AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2018.232
Data decisione, Autorità:
28.01.2019, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'accusatrice privata contro il decreto di non luogo a procedere emanato dal procuratore pubblico. danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia, sottrazione di dati personali, violazione dell'obbligo di discrezione
Incarto n.
60.2018.232
Lugano
28 gennaio 2019/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliere:
Carlo
Iazeolla, vicecancelliere
sedente
per statuire sul reclamo 3/5.9.2018 presentato
da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 21.8.2018
emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell'ambito del procedimento
penale dipendente da sua querela 18/22.5.2018 nei confronti di ignoti per
titolo di danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia,
sottrazione di dati personali e violazione dell'obbligo di discrezione (NLP __________);
richiamate le osservazioni 12/13.9.2018, 10/11.10.2018
(duplica), 23/24.10.2018 (quadruplica) e 7/8.11.2018 (sestuplica) del
procuratore pubblico, tutte concludenti per la reiezione del gravame, nonché la
replica 1°/2.10.2018, la triplica 18/19.10.2018 e la quintuplica
31.10/2.11.2018 mediante le quali la reclamante si riconferma nelle proprie
allegazioni;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. A
partire dal 1°.9.2010 RE 1 è stata alle dipendenze di __________ (di seguito: __________),
in qualità di infermiera in cure generali, mediante contratto di lavoro a
durata indeterminata e con possibilità di disdetta per la fine di un mese con
preavviso di tre mesi (AI 1 allegato 1, inc. MP __________).
b. Il
31.5.2017 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,
ha prodotto un certificato medico secondo cui RE 1 “per motivi di salute è
inabile al lavoro nella misura del 100% dal 31.5.17 fino a data da stabilire”
(AI 1 allegato 2).
c. Il
9/14.8.2017 RE 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro in qualità di
infermiera alle dipendenze dell'__________ (di seguito: __________) a tempo indeterminato a
partire dal 1°.12.2017. La validità del contratto era subordinata “alla
veridicità, completezza e conformità di tutta la documentazione richiesta”
dal datore di lavoro (AI 1 allegato 4).
d. Il
24.11.2017 la dr.ssa med. __________ ha prodotto un nuovo certificato medico
afferente RE 1, secondo il quale la qui insorgente “sta meglio e a partire
dal 1°.12.17 è da considerare abile al lavoro nella misura del 100%. Purtroppo
una ripresa c/o __________ però con quasi certezza sarebbe un fattore scatenante
una ricaduta con nuova inabilità lavorativa prolungata. È quindi da considerare
abile come summenzionato dal 1°.12.17 presso altro datore di lavoro”
(AI 1 allegato 3).
e. Il
24.11.2017 RE 1, su richiesta del direttore amministrativo di __________ __________,
gli ha inviato il suddetto certificato medico di medesima data e la “disdetta
al contratto dì lavoro stipulato con __________, in qualità d'infermiera al
100% a intercorrere dal 30.11.2017 come da specifiche descritte sul certificato
medico” (AI 1 allegato 5; la disdetta, invece, non risulta agli atti).
In
risposta, con scritto 1°.12.2017 __________ ha comunicato a RE 1 di “accettare
le sue dimissioni, che saranno però valide solo con effetto al 28 febbraio
2018, decorsi i 3 mesi di preavviso previsti contrattualmente” (AI 1
allegato 6).
f. Con
scritto 26.2.2018 __________ ha informato RE 1 “di voler sciogliere il suo
rapporto d’impiego con il nostro istituto durante il suo periodo di prova (…)
per il 12 marzo 2018” (AI 1 allegato 9).
g. Con
esposto 18/22.5.2018 RE 1 ha sporto querela contro ignoti per titolo di danno patrimoniale procurato con
astuzia, diffamazione, calunnia, sottrazione di dati personali e violazione
dell'obbligo di discrezione (AI 1).
