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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.122
Data decisione, Autorità:
27.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
Incarto n.
60.2007.122
Lugano
27 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.3/10.4.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
di polizia relativo ad un caso di abuso di carta;
premesso che la richiesta è stata spedita
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 5/10.4.2007, comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento
della domanda;
richiamate le osservazioni 17/20.4.2007 di PI
2, con cui precisa l’accaduto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito dell’abuso della carta Maestro di PI 2, terzi sconosciuti hanno potuto
operare prelievi irregolari su una relazione presso la banca istante. PI 2 ha
presentato denuncia alle autorità ticinesi: il relativo procedimento penale si
è concluso con un decreto di non luogo a procedere con motivazione sommaria del
5.10.2006 (NLP __________) per incompetenza territoriale.
-
Con la
presente istanza, la banca chiede di ricevere copia del rapporto di polizia
allestito nell’ambito del procedimento penale. Il procuratore pubblico ha dato
il proprio nulla osta, mentre PI 2 non si è opposto.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
-
Nel
presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della banca, presso la
quale c’è il conto danneggiato dalle malversazioni commesse mediante l’abuso della
carta Maestro.
-
L’istanza
è pertanto accolta. Il rapporto di polizia sarà allegato alla copia della presente
decisione destinata alla banca istante.
-
La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi
le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta.
-
La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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