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Numero d'incarto:
53.2001.2
Data decisione, Autorità:
04.10.2001, TRAM
Incarto n.
53.2001.00002
Lugano
4 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 28 maggio 2001 di
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
"la restituzione, con relativi interessi
dell'importo totale dello stipendio decurtato a parti-re dal mese di settembre
2000 e fino ad aprile 2001";
vista la risposta 27 giugno 2001 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
ha iniziato a lavorare per lo Stato nel novembre del 1982 quale funzionaria
amministrativa. Nel 1997 è entrata in aperto conflitto con i suoi superiori per
essersi rifiutata di svolgere un lavoro manuale, esulante, a suo avviso, dalle
mansioni affidatele.
Il 1. novembre 1998 l'attrice è stata
trasferita presso la centrale operativa della __________, dove ha ottenuto
qualifiche deludenti. Dopo aver partecipato senza successo a diversi concorsi,
si è ammalata (sindrome ansiosa), rimanendo assente dal lavoro per tre
settimane a partire dal 10 maggio 1999.
Superando la riluttanza dell'interessata, il
15 giugno 1999 la Divisione della giustizia ha deciso di trasferirla
all'ufficio del __________ di __________. L'attrice ha iniziato a lavorarvi il
16, ma già a partire dal giorno seguente si è nuovamente ammalata (sindrome
depressiva agitata reattiva), rimanendo assente dal lavoro per 106 giorni
consecutivi. Il 6 ottobre 1999 __________ ha ripreso l'attività al 50%, ma solo
per tre settimane, interrotte da un'ulteriore assenza di 9 giorni per malattia.
L'8 novembre 1999 l'attrice è ricaduta in
malattia (sindrome depressiva da disadattamento), rimanendo ininterrottamente assente
per oltre 14 mesi, sino al 1. febbraio 2001.
Il 23 dicembre 1999 il medico cantonale
aggiunto ha informato la Sezione delle risorse umane che, stando al medico
curante, la malattia era "dovuta essenzialmente a una conflittualità
sul posto di lavoro", precisando comunque, che la stessa era "abile
al lavoro al 100% da subito in qualsiasi altro posto".
A partire dal 1. settembre 2000 lo Stato le
ha dimezzato lo stipendio in applicazione dell'art. 23 cpv. 1 LStip.
Il 15 gennaio 2001 __________ ha iniziato
uno sciopero della fame per rivendicare l'attribuzione di un posto di lavoro
conforme alle sue aspettative. Il 12 febbraio 2001 lo Stato l'ha esaudita,
creandogliene uno presso la __________, dove l'ha trasferita come funzionaria
amministrativa soprannumeraria alle stesse condizioni di stipendio, che è
tuttavia stato integralmente ripristinato soltanto al partire dal 13 aprile
2001.
B. Con
petizione 28 maggio 2001 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, ponendo a giudizio la domanda riprodotta
in epigrafe.
A mente dell'attrice, la riduzione dello
stipendio applicatale sarebbe ingiustificata, poiché l'assenza per malattia
sarebbe dovuta all'inadeguatezza del posto di lavoro affidatole. A sostegno
della sua tesi l'attrice si richiama al rapporto 23 dicembre 1999 inviato dal
medico cantonale alla Sezione delle risorse umane.
L'attrice rileva inoltre di aver manifestato
a più riprese la propria disponibilità a riprendere il lavoro in qualsiasi
altro posto.
C. All'accoglimento
della petizione si è opposto lo Stato, negando qualsiasi carattere
professionale alla malattia dell'attrice e rilevando che sarebbero anzi date le
premesse per disdire il rapporto d'impiego.
D. In sede di
replica e di duplica le parti hanno precisato le tesi addotte in precedenza,
confermandosi nelle rispettive domande.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 LOrd. L'attrice
è una dipendente dello Stato. La contestazione riguarda inoltre il rapporto d'impiego
ed è di natura pecuniaria.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l'attrice sollecita peraltro
l'assunzione di particolari prove.
- 2.1.
Giusta l'art. 23 cpv. 1 LStip in caso di malattia o infortunio non
professionale, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il
dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e il
50% per i successivi 360. Se è iscritto alla Cassa pensioni gli sono in ogni
caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento.
Se dopo almeno due anni dall'inizio della
prima assenza per malattia il dipendente riprende il lavoro in modo continuato
per più di tre mesi, egli riacquista il diritto di ricevere lo stipendio in
caso di assenza secondo i capoversi da 1 a 5 (art. 23 cpv. 6 LStip).
Per inizio del periodo biennale di assenza
ai sensi dell'art. 23 LStip, si intende l'assenza superiore a 15 giorni
consecutivi. Durante il periodo biennale di assenza, per stabilire lo stipendio
secondo l'art. 23 cpv. 1 e 3 LStip, sono computate tutte le assenze (art. 45
cpv. 1 RDS).
2.2. Nell'evenienza concreta, l'attrice ha
iniziato il 10 maggio 1999 a rimanere assente dal lavoro per malattia per un
periodo superiore a 15 giorni consecutivi. Dopo 22 giorni di assenza, ha
ripreso il lavoro, ma solo per 15 giorni. Il 17 giugno 1999 si è nuovamente
assentata per malattia (sindrome depressiva), rimanendo ininterrottamente
assente dal lavoro sino al 5 ottobre seguente. Dopo aver lavorato per una
settimana, ha accumulato altri 9 giorni di assenza. Ripresa l'attività il 23
ottobre 1999, ha poi lavorato altre due settimane, interrompendola
ulteriormente l'8 novembre seguente, data a partire dalla quale è rimasta a casa
per malattia sino alla fine di gennaio del 2001.
