbe dire dell'eventuale commozione dell'animo o dell'eventuale profonda
prostrazione del prevenuto (emozioni comunque nemmeno addotte dalla difesa, e
che sarebbero tutte da dimostrare), tranne che essi, nelle circostanze date e
sin qui descritte, sarebbero in qualche modo scusabili.
Detto più chiaramente, l'ipotesi del reato di cui all'art. 113 CP
non è invocata nemmeno dalla difesa, giustamente, poiché nulla depone per
l'esistenza nel prevenuto di una situazione di violenza commozione dell'animo o
di profonda prostrazione, che comunque non sarebbero in alcun modo scusabili
qualora si fossero verificate.
- Alla Corte risulta
nella specie improponibile anche la tesi di un'azione commessa per dolo
eventuale, così da mitigare la responsabilità dell'autore a prescindere dalla
qualifica giuridica del reato.
Tolta la vuota affermazione dell'accusato di non avere voluto
uccidere la moglie, nulla depone a favore di una simile tesi, e del resto
basterebbero invero altre dichiarazioni del prevenuto per escludere questa
eventualità, in specie laddove egli ha dichiarato, con riferimento
all'uccisione della moglie, che "oggi mi sono però reso conto che stava
succedendo…" (verbale 22 gennaio 2003, all. 32 RPG, pag. 16, già
trascritto).
Al medesimo risultato dell'infondatezza dell'ipotesi del dolo
eventuale conduce comunque la logica disamina delle circostanze della morte di __________,
già evidenziata al considerando 39.
Secondo la Corte, in effetti, chi, come l'accusato, inizia a
strangolare la propria vittima senza soluzione di continuità -circostanza
questa che va ammessa in base alle dichiarazioni del prevenuto stesso- sa
dall'inizio di fare cosa potenzialmente pericolosa per la vita della propria
vittima. Reiterando nello strangolamento, l'autore è, a partire da un certo
momento, consapevole di quanto meno mettere concretamente in pericolo la vita
della vittima. Proseguire nell'azione nonostante siffatta consapevolezza può
unicamente significare, ed in concreto significa, che si intende togliere la
vita alla propria vittima.
In un reato commesso in questo modo, la migliore discriminante
oggettiva per accertare la reale intenzione dell'autore è il lasso di tempo
durante il quale la stretta al collo della vittima viene mantenuta. Secondo le
dichiarazioni dell'accusato, l'aggressione è durata fino ad 8 minuti, ma
comunque non meno di 6 minuti. Anche nell'ipotesi a lui più favorevole di una
stretta al collo mantenuta per 6 minuti, la Corte ne conclude
inequivocabilmente per l'esistenza della volontà dell'autore di sopprimere la
sua vittima, trattandosi di un lasso di tempo tale da non consentire la
sopravvivenza. Si potrebbe obiettare che il AC 1 ha fornito dette indicazioni
temporali solo a posteriori, e che durante l'azione egli non cronometrava le
fasi dello strangolamento. Nondimeno, quella è la durata della sua azione, e se
i tempi della stessa non sono stati scanditi dallo sguardo sull'orologio, vero
è comunque che AC 1 deve avere ben compreso la conseguenza della persistenza
dello strangolamento dalle reazioni di __________ che, venendo a mancare
l'ossigeno, devono essere state sempre più deboli, e alla fine inesistenti,
senza che però la presa venisse allentata.
La Corte accerta pertanto che AC 1 ha agito con dolo diretto, teso
a provocare la morte della moglie.
-
E' opinione della
Corte che nella presente fattispecie era in realtà un altro il problema di
qualifica giuridica che andava posto: quello a sapere se si è in presenza di un
omicidio intenzionale ex art. 111 CP oppure di un assassinio giusta l'art. 112
CP.
-
Secondo il messaggio
del Consiglio federale relativo alla novella legislativa in vigore dal 1°
gennaio 1990 (FF 1985 II 912/3, n. 212.1) e la giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 118 IV 122 e 117 IV 369) il tipo d’assassinio
cui si riferisce la legge è quello descritto dallo psichiatra Hans Binder (RPS
1952 313, 314 e 324), ossia quello di una persona senza scrupoli, che agisce a
sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali,
che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il
proprio interesse. Il movente oppure lo scopo oppure le modalità
particolarmente perversi non sono che degli esempi della “particolare mancanza
di scrupoli”, la quale deve risultare da una valutazione d’assieme delle
circostanze interiori ed esteriori (cfr. anche Stratenwerth, Strafrecht BT
I e II, Teilrevisionen 1987-1990, § 1 n. 17). Importante è che in tale
valutazione rientrino solo le circostanze direttamente connesse con
l’uccisione, escludendo quindi i precedenti dell’agente e il suo comportamento
prima e dopo l’atto fatto salvo il caso “in cui tali elementi, considerati
prescindendo dalla loro relazione con l’atto, siano valutati solo per ottenere
un’immagine della personalità dell’agente” (DTF 117 IV 393, cons. 19/A).
In pratica l’assenza particolare di scrupoli suppone una colpa particolarmente
pesante e dedotta esclusivamente dalla commissione dell’atto (DTF 118 IV
125, cons. 2b e riferimenti). La predetta definizione di Binder si riallinea a
quella giurisprudenziale secondo la quale, nell’assassinio, l’egoismo prevale
in generale su ogni altra considerazione. Egli è sovente pronto a sacrificare,
per soddisfare bisogni egoistici, un essere umano che non gli ha fatto nulla e
fa prova di una mancanza completa di scrupoli e d’una grande freddezza
affettiva (DTF 118 IV 126, 115 IV 14). Non va peraltro perso di vista
che la distruzione intenzionale della vita altrui è sempre di una gravità
estrema: come evidenzia tuttavia la diversa comminatoria di pena, bisogna, per
ritenere dato l’assassinio, che la colpa dell’autore si distingua nettamente,
per il suo carattere particolarmente odioso, da quella dell’omicida ai sensi
dell’art. 111 CP (DTF 118 VI 126).
Per il resto sono ancora valide la giurisprudenza e la dottrina riferite al
previgente art. 112 CP (Stratenwerth, opera citata, § 1 n. 16; Rehberg,
Strafrecht III, pag. 19 segg.; DTF 118 IV 125 e 126, 117 IV 393). Così è
considerato un assassino ad esempio chi uccide una persona per commettere,
coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Komm., all’art. 112 n.
23, 25, 27 e 28), in particolare per rubare (DTF 115 IV 187), oppure per
vendetta, egoismo, piacere di uccidere (DTF 106 IV 145), per evitare
disagi, in specie eliminando persone fastidiose o intralcianti, come la donna
resa incinta, la moglie (per poter vivere con l’amante) o il teste di un altro
delitto (DTF 101 IV 278; 77 IV 64, 70 IV 8).
Parimenti è assassino e non omicida chi uccide con modalità astuta, perfida o
subdola, approfittando dell’incapacità di difendersi o dell’ingenuità o della
fiducia della vittima (Rehberg, opera citata, pag. 20 ad c. e sentenze citate),
ove anche le particolari relazioni con la vittima possono entrare in linea di
conto (DTF 117 IV 393, cons. 19b), oppure usando mezzi particolarmente
esecrabili, come il fuoco o il veleno (DTF 106 IV 345, 77 IV 64).
Una particolare mancanza di scrupoli dell’agente non è peraltro incompatibile
con una sua responsabilità scemata o deficienza caratteriale (DTF 95 IV
167; 82 IV 8; 81 IV 150; 80 IV 239) e neppure con una (non scusabile) violenta
commozione dell’animo (Trechsel, opera citata, n. 25 ad art. 112 CP e
riferimenti).
Annota a mo’ di conclusione Stratenwerth (Strafrecht, BT I, § 1 n. 20
pag. 28) che, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la
distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie
dell’assassinio.
-
Nel caso in esame la
Corte, ad istruttoria terminata e dopo attenta valutazione del materiale
probatorio raccolto, nutre delle perplessità al riguardo della qualifica
giuridica di omicidio intenzionale di cui all'atto di accusa, ravvisando
elementi che potrebbero sorreggere la diversa e più grave ipotesi dell'assassinio.
La Corte, in particolare, ha ravvisato i potenziali estremi
dell'assassinio dalla crudeltà che si evince dalle modalità di esecuzione del
crimine, consistenti nella lenta uccisione della vittima con le proprie mani
nude, dopo averla sopraffatta in una breve lotta.
Si è considerato che ciò ha richiesto all'autore una feroce
determinazione, necessaria a reiterare secondo dopo secondo il proprio intento
omicida, per almeno 6 minuti, nonostante la consapevolezza del fatto che in
ogni momento sarebbe stato possibile interrompere lo strangolamento e lasciare
respirare la vittima.
Detto altrimenti, per AC 1 il punto di non ritorno dal proprio
gesto criminale era posto ad una notevole distanza, sia per il lungo tempo
necessario a togliere la vita (si pensi invece a chi, con una debole
contrazione del dito sul grilletto, esplode un colpo di pistola) che per
l'orrore di doverlo fare con le proprie mani. Ciò nonostante, egli questa
distanza l'ha percorsa tutta, senza pietà per la vittima, che sentiva dibattersi,
e senza ripensamenti. Del tutto freddo nell'animo, quando invece non si riesce
a pensare nulla di più orribile della dilatazione nel tempo della morte di una
persona, uccisa a poco a poco, alla quale viene lasciato il tempo di sentire
arrivare la propria fine, vivendo i
propri ultimi istanti di coscienza nel terrore della
consapevolezza della morte imminente.