Esposta
la surriferita cronologia di eventi, ha specificato che la sua lettera
24.11.2017 a __________ avrebbe, a suo dire, costituito “una disdetta
straordinaria del rapporto di lavoro (…). Tale circostanza non è stata ben
accettata dall'allora datore di lavoro (…), ritenendo che il rapporto di lavoro
sarebbe giunto al termine solo in data 28 febbraio 2018 (…) tra me e __________
si è aperta una vertenza incentrata sulla contestazione del termine del mio
impiego, oltre che contenere anche richieste economiche derivanti dalla
liquidazione del rapporto di lavoro (…). Tale vertenza è tutt'oggi ancora
aperta e ben lontana dall'essere risolta” (AI 1 p. 3). RE 1 non ha, però,
allegato alcun documento inerente a detta vertenza.
Ha
poi sottolineato che fino al 13.2.2018 la sua valutazione del periodo di prova
da parte del nuovo datore di lavoro si era “conclusa positivamente (…)
mancava solamente la sottoscrizione formale [della conferma definitiva
presso , ndr.] dei superiori” (AI 1 p. 4), senonché il
20.2.2018 “la capo settore infermieristico __________ è venuta a conoscenza
che la sottoscritta (…) risultasse ancora inserita nei turni di lavoro di __________
e che vi figurasse ‘in malattia’. L'unica spiegazione possibilmente plausibile
è che un collaboratore di __________ (attualmente persona ignota) ha rivelato
(a persone interne all' di cui non conosco attualmente l'identità,
rispettivamente ha lasciato trapelare) informazioni di carattere interno e
riservate (legate alla mia persona e non solo) a terzi. All'istruttoria il compito
di far luce su tali attori” (AI 1 p. 5).
Il
20 ed il 23.2.2018 si sarebbero svolti due colloqui tra RE 1, la capo settore infermieristico
__________ e, nella seconda occasione, il responsabile delle risorse umane
della regione di __________ __________; in nessuna delle due circostanze i collaboratori
di __________ avrebbero indicato alla querelante, nonostante le sue richieste, la
o le fonti delle surriferite informazioni pervenute da __________ (AI 1 p. 5
s.).
A
mente di RE 1, __________ “ha potuto seriamente credere che al tempo dei fatti
io stessi lavorando per due datori di lavoro diversi e attivi nello stesso
settore professionale, oltre che dissimulare una eventuale capacità,
rispettivamente incapacità lavorativa” (AI 1 p. 6), il che avrebbe reso la
comunicazione “delle informazioni relative lo stato lavorativo e di salute
della sottoscritta” non solo diffamatoria (AI 1 p. 6), ma anche calunniosa,
visto che “__________ era bene a conoscenza del fatto che la sottoscritta
non era più alle sue dipendenze e men che meno che in malattia” (AI 1 p.
7). La medesima comunicazione avrebbe pure configurato una sottrazione di dati personali (AI 1 p. 7). Sarebbe stato realizzato anche il reato
di violazione dell'obbligo di discrezione, visto che ad __________
sarebbero stati forniti, con la predetta comunicazione dei dati “raccolti
nel corso dell'attività professionale che ho svolto presso __________ nel corso
degli anni” (AI 1 p. 7). Infine, la comunicazione pervenuta da __________
avrebbe configurato anche il reato di danno
patrimoniale procurato con astuzia “allorquando __________, unicamente a
scopo di ripicca nei miei confronti, ha comunicato le informazioni riservate
(personali e legate ad una vertenza tutt'oggi aperta) al mio (allora) nuovo datore
di lavoro con lo scopo di farmi perdere il posto di lavoro e di conseguenza la
mia fonte di entrate” (AI 1 p. 8).
h. In
risposta, con decisione 21.8.2018 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha
decretato il non luogo a procedere nei confronti di ignoti in capo a tutte le
ipotesi di reato sostenute da RE 1 (NLP __________).
