Access to criminal file for disciplinary investigation

60.2006.35Übriges Gericht07.03.2006Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Sezione delle risorse umane requested access to the criminal file against PI 2 in order to conduct a disciplinary inquiry opened by the Consiglio di Stato. The criminal prosecutor and PI 2 did not oppose the request. The Criminal Appeals Chamber held that the applicant had a legitimate legal interest under Art. 27 CPP, since disciplinary proceedings are independent from criminal proceedings and may require preliminary access to the criminal file. The request was granted, with inspection to be coordinated with the public prosecutor. No court fees or costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 27 CPP; access to criminal file by a disciplinary authority; legitimate legal interest and autonomy of disciplinary and criminal proceedings. A request for inspection of criminal records may be granted to an authority charged with conducting a disciplinary inquiry when it shows a legally protected interest prevailing over the privacy interests of the persons involved. The fact that the disciplinary authority awaits or uses the outcome of the criminal case does not suspend its competence nor negate standing, since disciplinary and criminal proceedings pursue distinct aims and remain independent (consid. 3-6).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2006.35

Data decisione, Autorità: 07.03.2006, CRP

Titolo: istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante.

Incarto n. 60.2006.35

Lugano 7 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.1.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), pendente presso il Ministero pubblico (inc. MP __________);

richiamato il preavviso favorevole 1/3.2.2006 del procuratore generale PI 1;

richiamato inoltre lo scritto 6/7.2.2006 del patrocinatore di PI 2 che, pur non opponendosi all’accesso agli atti, chiede di poter preventivamente esaminare gli atti del procedimento;

preso atto che successivamente il procuratore generale ha concesso l’accesso agli atti al patrocinatore di PI 2, come comunicato con scritto 15/16.2.2006;

preso inoltre atto dello scritto 1/2.3.2006 del patrocinatore di PI 2 che, dopo l’accesso agli atti, comunica che il patrocinato non si oppone all’accesso agli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. A seguito dell’apertura di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico a carico di PI 2 per titolo di abuso di autorità, in subordine corruzione passiva, a suo carico il Consiglio di Stato (CdS) ha risolto (risoluzione n. __________ del __________) l’apertura di un’inchiesta disciplinare, affidandola alla Sezione delle risorse umane. Quest’ultima, con l’istanza qui in esame, chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale all’origine dell’inchiesta disciplinare.

  2. Come esposto in entrata, il procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la richiesta, ed il patrocinatore di PI 2 ha comunicato di non opporsi all’accesso agli atti.

  3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

  4. L'art. 34 cpv. 1 Lord determina la competenza dell'autorità di nomina a infliggere sanzioni disciplinari, con facoltà di delega per alcuni tipi di sanzione (cpv. 2). L'art. 37 Lord sancisce quindi al suo cpv. 1 che l'inchiesta disciplinare è condotta dall'autorità competente per infliggere le sanzioni, competenza che a sua volta può essere delegata ad istanze subordinate o a specialisti esterni.

L'apertura o meno di un procedimento disciplinare, come l'adozione o meno di provvedimenti cautelari, richiede anzitutto la raccolta di una prima documentazione che permetta di valutarne la necessità (cfr. P. BELLWALD, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, Berna 1985, p. 103 ss.; W. HINTERBERGER, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, S. Gallo 1986, p. 351 ss.). Gli accertamenti preliminari sono compiuti dall'autorità competente per l'adozione del provvedimento disciplinare e quindi sia dai superiori diretti sia dalla Sezione delle risorse umane, conformemente alla facoltà di delega prevista dagli art. 37 cpv. 2 Lord e 28 cpv. 5 RELord. Nel caso che ci occupa, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. __________ del __________, ha aperto nei confronti di PI 2 un'inchiesta disciplinare, affidandone la conduzione alla Sezione istante. La legittimazione dell'istante è pertanto data. Il CdS ha pure sospeso l'inchiesta in attesa delle prime risultanze del procedimento penale e, con effetto immediato, il suo funzionario, privandolo dello stipendio nella misura del 50%.

  1. Appare dato un interesse giuridico legittimo dell'istante. Il procedimento disciplinare persegue scopi diversi da quello penale. Entrambi perseguono in vero scopi sanzionatori e di prevenzione. Il secondo tende a tutelare, perlomeno per quanto riguarda la sostanza del diritto penale comune, beni giuridici particolarmente importanti dell'individuo e della collettività, quali la vita, la libertà, la personalità, la proprietà, o in altri termini l'ordine pubblico. Il primo, per contro, in modo meno discriminante, tende specificatamente ad assicurare la legalità e la correttezza della funzione e dell'attività amministrativa, che devono poter fondare, da un lato, su relazioni ordinate all'interno dell'amministrazione e, dall'altro lato, sull'affidamento e sulla fiducia di cui nei suoi confronti deve poter godere la collettività (cfr. W. HINTERBERGER, op. cit., p. 59; R. RHINOW / B. KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, BS 1990, n. 54 B I).

E' ben vero che la giurisprudenza ha stabilito che in linea di principio l'autorità amministrativa deve soprassedere alla decisione di sua competenza fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva, nella misura in cui la fattispecie o la sua qualifica giuridica siano rilevanti per la decisione medesima (DTF 106 IB 177, 109 Ib 203, 119 Ib 158, 121 II 214, 122 II 211). Questo avviene tuttavia per specifiche ragioni giuridiche, oltre che di economia processuale e di opportunità, per evitare di compromettere la sicurezza del diritto. Ciò non implica tuttavia che un comportamento senza rilevanza penale non abbia importanza a livello disciplinare. I due procedimenti sono di conseguenza indipendenti, nel senso che una sanzione disciplinare non pregiudica l'esito del processo e nemmeno il contrario (cfr. B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL, Traité de droit administratif, I, p. 519 ss.).

  1. L’istanza è accolta. I rappresentanti dell’istante potranno accedere agli atti presso il Ministero pubblico, concordando con quest’ultimo i tempi per la visione degli atti.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, vista la qualità dell’istante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

-,

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Schlagwörter

access to recordsdisciplinary inquirycriminal proceedingslegitimate interestprivacyautonomy of proceedingscost waiver

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Sezione delle risorse umane had a legitimate legal interest to inspect the criminal file

Extrahierter Entscheid

Yes. The applicant was entitled to access because it had been entrusted with the disciplinary inquiry and needed the file for that purpose.

Extrahierte Begründung

Article 27 CPP allows access when a legitimate legal interest prevails over privacy rights. The authority conducting the disciplinary inquiry had standing, and disciplinary and criminal proceedings are autonomous, even if connected in fact.

Kernrechtsfrage

Whether costs and court fees should be charged

Extrahierter Entscheid

No costs or court fees were levied because of the applicant's status.

Extrahierte Begründung

The court waived fees and costs in view of the nature of the applicant.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.