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70.2005.8 ΓÇó Early deletion from criminal record granted
70.2005.8Übriges Gericht25.04.2005Granted
The applicant requested early deletion from the criminal record of a 13 October 1999 conviction. The Ticino cantonal criminal court found that the conditions for deletion were met because, if the offences had been decided together, the same suspended three-month sentence would still have been imposed. It relied on the favourable opinion of the public prosecutor general and a good-conduct certificate from Chiasso. The request was granted, but the applicant was ordered to pay the justice fee and costs.
Art. 41 cfr. 4 CP; early deletion from the criminal record is admissible where, in a hypothetical single judgment including the later offence, the authority would still have imposed the same sanction. The decisive criterion is the overall counterfactual sentencing assessment, not the formal existence of separate convictions. A favourable prosecutorial opinion and evidence of good conduct may corroborate satisfaction of the statutory requirements (consid. implied).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 70.2005.8
Data decisione, Autorità: 25.04.2005, PENAL
Titolo: cancellazione casellario giudiziale
Incarto n. 70.2005.8 BARENCO
Lugano 25 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 10 marzo 2005 presentata da
IS 1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 22 luglio 1999 del Ministero pubblico, Lugano, l'istante è stato condannato alla pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, siccome riconosciuto autore colpevole di truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (condanna già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale);
che successivamente il Procuratore pubblico, con decreto d'accusa 13 ottobre 1999, ha nuovamente condannato l'istante per ripetuta truffa, mandandolo comunque esente da ogni pena trattandosi di condanna totalmente aggiuntiva a quella pronunciata il 22 luglio 1999 dal Procuratore pubblico (art. 68 cfr. 2 CP);
che in tali condizioni occorre ritenere che il Procuratore pubblico, fossero stati compresi tutti i diversi reati in un unico giudizio, avrebbe determinato e pronunciato comunque una pena di 3 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per 2 anni, per cui anche la condanna di cui al decreto d'accusa 13 ottobre 1999 ha da essere cancellata ex art. 41 cfr. 4 CP.
Richiamato inoltre il preavviso favorevole 18 marzo 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 1. marzo 2005 rilasciato dal Municipio di Chiasso.
Ritenuti soddisfatti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 41 cfr. 4, 80 cfr. 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante con decreto d'accusa 13 ottobre 1999 dal Ministero pubblico, Lugano.
Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
Intimazione:
all'istante
al PO 1
al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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