AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.285
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.285
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9.2/8.8.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo, in sede civile, degli incarti
penali relativi ad una delle parti in causa;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza in data 7/8.8.2006;
ritenuto che con scritto 8.8.2006 questa Camera ha chiesto alla
Pretura istante di precisare i motivi del richiamo;
preso atto dello scritto della Pretura istante del 1°/6.9.2006 e
dell’allegato, entrambi in evasione della richiesta dell’8.8.2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Presso
la Pretura istante è pendente una procedura di divorzio (inc. OA.__________).
In sede di udienza preliminare il pretore ha ammesso, tra le altre prove, anche
il richiamo (chiesto dalla moglie) dal Ministero pubblico di tutti i procedimenti
penali avviati contro una delle parti (marito).
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Il
Ministero pubblico ha recuperato i diversi incarti, ritenuto come l’unico
aperto (inc. MP __________) sia attualmente in polizia per la raccolta di informazioni
preliminari.
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L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
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Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
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si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
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è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
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è formulata dal titolare
dell’autorità giudiziaria richiedente.
-
Nel
presente caso, il richiamo appare generico e generalizzato. Questa Camera
ritiene pertanto di limitare la portata del richiamo agli incarti (non pochi)
nei quali le parti al procedimento civile sono coinvolte, per i quali è dato un
nesso diretto con l’incarto pendente presso la Pretura richiedente.
-
L’istanza
è parzialmente accolta. Gli incarti in questione saranno trasmessi direttamente
alla Pretura, che li ritornerà direttamente al Ministero pubblico.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
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L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
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La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addosserà alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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