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Numero d'incarto:
53.2000.36
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
53.2000.00036
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 16 agosto 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente
- La petizione è accolta.
Conseguentemente la Repubblica e Cantone del
Ticino è condannata a versare alla signora __________, la somma di fr. 2'542,35
oltre a rilasciare alla stessa un attestato di lavoro come richiesto nei
considerandi.
- Con protesta di tasse, spese e ripetibili.
vista la risposta 10 ottobre 2000 della Sezione delle
risorse umane chiedente:
In ordine
-
La petizione è respinta quo alla richiesta di
rilascio dell'attestato di lavoro.
-
Protestate tasse, spese e ripetibili.
Nel merito
-
La petizione è respinta.
-
Protestate tasse, spese e ripetibili.
preso atto della replica 14 novembre 2000 e della
duplica 15 dicembre 2000;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
l'attrice __________ è stata alle dipendenze dello Stato dal 1° gennaio 1997 al
31 dicembre dello stesso anno in qualità di medico assistente all'80% presso
l'__________ la risoluzione con la quale le è stato attribuito l'incarico
specificava che le sarebbe stato corrisposto uno stipendio fisso lordo mensile
di fr. 6'856.05 pagabile conformemente all'art. 22 Lstip e che il rapporto di
impiego avrebbe sottostato alle vigenti norme della LOrd, così come ad ogni
altra disposizione in materia;
che in occasione di un colloquio intercorso
il 18 novembre 1997 i vertici dell'__________ hanno comunicato alla
collaboratrice che l'incarico non sarebbe stato rinnovato; tale decisione è
stata confermata per iscritto il 26 novembre seguente;
che cessato il rapporto alla scadenza
prevista, __________ ha chiesto il rilascio di un attestato di lavoro e
rivendicato il pagamento di spese di trasferta, indennità di picchetto, perizie
e partecipazioni a commissioni;
che il 1°luglio 1998 il direttore della
Divisione della salute pubblica ha trasmesso all'assicuratore di protezione
giuridica dell'attrice il certificato di lavoro, proponendogli nel contempo di
liquidare la vertenza in corso mediante il pagamento di complessivi fr.
5'085.70: fr. 2'383.85 quale rimborso di spese di trasferta, fr. 1'297.70 a
titolo di indennità di picchetto e fr. 1'404.15 per un mandato peritale
concernente il __________;
che dopo un nutrito scambio di
corrispondenza in esito al quale il contenzioso sembrava pressoché giunto a
soluzione, il 19 luglio 1999 il giurista del DOS ha fatto avere a __________ un
nuovo attestato di lavoro, maggiormente dettagliato rispetto al precedente; il
mese seguente lo Stato ha versato alla ex dipendente tutte le spettanze riconosciutele;
che non ritenendosi completamente tacitata,
__________ ha adito il Tribunale cantonale amministrativo mediante petizione 14
agosto 2000, ponendo a giudizio le domande riprodotte in epigrafe; la
comparente pretende in sostanza un attestato di lavoro conforme alla bozza che
essa stessa ha redatto e l'ulteriore pagamento di 52 ore di lavoro
straordinario, nonché di 4 giornate di recupero non effettuate;
che con risposta 10 ottobre 2000 la SRU ha
chiesto di respingere la petizione laddove ricevibile, rilevando in particolare
come l'attrice fosse tenuta per legge a compensare eventuali straordinari nella
forma del congedo;
che in sede di replica e di duplica le parti
si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive, tesi allegazioni e
domande;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni
di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra lo Stato e i
dipendenti cantonali sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo
quale istanza unica; con riserva di quanto si dirà in appresso la petizione è
quindi ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la pretesa dell'attrice di farsi
rilasciare un attestato di lavoro corrispondente a quello da lei redatto
risulta improponibile; questo aspetto del contenzioso non rientra nel novero
delle controversie patrimoniali suscettibili di essere deferite davanti a
questo Tribunale in via di azione diretta (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, N. 5b ad art. 71);
che quand'anche fosse stata ammissibile, la
richiesta avrebbe dovuto essere disattesa; in effetti, l'ultimo certificato
rimesso a __________ (doc. D) contiene tutte le indicazioni previste all'art.
