Access to criminal file by tax authority

60.2006.361Übriges Gericht25.10.2006Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The criminal appeals chamber considered a request by the tax authority to inspect the file of a criminal investigation against PI 2. The public prosecutor and PI 2 did not oppose the request. The court held that third-party access by a fiscal authority falls under Art. 27 CPP, which applies subsidiarily, and that a legitimate legal interest existed because the criminal facts could have tax consequences. The request was therefore granted only in part: access was limited to the documents listed by the prosecutor and to those relevant to proper tax assessment. No court fees or costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 27 CPP; access to a criminal file by a third party, in particular a fiscal authority; subsidiarity and legitimate interest. Art. 27 CPP constitutes the specific subsidiary basis for inspection of criminal files by non-parties, including after the opening of proceedings and outside the access rights of the parties. The applicant must show a legitimate legal interest that prevails over the personal rights of the persons involved. The court may not only admit or refuse the request, but also determine the modalities and limit access to the documents necessary for the protected purpose, here for a correct tax assessment (consid. 3-6).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2006.361

Data decisione, Autorità: 25.10.2006, CRP

Titolo: istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.

Incarto n. 60.2006.361

Lugano 25 ottobre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 21/22.9.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale a carico di PI 2;

richiamate le osservazioni 4.10.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con le quali postula l’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 6/9.10.2006 del patrocinatore dell’avv. PI 2, che comunica di non opporsi all’accesso agli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’avv. PI 2 (inc. MP __________), attualmente nella fase dell’istruzione formale. In questo contesto il procuratore pubblico ha inoltrato in data 18.9.2006 una segnalazione alle autorità fiscali.

  2. Con la presente istanza, la IS 1 chiede di essere autorizzata a compulsare gli atti del procedimento penale. Come esposto in entrata, l’avv. PI 2 non vi si oppone, così come il procuratore pubblico, che elenca i documenti ai quali dev’essere limitata l’ispezione.

  3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

  1. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

  2. Nel presente caso, è dato un interesse giuridico legittimo, in relazione alle possibili implicazioni fiscali connesse con i fatti oggetto dell’inchiesta.

  3. L’istanza è accolta, ma solo parzialmente. L’ispettore del fisco potrà compulsare unicamente gli atti del procedimento penale indicati dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni del 4.10.2006 (di cui si allega copia) ed estrarre eventualmente copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.

  4. Di transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.

  5. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Rimedio di diritto:

Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

  1. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

access to filecriminal proceedingstax authoritylegitimate interestthird partydocument inspectiontax assessmentcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the tax authority had a legitimate legal interest to inspect the criminal file under Art. 27 CPP.

Extrahierter Entscheid

Yes. A legitimate legal interest existed because the investigation facts could have tax implications.

Extrahierte Begründung

Art. 27 CPP applies subsidiarily to third-party access to criminal files. Since fiscal authorities are generally not parties to criminal proceedings, the request falls under this provision and may be granted if the applicant shows a legitimate interest prevailing over the personal rights involved.

Kernrechtsfrage

Which documents could be inspected and copied.

Extrahierter Entscheid

Only the documents specifically identified by the public prosecutor, and only insofar as they were relevant for proper tax assessment.

Extrahierte Begründung

The court exercised its power under Art. 27 CPP to set the modalities of inspection and limited access to protect the interests of those involved.

Kernrechtsfrage

Court costs and justice fee.

Extrahierter Entscheid

No court fee or costs were charged.

Extrahierte Begründung

Given the cited tax and fiscal provisions, the court waived fees and costs.

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