Admissibility of recusal request against prosecutor

60.2006.216Übriges Gericht24.07.2006Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

IS 1 asked the Criminal Appeals Chamber of the Ticino Court of Appeal to recuse/exclude public prosecutor PI 1 from all proceedings involving a named lawyer. The chamber held that IS 1 had no standing to bring a recusal request because he was neither a party nor a witness in any criminal case. It also refused to deal with the filing insofar as it was framed as a supplementary report to the supervisory authority. The request was therefore declared inadmissible, and no costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 43 cpv. 2 CPP; standing to seek recusal in criminal proceedings is reserved to the parties indicated by statute. A third person who is neither party nor witness lacks standing to request the recusal or exclusion of a prosecutor or judge. Such concerns may be raised, if at all, through other channels, such as a report to the supervisory authority, but not by a recusal motion. Where standing is lacking, the request is inadmissible in limine (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2006.216

Data decisione, Autorità: 24.07.2006, CRP

Titolo: istanza di esclusione/ricusa nei confronti del procuratore pubblico. ricevibilità.

Incarto n. 60.2006.216

Lugano 24 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/19.6.2006 presentata da

IS 1

di

ricusa/esclusione del procuratore pubblico PI 1 da tutti i procedimenti in cui è coinvolto l’avv. __________, __________;

richiamato lo scritto 3.7.2006 del procuratore pubblico PI 1, con il quale apporta alcune precisazioni con riferimento al testo dell’istanza;

richiamato lo scritto 7/10.7.2006 di replica dell’istante;

richiamato lo scritto 13.7.2006 di duplica del procuratore pubblico, nel quale solleva dei dubbi riguardo alla legittimazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con segnalazione del 30.9.2005 al Consiglio della magistratura, l’istante ha stigmatizzato il fatto che il procuratore pubblico PI 1 non si fosse escluso in un procedimento penale (in relazione all’inchiesta relativa alle gestione di alcuni immobili della __________) nel quale l’avv. __________ funge da patrocinatore di una delle parti, e ciò in considerazione del fatto che la moglie del procuratore pubblico lavora presso lo studio __________.

b. Il Consiglio della magistratura ha deciso in data 6.6.2006 (inc. __________) di non dare seguito alla segnalazione. Nella stessa decisione, in particolare al punto 9, il Consiglio della magistratura scrive che “Dovesse, tuttavia, stare indagando in altre fattispecie in cui l’avv. __________ (o l’avv. __________) è coinvolto come patrocinatore di una parte, il procuratore IS 1 dovrà notificare alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello, ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CPPT, la propria situazione, così da provocare una decisione vincolante da parte dell’organo preposto alla verifica dei casi di esclusione.”

c. In ossequio a questa decisione, il procuratore pubblico ha presentato un’istanza in data 16.6.2006 a questa Camera, sottoponendo la sua situazione ed i casi nei quali l’avv. __________ è patrocinatore di una parte. Questa Camera ha evaso tale istanza con decisione di principio del 24.7.2006 (inc. CRP __________), nella quale ha indicato quali sono i criteri per interpretare la nozione di colleghi di studio ai sensi dell’art. 40 lit. d CPP.

d. Con la presente istanza 16/19.6.2006, l’istante ha chiesto la ricusa/l’esclusione del procuratore pubblico PI 1 da tutti i procedimenti in cui l’avv. __________ è coinvolto direttamente o indirettamente. L’istanza è intitolata anche “Segnalazione complementare di altri casi di conflitto d’interessi del PP __________” ed è stata trasmessa in copia anche al Consiglio della magistratura.

e. Nella sua veste di , l’istante ha pure presentato __________ in data 19.6.2006 () al __________ sul medesimo tema.

in diritto

  1. Preliminarmente è pacifico che questa Camera, in ossequio alle norme sull’organizzazione giudiziaria ed al principio della separazione dei poteri, non sia chiamata ad esprimersi sull’istanza in quanto “Segnalazione complementare” (copia della presente decisione sarà inviata al Consiglio della magistratura): men che meno deve prendere posizione sull’interpellanza o intervenirvi in un qualche modo.

  2. In relazione all'istanza di ricusa/esclusione, si pone preliminarmente un quesito di legittimazione. L’art. 43 cpv. 2 CPP riserva il diritto di ricusa alla parte civile, all’accusato o al procuratore pubblico (se il caso di ricusa riguarda un giudice). Come ricorda la giurisprudenza di questa Camera (sentenza del 19.12.1979 in re M., la cui massima è pubblicata in REP. 1980 p. 385), un testimone non è legittimato a proporre l’esclusione o la ricusa di magistrati penali in quanto non è parte al procedimento penale.

  3. Questo vale a maggior ragione nel presente caso, in cui l’istante non pretende di essere parte ad un qualsivoglia procedimento, e neppure è chiamato in causa come testimone. Egli interviene come __________, preoccupato soprattuto del funzionamento degli organi giudiziari.

In ossequio al principio della __________, simili interventi possono eventualmente essere operati in __________ (come peraltro ha fatto l’istante, con la ricordata __________ del __________), o come segnalazione al Consiglio della magistratura, ma non con istanza di ricusa o di esclusione.

  1. L’istanza va respinta in ordine, in quanto irricevibile, per difetto di legittimazione.

  2. Nel presente caso, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 40 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è irricevibile.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

recusalstandingcriminal procedureprosecutorinadmissibilitysupervisory authority

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the applicant was entitled to request the prosecutor's recusal/exclusion

Extrahierter Entscheid

No. The applicant was not a party to any criminal proceeding and was not being heard as a witness; therefore he lacked standing to file a recusal or exclusion request.

Extrahierte Begründung

Under Art. 43 cpv. 2 CPP, the right to seek recusal is reserved to the civil party, accused, or public prosecutor in cases concerning a judge. The chamber reiterated its case law that a witness is not a party and cannot request recusal. Here, the applicant intervened only as a concerned third person, so such matters could at most be raised through other procedural channels or a report to the supervisory authority.

Kernrechtsfrage

Whether the chamber had to rule on the 'supplementary report' aspect of the filing

Extrahierter Entscheid

No. The chamber would not address the filing insofar as it was a supplementary report, given separation of powers and the competence of the supervisory body.

Extrahierte Begründung

The chamber stated that it was not called upon to deal with the submission as a report and would not intervene in the related interpellation; a copy of the decision would be sent to the Consiglio della magistratura.

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