AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.121
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.121
Lugano
20 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 21/25.4.2005 – completata il 27/28.4.2005 – presentata dalla
IS 1
tendente ad
ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale attualmente pendente
presso questa Camera, inc. __________;
richiamato lo scritto
29.4/2.5.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica di non
aver particolari osservazioni da formulare, e si rimette al giudizio di questa
Camera;
richiamate le
osservazioni 29.4/2.5.2005 del patrocinatore legale di PI 1, che si oppone al richiamo
atti, sostenendo che la controparte in sede civile avrebbe potuto produrre in
quella sede i documenti contenuti nell’incarto penale, che poi sono unicamente
quelli della denunciante, poiché il Ministero pubblico ha emesso un decreto di
non luogo a procedere senza procedere con atti di informazioni preliminari;
ritenuto che PI
2 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
-
Presso
la IS 1 è pendente, a seguito di istanza dell’11.2.2005, una procedura speciale
(__________) tra PI 1 e PI 2. All’udienza di discussione della causa del
20.4.2005, la parte resistente ha notificato quale mezzo di prova il richiamo
da questa Camera dell’intero incarto penale n. __________, richiamo ammesso dal
segretario assessore con decisione presa seduta state. Per concretamente
procedere al richiamo, il segretario assessore ha scritto in data 21.4.2005 a
questa Camera, che a sua volta con missiva 25.4.2005 l’ha invitato a precisare
la richiesta alla luce delle esigenze dell’art. 27 CPP. Con successivo scritto
27.4/28.4.2005, oggetto della presente decisione, il segretario assessore
presentava un’istanza motivata.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità
richiedente;
-
è compatibile con il codice di rito applicabile a
quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria
richiedente.
L’interesse
legittimo appare in questi casi pacifico considerato anche la coincidenza delle
parti in sede penale ed in sede civile. L’autorità richiedente, che pure è
vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la
preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone
implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso
dell’atto richiesto dalle parti.
-
Le
obbiezioni all’accesso agli atti formulate a questa Camera dal patrocinatore di
PI 1 in data 29.4/2.5.2005 sono di natura procedurale civile, e solo avanti al
segretario assessore potevano concorrere ad un’eventuale decisione di rifiuto
del richiamo, che in realtà è stato ammesso. Posto che questa Camera non può
certo intervenire nella causa civile pendente presso la Pretura istante, nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i
documenti richiesti verranno trasmessi da questa Camera direttamente alla
Pretura istante, con preghiera di ritornarli dopo un termine di sessanta giorni.
-
Data
la particolarità della procedura, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per tutti questi
motivi,
visti l’art. 27
CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
t
erzi implicati
- PI 1
1 patr. da: PR 1
- PI 2
2 patr. da: PR 2
- PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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