Come se non bastasse, non si trattava qui di un nemico o di
estraneo, ma della propria moglie, madre del suo bambino di pochi mesi, la
donna che però era divenuta un intralcio dopo avere sventato il suo piano
tendente ad ottenere il divorzio a condizioni per lui favorevoli, e che ora
minacciava di chiedere a sua volta divorzio e alimenti. Anche il movente di
eliminazione e la persona della vittima potrebbero perciò sostenere un'ipotesi
di assassinio.
Ciò che in definitiva ha fatto accettare alla Corte la qualifica
proposta di omicidio intenzionale è in primo luogo la relativa casualità
dell'avvenimento, nel senso che esso non è affatto casuale per il momento in
cui è avvenuto -24 ore dopo essere stato dal legale della moglie-, ma lo è
invece, dovendo stare al racconto dell'accusato, per le circostanze
dell'uccisione, non frutto di un premeditato agguato del marito, ma piuttosto
di un litigio estemporaneo, l'ennesimo, in cui l'opportunità dello
strangolamento è stata data dal fatto che __________ si è avventata sul marito,
che a suo dire era sdraiato nel suo letto. In secondo luogo si è ritenuto il
fatto che l'autore si è costituito immediatamente (o poco dopo) il suo gesto,
il che non modifica la valenza delle crudeli modalità dell'uccisione, ma
corrobora almeno la predetta tesi della mancanza di premeditazione.
Certo è comunque, in definitiva, che se di omicidio intenzionale
si tratta, esso è di estrema gravità, tanto da dovere essere situato ai limiti
dell'assassinio. Dal profilo pratico, pertanto, la conseguenza della
distinzione va relativizzata, verificandosi una certa sovrapposizione della
sanzione per un omicidio intenzionale molto grave, ai limiti dell'assassinio,
con quella per un assassinio in cui non ricorrono gli estremi della sanzione
più severa.
- AC 1 è in definitiva
per la Corte autore colpevole di un omicidio intenzionale di particolare
gravità oggettiva, ai limiti dell'assassinio, commesso con dolo diretto.
Egli è inoltre autore colpevole di infrazione alla LDDS per avere
ospitato nel proprio appartamento __________ e __________, che soggiornavano
illegalmente in Svizzera siccome privi del necessario visto d'entrata, e di
contravvenzione alla medesima LDDS per avere dato lavoro a queste persone
(collaboratrice domestica la __________, aiuto giardiniere il __________, come
da lui raccontato nei verbali all. 136 e 137 RPG).
L'atto d'accusa trova pertanto integrale conferma.
- A fronte di un crimine
di tale efferatezza, e del fatto che l'autore si era immediatamente costituito,
il magistrato inquirente si è dapprima interrogato sulla carcerabilità del AC 1.
Egli è pertanto stato visitato quello stesso giorno dal dott. __________,
psichiatra e psicoterapeuta con esperienza nel settore forense, che così si è
espresso (all. 22 RPG, pag. 1 e 2):
"
La sfera cognitiva presenta una vigilanza normale, un buon
orientamento in tutti i domini, la memoria è buona con qualche minuscola
nicchia amnestica concernente la colluttazione con la moglie (soltanto per
quanto concerne la durata). Non si osservano deviazioni della coscienza.
L'espressione verbale è calma, coerente, corrispondente alla sua istruzione e
fluida.
Il processo e la forma del pensiero appaiono normali. La logica
delle connessioni e la capacità di comunicazione, nonostante una certa
tensione, sono tutte conservate. Le sue frasi sono logiche e finalizzate e non
ci sono digressioni che possono rendere difficile l'ascolto. Durante il colloquio
non sono stati osservati disturbi nella sfera percettiva, l'interpretazione
della realtà è congrua, priva di false percezioni o dispercezioni e non si
osserva alcun'interferenza patologica. Il sig. AC 1 è apparso molto
collaborante e senza tendenze manipolative."
Il dott. __________ concludeva perciò per la carcerabilità del
prevenuto.
- In corso d'inchiesta
il Procuratore Pubblico, a giusta ragione, si è posto anche la determinante
questione della responsabilità dell'autore alla luce degli art. 10 e 11 CP, ed
ha perciò incaricato il dott. PE 1 dell'allestimento di una perizia
giudiziaria.
L'esperto il 24 agosto 2003 ha rassegnato il proprio referto (cubo
1, classificatore atti istruttori V, AI 347), in cui ha concluso che il AC 1
avrebbe ucciso la moglie trovandosi in stato di scemata responsabilità di grado
elevato (pag. 46).
Il Presidente della Corte si è confrontato con la perizia del
dott. PE 1 nella fase di preparazione del dibattimento, originariamente
previsto per il 20 gennaio 2004.
Dopo lettura ed esame del documento, il Presidente ha ritenuto non
risolti i dubbi al riguardo della coscienza del prevenuto al momento dei fatti,
ragione per cui ha disposto il rinvio del dibattimento, ha chiesto la proroga
per sei mesi della carcerazione preventiva (doc. TPC 7) e ha ordinato la
confezione di una nuova perizia al dott. PE 2 (doc. TPC 11), che ha versato in
atti il proprio referto il 10 maggio 2004 (doc. TPC 19).
Nel frattempo anche i familiari della vittima, costituitisi parte
civile, ritenendo "insostenibili" le considerazioni del dott.
Calanchini, hanno a loro volta prodotto un referto peritale, da loro richiesto
alla dott. TE 1 (doc. TPC 3).
I tre medici sono stati sentiti al dibattimento.
La Corte, assunte e valutate le prove in merito, è giunta alla
conclusione che l'imputato ha agito in stato di scemata responsabilità di grado
medio, sulla scorta delle motivazioni esposte nei considerandi che seguono.
-
La Corte ha
innanzitutto deciso di non considerare ai fini del giudizio la perizia del
dott. PE 1, se non marginalmente, limitatamente al risultato dell'esame
psicologico delegato al dott. __________, ritenendola gravemente lacunosa in
specie dal profilo metodologico, il che a mente della Corte ha influenzato
negativamente anche le risposte ai quesiti formulati.
-
La perizia del dott. PE
1 (AI 347) consta di ben 47 pagine, ed è stata resa (come si legge a pag. 1) in
base alle risultanze di quattro colloqui con il prevenuto, alla ricostruzione
dei fatti avvenuta sul luogo del delitto (a cui l'esperto ha assistito), alle
risultanze dei test psicologici effettuati dal dott. __________, e sulla scorta
degli atti messi a disposizione dal Procuratore Pubblico.
In una prima parte l'esperto ha dettagliatamente esposto
l'anamnesi del peritando (pag. 1-4), poi si è espresso sul rapporto coniugale
(pag. 4-5), sull'anamnesi lavorativa (pag. 5), e ha esposto poi le "altre
informazioni" fornitegli dal peritando (pag. 5-6).
Segue
lo status (pag. 6-7), sezione in cui l'esperto valuta preliminarmente il
peritando, osservando che "appare orientato dal punto di vista
spazio-temporale e autopsichico", che "lo stato di coscienza
non presenta turbe né quantitative né qualitative", che "l'esame
clinico rivela una percezione indisturbata, un'attenzione costante, sostenuta,
una capacità di comprensione normale, una concentrazione sufficiente a dare
risposte adeguate nel corso di tutto il colloquio (circa 50 min.). La memoria
appare indisturbata, l'intelligenza nella norma" (pag. 6). Rileva
ancora il perito che "Il pensiero viene verbalizzato con una certa
lentezza, probabilmente legata alla non perfetta padronanza della lingua. Non è
dunque da attribuire sicura dignità patologica alla lentezza e tutto,
globalmente, tende ad escludere disturbi formali. Dal profilo dei contenuti,
non si osservano indizi di alcun tipo di idee dominanti, bizzarrie, dispercezioni
o deliri. Le domande trovano risposte adeguate, circostanziate, plausibili"
(pag. 7).
La successiva sezione è titolata "a proposito dei fatti"
(pag. 7-8), e vi si trova la sintetica versione del AC 1 a proposito degli
avvenimenti a far tempo dalla sua partenza per la Serbia con __________, sino
alla descrizione dell'omicidio.
Dopo di ciò viene esposto un breve commento alla
"ricostruzione del delitto" (pag. 9, prime 4 righe), quindi le
risultanze dell'esame psicologico (pag. 9).
