AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.25
Data decisione, Autorità:
08.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.25
Lugano
8 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 18/20.1.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale
(inc. MP __________) a carico di __________ __________, nel quale è coinvolta
in qualità di vittima la minorenne __________, figlia dei coniugi parti alla procedura
di stato pendente presso la Pretura istante;
premesso che nella propria istanza il pretore chiede a questa Camera
di decidere il grado di accessibilità dell’incarto richiamato;
premesso inoltre che questa Camera, con riguardo alla stessa fattispecie,
ha respinto in data 20.6.2005 un’istanza di accesso agli atti del medesimo
procedimento penale formulata dalla convenuta in causa civile (inc. __________);
richiamate le osservazioni 27/31.1.2006 del curatore di __________,
che si oppone all’accesso agli atti e, in via subordinata, chiede che l’accesso
agli atti sia limitato al solo giudice civile;
richiamate altresì le osservazioni 1.2.2006 del procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi, che consente all’istanza di accesso agli atti, rilevando
nondimeno che tale facoltà dovrà essere limitata al solo giudice civile;
richiamate le osservazioni 2/3.2.2006 del patrocinatore di PI 3, che
chiede di accogliere l’istanza;
richiamate infine le osservazioni 3.2.2006 del patrocinatore di PI 2,
che non si oppone all’istanza a condizione che l’accesso agli atti sia limitato
al solo giudice civile, ad esclusione delle parti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Tra
PI 2 e PI 3 è pendente presso la Pretura istante un’azione di divorzio (inc.
OA.__________); nel contesto di tale procedura il pretore deve decidere dell’affidamento
dei figli. Con ordinanza 12.1.2006 questi ha tra l’altro ammesso il richiamo degli
atti del procedimento penale (inc. MP __________) a carico di __________ __________,
nel quale è coinvolta in veste di vittima la minorenne __________, figlia di entrambe
le parti alla procedura di stato.
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Come
esposto in entrata, a parte la madre, tutte le altre parti concordano al
massimo con la concessione di un accesso agli atti del richiamato incarto
penale limitatamente alla sola persona del giudice civile.
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L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art.
8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
-
Giova
anzitutto richiamare quanto esposto da questa Camera con decisione 20.6.2005
(inc. CRP __________), con la quale aveva negato l’accesso agli atti alla madre
di __________: quanto allora esposto non ha certo perso di attualità e di
fondamento fattuale e giuridico.
-
Nel
presente caso, considerato che l’incarto penale riguarda un imputato non parte
al procedimento civile, considerata la delicatezza delle imputazioni oggetto
del procedimento penale, considerata la situazione familiare litigiosa e la
volontà espressa da __________, l’accesso agli atti può essere concesso
limitatamente alla sola persona del giudice civile, ritenuta l’importanza
della decisione che è chiamato a rendere riguardo all’affidamento dei figli. In
nessun caso potrà estrarre copie degli atti penali, e nelle decisioni che dovrà
rendere, il giudice civile dovrà evitare di menzionare atti o stralci di atti
nell’interersse di __________ e di __________ __________, quest’ultimo non
parte alla procedura civile ed a questa procedura.
-
L’istanza
è parzialmente accolta. Il giudice civile (e lui solo) potrà ispezionare gli
atti presso il TPC.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico dellaIS 1, __________, che le
addosserà alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
2 patr. da: PR 1
- PI 3
3 patr. da: PR 2
- PI 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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