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Numero d'incarto:
60.2005.411
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.411
Lugano
13 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.11/1.12.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo di un incarto penale pendente
presso questa Camera (inc. __________);
richiamate le osservazioni 5.12.2005 del procuratore pubblico PI 1,
con le quali comunica il proprio nulla osta;
richiamate altresì le osservazioni 12/13.12.2005 del patrocinatore
di PI 3, che conferma l’accordo alla trasmissione degli atti;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Tra PI 2
e PI 3 è pendente presso la Pretura istante una procedura esecutiva (inc. EF.__________).
Nel quadro della medesima è stato richiamato l’incarto __________ pendente
presso questa Camera: il pretore ha ammesso tale richiamo, per cui ha presentato
questa istanza.
2.Come
esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Questa Camera non ha
preso la propria decisione, anche se imminente.
-
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato
e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche
in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali
diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al
procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato
accesso agli atti.
5.Nel
presente caso è dato una connessione tra la procedura esecutiva ed il
procedimento penale richiamato. Non ci sono interessi di terzi in discussione.
6.L’istanza
è pertanto accolta. L’incarto __________, con il relativo incarto del MP (inc. __________),
sono trasmessi direttamente alla Pretura istante, che dovrà ritornarli entro
due mesi a questa Camera perché possa procedere alla decisione di sua
pertinenza.
7.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua
volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico dellaIS 1, __________, che le
addosserà alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
2 patr. da: PR 1
- PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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