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Numero d'incarto:
53.2002.27
Data decisione, Autorità:
17.07.2002, TRAM
Incarto n.
53.2002.00027
Lugano
17 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sullla petizione 15 marzo 2002 di
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente il versamento dell'indennità per funzione
manuale;
vista la risposta 19 aprile 2002 della Sezione delle
risorse umane (SRU), chiedente il rigetto della petizione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'attore __________ ha iniziato nel 1985
a lavorare per il Cantone, quale operaio qualificato (falegname) presso
l'__________; lo stipendio iniziale era quello della 16a classe con quattro
aumenti;
che allo stipendio era abbinata un'indennità
annua per funzione manuale, che veniva versata assieme alla 13a mensilità;
che a partire dal 1° gennaio 1991,
l'indennità in questione è stata aumentata da fr. 1'000.00 a fr. 2'000.00;
che il 26 luglio 2001 l'attore ha rassegnato
le dimissioni per il 31 ottobre seguente;
che con l'ultimo stipendio lo Stato ha
versato all'attore 10/12 della 13a mensilità, ma non la quota parte
dell'indennità per funzioni manuali;
che contro la predetta determinazione,
confermata con decisione 4 marzo 2002 della SRU, __________ è insorto davanti
al Consiglio di Stato, chiedendo il versamento dell'indennità per funzione
manuale pro rata temporis;
che, ravvisando nella pretesa avanzata
dall'insorgente una contestazione pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego,
il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo
per competenza;
che, pur ammettendo che "dal testo
di legge risulta poco chiaro se l'indennità che viene versata a coloro che
svolgono un'attività manuale spetta di diritto anche a coloro che hanno cessato
l'attività lavorativa prima del 31 dicembre per proprie dimissioni",
la SRU chiede il rigetto della petizione, contestando integralmente le tesi
dell'insorgente;
Considerato, in
diritto
che la petizione è ricevibile in ordine
giusta gli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che con norma transitoria del 25 ottobre
1988 (BU 88, 345) è stata introdotta nella LStip, per gli anni 1988, 1989 e
1990, un'indennità fissa e straordinaria di fr. 1'000.00, non assicurabile a
Cassa pensioni, a favore dei dipendenti che svolgevano funzioni manuali e che erano
retribuiti con una classe inferiore o uguale alla 21a; la disposizione
stabiliva che l'indennità sarebbe stata versata in aggiunta alla 13a mensilità;
che con emendamento del 25 gennaio 1991 (BU
1991, 34) l'indennità è stata aumentata a fr. 2'000.00 all'anno, senza limitazioni
di tempo;
che l'indennità in questione, anche se non è
assicurata alla Cassa pensione, è ormai da considerare come inscindibilmente abbinata
allo stipendio, con il quale deve essere versata una volta all'anno assieme
alla 13a mensilità;
che l'abbinamento dell'indennità per
funzioni manuali alla 13a mensilità giustifica che segua le sorti di
quest'ultima;
che, avendo lo Stato versato all'attore la
13a mensilità pro rata, il rifiuto di versare 10/12 della controversa
indennità non può essere tutelato;
che nulla giustifica che l'indennità in
questione venga versata pro rata ai dipendenti che lasciano il servizio
per pensionamento e negata invece a quelli che rassegnano le dimissioni nel
corso dell'anno;
che la petizione va quindi accolta,
condannando lo Stato a versare all'attore fr. 1'666.65 (10/12 di fr. 2'000.00),
oltre interessi del 5% a partire dal 1° novembre 2001;
che, dato l'esito, non si preleva tassa di
giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 3 cpv. 3 legge sulla
rivalutazione degli stipendi del 25 gennaio 1990; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- La
petizione è accolta.
§ Di conseguenza, lo Stato verserà a __________
fr. 1'666.65 oltre agli interessi del 5 % a partire dal 1° novembre 2001.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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