Ha
rilevato che la querelante avrebbe formulato “delle ipotesi accusatorie,
senza indicare fatti precisi, né mezzi di prova a sostegno della sua tesi (…) e
neppure di indicare cosa sia stato riferito esattamente, da parte di chi e a
chi. Nella querela ella non precisa nemmeno come sarebbe venuta a conoscenza
del fatto che, in data 20.02.2018, __________ avrebbe appreso che figurava in
malattia e ancora iscritta nei piani di lavoro di __________. Trattasi quindi
di semplici supposizioni che non permettono l'avvio di un'inchiesta penale, non
sussistendo i benché minimi elementi probatori/indizianti per poter ipotizzare
un reato” (NLP __________ p. 2 s.).
Ha
poi discusso le singole ipotesi di reato, rimarcando anzitutto che “non
potendo la querelante indicare quali sarebbero le allegazioni che ritiene
lesive del suo onore, non risulta possibile stabilire se le stesse siano da
considerarsi tali da adempiere i presupposti” del reato di diffamazione; l'allegazione secondo
cui “in quel periodo la querelante figurava ancora nei turni di lavoro di __________
e in malattia” sarebbe veritiera, di modo da escludere le ipotesi di
diffamazione e di calunnia (NLP __________ p. 4).
Non
risulterebbero indizi per cui “i piani di lavoro di __________ per il
periodo dicembre 2017-febbraio 2018 (…) siano stati estrapolati illecitamente
da persona non abilitata a farlo in seno a __________, per poi trasmetterli,
senza diritto, a qualcuno in seno di __________. In secondo luogo (…) i turni
di lavoro non possono essere considerati (…) dei ‘dati personali degni di particolare
protezione’ così come invece previsto dall'art. 179novies CPS, anche perché
trattasi di informazioni accessibili a tutto il personale (medico, paramedico e
amministrativo) di __________” (NLP __________ p. 4).
Sull'ipotesi di danno patrimoniale procurato con astuzia ha argomentato
che “presuppone un inganno astuto. Ciò che in casu difetta (…) non essendo
dimostrato che __________ abbia disdetto il rapporta di lavoro con la
querelante poiché tratto astutamente in inganno da parte di terzi (…) e ciò a
prescindere dal fatto che, a seguito della rescissione del rapporto di lavoro,
la querelante abbia subito un pregiudizio patrimoniale avendo perso il proprio
posto di lavoro sia presso __________, sia presso __________” (NLP __________ p. 5).
Infine,
relativamente all'ipotizzata violazione
dell'obbligo di discrezione ha spiegato che “a prescindere dal fatto che non
è assolutamente dimostrato che, nel corso del mese di febbraio 2018, qualcuno
abbia riferito intenzionalmente ed illecitamente a terzi i piani/turni di
lavoro della querelante e il fatto che figurasse in malattia, a mente dello
scrivente magistrato dette informazioni non costituiscono dei dati personali
segreti o degni di particolare protezione” (NLP __________ p. 6).
i. Con
reclamo 3/5.9.2018 RE 1 postula l'annullamento del decreto di non luogo a procedere
impugnato.
Fa
valere che il non aver sostanziato maggiormente le proprie ipotesi accusatorie
è da ricondurre all'essere stata informata, in occasione di entrambi i
colloqui 20.2.2018 e 23.2.2018, “dalla signora __________ unicamente in
merito al contenuto delle indicazioni che le erano state riportate, senza
tuttavia l'indicazione della persona che le aveva concretamente formulate (…). Per
chiarire se, e in che misura, tali dichiarazioni siano suscettibili di avere, o
meno, rilevanza penale, il magistrato inquirente avrebbe necessariamente dovuto
procedere all'audizione della signora __________. Non essendo stato il caso, si
deve necessariamente giungere alla conclusione che l'accertamento della
fattispecie sia stato manifestamente insufficiente” (reclamo 3/5.9.2018 p. 5 s.).
