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Numero d'incarto:
60.2006.17
Data decisione, Autorità:
08.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante.
Incarto n.
60.2006.17
Lugano
8 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 9/12.1.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso ai verbali ed ai relativi allegati
del procedimento penale a suo tempo aperto nei suoi confronti e di PI 1 (inc.
MP __________) ed attualmente pendente presso il Tribunale federale a seguito
di ricorso presentato dal procuratore pubblico in data 11.10.2005;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
in data 12.1.2006 l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;
richiamate le osservazioni 16.1.2006 del patrocinatore di PI 1, che
si oppone alla richiesta;
richiamate altresì le osservazioni 18/19.1.2006 del procuratore
pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il
Ministero pubblico ha a suo tempo aperto un procedimento penale nei confronti
di PI 1 e del qui istante (inc. MP __________) per reati di tipo economico.
Come comunicato dal procuratore pubblico nel suo scritto di trasmissione del
12.1.2006, nei confronti di IS 1 l’allora magistrato inquirente Emanuele
Stauffer ha emanato in data 27.11.2002 un decreto di abbandono, mentre nei confronti
di PI 1 ha emanato un atto d’accusa in data 25.11.2005. Contro la decisione
della competente Corte delle assise criminali è stato poi interposto ricorso
alla CCRP e successivamente, in data 11.10.12005, ricorso al Tribunale
federale: il procedimento è tuttora pendente presso l’Alta Corte.
-
Con
istanza 9.1.2006, il patrocinatore di IS 1 chiede di avere copia di tutti i
verbali e dei relativi allegati del procedimento penale, e ciò dovendo
promuovere una causa civile con attinenza ai fatti oggetto dell’inchiesta.
-
Al
preavviso favorevole del procuratore pubblico si contrappone quello negativo
espresso dal patrocinatore di PI 1. Per quest’ultimo l’istante è stato oggetto
di un decreto di abbandono, non si è costituito parte civile, ed era quindi
solo testimone. Il richiamo dell’incarto penale potrà se del caso essere
operato in sede civile; in conclusione, per PI 1 l’istante non ha un legittimo
interesse giuridico a ricevere copia degli atti richiesti.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Nel
presente caso è pacifico che l’istante è stato coaccusato fino al momento
dell’emanazione della decisione di abbandono, praticamente contestuale
all’emanazione dell’atto d’accusa a carico di PI 1. Di conseguenza l’istante
era parte al procedimento penale. Egli deve quindi ricorrere alla procedura
prevista dall’art. 27 CPP. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP
si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che
il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Gli stessi lavori preparatori ricordano pure che, per le ex parti, dopo la
conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
Nel
presente caso è dato un interesse giuridico legittimo a favore dell’istante,
ritenuto il suo ruolo di parte (quale coaccusato) al procedimento penale, e
ritenuta pure la sua intenzione di promuovere un’azione civile con attinenza ai
fatti oggetto del procedimento penale. Contrariamente a quanto osservato dal
patrocinatore di PI 1, tale interesse sussiste anche prima della promozione
della causa civile, onde permettergli di valutare i documenti esistenti prima
di adire il giudice civile.
-
L’istanza
è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’incarto potrà avvenire presso il
Ministero pubblico.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
1 patr. da: PR 2
- PI 2
- PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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