Access to criminal file granted to civil court

60.2006.479Übriges Gericht07.02.2007Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Criminal Appeals Chamber of the Ticino Court of Appeal granted a civil court's request to inspect a criminal file concerning derivative investments. It held that access under Art. 27 CPP was justified because the related civil proceedings were pending, the request was procedurally compatible, and it came from the competent judicial authority. To protect uninvolved third parties, the file would be sent through the criminal cassation court, which would screen the documents. Costs of CHF 100 were imposed on the applicant.

Omnilex-Regeste

Art. 27 CPP; access to a criminal file by another judicial authority. A request by a court for documents from a pending criminal file is admissible when the requesting proceedings are still pending, the request is compatible with the applicable procedural law, and it is made by the competent judicial authority. In such cases the legitimate interest is generally self-evident, since the judicial authority is bound by official secrecy and is capable of weighing its interest against the rights of third parties. Where third-party interests require protection, access may be granted with selective transmission or prior screening of the documents (consid. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2006.479

Data decisione, Autorità: 07.02.2007, CRP

Titolo: Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Incarto n. 60.2006.479

Lugano 7 febbraio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/20.12.2006 presentata dalla

IS 1, ,

che ha autorizzato le parti ad ispezionare gli atti del procedimento penale inc. MP __________ concernente __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), ed __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________);

ritenuto che la predetta decisione della IS 1 – inviata, con altri allegati, dall’avv. __________, __________, patrocinatore di __________, __________, al Tribunale penale cantonale – è stata trasmessa per competenza dal citato Tribunale a questa Camera il 19/20.12.2006;

richiamate le osservazioni 29.1.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, che – con alcune riserve – non si oppone alla domanda;

richiamato inoltre lo scritto 30/31.1.2007 di __________, che comunica di non formulare osservazioni;

rilevato che __________, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che, nel corso del 2001, il procuratore pubblico Maria Galliani ha promosso un procedimento penale nei confronti di __________ e di __________, allora vicepresidente del consiglio di amministrazione rispettivamente vicedirettore di __________, per reati contro il patrimonio;

che il suddetto procedimento penale è sfociato nel giudizio 3.11.2006 della Corte delle assise criminali, che ha condannato gli accusati alla pena di due anni di reclusione per amministrazione infedele qualificata () ed amministrazione infedele qualificata, complicità in ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti () (inc. TPC __________), sentenza sub iudice davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale;

che presso la IS 1 sono pendenti cause civili proposte da __________ (OA.) e da __________ (OA.), cliente di __________, contro l’istituto bancario in relazione ad investimenti con – segnatamente – derivati, tema del procedimento penale;

che – il 4.7.2006, nell’ambito della causa OA.__________ – il pretore Marco Ambrosini ha ammesso il richiamo dell’incarto MP __________ (con ispezione della parte più diligente direttamente presso il Ministero pubblico ed invio degli atti alla Pretura);

che – nel contesto della causa OA.__________ – il predetto giudice, con ordinanza 11.8.2006, ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni, scadenza ripetutamente prorogata, per procedere alla visione dell’incarto e per trasmettere alla Pretura eventuale documentazione;

che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

che – come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________) – in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale la giurisprudenza ammette la domanda se:

  • si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

  • è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

  • è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente;

che l’interesse giuridico legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale;

che in concreto – stante la connessione tra il procedimento penale e le cause civili, tutti concernenti il tema derivati – sono adempiute le condizioni surriferite;

che nondimeno, a tutela dei diritti di terzi non direttamente coinvolti nel procedimento penale, copia degli atti selezionati dalle parti saranno inviati direttamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale alla IS 1, il cui pretore procederà personalmente alla scernita dei documenti che reputerà rilevanti per i procedimenti civili, avendo cura di garantire la protezione degli interessi di terzi;

che l’incarto è accessibile presso il Tribunale penale cantonale, Lugano, per il tramite della Corte di cassazione e di revisione penale;

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

  2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

  3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

file inspectioncriminal filecivil proceedingslegitimate interestthird-party protectioncostsderivative investments

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a civil court may inspect a criminal case file under Art. 27 CPP

Extrahierter Entscheid

The request was admissible because the civil proceedings were pending, access was compatible with the applicable procedure, and the request came from the competent judicial authority.

Extrahierte Begründung

The court held that a legitimate legal interest was clear and that the requesting authority could itself assess the balance against the personal rights of persons involved. Because the civil and criminal cases concerned the same subject matter, the conditions for file inspection were met.

Kernrechtsfrage

Allocation of court fees and expenses

Extrahierter Entscheid

The applicant had to bear the court fee and expenses.

Extrahierte Begründung

Costs were charged to the applicant, who could in turn pass them on to the parties under the civil procedure rules.

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