Ritiene
lesivo dell'onore protetto dagli art. 173 ss. CP “affermare che
una persona, oltre a lavorare a tempo pieno presso un datore di lavoro, sia nel
contempo alle dipendenze di un'ulteriore datore di lavoro presso il quale
risulterebbe annunciata in malattia” poiché la renderebbe sospetta di aver
commesso “un reato a danno di una compagnia di assicurazione malattia” (reclamo
3/5.9.2018 p. 6 s.). Aggiunge di aver percepito l’ultimo stipendio da __________
a fine novembre 2017 e di aver richiesto “già nel mese di dicembre 2017 e a
gennaio 2018, informata da un ex collega, (…) ai responsabili di __________, di
rettificare i piani di lavoro, visto che non corrispondeva assolutamente al vero
(a) che lei fosse malata e (b) che fosse ancora alle dipendenze di __________”
(reclamo 3/5.9.2018 p. 7).
Sull'ipotesi di
sottrazione di dati personali rileva che __________ avrebbe omesso di
rispettare il segreto professionale imposto dal regolamento interno e che i
turni di lavoro conterrebbero “dati personali degni di particolare
protezione, in particolare allorquando diano conto dello stato di salute di una
persona” (reclamo 3/5.9.2018 p. 8). Lo stesso dovrebbe valere, a mente della
reclamante, anche quo all'ipotizzata violazione dell'obbligo di discrezione
(reclamo 3/5.9.2018 p. 9).
Sarebbero
dati anche i presupposti del danno patrimoniale procurato con astuzia, visto
che risulterebbe “difficile negare che la disdetta del rapporto di lavoro
possa essere ricondotta ad altro, se non alle informazioni fatte pervenire alla
signora __________” (reclamo 3/5.9.2018
p. 8).
j. Nelle
proprie osservazioni 12/13.9.2018 il magistrato inquirente ribadisce che a
fronte dell'eventuale utilità, ai fini istruttori, dell'interrogatorio
di __________, “per giustificare l'avvio di un procedimento penale, in
particolare per reati punibili esclusivamente a querela di parte, occorrono
comunque degli indizi di reato, che nel caso di specie lo scrivente magistrato
non intravvede” (osservazioni 12/13.9.2018 p. 2) riprendendo, per il resto,
gli argomenti già espressi nel decreto qui impugnato.
k. In
replica, RE 1 sottolinea che “in presenza di dubbi circa l'esatto
svolgimento dei fatti, prima di procedere all'emanazione di un decreto di non
luogo a procedere, il Magistrato avrebbe per lo meno dovuto procedere a sentire
la querelante”, oltre a __________ (replica 1°/2.10.2018 p. 3).
A
mente dell'insorgente __________ avrebbe disdetto il contratto di lavoro a seguito
di quanto appreso da __________, di modo che gli addebiti rimproverati alla
reclamante non sarebbero stati “di poco conto” (replica 1°/2.10.2018 p.
3).
Ribadisce
ancora una volta di non essere più stata alle dipendenze di __________ in
febbraio 2018 (replica 1°/2.10.2018 p. 4).
l. In
duplica, il procuratore pubblico rileva che “appare quantomeno singolare che
il rapporto di lavoro sia stato sciolto (reciprocamente) effettivamente già nel
corso del mese di novembre 2017, in quanto dagli atti emerge chiaramente che la
querelante ha inoltrato la disdetta del rapporto di lavoro solo il 24.11.2017 e
che __________ ha accettato le sue dimissioni a decorrere però dal 28.02.2018. Inoltre,
se il rapporto di lavoro fosse stato sciolto con effetto immediato, mal si comprende
per quale ragione la querelante figurava ancora iscritta nei piani di lavoro di
__________ per il periodo dicembre 2017-febbario 2018 (…) non può comunque
essere contestato che la querelante ha sottaciuto all'__________ di figurare
ancora alle dipendenze di __________ e, per di più, in malattia”, di modo
che a __________ sarebbero stati riferiti fatti veritieri (duplica
10/11.10.2018 p. 1 s.).