Secondo il dott. __________ i test rivelano che il peritando
denota
"
…una componente aggressiva, unita ad una labilità affettiva che
sembra attivata da ideazioni paranoidi con una tendenza al passaggio all'atto
scarsamente controllabile dall'Io, assieme ad una componente ansiosa che sembra
scaturire da un forte bisogno di approvazione sociale, nel senso di
un'integrazione quasi assoluta al contesto quotidiano." per il che "la scarsa differenziazione
dell'affettività, se non una vera e propria immaturità unita ad un'aggressività
ben rilevata dai reattivi, evidenzia una certa pericolosità sociale (limitata a
situazioni affettivo-emozionali) con un'educabilità ancora possibile, anche se
non si può escludere un'effettiva tendenza al passaggio all'atto (a seguito di
ideazioni paranoidi)." (pag. 9)
A pag. 10 inizia il capitolo titolato "esame degli
atti", suddiviso in 65 punti e che termina solo a pag. 37. Questa lunga
esposizione è in buona sostanza il riassunto delle risultanze di tutti gli atti
messi a disposizione del perito. Si apprende così che egli ha in pratica avuto
accesso all'intero incarto, ivi compresi ovviamente i verbali delle molte
testimonianze raccolte dal magistrato inquirente.
A partire da pag. 38 inizia la cruciale sezione riservata a
"sintesi e valutazione".
L'esperto espone innanzitutto tutto una "premessa" (pag.
38, primo cpv.), rilevando che il caso è particolarmente difficile.
All'apparenza sembrerebbe essere relativamente facile rispondere ai quesiti
peritali basandosi solo sullo status clinico osservato durante i colloqui con
il peritando e riscontrato anche dal dott. __________, e "siffatta
valutazione potrebbe essere sufficiente e plausibile", ma secondo il
perito "non potrebbe gettare abbastanza luce sul contesto e sulla
"microdinamica dei fatti", per indagare i quali mi è sembrato
indispensabile, a costo di allungare di molto il percorso, esaminare in
dettaglio le numerose testimonianze sopra riportate".
Fatta questa premessa, il perito abborda il sottocapitolo
denominato "a proposito del peritando" (pag. 38-43), nel quale rileva
dapprima che la biografia del peritando "non pone in evidenza nulla di
anormale o di rilevante dal punto di vista psicopatologico" (pag. 38),
che "il suo sviluppo non presenta anomalie" (pag. 38), che
egli ha avuto "una serie di sfortunate relazioni con il femminile"
(pag. 38). Osserva altresì che AC 1 è in Svizzera dal 1987 e non ha mai dato
problemi, e che le osservazioni dirette "non testimoniano di eccessi
frequenti, di ebbrezze patologiche né tantomeno di alterazioni dell'umore o del
comportamento in senso aggressivo sotto l'influsso di alcol" (pag.
39). Egli descrive se stesso come persona buona, non violenta e non litigiosa,
cosa che troverebbe conferma in talune testimonianze, mentre che le deposizioni
di segno contrario sarebbero soprattutto notizie "di seconda mano"
provenienti dalla vittima (pag. 39).
A questo punto, sempre a pag. 39 e sempre nella sottosezione
titolata "a proposito del peritando", il perito inizia una lunga
digressione, che termina solo dopo la metà di pag. 42, dedicata al tentativo di
"valutare nei limiti del possibile, sulla base delle informazioni
disponibili, anche la personalità della vittima".
Non avendo il perito conosciuto la vittima, questa parte della
perizia è ovviamente basata interamente sulle dichiarazioni di terze persone.
Il
dott. PE 1 ne deduce, complessivamente, che "di __________ abbiamo
ricavato un quadro meno omogeneo di quello del peritando" (pag. 39).
Sulla
base delle sue valutazioni degli atti a lui noti, l'esperto con riferimento
alle esternazioni di __________ ritiene, tra l'altro, "che la pretesa
intenzione del peritando di effettivamente rapire __________ appare poco
credibile, anche perché il peritando, che pure sin da prima della nascita del
bambino aveva iniziato una causa di divorzio in Serbia, si dimostra al corrente
del fatto che colà un divorzio comunque non avrebbe potuto essere pronunciato
prima del compimento del primo anno di vita di __________ " (pag. 40)
ed anche che "non è chiaro da che cosa derivasse il terrore di __________
di poter essere uccisa. Il comportamento del marito, per quanto se ne sa,
sarebbe stato, nei suoi confronti, sempre piuttosto tranquillizzante"
(pag. 41).
Sempre
nell'intento di valutare la personalità di , il dott. PE 1 osserva
che " è la persona che più esplicitamente si esprime riguardo
alla vittima" (pag. 41) e perciò, nonostante si fosse inizialmente
ripromesso cautela nei confronti della sua deposizione ("…con tutte le
sue riserve che la sua dichiarazione mi impone -almeno per ora- di mantenere…"),
egli vi attinge a piene mani invocandola 4 volte nella sola pag. 41 per
ritenere che "le ragioni per sospettare che __________ potesse soffrire
di un disturbo psichico di dignità clinica sono numerose…" (pag. 41).
Si sarebbe trattato di un disturbo "sicuramente non gravissimo, almeno
originariamente" (pag. 41), "genericamente qualificabile di
"depressione post partum", sulla base forse di una preesistente
labilità emotiva e favorita sicuramente anche da fattori di stress inerenti
alla situazione sociale (emigrazione), economica e coniugale" (pag.
41-42). Non solo, ma il fatto che __________ fosse gelosa (il che sarebbe stato
la causa dei litigi), possessiva e forse interpretativa, "depone per
una componente paranoide-delirante" (pag. 42).
In alternativa o in aggiunta all'ipotesi precedente il perito,
rilevato che l'autopsia evidenziava un ingrossamento della tiroide, non
scartava a carico di __________ la tesi di una "psicosindrome
endocrina" o "ipertiroidismo" (pag. 42, per effetto del quale vi
sono disturbi degli umori e degli impulsi (pag. 42).
Dopo questa lunga divagazione (nella misura in cui occupa per una
buona metà il capitolo "a proposito del peritando") al riguardo di __________,
il perito riprende il discorso concernente il prevenuto, e conclude (pag. 43,
sottolineature della Corte):
"
Dal profilo clinico (confortato dagli elementi anamnestici e
testimoniali) il peritando può essere considerato una persona normale.
L'esame psicologico ha invece rivelato degli elementi che, se non francamente
patologici, sono comunque interessanti ai fini peritali. Il peritando
infatti appare affettivamente instabile, con una componente aggressiva e un
aspetto depressivo, in parte sicuramente reattivo ai fatti accaduti, in
parte però risalente a molto prima e legato -così almeno i rilievi testistici
(confortati successivamente da informazioni del peritando) portano a
concludere- ad uno sforzo costante effettuato nel corso degli anni per
adattarsi, per essere accettato socialmente, per raggiungere alcuni traguardi
sociali - come quello di concludere vent'anni di emigrazione in Svizzera e
tornare in Serbia, con una modesta sicurezza economica, ad occuparsi del podere
di famiglia. Questi elementi possono configurare una sindrome da
disadattamento con aspetti emotivi misti secondo la "Decima Revisione
della Classificazione Internazionale delle Sindromi e dei Disturbi Psichici e
Comportamentali - ICD 10".
Essa non sembra essere in relazione diretta con i fatti, anche
se può avere indebolito la capacità di controllo del peritando."
A partire da pag. 44 il perito risponde ai quesiti.
Sul quesito n. 1 egli ribadisce che AC 1 "non soffre di
alcuna patologia psichiatrica di base", ma presenta invece una
sindrome da disadattamento con aspetti emotivi misti, disturbo "certamente
presente al momento dei fatti, anche se è difficile determinarne l'importanza"
(pag. 44).
Per
rispondere al quesito n. 2a (sulla capacità di valutare il carattere illecito
dell'atto) l'esperto ripete nuovamente che "in linea di massima si può
dire che il peritando non presenta alcuna patologia o disturbo mentale
suscettibile di alterare la sua capacità di valutare il carattere illecito di
un atto come l'omicidio", mentre che "è però difficile
giudicare quale fosse, in quel momento, la sua capacità di valutare le
possibili (letali) conseguenze del suo modo di contenere la furia della moglie
(sempre ammesso che così si siano svolti i fatti) esercitando una pressione sul
di lei collo" (pag. 44). In considerazione del clima molto teso nei
rapporti coniugali, l'esperto espone solleva pertanto l'ipotesi di un gesto
passionale, una cosiddetta "Handlung im Affekt", con la conseguenza
che "…in questo caso non può essere scartata nemmeno l'ipotesi di una
scemata capacità di valutare il carattere illecito dell'atto, per quanto
limitata nel tempo ai pochi minuti della colluttazione" (pag. 45).
Atteso che il gesto del AC 1 non sembra per nulla essere stato progettato, il
perito ha soggiunto che risultava molto difficile discernere tra la capacità
dell'autore di valutare e quella di conseguentemente agire (ad 2b, pag. 45),
sicché entrambe queste facoltà erano da ritenersi scemate (ad 2c, pag. 45).
Giunto alla decisiva risposta riguardante il grado della scemata
responsabilità (ad 2d, pag. 45 e 46), il perito ha trascritto in tedesco (pag.
45) e poi tradotto in italiano (pag. 45 e 46) quanto indicato in dottrina da Ulrich
Venzlaff in tema di "reazioni esplosive" e "reazioni a corto
circuito", concludendo che (pag. 46) "quanto sopra delinea molto
bene la situazione del peritando, che dalla moglie si sentiva "maltrattato
e offeso" ma che non riusciva a reagire adeguatamente ai suoi attacchi,
preferendo "abbandonare il campo" e -come egli scrive nella lettera
allegata al verbale del 11.03.2003- tenere dentro di sé le sue sofferenze e i
suoi problemi. Concludo così che il peritando ha commesso i fatti in stato di
scemata responsabilità di grado elevato".
