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Numero d'incarto:
53.1995.1
Data decisione, Autorità:
30.03.1999, TRAM
Incarto n.
53.95.00001
Lugano
30 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sulla petizione 24 gennaio 1995 di
patr. da: avv. __________
contro lo
Stato e Repubblica del Cantone Ticino
rappr. dal Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
chiedente:
- La petizione è
integralmente accolta.
Di conseguenza:
1.1. è accertato che
il rapporto d'impiego della signora __________ soggiace interamente alla LOrd;
1.2. è accertato che,
in caso di malattia, la signora __________ ha diritto allo stipendio conformemente
all'art. 23 LStip;
1.3. è fatto ordine
allo Stato del Cantone Ticino di esonerare la signora __________ dal pagamento
del premio della cassa malati.
- Protestate spese e ripetibili.
vista la risposta 6 marzo 1995 del convenuto, chiedente
-
La petizione è
integralmente respinta.
-
Tasse, spese e
ripetibili a carico dell'istante.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ lavora da
numerosi anni per lo Stato quale addetta alle pulizie. Il rapporto d'impiego è
retto da contratti di lavoro a tempo determinato, regolarmente rinnovati alla
scadenza, che stabiliscono il numero delle ore assegnate e la retribuzione oraria,
precisando che per tutto quanto non espressamente pattuito fanno stato il regolamento
per il personale ausiliario dello Stato ed il codice delle obbligazioni.
B. L’8 settembre 1994
__________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale,
chiedendo di essere nominata. Con giudizio 19 ottobre 1994 il Tribunale
cantonale amministrativo ha respinto la petizione. Riconosciuta la propria giurisdizione,
questo tribunale ha in sostanza ritenuto che gli impiegati, a differenza dei docenti,
non beneficiassero di un diritto alla nomina. Un ricorso di diritto pubblico
inoltrato dall’attrice al Tribunale Federale è stato respinto con sentenza 28
novembre 1995.
C. Richiamandosi alle
considerazioni sviluppate in quel giudizio, che rilevavano come il rapporto
d'impiego fosse retto dal diritto pubblico e non da quello privato, __________
ha introdotto una nuova petizione davanti a questo tribunale, chiedendogli di
statuire come alle domande riprodotte in epigrafe.
In sostanza, l’attrice postula che in caso di malattia le
venga riconosciuto il diritto allo stipendio giusta l'art. 23 LStip e che lo
Stato si assuma interamente il pagamento del premio dell'assicurazione
malattia.
D. All'accoglimento della
petizione si è opposto il convenuto, obiettando che nella sentenza 19 ottobre
1994, di cui si è detto sopra, il Tribunale cantonale amministrativo si sarebbe
limitato a stabilire che il rapporto d'impiego del personale ausiliario era di
natura giuspubblicistica. Non avrebbe per contro affermato che era retto esclusivamente
dalla LOrd.
Il rapporto d'impiego di questa categoria di dipendenti
sarebbe in effetti disciplinato dalle disposizioni del CO, applicabili quali
norme di diritto pubblico suppletorio, in virtù del rinvio contenuto
nell'apposito regolamento che il Consiglio di Stato ha emanato in base alla
delega conferitagli dall'art. 8 cpv. 2 LOrd 87 per disciplinare il rapporto
d’impiego del personale ausiliario.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Al momento in cui la
petizione è stata introdotta, il Tribunale cantonale amministrativo era
competente a statuire quale istanza unica (art. 47 LOrd 87) sulle contestazioni
relative ai rapporti d’impiego retti dalla LOrd allora vigente (LOrd 87; BU
1987, 361 seg.). La giurisdizione originaria di questo tribunale si estendeva a
tutte le “contestazioni relative ai rapporti di natura contrattuale” tra
l'autorità di nomina ed i dipendenti assoggettati alla legge in questione.
L’art. 68 LOrd 95, entrato in vigore il 1. settembre 1995 per
i docenti ed il 1. gennaio 1996 per gli altri dipendenti, ha limitato la
giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo circoscrivendola alle ”contestazioni
per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego”.
1.2. La petizione in esame è volta in primo luogo ad
accertare che il rapporto d'impiego del personale ausiliario soggiace interamente
(ed esclusivamente) alla LOrd. Essa chiede inoltre di accertare il diritto
dell'attrice allo stipendio in caso di malattia e di ordinare allo Stato di
esonerarla dal pagamento del premio dell'assicurazione malattia posto a suo
carico.
Quest'ultima domanda era senz'altro ricevibile in ordine
giusta l'art. 47 LOrd 87, vigente al momento in cui è stata introdotta la
petizione. Data la sua natura pecuniaria, è rimasta ricevibile anche dal
profilo dell’art. 68 della LOrd 95.
Opinabile è invece l'ammissibilità delle domande di accertamento.
Le azioni di accertamento sono in effetti sussidiarie per rapporto a quelle
costitutive o di condanna. Eccezioni si giustificano soltanto nel caso in cui
il richiedente dimostri di essere comunque portatore di un interesse specifico
ad un preventivo ed immediato accertamento (cfr. Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 41 PAmm).