m. In
triplica, RE 1 spiega ulteriormente che la disdetta inoltrata il 24.11.2017 a __________
era da considerarsi “per cause gravi (…) indipendentemente dall'accettazione
o meno da parte del datore di lavoro” (triplica 18/19.10.2018 p. 2 s.).
n. In
quadruplica il magistrato inquirente sostiene che “al momento in cui la
signora __________ sarebbe venuta a conoscenza del fatto che la querelante
figurava ancora alle dipendenze di __________ (e in malattia), il rapporto di
lavoro con il precedente datore di lavoro era ancora in essere, ritenuto come
la disdetta dello stesso da lei presentata non era stata accettata dal datore
di lavoro precedente. Inoltre, dal certificato medico della dr. __________
allegato alla querela si evince che, a quel momento, ella fosse inabile al
lavoro per quanto concerne __________. Circostanza, questa, perlomeno
singolare, in quanto, secondo l'avviso dello scrivente magistrato appare quantomeno
inusuale che un dipendente possa risultare inabile al lavoro (per il medesimo
tipo di attività/impiego) presso un determinato datore di lavoro ed abile
invece (al 100%) presso un altro” (quadruplica 23/24.10.2018 p. 1).
o. In
quintuplica (quintuplica 31.10/2.11.2018) la reclamante riconferma che il suo
rapporto di lavoro con __________ era terminato al 30.11.2017 (quintuplica
31.10/2.11.2018 p. 2).
Contesta
le considerazioni espresse dal procuratore pubblico sul certificato medico
24.11.2017: “l'inabilità lavorativa di un dipendente non deve necessariamente
ascriversi ad un'incapacità ad eseguire una determinata tipologia di lavoro e
quindi di mansione da svolgere, ma può benissimo essere ricondotta al comportamento/atteggiamento
avuto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti”
(quintuplica 31.10/2.11.2018 p. 3).
p. Nella
sestuplica 7/8.11.2018 il procuratore pubblico si riconferma “nelle motivazioni
di fatto e di diritto illustrate nel decreto di non luogo a procedere
impugnato, rispettivamente nelle mie successive osservazioni”.
in diritto
- 1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le
parti possono impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla
giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e
della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,
di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte
dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente
all'obbligo di motivazione giusta l'art.
81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto
penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere
sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2
Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.
391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_69/2014
del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 3/5.9.2018 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non
luogo a procedere 21.8.2018 (NLP __________), è tempestivo (art. 90 cpv. 2 CPP)
e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, accusatrice privata, è pacificamente legittimata a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all'annullamento
o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
- Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere
è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309
cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)
sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali
(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a
procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare
all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1
lit. c CPP).
Si ricorda che l'azione penale – per principio – è
essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore
pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento
soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti
elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione
delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della
verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
- 3.1.
RE
1 ipotizza, anzitutto, a carico di ignoti i reati di diffamazione giusta l'art. 173 cifra
1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende
sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano
nuocere alla riputazione di lei (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 3. ed., art.
173 CP n. 1 ss.)] e di calunnia giusta l'art. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque,
comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta
una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla
riputazione di lei, come anche chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga
una tale incolpazione o un tale sospetto, (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op.
cit., art. 174 CP n. 1 ss.)], in quanto i suddetti ignoti avrebbero fatto
credere, a suo dire contrariamente al vero, che lei stesse “lavorando per
due datori di lavoro diversi e attivi nello stesso settore professionale, oltre
che dissimulare una eventuale capacità, rispettivamente incapacità lavorativa”
(AI 1 p. 6).
3.2.
3.2.1.
L'onore protetto
ai sensi degli art. 173 ss. CP è il diritto di ognuno di non essere considerato
una persona da disprezzare.