- Così riassunto il
contenuto della perizia del dott. PE 1, ne vanno ora evidenziate la gravi
lacune metodologiche, che però hanno influenzato anche le risposte ai quesiti,
che hanno indotto la Corte a ritenerla nel complesso inservibile.
Un primo problema balzato all'occhio della Corte è l'apparente
incongruenza del percorso seguito dal perito per concludere per la scemata
responsabilità di grado elevato, questione sicuramente secondaria ma
suscettibile di indurre insicurezza nel profano che si avvicina al referto.
In effetti, addentrandosi nel documento, così come esso è stato
ripercorso al considerando precedente, si procede sino a pag. 43, cioè sino a
tutto il capitolo "sintesi e valutazione", e se ne ritiene che AC 1
dal profilo clinico è una persona normale ma affettivamente instabile e con una
componente aggressiva, e che egli è sì afflitto da una sindrome da
disadattamento con aspetti emotivi misti, ma che essa non sembra essere in
relazione con il delitto, tolto un possibile indebolimento della capacità di
controllo del peritando.
In base a queste conclusioni intermedie del perito, collimanti
oltretutto con gli apparenti rilievi di normalità constatati anche dal dott. __________
e richiamati a pag. 38 della perizia, il lettore si aspetterebbe secondo logica
che le successive risposte ai quesiti indichino, conseguentemente, che AC 1 non
ha agito in stato di scemata responsabilità, o al limite in stato di lieve
scemata responsabilità per essersi affievolita la capacità di controllo.
Invece, in maniera sorprendente visto quanto esposto fino a quel
momento, il responso è di ben altro tenore sulla base dei nuovi (nel contesto
del referto) concetti della "reazione esplosiva" e della
"reazione a corto circuito", introdotti, per non dire caduti dal
cielo, al momento di formalizzare le risposte ai quesiti peritali.
Inevitabile pensare, per il profano, che le conclusioni risultano
strutturalmente avulse dai precedenti ragionamenti, che ne risultano
contraddetti. Addirittura rimane la sgradevole sensazione che il medesimo
referto ospiti due tesi contrapposte: quella di un AC 1 sano di mente e libero
da disturbi determinanti per l'omicidio lungamente esposta nelle motivazioni di
cui alle prime 43 pagine, e quella di un AC 1 che agisce "a corto
circuito" e perciò gravemente impedito di valutare e agire correttamente
repentinamente introdotta nella risposta ai quesiti, ossia nel
"dispositivo" del referto.
Il principale problema del referto non è però questo, ma risiede
invece nell'errore metodologico commesso dal dott. PE 1 allorché ha esteso il
proprio campo d'esame dalla sola analisi del peritando ad una globale
valutazione degli atti a sua disposizione, cosa che lo ha condotto a
confrontarsi con le deposizioni di molti altri testimoni, a valutarle, a
dedurre delle personali conclusioni sullo svolgimento di taluni dei fatti
determinanti della causa, e addirittura a esprimere, in base alle predette
valutazioni e deduzioni, un soggettivo giudizio sulla persona della vittima.
Posto che la buona fede del dott. PE 1 non è in discussione, e che
l'errore va condiviso con il Procuratore Pubblico che al perito ha fornito il
materiale per queste divagazioni, va qui ricordato che nel processo penale
spetta alla Corte, e non al perito, di ricostruire ed accertare i fatti, di vagliare
le testimonianze e le altre prove (anche le perizie) determinando quali sono
attendibili e quali non lo sono. Questo sia per mandato istituzionale, ma anche
per il motivo che la Corte si determina in proposito dopo la lettura di tutti
gli atti (e non solo di una parte), ad istruttoria dibattimentale compiuta e
dopo che le parti hanno potuto esprimersi.
L'esplicitazione dell'abuso di competenze compiuto dal dott. PE 1
è di manifesta evidenza: riassunti in 65 punti (di cui solo poco più di una
decina realmente concernenti il peritando) gli atti della causa, egli decide in
particolare che la tesi della sottrazione del piccolo __________ appare poco
credibile credendo (a torto) alla consapevolezza del AC 1 dell'impossibilità di
avere il divorzio (pag. 40), predilige le deposizioni favorevoli al prevenuto,
banalizzando invece (ritenendole "di seconda mano") quelle a lui
sfavorevoli (pag. 39), ma soprattutto traccia un quadro della personalità della
vittima, ed è qui che incorre negli errori più macroscopici, giungendo a
scrivere che "Non è chiaro da che cosa derivasse il terrore di __________
di poter essere uccisa" (pag. 41, in alto), esternazione sconcertante
alla luce del fatto che __________ è effettivamente stata uccisa dal marito, e
che quindi bene faceva ad averne paura. __________ viene invece ritenuta dal
perito (contrariamente al marito) come una malata di mente, non priva di una
"componente paranoide-delirante" (pag. 42), forse affetta da ipertiroidosmo
(pag. 42), ipotesi che il medico legale smentirà al dibattimento (verbale
dibattimentale, allegato A). Una delle cause di questi errori è senz'altro
l'adesione del perito, nonostante le asserite riserve, alle tesi di __________,
nominata 6 volte alle pag. 41 e 42 della perizia per evocarne la deposizione.
Al perito AC 1 avrebbe detto che la __________ aveva dichiarato il vero
(perizia, pag. 6), alla Corte ha invece detto che molte delle sue affermazioni
non lo erano. Ciò che conta (a riprova dell'errore nel metodo) è però che la
Corte ha ritenuto del tutto inattendibile la __________, mentre che il perito
la cita a più riprese a sostegno delle sue valutazioni sulla vittima.
Simili errori non potevano rimanere senza conseguenze sul responso
dell'esperto.
Sentito dal Procuratore Pubblico, che l'ha interrogato perché
aveva delle riserve nei confronti della perizia (circostanza confermata in aula
dal PP e che risulta comunque dalla lettura del verbale), il dott. PE 1 ha
dichiarato (cubo 1, classificatore atti istruttori 5, verbale 19 settembre
2003, AI 357, pag. 2, sottolineatura della Corte):
"
Dichiaro che evidentemente io mi sono fatto in base agli atti
un'immagine della defunta che è quella non tutta positiva così come resa dai
suoi colleghi di lavoro né tutta negativa così come data da __________. Questa
mia rappresentazione di __________ ha comunque influenzato la mia decisione sul
grado di scemata responsabilità del peritando in quanto un'immagine
totalmente positiva della vittima non sarebbe stata compatibile con la dinamica
dei fatti avvenuti la mattina dell'omicidio. Preciso che questa mia immagine
della defunta non si basa comunque solo sulla testimonianza della __________ ma
anche su altre risultanze all'incarto"
La sua visione di __________ ha pertanto influenzato l'esito della
perizia, affermazione ripetuta più avanti benché il perito sia cosciente dei
limiti della validità della sua indagine al proposito della vittima (pag. 3,
sottolineature della Corte):
"
ADR che quanto detto in merito a __________ a pagina 39 e
seguenti ha evidentemente influenzato gli esiti della mia perizia ed è per
questo che ho ritenuto necessario procedere anche sulla personalità della
vittima in quanto dagli elementi all'incarto vi erano troppi elementi che mi
hanno spinto in questa direzione. E' chiaro che quanto da me indicato a
pagina 41 in merito al fatto che __________ soffrisse di un disturbo psichico
non grave riconducibile verosimilmente ad una depressione post partum con
componente paranoide-delirante è e rimane solo un'ipotesi anche se per me
plausibile (tale da non poterla ignorare nel contesto del mandato
conferitomi) tenuto conto della labilità emotiva di __________ così come
emergeva dagli atti all'incarto. E' comunque evidente che di questo disturbo
io non ho nessun riscontro definitivo né confermato da altri atti medici e
la mia è stata solo un'ipotesi seppur plausibile."
In ultima analisi, il dott. PE 1 è ben consapevole di avere esteso
il proprio lavoro all'esame e alla valutazione di altri atti e testimonianze,
il che si ripete è di esclusiva competenza della Corte, ma ritiene che questo
fosse l'unico modo per potere svolgere in modo appropriato questo mandato, in
difetto di che ci si sarebbe dovuti accontentare di una sorta di giudizio
affrettato, che avrebbe condotto a ritenere il prevenuto del tutto capace di
intendere e volere (verbale citato, pag. 6):
"
ADR che volendo si poteva fare una perizia molto più semplice e
veloce limitata solo allo stato clinico del peritando subito dopo i fatti. Lì
si sarebbe giunti all'assenza di una sua qualsivoglia scemata responsabilità in
quanto sfido chiunque a provare che AC 1 porti una qualche patologia
psichicamente influente. Ma questo ritengo non era il compito che dovevo
evadere che era quello di determinare lo status dell'accusato al momento dei
fatti nelle circostanze puntuali della situazione che stava vivendo con __________
e che durava da una qualche settimana e che ha poi portato a quei 10 minuti
fatali. Quale era lo stato di AC 1 in quei 10 minuti né l'esame del suo status
subito dopo i fatti né nei giorni successivi può di certo dirlo. Ciò può essere
fatto solo attraverso il lavoro di esame delle varie testimonianze e degli atti
così come esposto in perizia."