Nel caso concreto l’attrice non ha reso verosimile alcun
interesse particolare ad un accertamento delle questioni che pone a giudizio.
Queste domande possono nondimeno essere esaminate nel merito, siccome
pregiudiziali per statuire sulla richiesta di esonero dal pagamento del premio
dell'assicurazione malattia.
1.3. L'art. 9 LOrd 87 si limitava a stabilire che il rapporto
d'impiego del personale ausiliario sarebbe stato disciplinato da un apposito
regolamento. Il regolamento sul personale ausiliario dello Stato del 3 aprile
1990 (RPA; BU 1990, 119; RL 2.5.4.1.4) emanato dal Consiglio di Stato
disponeva, fra l'altro, che il personale ausiliario era assunto con contratto
di lavoro individuale di diritto privato secondo l'art. 319 ss. del CO.
Nella sentenza 19 ottobre 1994 sopra menzionata, alle cui considerazioni
si rinvia, il Tribunale cantonale amministrativo ha ammesso la propria
giurisdizione, ritenendo che il rapporto d'impiego fosse comunque retto dal
diritto pubblico e che le disposizioni del CO, richiamate dall'art. 2 RPA,
fossero da configurare quali norme suppletorie di diritto pubblico. Esso ha in
particolare negato che l’art. 9 cpv. 2 LOrd 87 avesse delegato al Consiglio di
Stato anche la facoltà di assoggettare il rapporto d’impiego del personale
ausiliario al diritto privato.
L’art. 20 cpv. 2 LOrd 95 ha ora stabilito che il rapporto
d’impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 319 seg.
CO) ed è disciplinato da un apposito regolamento. Questa norma è stata
introdotta nel dichiarato intento di “conformarsi alla dottrina dominante ed
alla più recente giuriprudenza del Tribunale federale”, stabilendo
esplicitamente, a livello di legge formale, che il rapporto d’impiego di questa
categoria di personale è retto dal diritto privato (cfr. messaggio del
Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la nuova LOrd, n. 4279 del
12.8.94, in verbali del Gran Consiglio, sess. ord. aut. 1994, pag. 3228).
L’esplicito assoggettamento dei rapporti d’impiego del
personale ausiliario al diritto privato ha di principio precluso al Tribunale
cantonale amministrativo la possibilità di dirimere le vertenze relative a tali
rapporti.
La petizione, proponibile al momento in cui è stata
introdotta, va quindi dichiarata irricevibile per sopraggiunta soppressione
della giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo.
- 2.1. Abbondanzialmente, si
può comunque rilevare che qualora fosse stata decisa prima dell’entrata in
vigore della LOrd 95 la petizione sarebbe comunque stata respinta.
Contrariamente a quanto assume l'attrice, le considerazioni
sviluppate dal Tribunale cantonale amministrativo nel precedente giudizio non
portano affatto a concludere che il rapporto d'impiego del personale ausiliario
fosse retto dalla LOrd. Quelle considerazioni erano infatti esclusivamente
volte a fondare la giurisdizione di questo tribunale. Non permettevano affatto
di escludere l'applicabilità delle disposizioni del CO richiamate dall'art. 2
cpv. 1 RPA a titolo di diritto pubblico suppletorio.
2.2. La questione relativa al pagamento dello stipendio del
personale ausiliario in caso di malattia era regolata dall'art. 2a cpv. 3 RPA.
Questa norma, introdotta con effetto a partire dal 1° gennaio 1994 (BU 1993,
438) e ripresa dall’attuale art 2b cpv. 3, stabiliva che in caso di assenza per
malattia il personale ausiliario era assicurato contro la perdita di stipendio
mediante polizza collettiva, il cui premio era suddiviso in parti uguali fra lo
Stato ed il dipendente. In quest’ottica, lo Stato aveva stipulato un'assicurazione
collettiva per indennità giornaliera in caso di assenza per malattia che copre
l'80 % dello stipendio, senza periodo di carenza, per 720 giorni su 900
consecutivi.
Scostandosi da quanto previsto dall’art. 23 LStip, altrimenti
applicabile nei casi d'infortunio, l’art. 2a RPA aveva adottato la soluzione
prevista dal diritto privato (art. 324 b CO), che a determinate condizioni
esime il datore di lavoro dall'obbligo di pagare al dipendente ammalato lo
stipendio dovuto giusta l'art. 324a CO.
In quanto rientrante nei limiti della delega dell’art. 9 LOrd
87, quest’ordinamento avrebbe senz’altro resisitito alle immotivate critiche
dell'attrice. La LOrd non obbligava infatti lo Stato ad adottare, anche per il
caso di malattia, la soluzione prevista dall'art. 23 LStip per i casi
d'infortunio. Parimenti esente da violazioni del diritto era la suddivisione
del premio assicurativo fra il datore di lavoro ed il dipendente.
- La tassa di giustizia segue
la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 20 cpv. 2, 68 LOrd 1995; 9, 47 LOrd 1987; 2
seg. RPA; 3, 18, 28, 70, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
La petizione è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
400.-- è a carico dell'attrice.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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