Non avendo ripreso il lavoro in modo
continuato per più di tre mesi, i brevi periodi di lavoro registrati fra il 10
maggio 1999 e la fine di gennaio del 2001, non hanno riconferito all'attrice il
diritto di ricevere lo stipendio secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 LStip. L'art. 23
cpv. 6 LStip non torna applicabile.
Stando ai tabulati delle assenze, nel corso
del 1999 l'attrice ha accumulato 195 giorni di assenza. A partire dal 13 giugno
2000 (166° giorno dell'anno) il suo stipendio avrebbe pertanto dovuto essere
dimezzato giusta l'art. 23 cpv. 1 LStip. Lo Stato ha tuttavia continuato a
versarglielo pieno, per altri due mesi, riducendoglielo al 50% soltanto a
partire dal 1. settembre 2000.
L'attrice ha continuato a rimanere assente
dal lavoro per malattia durante tutto il 2000 e per tutto il mese di gennaio
2001, riprendendo l'attività soltanto all'inizio del seguente mese di febbraio,
dopo essere stata trasferita ai servizi della Cancelleria dello Stato. Pur
avendo ripreso il lavoro a tempo pieno, lo Stato ha mantenuto la riduzione
dello stipendio al 50% sino alla metà del mese del seguente mese di aprile,
allo scopo di recuperare lo stipendio versato in eccedenza nel periodo compreso
tra la metà di maggio e la fine di agosto del 1999.
Dal profilo formale, siffatto modo di
procedere non va esente da critiche: una breve spiegazione scritta avrebbe
forse evitato la presente contestazione. Dal profilo sostanziale, il conteggio
resiste invece alle censure dell'attrice, poiché è ancora a favore di
quest'ultima, considerando che il periodo di recupero (78 giorni) è leggermente
inferiore al ritardo (80 giorni) con cui lo Stato è intervenuto a dimezzare lo
stipendio.
Le contestazioni dell'attrice, tuttavia, non
vertono tanto sui conteggi, quanto piuttosto sulla legittimità della riduzione,
a suo parere ingiustificata, essendo la causa della sua malattia da ricondurre
all'atteggiamento assunto dallo Stato nei suoi confronti.
- 3.1. In
deroga a quanto dispone il cpv. 1, l'art. 23 cpv. 3 LStip stabilisce che in
caso di assenza per infortunio o malattia professionali il dipendente
percepisce l'intero stipendio per due anni. In queste ipotesi, non si applica
alcuna riduzione dello stipendio. Secondo l'art. 9 LAINF, sono malattie
professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze
nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale. Il
Consiglio federale compila l'elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle
malattie provocate da quest'ultimi (cpv. 1). Sono inoltre considerate
professionali anche altre malattie, di cui è provato che siano state causate
esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività
professionale (cpv. 2).
Questa clausola generale mira a colmare
eventuali lacune dell'elenco delle sostanze nocive e delle malattie
professionali allestito dal Consiglio federale. Il presupposto della causa
esclusiva o preponderante di cui all'art. 9 cpv. 2 LAINF è soddisfatto, quando
la malattia professionale è provocata almeno nella misura del 75% dall'attività
lavorativa (DTF 119 V 200 consid. 2b). Anche la clausola generale prevista dall'art.
9 cpv. 2 LAINF presuppone un rischio per la salute tipico di una certa attività
professionale. La malattia deve essere riconducibile almeno nella misura
suindicata all'esercizio dell'attività lavorativa in quanto tale (STF
07.09.1999 in re C. consid. 6a/bb).
3.2. Prescindendo dalla breve assenza
registrata dall'insorgente quando lavorava ancora alla centrale operativa della
polizia (10-31.05.1999), l'attrice si è ammalata in modo continuato e duraturo
il 17 giugno 1999, data in cui avrebbe dovuto iniziare a lavorare presso l'ufficio
__________ di __________.
I medici che l'hanno visitata hanno
diagnosticato una sindrome depressiva da disadattamento (dr. __________) o
reattiva (dr. __________) al posto di lavoro.
Ora, è evidente che la malattia non è stata
provocata dall'esercizio dell'attività lavorativa alla quale l'attrice è stata
assegnata, ma dal trasferimento in quanto tale, al quale essa ha tentato di
opporsi ancor prima che fosse disposto dall'autorità. Non è quindi soddisfatto
il requisito dell'art. 9 cpv. 2 LAINF, che considera professionale soltanto la
malattia causata dall'esercizio dell'attività lavorativa come tale.
Invano si richiama l'attrice al certificato
23 dicembre 1999 del medico cantonale aggiunto attestante un'asserita "conflittualità
sul posto di lavoro"; evenienza, questa, che a determinate condizioni
potrebbe portare al riconoscimento dell'esistenza di una malattia
professionale. Negli atti non v'è traccia di alcuna situazione di conflittualità
sul posto di lavoro, che permetta di attribuire la malattia dell'attrice
all'esercizio dell'attività professionale. Quando l'attrice si è ammalata non
aveva svolto alcuna attività connessa al nuovo posto di lavoro. La malattia non
è quindi riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa, ma al posto di lavoro
in quanto tale, che l'attrice si è rifiutata di assumere, persistendo in questo
suo rifiuto sin quando l'autorità, cedendo alle pressioni di uno sciopero della
fame, messo in atto dalla stessa attrice, anziché rescindere il rapporto
d'impiego per assenza di durata superiore a 18 mesi (art. 60 cpv. 1 lett. c
LOrd), le ha creato un posto di lavoro presso la __________, dove l'ha trasferita
come unità lavorativa soprannumeraria.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la petizione, palesemente infondata,
va quindi respinta.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico dell'attrice secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 67 LOrd; 23 LStip; 3, 18, 28, 71;
dichiara
e pronuncia:
-
La
petizione è respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dell'attrice.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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