Questa affermazione, che comunque conferma il principio della
rilevanza della metodologia adottata ai fini del risultato della perizia, non
può essere accettata dalla Corte, né nel principio, e nemmeno nel caso in
esame, dove sono apparsi evidenti gli errori di valutazione (tali devono essere
ritenute le discrepanze con gli accertamenti della Corte) commessi dal perito.
La conseguenza può solo essere quella di inficiare interamente il
responso del perito, determinatosi anche sulla base di accertamenti e
valutazioni che spettavano solo alla Corte, e che egli ha ritenuto in maniera
in parte significativamente diversa dalla Corte.
- Per concludere la
disamina della perizia del dott. PE 1 si soggiunge, a titolo meramente
abbondanziale, che la diagnosi infine formulata di sindrome da disadattamento
con aspetti emotivi misti, così come l'indicazione di una "reazione a
corto circuito" non erano suonate nuove al Presidente della Corte.
Lo stesso perito con referto 10 aprile 2001 (versato in atti sub
doc. dib. 2) aveva infatti espresso la diagnosi molto simile di "sindrome
da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta"
(pag. 16), nonché di "Handlung im Affekt" e "reazione a corto
circuito" (pag. 16) nel caso di un funzionario di banca di Zurigo (R. B.),
venuto in Ticino per discutere di una perdita operativa con un anziano cliente
sul cui conto aveva malversato, e che nel corso della discussione aveva
improvvisamente messo mano ad un bastone trovato in loco e, in un moto d'ira
della durata di pochi secondi, l'aveva colpito 4 volte al capo. In quel caso
l'esperto aveva concluso per uno stato di responsabilità dell'autore lievemente
scemata (pag. 17). R. B. era poi stato condannato con sentenza 17 maggio 2002
della Corte delle Assise Criminali alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione
per mancato omicidio intenzionale e per reati patrimoniali.
Lungi dalla Corte l'intento di confrontare le perizie e le
diagnosi rese a carico di persone differenti, l'unico apprendimento che essa
trae da questo precedente è quello per cui la diagnosi di "sindrome da
disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta", ma
soprattutto il verificarsi di una "reazione a corto circuito" non
sono necessariamente indicativi di una scemata responsabilità di grado
importante.
Ci si potrebbe ancora chiedere, a posteriori, il motivo della
differente valutazione delle due "reazioni a corto circuito",
repentina quella di R. B., di notevole durata quella del AC 1, ma le perizie
non forniscono particolare ausilio al tentativo di rispondere al quesito.
- Che il modo di
procedere del dott. PE 1 non fosse l'unico possibile (come invece da lui
affermato in conclusione del suo verbale 19 settembre 2003, trascritto in fine
al consid. 52), è dimostrato dalla perizia redatta il 10 maggio 2004 dal dott. PE
2 (doc. TPC 19).
Il perito è infatti riuscito ad assolvere il proprio mandato
avendo a disposizione unicamente i verbali d'interrogatorio dell'accusato e i
riscontri oggettivi al riguardo delle circostanze dell'omicidio.
Il diverso approccio metodologico dell'esperto è esemplificato da
una frase del referto laddove, confrontato con le discordanti tesi sul consenso
di __________ alla trasferta di __________ in Serbia, il perito dimostra di
sapere prendere le dovute distanze, e si esprime "sans entrer dans les détails
des différentes versions dont la justice devra déterminer le juste du faux…."
(pag. 5).
Quanto al contenuto di questo referto, il dott. PE 2, svolta
l'anamnesi (pag. 2-6), nella parte dedicata alle "observations cliniques"
(pag. 6-8) ha riscontrato nel peritando la difficoltà durante la narrazione nel
legare i diversi avvenimenti della sua vita, la mancanza d'affetto nel corso
della medesima narrazione e la difficoltà nell'esprimere i propri sentimenti
(pag. 7). Il perito non ha di contro riscontrato fobie o sintomi psicotici
acuti, quali il delirio o allucinazioni. Su queste basi egli ha quindi
formulato una diagnosi di disturbo della personalità non specifico (F60.8)
(pag. 8).
Il perito, prima di rispondere i quesiti, ha anticipato le proprie
conclusioni nel capitolo denominato "discussion" (pag. 8-10). Ribadita
la diagnosi di disturbo della personalità non specifico, l'esperto ha
sottolineato le difficoltà dell'imputato "dans les fonctions les plus élémentaires
du fonctionnement psychique habituel comme dans le domaine de l'affectivité,
dans sa façon de percevoir et de penser et d'une façon générale dans son mode
de relation à autrui" (pag. 8), definendo questa problematica "une
immaturité affective importante qui entre dans le cadre de ce que l'art. 11 CPS
nomme un déveleoppement mental incomplet" (pag. 8). Pur non
trattandosi di una vera e propria malattia mentale, questa grave difficoltà nel
porsi in relazione con gli altri e nel modo di pensare e percepire sarebbe
molto penalizzante (pag. 9). Il peritando, inoltre, sarebbe stato gravato da
numerosi fattori stressanti che avrebbe fatto fatica a gestire, quali i
rimproveri della moglie per l'assenza del figlio lasciato in Jugoslavia e le
chiare minacce di separazione, contesto che avrebbe avuto un ruolo importante
al momento del crimine (pag. 9).
Concludendo, l'esperto ha segnalato che l'analisi della
responsabilità penale dell'accusato sarebbe "particulièrement complexe"
(pag. 10). Ritenuta la rilevanza dei suoi predetti disturbi, risulterebbe assai
difficile raggiungere la certezza al riguardo del livello di diminuzione della
responsabilità penale provocato da questi disturbi (pag. 10). Nondimeno,
secondo il perito le capacità cognitive dell'accusato al momento dei fatti
erano intatte, ed egli sapeva perciò di commettere un atto illegale. Di contro,
le sue capacità volitive erano indubbiamente ridotte dal suo disturbo di
personalità, assimilabile ai sensi dell'art. 11 CP ad uno sviluppo mentale
incompleto, e alla luce dell'importanza del disturbo, la riduzione del grado di
responsabilità sarebbe da stimare come di grado medio (pag. 10).
-
La Corte non ha motivo
di revocare in dubbio l'opinione del dott. PE 2, ragione per cui ha ritenuto
che l'accusato abbia agito in stato di scemata responsabilità di grado medio.
-
Essa ha perciò dovuto
disattendere le discordanti conclusioni del terzo referto in atti, quello
allestito il 2 dicembre 2003 dalla dott. TE 1 (doc. TPC 3) e concludente per
l'inesistenza di qualsivoglia diminuzione della responsabilità del prevenuto.
Siffatta tesi è invero apparsa alla Corte ragionevolmente aderente
a determinate risultanze dell'incarto, ed inoltre è stata motivata dal
redattore con plausibile coerenza.
Nondimeno, il referto, come quello del dott. PE 1, è viziato nel
metodo e non può pertanto fondare il giudizio della Corte. Si ha, in
particolare, che esso non è una perizia sul prevenuto -che la relatrice non ha
mai incontrato- ma piuttosto una perizia a confutazione del responso del dott. PE
1, ossia una perizia sulla perizia.
Avendo la Corte già scartato quel responso, la perizia dalla dott.
TE 1 non può colmare il vuoto lasciato dal venire meno del referto, facendo
difetto la fondamentale diretta osservazione del peritando.
Non vi è pertanto motivo, senza cadere nell'arbitrio, per
preferire il responso di questo perito di parte per riguardo a quello, esente
da particolari critiche, del dott. PE 2.
- La difesa, invero un
po' confusamente, ha "per scrupolo di patrocinio" addotto
varie circostanze attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP.
A torto: scartate d'acchito quelle che oggettivamente non possono
entrare in considerazione (giovane età, lungo tempo trascorso, incitamento di
una persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, induzione in tentazione per
il comportamento della vittima), secondo la Corte nella fattispecie non
ricorrono gli estremi nemmeno di alcuna delle altre attenuanti previste dalla
norma in questione.
E' in effetti innanzitutto escluso che l'accusato abbia agito per
motivi onorevoli (cfr. casistica in: Trechsel, opera citata, n. 3 ad
art. 64 CP), dovendosi piuttosto connotare di primitivo egoismo (come si dirà
più avanti) le ragioni del suo comportamento.
Altrettanto improponibile risulta l'ipotesi della grave angustia,
situazione da intendere prossima a quella dello stato di necessità, nella quale
non appare possibile altra soluzione che non la commissione di quel reato, la
cui gravità deve comunque essere proporzionata a quella dello stato d'angustia
(Trechsel, opera citata, n. 9, 10 e 11 ad art. 64 CP). Potrà pertanto
essere attenuata la colpa di colui che ruba per fame, ma la Corte non vede come
questi principi potrebbero trovare ragionevole applicazione all'uccisione dalla
moglie da parte dell'accusato.
Questi, a non averne dubbi, non era inoltre stato gravemente
minacciato dalla moglie, tema peraltro già discusso trattando dell'ipotesi
della legittima difesa, non potendosi ritenere tale né il comportamento di __________
quella mattina, e nemmeno le asserite precedenti minacce verbali o addirittura
(secondo AC 1) con il coltello, che proprio perché pregresse non possono
giustificare quanto accaduto il giorno dell'omicidio.