51 LOrd, è oggettivamente completo pur non addentrandosi nei dettagli, permette
di inquadrare con sufficiente chiarezza l'attività svolta sull'arco di 12 mesi
e non presenta alcuna connotazione negativa;
che l'attrice afferma di aver effettuato ben
52 ore di lavoro straordinario e di non aver potuto usufruire di 4 giornate di
recupero; dato che le è stato impossibile compensare tali prestazioni con del
tempo libero prima della scadenza dell'incarico, pretende un'indennità di fr.
2542.35 già dedotta la liquidazione versatale dallo Stato posteriormente alla
cessazione del rapporto d'impiego;
che secondo l'art. 71 LOrd il lavoro
straordinario deve rivestire carattere eccezionale e deve essere recuperato, in
linea di principio, nella forma del congedo; le ore straordinarie effettuate dagli
impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla 30.a - soggiunge il
cpv. 3 della medesima norma - sono compensate unicamente nella forma del congedo;
che quest'ultima disposizione, al pari di
analoghe previste nello statuto dei funzionari della Confederazione e di altri
cantoni, si fonda sull'idea mutuata dall'economia privata secondo la quale i
funzionari di rango superiore devono assumersi responsabilità e oneri
supplementari la cui retribuzione è già compresa nello stipendio di quadro che
viene loro riconosciuto; se un'attività esige regolarmente il superamento dell'orario
abituale, la situazione va risolta adottando misure di natura organizzativa e
non prestando ore supplementari di lavoro a pagamento (GAAC 60.73 p. 655);
che in concreto, tenuto conto del suo grado
di occupazione, __________ ha percepito un salario di gran lunga superiore a
quello annuo massimo di fr. 100'582.- previsto nel 1997 per la 30. classe di
stipendio (cfr. DE sull'indennità di rincaro 1997, BU 1996 p. 457), per cui la
regola sancita dall'art. 71 cpv. 3 LOrd le tornava certamente applicabile;
che di principio l'attrice avrebbe quindi
dovuto compensare le ore di lavoro straordinarie nella forma del congedo e
questo prima della cessazione del rapporto d'impiego;
che l'interessata ha saputo che l'incarico
non le sarebbe stato rinnovato già il 18 novembre 1997; aveva dunque tutto il
tempo - quasi un mese e mezzo - per organizzare adeguatamente il recupero degli
straordinari prestati fino a quel momento;
che in particolare avrebbe potuto terminare
la propria attività prima del 5 dicembre 1997, giorno in cui ha lasciato
definitivamente l'__________ per godersi 9 giorni di vacanze arretrate (cfr.
registrazione degli orari di lavoro del mese di dicembre 1997);
che d'altra parte, dalla documentazione
prodotta dalla comparente medesima, segnatamente dalle registrazioni degli
orari di lavoro dell'anno 1997, non risulta affatto il cospicuo numero di ore
straordinarie rivendicato in questa sede (saldo novembre: + 8 h. 40);
che per i 4 giorni di recupero non
effettuati, equiparabili a vacanze non godute, vale mutatis mutandis lo stesso
discorso; anche volendo ammetterne la sussistenza a dispetto della mancanza di
riscontri negli atti, l'attrice avrebbero dovuto prenderseli prima della fine
del rapporto di impiego (art. 29 cpv. 3 Regolamento dei dipendenti dello Stato);
che sulla scorta di quanto precede le
pretese pecuniarie avanzate da __________ devono essere respinte;
che la tassa di giustizia è posta a carico
dell'attrice secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 71 LOrd; 3, 18, 28, 31, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibile, la petizione è respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attrice.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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