Le
predette disposizioni proteggono l'onore personale, la reputazione ed il sentimento di
essere uomo d'onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi
riconosciuti; sfuggono invece alla protezione penale quelle espressioni che –
senza far apparire spregevole la persona attaccata – offuscano la reputazione
di cui quest'ultima gode nell’ambito professionale o politico o l'opinione che
essa ha di sé medesima (decisione TF 6B_138/2013 del 19.5.2014 consid. 3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op.
cit., vor art. 173 CP n. 5 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / V.
LIEBER, 2. ed., vor art. 173 CP n. 1 ss.).
La questione a sapere se un'affermazione
sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo
il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il
senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che
in concreto le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (decisione TF
6B_138/2013 del 19.5.2014 consid. 3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP
n. 28 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., vor
art. 173 CP n. 11). Questa interpretazione
deve tenere conto non soltanto del contenuto del testo dell'articolo, ma anche
della sua presentazione grafica. Secondo la giurisprudenza, un testo deve
essere analizzato non unicamente in funzione delle espressioni utilizzate prese
separatamente, ma anche secondo il senso generale che ne risulta dal suo
insieme. La determinazione del contenuto di un messaggio concerne l'accertamento
dei fatti, mentre il giudizio sul senso che un destinatario non prevenuto
attribuisce alle espressioni e alle immagini utilizzate costituisce una questione
di diritto (sentenza TF 6B_870/2013 del 27.2.2014 consid. 4.2.; DTF 137 IV 313
consid. 2.1.3. e rif.).
Il reato di ingiuria è applicabile qualora un giudizio
di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso o
al cospetto di terza persona (A.
DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 392) rispettivamente nel caso in cui
un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (A. DONATSCH,
op. cit., p. 394).
Se
un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di
diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377).
3.2.2.
I reati contro l'onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi
all'affermazione
lesiva dell'onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – alla presa
di conoscenza da parte del terzo. Il dolo eventuale è sufficiente per i reati
di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus
iniuriandi”, bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue
affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che
ciò nonostante le proferisca (StGB PK
– S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP
n. 3 / art. 177 CP n. 6; BSK Strafrecht
II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 s.
/ art. 174 CP n. 6 / art. 177 CP n. 14; B.
CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, volume I, 3. ed., art. 173
CP n. 48 ss. / art. 174 CP n. 11 ss. / art. 177 CP n. 24 s.).
3.3.
3.3.1.
Nel
decreto di non luogo a procedere qui impugnato, il procuratore pubblico ha
rilevato che RE 1 non avrebbe saputo “indicare cosa sia stato riferito
esattamente, da parte di chi e a chi” (NLP __________ p. 2) e che l'allegazione
secondo cui “in quel periodo la querelante figurava ancora nei turni di
lavoro di __________ e in malattia” sarebbe veritiera, di modo da escludere
le ipotesi di diffamazione e di calunnia (NLP __________ p. 4).
Nel
proprio gravame RE 1 ritiene invece che non corrisponda al vero “affermare
che una persona, oltre a lavorare a tempo pieno presso un datore di lavoro, sia
nel contempo alle dipendenze di un'ulteriore datore di lavoro presso il quale
risulterebbe annunciata in malattia”, ciò che la renderebbe sospetta di
aver commesso “un reato a danno di una compagnia di assicurazione malattia”
(reclamo 3/5.9.2018 p. 6 s.).
3.3.2.
Dalla
documentazione agli atti prodotta in sede di querela risulta che il 9/14.8.2017
RE 1, mentre risultava inabile al lavoro “per motivi di salute (…) fino a
data da stabilire” (cfr. certificato medico 31.5.2017, AI 1 allegato 2), ha
sottoscritto il contratto di lavoro con __________, valido a partire dal
1°.12.2017.
Sulla
base di questa premessa, bisogna rilevare che la situazione venuta a crearsi dopo
il 26.2.2018, con lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte di EOC, è da
ascriversi ‒ in assenza di differenti riscontri oggettivi ‒ al
comportamento dell'insorgente. Infatti, anzitutto mal si comprende come
mai RE 1, dopo aver firmato il nuovo contratto di lavoro, non abbia inoltrato
entro il 31.8.2018 la disdetta ordinaria a __________ con il termine di tre
mesi.