Esclusa è anche la sussistenza dell'attenuante della reazione in
un impeto d'ira o di intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od
offesa. In questo caso, la situazione descritta dall'attenuante sarebbe simile
a quella di cui al reato privilegiato di omicidio passionale, non invocato
dalla difesa, e del quale già si è detto fare difetto quanto meno la premessa
dell'ingiusta provocazione od offesa.
In definitiva, l'invocazione concerne in realtà la sola attenuante
del sincero pentimento.
La giurisprudenza pone elevate esigenze per ammettere la
possibilità di accordare l'attenuante in questione (cfr. p. es. DTF 107
IV 99, 98 IV 305; Rep. 1987, pag. 253 e segg.), ma in definitiva -tenuto
conto di queste premesse oggettive- si tratta di accertare se l'autore nel
proprio intimo ha preso coscienza del male compiuto e se ne è sinceramente
dissociato, facendo anche il possibile per risarcire il danno arrecato, dando
così prova del compimento di quello "sforzo particolare" in relazione
con il delitto commesso (Rep. 1987, pag. 255).
La risposta deve in concreto essere negativa.
A mente della Corte, infatti, la sincera dissociazione dal reato
commesso deve implicare in primo luogo la sua confessione senza reticenze, cosa
che l'accusato non ha fatto. Certo, egli si è consegnato agli inquirenti e ha
confessato il crimine, ma la sua confessione è piena di ombre, puntualmente
evidenziate nella presente sentenza. AC 1 ha quindi mentito su molte tematiche
significative per la corretta e completa comprensione degli antefatti del
delitto, mirando sistematicamente a dare un'immagine di sé migliore rispetto
alla realtà, il che non è certo sintomo di sincero pentimento.
Non risulta poi che egli abbia intrapreso alcunché per fare
conoscere ai familiari di __________ il suo asserito rincrescimento per
l'accaduto e per la loro sofferenza, così come non risulta che egli abbia dato
incarico ai suoi familiari in Serbia, sicuramente più benestanti dei familiari
di __________, di sostenere economicamente almeno il figlio __________ di __________.
In aula AC 1 si è detto molto rincresciuto, ma questo è il minimo
che egli potesse fare, e non basta di certo a configurare sincero pentimento.
La Corte non intende necessariamente sposare le valutazioni degli
ispettori interroganti del Commissariato di Chiasso, che hanno conosciuto
l'accusato in una situazione differente rispetto alla Corte, ma non è frequente
trovare simili esternazioni in un rapporto di polizia, ragione per cui esse
appaiono degne di nota (RPG, pag. 11):
"
Gli scriventi, che hanno seguito tutte le audizioni di polizia,
sono dell'opinione che il prevenuto AC 1 sia una persona intelligente, fredda,
calcolatrice e dotata di una buona memoria. Queste nostre impressioni sono
dovute al fatto che, sin dal primo verbale ed anche nei successivi, non ha mai
mostrato nessun tipo di pentimento per quanto avvenuto e non ha mai versato una
lacrima."
Non si vuole fare l'errore di misurare il lutto in termini di lacrime
versate, specie in considerazione del fatto che AC 1 ha una difficoltà ad
esternare i sentimenti tale da essere stata menzionata in perizia. D'altro
lato, in presenza di un prevenuto apparentemente normale, ed anzi quasi
imperturbabile, come egli è in effetti apparso alla Corte, non può essere
biasimato chi in questa attitudine non ravvisi gli estremi di un avvenuto
profondo pentimento.
- Per l'art. 63 CP, il
giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa
del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e
delle sue condizioni personali.
L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più
pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della
pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di
pena.
Il punto di partenza della discussione al riguardo della pena che
va inflitta all'accusato è senz'altro quello della spaventosa gravità oggettiva
del reato commesso, non solo perché l'omicidio intenzionale è uno dei reati più
gravi del codice penale, ma anche per le modalità in cui il reato è stato
compiuto. Come si è già detto, esso è caratterizzato dal fatto che l'autore ha
ucciso con le mani nude, e che lo ha fatto durante molti lunghi minuti, non
meno di 6, forse 8. Questo significa, oltre l'atroce lunga agonia inflitta alla
vittima, che egli ha agito con una determinazione criminale fuori dal comune,
reiterata per ogni secondo, senza ripensamenti, sino all'epilogo fatale,
nonostante che in ogni momento sarebbe stato possibile fermarsi. E' pertanto
manifesta la differenza dell'intensità dell'intento rispetto a chi esplode un
colpo di pistola, magari per effetto di una quasi inconsapevole contrazione di
un istante dell'indice sul grilletto, o rispetto a chi nel volgere di un
secondo sferra una coltellata o infligge un colpo con una spranga. Questi altri
omicidi consumano il loro reato in qualche secondo, o addirittura in meno di un
secondo. Dopo questi pochi istanti essi potranno essere pentiti, ma non possono
più tornare indietro, se non cercando soccorso per la loro vittima. AC 1 al
loro confronto è da questo punto di vista molto più colpevole, avendo
dimostrato con il proprio agire di volere la morte della moglie durante lunghi
minuti, nei quali non ha provato nessuna pietà nonostante sentisse da vicino,
sotto di sé, il dolore e la paura della persona che stava lentamente uccidendo.
Egli non solo non si è fermato durante tutto il tempo necessario a compiere
l'atto, ma nemmeno dopo ha avuto ripensamenti di sorta. La moglie era forse già
morta, o forse solo rantolante e moribonda (all. 32 RPG, pag. 16), ma comunque
egli neppure ha pensato a cercare soccorso per lei. Con calma si è vestito, ha
preso le sigarette e il telefonino, ed è andato in polizia a costituirsi.
Questo è l'agire di un assassino più che di un omicida, e già si è detto che
per la Corte la gravità del reato è tale da situarlo verso i limiti superiori della
comminatoria di pena per l'omicidio intenzionale.
Nuovamente, si evidenzia che questo trattamento inumano l'accusato
non l'ha inflitto a un nemico o a un rivale, ma alla propria moglie, sposata
poco più di due anni prima, dalla quale aveva avuto un figlio meno di sei mesi
prima. All'ingiustizia commessa nei confronti di __________ si aggiunge così
quella commessa nei confronti del proprio figlio, al quale AC 1 ha impedito di
conoscere la madre.
Quanto ai motivi di tanta ferocia, la Corte non può che richiamare
la lunga descrizione degli avvenimenti dei mesi che hanno preceduto il delitto.
Non si è trattato di un fatto casuale o inspiegabile, ma dell'esplosione di
violenza di un uomo aggressivo, violento e prevaricatore nei rapporti con la
moglie. __________ raccontava da tempo di avere paura di essere uccisa dal
marito, AC 1 confidava alla __________ "che durante le loro liti doveva
trattenersi per non andare oltre" (all. 102 RPG, pag. 6).
Negli ultimi tempi, a partire dalla trasferta in Serbia del 28 dicembre
2002, la situazione era se possibile ulteriormente peggiorata. AC 1 ha tentato
di sciogliere il matrimonio a modo suo, senza riuscirci a causa dell'intervento
della moglie. Quando essa ha a sua volta avviato la procedura di separazione,
egli l'ha uccisa. Proprio il giorno dopo averla accompagnata dal suo legale.
Dal verbale del giorno dell'omicidio traspare chiaramente, secondo la Corte, il
legame esistente tra la volontà di separazione di __________, menzionata a
varie riprese, e l'omicidio medesimo, ed il fatto che AC 1 nel seguito abbia
negato il collegamento, negando addirittura di avere saputo dell'intento della
moglie, rafforza ulteriormente questo convincimento. __________ è stata uccisa
perché si apprestava a lasciare il marito, tenendosi il figlio e gravandolo
degli alimenti. Non si deve però fraintendere: non si tratta dell'omicidio
dell'uomo disperato perché viene lasciato dalla moglie e vede sfaldarsi la
famiglia alla quale tanto teneva, fattispecie abbastanza ricorrente e che delle
connotazioni dell'atto passionale. Qui è il AC 1 che per primo ha instato per
il divorzio, senza ottenerlo. La sua azione non è stata dettata dalla paura di
perdere la famiglia, ma appare semmai la risposta per non avere potuto
risolvere la questione alla sua maniera, e per dovere ora affrontare la
questione nei termini posti dalla moglie. Possono sembrare motivazioni labili,
ma vanno lette con gli occhi di un AC 1 intriso della mentalità patriarcale
vigente a Bobovo, dove egli (per esplicita ammissione) ancora deve obbedienza
all'anziano padre e dove il ruolo della donna non è uguale a quello in uso alle
nostre latitudini, e questo a maggior ragione valeva per __________,
proveniente da un altro paese, economicamente inferiore. Del resto, l'incarto
non offre alternative a quella di un delitto, e di un movente, maturati con il
degrado del rapporto coniugale, ed in questo senso il motivo a delinquere
dell'accusato appare in ogni caso del tutto egoistico, incurante -come si è
detto- anche delle ragioni del figlio in fasce.
Anche soggettivamente, pertanto, la colpa dell'accusato appare di
notevole gravità, ancorché gli vada riconosciuto di non avere agito con
premeditazione, il che del resto è l'unica circostanza che gli ha impedito di
essere condannato per assassinio.
