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Numero d'incarto:
72.2000.346
Data decisione, Autorità:
26.08.2004, PENAL
Incarto n.
72.2000.346
Mendrisio,
26 agosto 2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1
e domiciliato a
prevenuto colpevole
di:
bancarotta fraudolenta
per avere,
a __________, __________ e altrove in Ticino e in
Svizzera,
tra il 1990 ed il 1994,
intenzionalmente, nella sua qualità di
amministratore unico ed azionista unico della società __________, __________,
sciolta in seguito a fallimento pronunciato con
decreto del 2 gennaio 1995 dalla Pretura del Distretto di Lugano, società
proprietaria di un complesso immobiliare di tipo alberghiero a __________ e
pure responsabile della gestione di tale struttura, in danno dei creditori
della __________, diminuitone l'attivo, alienando risorse finanziarie della
società,
in particolare trapassando la gestione del centro
alberghiero, ossia di parte dell'unica attività della __________ generante
utili, alla neo costituita __________,
e meglio,
per avere,
ritenuto che la __________, al più tardi dal 1°
gennaio 1990, era in stato d'insolvenza, ceduto,
a)
con 5 contratti di affitto entrati in vigore al 1° gennaio 1991, rispettivamente
- per uno - al 1° gennaio 1992,
alla
__________ la gestione della quasi totale attività del centro alberghiero,
b)
con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993,
ma
de facto a partire dal 1991, alla __________,
a
titolo gratuito, i cosiddetti "Pachtverträge" a suo tempo stipulati
dalla __________ con i condomini proprietari di appartamenti ubicati nel centro
alberghiero, ritenuto che tali contratti prevedevano la messa a disposizione
degli appartamenti per la gestione alberghiera per un periodo di 180 giorni
l'anno e che a fronte degli stessi la __________ era tenuta a riversare ai
proprietari una parte degli affitti, al netto delle commissioni proprie, mentre
il ricavo della __________ comprendeva sia le commissioni iniziali sia una quota
di affitti,
cagionando in tal modo un depauperamento diretto
della __________ ed un trapasso di ricavi alla __________, con conseguente
danno netto complessivo per la __________, per il periodo 1° gennaio 1991 - 31
dicembre 1994,
di ca. frs. 4'400'000.--;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 163 e 172 CP previgente;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 203/2000 del 28 dicembre 2000, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP1.
§ L'avv. __________,
in rappresentanza dell'accusato AC1, assente.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:25.
La difesa riconosce la correttezza della
citazione del patrocinato ed ammette che l’assenza all’odierno dibattimento è
priva di valida giustificazione. La Corte procede pertanto nelle forme
contumaciali con l’accordo della difesa e dell’accusa.
Ai sensi dell’art. 250 CPP il Presidente
pone la subordinata dell’art. 164 CP vigente, appoggiata dall’art. 172 CP
vigente.
Incidente
formale
La difesa invoca il principio
d’imparzialità della giustizia ai sensi dell’art. 30 CST, 6 CEDU, chiedendo di
estromettere dagli atti la perizia allestita dalla __________ poiché all’epoca
dei fatti era organo revisore della __________;
Il Procuratore Pubblico ritiene la
richiesta tardiva.
La difesa conferma la richiesta,
adducendo che la violazione si può sollevare anche al dibattimento in quanto
comporta la nullità assoluta degli atti.
Il PP non replica.
La Corte pone quindi il seguente
quesito:
- Deve essere accolta
l’eccezione della difesa chiedente l’estromissione dagli atti della perizia
giudiziaria?
Visti gli art. 30 CST, 6 CEDU
La Corte dichiara:
- La
risposta al quesito è negativa.
La difesa alla luce della deposizione
del perito ed in particolare del fatto che l’onorario della perizia è stato
incassato da __________, ripropone l’eccezione di nullità della perizia.
La Corte decide:
- L’eccezione
è respinta.
È pervenuta alla Corte:
- un'istanza
di risarcimento della PC PC3, __________;
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
stante l’età dell’imputato, l’incensuratezza, il lungo tempo trascorso dai
fatti, chiede, posta la conferma dell’atto d’accusa, la condanna dell’accusato
alla pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di
prova di 2 anni. Si rimette al giudizio della Corte per le pretese delle Parti
Civili.
§ Il Difensore, il quale contesta l’imputazione di cui
all’atto d’accusa e chiede il proscioglimento di AC1. In subordine, oltre alle
attenuanti rilevate dalla pubblica accusa, invocando una violazione del
principio di celerità, chiede una massiccia diminuzione della pena. Si oppone
da ultimo all’accoglimento delle pretese di Parte Civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC1
- È autore
colpevole di:
1.1 bancarotta
fraudolenta
per avere, tra il 1990 ed
il 1994 a __________,
nella sua qualità di amministratore unico ed azionista unico della
società __________, __________, fallita il 2.01.1995,
in danno dei creditori, mediante la stipula di contratti di
affitto e la cessione gratuita dei “Pachtveträge, diminuito l’attivo della
società per un importo complessivo di fr. 4'400'000.-?
1.1.1 Trattasi
invece di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
-
Sussiste
violazione del principio di celerità?
-
Può
beneficiare di circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 64 CP?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
-
Deve
essere condannato a risarcire le indennità richieste:
5.1 dall’Amministrazione
speciale del fallimento?
5.2 dalla PC3?