Si
constata, poi, che nonostante le varie occasioni di produrre allegati ‒ querela,
reclamo, replica, triplica, quintuplica ‒ la reclamante non ha mai sostenuto, né prodotto
alcuna attestazione a tal proposito, di aver comunicato ad __________ la sua
precedente situazione lavorativa e/o l'esistenza dei due certificati medici che la
riguardano. Nemmeno ha prodotto alcunché relativamente all'asserito
scambio di corrispondenza sulla presunta sua contestazione rispetto alla cessazione
del rapporto di lavoro con __________ non immediata, bensì al 28.2.2018 (AI 1
p. 3).
L'unico dato di
fatto emergente dagli atti, successivo all'inizio
dell'attività lavorativa presso il nuovo datore di lavoro, è che __________ ha comunicato alla reclamante la
disdetta del contratto di lavoro nel corso del periodo di prova.
In
tal senso, a giusta ragione il procuratore pubblico ha ritenuto veritiere le
eventuali informazioni fornite da ignoti a __________, di modo che la questione
a sapere se la disdetta 24.11.2017 sia da considerarsi con effetto immediato o
meno, assume, rispetto a quanto appena esposto, carattere meramente secondario
ed ininfluente all'esito del presente
reclamo, oltre a rappresentare una
questione di carattere civile, da dirimersi nelle opportune sedi.
Lo
stesso dicasi, in punto alla rilevanza per l'esito
della procedura di reclamo che qui interessa, dell'eventuale fornitura dei turni di lavoro da __________
ad __________. L'eventuale rimprovero di
avere due occupazioni a tempo pieno simultanee sarebbe riferito all'onore
professionale della reclamante, non protetto dagli art. 173 ss. CP.
3.3.3.
Di
conseguenza, per quanto concerne le ipotesi di diffamazione e calunnia, il
decreto di non luogo a procedere qui impugnato è meritevole di tutela.
- 4.1.
RE
1 ipotizza, poi, a carico di ignoti i reati di sottrazione di dati personali giusta
l'art.
179novies CP [secondo cui è punito a querela di parte chiunque
sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o
profili della personalità non liberamente accessibili (BSK Strafrecht II – P.
VON INS / P.-R. WYDER, op. cit., art. 179novies CP n. 12 ss.)] e di violazione dell'obbligo di discrezione giusta l'art.
35 cpv. 1 LPD [secondo cui è
punito a querela di parte chiunque intenzionalmente
rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione
o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di
una professione che richiede la conoscenza di tali dati (BSK DSG – F.
RIKLIN, 2. ed., art. 35 LPD n. 1 ss.)]
relativamente ai turni di lavoro di __________ afferenti i mesi da dicembre
2017 a febbraio 2018, forniti indebitamente ad __________.
4.2.
I
presupposti di “dati personali degni
di particolare protezione” e
di “profilo della personalità”, contenuti nell'art. 179novies
CP e nell'art. 35 LPD, sono
definiti all'art. 3 LPD (BSK Strafrecht II – P. VON INS
/ P.-R. WYDER, op. cit., art. 179novies CP n. 12).
Per l'art. 3 lit. c. LPD sono dati personali degni di particolare
protezione i dati concernenti:
le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali (cifra
1.), la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza (cifra 2), le
misure d'assistenza sociale (cifra 3), i procedimenti o le sanzioni
amministrativi e penali (cifra 4).
L'art. 3 lit. d LPD prevede che il profilo della personalità è una compilazione di dati che permette di
valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica.
I
dati personali segreti sono quelli che riguardano circostanze o
situazioni delle quali l'avente diritto vuole che non vengano divulgate a
nessuno, salvo sua esplicita contraria intenzione (DTF 118 IV 45; BSK DSG – F.