Stanti queste circostanze, l'opinione della Corte è che la pena
base per il reato commesso debba ammontare ad almeno 15 anni di reclusione.
Siffatta soluzione appare perfettamente in linea con la più
recente giurisprudenza delle nostre Corti in tema di gravi fatti di sangue.
Il caso in esame presenta in particolare rilevanti analogie con
quello di P. S., che aveva ucciso la moglie annegandola nella vasca da bagno
del domicilio coniugale dopo averla ferita con un'arma da taglio. L'uomo,
accusato di assassinio, aveva ucciso la moglie perché essa si interponeva tra
lui e l'amica con la quale intratteneva una relazione extraconiugale. La Corte
delle Assise Criminali con sentenza 1° febbraio 1999, derubricato il reato in
quello di omicidio intenzionale, ha in quel caso condannato il prevenuto,
incensurato e che aveva agito in stato di scemata responsabilità di grado
lieve-medio (ma non confesso), alla pena di 15 anni di reclusione, poi ridotta
a 12 anni con successiva sentenza 17 agosto 1999 dalla Corte di cassazione e di
revisione penale.
La Corte ha poi esaminato anche il caso di D. S., che, ubriaco,
durante un litigio scoppiato per futili motivi ha estratto un coltello e
vibrato alcuni colpi a casaccio in direzione della figura dell'avversario, che
non conosceva prima di quel giorno, e l'ha raggiunto con uno di essi alla
gamba, provocandone la morte per dissanguamento per avere tranciato l'arteria
femorale.
D. S., condannato per omicidio intenzionale commesso per dolo
eventuale, pur beneficiando delle attenuanti di una scemata responsabilità di
grado medio per l'influsso dell'alcol e di sostanze stupefacenti nonché per un
disturbo della personalità, e dell'attenuante della giovane età per avere avuto
18 anni e mezzo all'epoca dei fatti, è stato condannato alla pena di 8 anni di
reclusione (Sentenza 25 ottobre 2001 della Corte delle Assise Criminali),
contro la quale egli non ha presentato ricorso.
Da ultimo, è stato preso in considerazione per un confronto il
caso di R. C., condannato il 20 ottobre 1999 per avere strangolato una
prostituta, abusando poi sessualmente del cadavere e tentando di darvi fuoco,
alla pena di 14 anni di reclusione per il reato di assassinio, nonostante la
confessione e il riconoscimento di una scemata responsabilità di grado grave.
Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ha concluso ritenendo
adeguata la pena di 10 anni di reclusione con computo del carcere preventivo
sofferto, il che significa che dalla pena di base per l'omicidio intenzionale
sono stati dedotti complessivi 5 anni per effetto del computo di tutte le
circostanze attenuanti, mentre che poco o nulla incidono il concorso con
l'infrazione e la contravvenzione alla LDDS. Questa pena appare adeguata sia al
caso in sé, che nel raffronto con i predetti precedenti, potendosi in
particolare affermare che la sua colpa è certamente più grave di quella del
giovane D. S. e meno di quella di P. S., per rapporto alle cui pene quella
odierna si pone nel giusto mezzo.
- Secondo l'art. 55 cpv.
1 CP il giudice può espellere dal territorio svizzero per un periodo compreso
tra 3 e 15 anni lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione. In
caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita.
Lo scopo dell'espulsione è da un lato quello di proteggere la
sicurezza della collettività, e d'altro lato quello di punire l'autore di un
reato.
Nonostante si tratti, nella sistematica del codice, di una pena
accessoria, il suo carattere preponderante è, secondo il Tribunale federale (DTF
123 IV 107), quello di una misura di sicurezza. In considerazione di questa
duplice natura si deve tenere conto dei criteri di cui all'art. 63 CP inerenti
la commisurazione della pena, come pure dell'esigenza di garantire la pubblica
sicurezza. Nondimeno, la pena deve essere applicata con riserbo nei confronti
dello straniero da lungo tempo integrato in Svizzera.
- L'accusato è autore
colpevole di un reato gravissimo, che ne dimostra tutta la pericolosità
sociale.
Sebbene limitatamente alla sfera personale, sussiste secondo il
perito (doc. TPC 19, pag. 11) un rischio di recidiva nella commissione di atti
illegali (inteso con ciò i reati contro la vita e l'integrità personale), il
che ben si comprende avuto riguardo alla sua natura, della quale si è già
lungamente detto. In tal senso, la pronuncia dell'espulsione appare alla Corte
adeguata a tutela delle persone appartenenti alla sua sfera personale, e
soprattutto di quelle che dovessero in futuro entrare a farne parte.
La Corte ha inoltre inteso pronunciare l'espulsione per punire
l'accusato in aggiunta alla pena detentiva, stante la gravità della sua colpa.
Questo non senza ponderazione delle circostanze personali del AC 1.
Si è tenuto conto del fatto che egli è entrato in Svizzera nel
1987, e che due figli maggiorenni vivono qui. Si tratta di un legame forte
sulla carta, che però non è in realtà particolarmente solido, e non deve essere
sopravvalutato.
Per quanto riguarda il rapporto con i figli, oltre a non esserci
economia domestica comune, essi sembrano poco legati al padre e poco
interessati alle sue vicende.
Malisa, il maggiore, ha dichiarato (verbale 22 gennaio 2003, all.
96 RPG, pag. 2):
"
Ho deciso di andare a vivere da solo, poiché ho avuto dei
problemi con mio padre (…) Per circa due o tre anni non ho più avuto contatti
con mio padre, se non per una sua richiesta di denaro. Da circa due anni i
nostri rapporti so sono ammorbiditi e ci vediamo di tanto in tanto. Nel
frattempo lui aveva nuovamente divorziato ed aveva avuto altre relazioni, delle
quali io non conosco i particolari."
Sui problemi del padre con __________ (pag. 2):
"
Io le dissi che non erano problemi miei de di arrangiarsi fra di
loro. Nelle due o tre occasioni che sono andato a trovarli li ho sempre visti
litigare, al punto che io non ho più voluto andare a trovarli."
Non dissimili le dichiarazioni di __________ (verbale 22 gennaio
2003, all. 100 RPG, pag. 2):
"
Sino a quando io abitavo nel mendrisiotto vedevo mio padre
regolarmente, nel senso che andavo spesso a trovarlo a casa sua. Non abbiamo
mai avuto problemi, anche perché ognuno badava a se stesso senza interessarsi
dei problemi dell'altro. Da quando vivo nel locarnese abbiamo meno occasione di
vederci."
A fronte di questi tiepidi rapporti con i figli, che, tolta
qualche amicizia, rappresentano tutto il suo legame residuo con la Svizzera, AC
1 è d'altra parte fortemente legato alla patria, dove si trovano i genitori, la
figlia di primi letto e i nipoti, e il figlio __________.
Dal profilo professionale ed economico, si osserva che l'attività
indipendente dell'accusato non aveva avuto molto successo, visti i modesti
introiti che dichiarava ed il fatto che egli è insolvente, stante l'esistenza a
suo carico di attestati di carenza di beni.
In corso d'istruttoria AC 1 ha affermato che la sua permanenza in
Svizzera era comunque destinata a durare ancora solo qualche anno, e che egli
era in seguito intenzionato a rientrare in patria per fare il contadino sulle
terre di famiglia (all. 46 RPG, pag. 4). Nell'autunno del 2002 egli aveva anche
concluso una specie di contratto vitalizio con il padre, che in cambio del
mantenimento futuro gli cedeva in proprietà determinati terreni (all. 51 RPG,
doc. D4), contratto che egli dichiarava di avere stipulato proprio in vista del
rientro in Serbia, previsto nel giro di due o tre anni (all. 50 RPG, pag. 8).
Interrogato sulle sue intenzioni future dal Procuratore Pubblico, si era detto
intenzionato a rientrare in Serbia dopo la fine della procedura giudiziaria
(all. 47 RPG, pag. 3), e solo al dibattimento ha dichiarato di volere rimanere
in Svizzera per lavorare e pagare i suoi debiti, tardiva motivazione economica
non meritevole di tutela agli occhi della Corte.
L'espulsione, in simili circostanze, tutto sommato colpisce solo
limitatamente il AC 1 (mentre che ottiene lo scopo di garantire la pubblica
sicurezza), visto come egli già aveva pianificato la partenza a relativamente
breve termine, nonostante la presenza qui dei due figli.
Ne consegue che la sanzione può essere pronunciata, siccome
adeguata anche alla luce della ponderazione dell'interesse (elevato) della
collettività al suo allontanamento, con l'interesse dell'accusato a rimanere in
Svizzera, per sua stessa ammissione limitato, nelle precedenti intenzioni, ad
un paio d'anni prima di fare definitivamente rientro in patria.
Stante la gravità della sua colpa, appare proporzionata
l'espulsione per il periodo massimo di 15 anni.
- La Corte ha risposto
negativamente al quesito circa la sospensione condizionale della pena
accessoria, ritenendo di dovere formulare a carico dell'accusato una prognosi
negativa.
La sospensione della pena d'espulsione, nulla muterebbe al disagio
personale dell'accusato, e non lo favorirebbe affatto nel percorso di
reinserimento sociale da intraprendere una volta scontata la pena.