Considerato, - che l'imputato non
si è presentato al dibattimento nonostante fosse stato regolarmente citato;
-
che della
regolarità dell'avvenuta citazione ha dato atto anche il difensore, come
risulta dal verbale dibattimentale;
-
che il
difensore ha preliminarmente chiesto l'estromissione dagli atti della perizia
per il motivo della prevenzione del perito, siccome dipendente della __________,
organo di revisione della __________, creditrice della fallita __________, tra
il 1998 e il 2003 (cfr. estratto RC della __________ in plico doc. dib. 4);
-
che
l'eccezione costituisce in pratica la ricusa del perito;
-
che la
circostanza addotta era nota al prevenuto sin dal 1998 per effetto della
pubblicità dell'iscrizione a RC della quale egli si prevale;
-
che
l'obiezione è pertanto tardiva e va così respinta;
-
che al
prevenuto è imputata bancarotta fraudolenta in relazione alla stipula da parte
dell'insolvente __________, poi fallita, di 5 contratti di affitto con __________,
una società di ripresa appartenente in misura preponderante a moglie e figlio
dell'accusato (lett. a dell'atto di accusa), ed in relazione alla cessione a
titolo gratuito in favore della medesima società di ripresa di una ventina di
Pachtverträge stipulati con i condomini proprietari di appartamenti siti nel
centro alberghiero (lett. b AA);
-
che quo
all'imputazione ad a), dalla perizia (AI 75, sezione 3, tabella a pag. 10)
risultano con chiarezza le differenti condizioni tra vecchi e nuovi contratti;
-
che i
contratti per i campi da tennis, contrariamente alla tesi accusatoria,
mantengono in sostanza le medesime condizioni applicate in precedenza, e perciò
non sono costitutivi di reato;
-
che per
gli altri 3 contratti è invece palese la crassa discrepanza, in danno di __________;
-
che quo
all'imputazione ad b), già solo la gratuità della cessione è ampiamente
sospetta;
-
che è
indubbio che i contratti fossero invece fruttiferi per la società cedente;
-
che essa
ha perciò ceduto detti contratti senza altra ragione, se non quella di favorire
la società di ripresa appartenente ai familiari, a detrimento di __________,
avviata al fallimento, e dei creditori della stessa;
-
che
siffatto intento è nella sostanza ammesso dall'imputato medesimo (cfr. la
lettera 1° ottobre 1993 di AC1 ai proprietari di appartamenti, allegato M alla
denuncia AI 1; cfr. anche verbale AC1 26 settembre 2000, AI 71, pag. 4);
-
che il
prevenuto è perciò autore colpevole di diminuzione dell'attivo in danno dei
creditori, giusta il (nuovo) art. 164 CP;
-
che
l'ammontare della malversazione può essere prudenzialmente quantificato in
almeno fr. 3'000'000.--, importo per il quale va ammessa la pretesa della massa
fallimentare, rappresentata dall'amministrazione speciale del fallimento;
-
che la PC
PC3 va invece rinviata al foro civile, non potendosi ritenere liquida la sua
pretesa, corrispondente al credito insinuato nel fallimento;
-
che in
effetti la condanna del prevenuto implica l'obbligo per lui di immettere fr.
3'000'000.- nella massa, il che non significa però che la pretesa della parte
civile debba essere integralmente soddisfatta, ma solo che essa sarà onorata
nella misura del dividendo spettante a tutti i creditori dopo il computo dei
predetti fr. 3'000'000.-;
-
che la
pena, nonostante la notevole gravità dei fatti, deve essere ridotta a 12 mesi
di detenzione sospesi condizionalmente per due anni, in considerazione
dell'incensuratezza dell'imputato, della sua età avanzata, del lungo tempo
trascorso e della violazione del principio di celerità;
-
che le
spese del procedimento sono a carico dell'accusato, eccezion fatta per i costi
peritali, a suo carico solo per 1/3, mentre che 2/3 rimangono a carico dello
Stato, dovendosi ritenere che buona parte dell'indagine peritale è stata
indirizzata su ambiti che non hanno trovato alcun riscontro nell'atto di
accusa;
rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che al n. 1.1, 5.2;
visti gli art. 18, 36, 41,
63, 64, 65, 163, v.163 , 172, v. 172 CP; 6 CEDU;
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
- AC1 è
autore colpevole di:
1.1 diminuzione
dell’attivo in danno dei creditori
per avere, tra il 1990 ed
il 1994 a Cadro,
nella sua qualità di amministratore unico ed azionista unico della
società __________, __________, fallita il 2.01.1995,
in danno dei creditori, mediante la stipula di 3 contratti di
affitto e la cessione gratuita di almeno 20 “Pachtveträge”,
diminuito l’attivo della società, per un importo complessivo di
almeno fr. 3'000'000.-,
e come meglio descritto nell’atto d’accusa.
- Di
conseguenza, AC1, considerato il lungo tempo trascorso e la violazione del
principio di celerità, è condannato in contumacia:
2.1 alla pena di
12 mesi di detenzione;
2.2 al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali, posto che le
spese di perizia sono a carico per 1/3 dell’accusato e per 2/3 rimangono a
carico dello Stato.
-
L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta al condannato, e sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
-
AC1 è
inoltre condannato a risarcire fr. 3'000'000.- all’Amministrazione speciale del
fallimento __________.
-
La Parte
Civile PC3 è rinviata al foro civile.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Il condannato ha facoltà di ricorrere unicamente
contro la declaratoria di contumacia.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Perizie fr. 191'757.55
Pubblicazione
FU fr. 150.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 192'657.55
============
Distinta
spese a carico di AC1
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Perizie fr. 63'919.20
Pubblicazione
FU fr. 150.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 64'819.20
============
Distinta
spese a carico dello Stato
Perizie fr. 127'838.35
============
Intimazione a:
terzi implicati
-
PC1
-
PC2
-
PC3
-
PE1
-
Gabriella
IE1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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