RIKLIN, op. cit., art. 35 DSG n. 3 con ulteriori riferimenti).
4.3.
4.3.1.
Nel
decreto di non luogo a procedere 21.8.2018 il magistrato inquirente ha rilevato
che se anche si fosse verificata la circostanza, non dimostrata, secondo cui
ignoti avrebbero fornito ad __________ i turni di lavoro di __________, detti
turni non potrebbero essere considerati alla stregua di dati personali degni di
particolare protezione, né tantomeno di dati segreti (NLP __________ p. 4, 6).
Nel
proprio reclamo RE 1 fa valere che i surriferiti turni di lavoro conterrebbero,
invece, dati personali degni di particolare protezione, poiché fornirebbero
informazioni sul suo stato di salute (reclamo 3/5.9.2018 p. 8). L'insorgente
non spiega, né con il gravame né in seguito, come mai quei dati dovrebbero
essere qualificati di segreti in applicazione dell'art. 35 LPD.
4.3.2.
I
turni di lavoro di TVS relativi ai mesi da dicembre 2017 a febbraio 2018
indicano RE 1 assente per “malattia”. Ora, una simile indicazione non
fornisce alcun elemento sull'effettivo stato di salute di una persona, né sulla
tipologia e/o gravità della malattia né, ad esempio, sui tempi di
convalescenza: una simile indicazione su un piano di lavoro informa unicamente sul
motivo di assenza dal lavoro. Proprio perché un piano di lavoro deve poter
essere accessibile a tutti i dipendenti di uno specifico gruppo di lavoro,
piccolo o grande che sia, le informazioni contenute in esso devono poter essere
divulgate anche a persone che, pur lavorando nella medesima struttura, non
necessariamente si frequentano o si conoscono. Già per questo motivo, i dati di
un piano di lavoro non possono essere considerati “degni di particolare
protezione”, né tantomeno “segreti”.
4.3.3.
Di
conseguenza, in concreto non sono dati i presupposti dei reati ipotizzati di sottrazione
di dati personali e di violazione dell'obbligo di discrezione.
- 5.1.
RE
1 ipotizza, infine, a carico di ignoti il reato di danno patrimoniale procurato con astuzia giusta l'art. 151 CP
[secondo cui è punito chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio proprio od altrui (BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., art.
151 CP n. 1 ss.)].
5.2.
Fatta salva l'assenza di scopo di indebito profitto, il reato di danno patrimoniale procurato con astuzia
si basa sui medesimi presupposti del reato di truffa giusta l'art. 146 CP, alla cui dottrina e giurisprudenza si
può fare riferimento (BSK Strafrecht II –
G. ARZT, op. cit., art. 151 CP n. 1). È pertanto necessario un inganno astuto mediante l'affermazione di cose false o la dissimulazione di
cose vere, oppure mediante la conferma subdola di un errore, con conseguente
atto pregiudizievole di un patrimonio.
5.3.
In
concreto, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non è ravvisabile
alcun inganno astuto: oltre a quanto asserito nell'esposto di
querela e nel gravame, agli atti risulta che la data della conclusione del
rapporto di lavoro fosse controversa tra le parti, di modo che non è pacifico il
rapporto di lavoro tra RE 1 e __________ fosse terminato prima del 28.2.2018, e
che le informazioni contenute nei piani di lavoro in questione fossero errate
e/o ingannevoli. Di modo che anche un eventuale inoltro di queste informazioni
ad __________ non potrebbe aver indotto o confermato in un errore il nuovo
datore di lavoro.
5.4.
In
queste circostanze, si deve necessariamente decidere per l'assenza di sufficienti
indizi di reato a carico di ignoti.
- Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 151, 173, 174 e 179novies
CP, 3 e 35 LPD, 309 s., 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
-
Il reclamo
è respinto.
-
La
tassa di giustizia di CHF 1'000.--
e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'100.-- (millecento), sono poste
a carico di RE 1 .
-
Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.
- Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente Il cancelliere
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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