A dispetto della lunga permanenza in Svizzera, infatti, AC 1 non è
apparso alla Corte come particolarmente bene integrato. Egli risulta privo di
particolari interessi culturali e del legame che essi creano con il luogo dove
si vive. La stessa comprensione della lingua italiana è ancora parziale, tanto
che al dibattimento ha chiesto di essere assistito da un interprete (seppure
limitatamente alle questioni più complesse o intime e personali), ma in
particolare il suo giro di conoscenze (sentite nell'istruttoria
predibattimentale) consta pressoché interamente di suoi connazionali.
Nel nostro contesto sociale, abbastanza complesso e poco incline
alla comprensione, in cui il ruolo della donna è differente e in cui l'autorità
è attenta ai problemi delle dinamiche familiari e delle relazioni di coppia, vi
è poco spazio per una personalità aggressiva, con gravi limiti nello sviluppo
mentale ed affettivo, situazioni non emendabili perché attinenti alla natura
dell'accusato.
Il lungo periodo da trascorrere in carcere non migliorerà questa
situazione, potendo esso solo affievolire i rapporti personali ancora esistenti
in Svizzera, se non quelli con i figli, almeno quelli con amici e conoscenti.
Va inoltre considerato che l'accusato, come finora, ben
difficilmente avrebbe diversa prospettiva economica se non quella di vivere ai
limiti dell'indigenza. La sua attività economica, mai particolarmente florida,
dovrebbe ripartire da zero, e oltre ai debiti pregressi egli si troverà con
l'importante fardello costituito dai costi di questa procedura e dai risarcimenti
posti a suo carico.
Appartiene alla comune esperienza l'osservazione del fatto che le
difficoltà economiche incidono, di regola, in senso negativo sui comportamenti
personali, e sono facilmente suscettibili di logorare e distruggere anche
relazioni personali che avevano l'apparenza della solidità finché la situazione
economica era florida.
In queste circostanze, il pericolo di ricaduta nel reato, in
specie quello legato alla sfera personale per cui l'esperto pronostica
un'eventuale pericolosità ed il rischio di recidiva, appare maggiore in
Svizzera che non in patria, dove vigono sicuramente altri canoni di
comportamento, dove l'accusato ha migliori possibilità di reinserimento
professionale ed anche personale, visto che tutte le donne della sua vita, ad
eccezione di __________, le aveva conosciute a Bobovo.
Non si vuole con ciò disattendere la precedente incensuratezza o
il presumibile effetto deterrente della lunga carcerazione, ma a mente della
Corte la valutazione complessiva delle circostanze rende preferibile la
decisione di fare espiare l'espulsione, potendosi così meglio tutelare -a
fronte di un dichiarato rischio di recidiva e dell'eccezionale gravità del
precedente reato- sia gli imperativi di prevenzione generale, che il sentimento
di inquietudine suscitato nella popolazione locale dalla presenza di un
cittadino straniero capace di strangolare la moglie.
Stanti comunque gli ovvi limiti di una prognosi formulata per un
futuro susseguente all'espiazione di una lunga pena detentiva, l'accusato è
rinviato all'istituto di cui all'art. 55 cpv. 2 CP per un'eventuale futura
sospensione a titolo di prova dell'espulsione.
- Le parti civili hanno instato
per il riconoscimento di varie posizione di danno (cfr. doc. dib. 3).
62.1 Esse hanno innanzitutto
chiesto il risarcimento del danno materiale, richiesta che va però disattesa.
Come le stesse parti civili riconoscono, le spese di aiuto
immediato (doc. dib. 3, punto 2.1) sono già state assunte dallo Stato in
applicazione della LAV, ragione per cui esse non sono più da ritenere
danneggiate.
Anche le spese legali del difensore d'ufficio (doc. dib. 3, punto
2.2) sono a carico dello Stato, essendo stato riconosciuto il beneficio del
gratuito patrocinio, per il che, nuovamente, le parti civili non sono in realtà
danneggiate.
Il costo della perizia di parte della dott. TE 1 (doc. dib. 3,
punto 2.3) non costituisce invece posizione di danno risarcibile, trattandosi
di un documento fatto allestire a comprova di un maggiore grado di
responsabilità dell'accusato rispetto a quello determinato dal dott. PE 1, e
pertanto -in definitiva- ai fini dell'ottenimento di una pena più severa per
l'imputato, il che esula però dalle prerogative della parte civile (art. 251
cpv. 3 CPP).
62.2 I genitori, il fratello
Ionel e la sorella PC 4, e i figli della vittima hanno chiesto il risarcimento
del torto morale subito.
L'imputato, per voce del difensore, si è detto disposto a
riconoscere gli importi minimi riconosciuti dalla dottrina in situazioni del
genere, richiesta accolta dalla Corte, che fonda il riconoscimento dei valori
minimi sulla diversa percezione dei corrispondenti importi in franchi svizzeri
per chi, come i richiedenti, vive nella diversa realtà della Romania (o anche
della Serbia per il figlio __________, sempre che questa sia la sua futura
stabile destinazione).
Sono perciò attribuiti a tal titolo fr. 15'000.-- ad ognuno dei
figli, fr. 20'000.-- ad ognuno dei genitori e fr. 5'000.-- sia al fratello Ionel
che alla sorella PC 4.
62.3 Per la perdita di
sostegno per i figli sono stati richiesti, in base ad una quota del reddito
lordo della madre di fr. 579.50 mensili per ciascuno, debitamente
capitalizzata, fr. 63'425.-- per __________ e fr. 99'171.-- per __________.
La Corte non ha invero voluto entrare nel merito di questi
ipotetici calcoli, ritenendo da un lato fuori luogo l'invio all'estero, senza
controllo, di cospicue somme di denaro destinate a minorenni, e d'altro lato
risolvibile la questione con la concreta copertura del fabbisogno mensile dei
minori, ritenuto il diverso costo della vita in Serbia e Romania, tramite
l'assegnazione di un importo mensile di fr. 150.-- per ciascuno dei figli sino
al compimento dei 18 anni.
62.4 Per ogni ulteriore
pretesa le parti civili sono rinviate al competente foro civile.
- Le spese del
procedimento, con una tassa di giustizia di
fr. 3'000.--, sono a carico dell'imputato.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,
tranne ai quesiti n. 1.1.1, 1.1.2, 3, 4 e 5;
visti gli art. 11, 18, 33, 35, 41, 55, 64, 66,
68, 69, 111 e 117 CP;
23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
- AC 1 è autore colpevole di:
1.1. omicidio intenzionale
per avere,
a Chiasso, il 22 gennaio 2003, tra le 06.30 e le 08.00,
intenzionalmente ucciso la moglie __________,
strozzandola con il braccio e la mano destra per circa otto minuti
fino a provocarne la morte per asfissia meccanica;
1.2. infrazione alla LDDS
per avere,
a Chiasso, favorito il soggiorno illegale,
ospitando presso il proprio appartamento coniugale
1.2.1 nel periodo 29 ottobre 2002 –
28 dicembre 2002,
la cittadina rumena __________;
1.2.2 nel periodo 15 luglio 2002 –
22 dicembre 2002,
il cittadino serbo __________;
1.3. contravvenzione alla LDDS
per avere,
benché non fossero autorizzati a lavorare in Svizzera
in quanto privi di certificati validi di legittimazione e del
richiesto permesso di polizia, impiegato
1.3.1 a Chiasso, nel periodo 29
ottobre 2002 – 28 dicembre 2002,
la cittadina rumena __________,
quale baby-sitter del figlio __________;
1.3.2 a Morbio Inferiore, nel
periodo giugno – luglio 2002,
il cittadino serbo __________,
quale aiuto giardiniere;
e meglio come descritto nell’Atto di accusa e precisato nei
considerandi.
- Di conseguenza AC 1, avendo
agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:
2.1. alla pena di 10 anni di
reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2. all’espulsione dal territorio
svizzero per un periodo di 15 anni;
2.3. al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 3'000.- e delle spese processuali.
- AC 1 è inoltre condannato a
versare:
3.1. a __________ fr. 15'000.- per
torto morale e fr. 150.- mensili fino all’età di 18 anni quale perdita di
sostegno;
3.2. a __________ fr. 15'000.- per
torto morale e fr. 150.- mensili fino all’età di 18 anni quale perdita di
sostegno;
3.3. a PC 1 fr. 20'000.- per torto
morale;
3.4. a PC 2 fr. 20'000.- per torto
morale;
3.5. a PC 3 fr. 5'000.- per torto
morale;
3.6. a PC 4 fr. 5'000.- per torto
morale.
-
Per ogni ulteriore pretesa
di risarcimento le Parti civili sono rinviate al competente foro civile.
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla lodevole CCRP. La dichiarazione
di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
- PC 1
- PC 2
- PC 3
- PC 4
- AS 1
- AS 2
- AS 3
- AS 4
- AS 5
- AS 6
- AS 7
- GI 1
- GI 2
- IE 1
- PE 1
- PE 2
- PE 3
- TE 1
- IE 2
- Isabella IE 3
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 21'639.10
Testi fr. 169.60
Perizie fr. 45'478.80
Interpreti fr. 3'539.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 73'926.50
============
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster