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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.40
Data decisione, Autorità:
17.04.2007, TRAM
Titolo:
Ammonimento in materia di stranieri (tempestività del gravame)
Incarto n.
52.2007.40
Lugano
17 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 febbraio 2007 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 19 gennaio 2007 (n. 320) del
Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 20 ottobre 2006 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di ammonimento;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
cittadino serbo (Kosovo) RI 1 (1983), entrato in Svizzera il 6 gennaio 1992 per
vivere con i propri genitori, vi ha in seguito ottenuto un permesso di
domicilio, con prossimo termine di controllo fissato per il 30 settembre 2009.
b. Con decreto di accusa 28 luglio 2003, il
ricorrente è stato condannato a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni, per infrazione e contravvenzione alla LStup.
Il 18 giugno 2004, egli è stato condannato a 10 giorni di detenzione per
lesioni semplici, vie di fatto, danneggiamento, minaccia e ripetuta ingiuria.
Anche questa pena è stata sospesa condizionalmente per due anni.
A seguito di tali condanne il 4 aprile 2005
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni lo
ha ammonito, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento
scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate
misure amministrative nei suoi confronti.
B. a. Il 12
settembre 2006, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha
segnalato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che dal dicembre 2003
l'interessato era a carico dell'assistenza pubblica per un totale di fr.
51'219.45 e beneficiava mensilmente di un sussidio di fr. 1'528.–.
b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il
20 ottobre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha ammonito nuovamente
RI 1 sulla base degli art. 10, 11 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS.
La decisione, inviata per raccomandata il 23
ottobre 2006, non è stata ritirata dall'interessato ed è stata retrocessa al
mittente il 2 novembre successivo. La stessa è stata infine consegnata a RI 1 brevi
manu il 20 novembre 2006 da un funzionario dell'Ufficio regionale degli
stranieri di __________.
C. Con
giudizio 16 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa
interposta da RI 1 contro la predetta decisione dipartimentale, in quanto tardiva.
Il Governo ha inoltre respinto la domanda di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata nel gravame.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio
degli atti all'autorità inferiore affinché entri nel merito del gravame. In via
del tutto subordinata, chiede di annullare la decisione di ammonimento.
Il ricorrente afferma che al momento
dell'intimazione della decisione dipartimentale il suo libretto per stranieri e
il passaporto erano depositati presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
per il rinnovo della sua autorizzazione di domicilio e che quando si è recato
in posta per ritirare la relativa raccomandata, essendo privo di un documento
di legittimazione, il buralista si è rifiutato di consegnargliela.
Nel merito sostiene di essere stato
costretto a ricorrere all'assistenza a causa di un'inabilità lavorativa e di
avere ripreso a lavorare già qualche settimana prima della decisione impugnata.
In siffatte circostanze, ritiene il provvedimento ingiustificato.
Chiede inoltre di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate
con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Sennonché, indipendentemente dalla
sussistenza di un diritto al rilascio di un permesso, per costante
giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso ordinario è ammissibile
contro una decisione d'espulsione, rispettivamente, di minaccia dell'espulsione
ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS (STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid.
2b; DTF 96 I 266 consid. 1; cfr. anche art. 83 lett. c n. 4 LTF). E' dunque
data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
sull'impugnativa inoltrata da RI 1.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta
l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità, è
dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda
diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge
sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm).
2.2. Come accennato in narrativa, la
decisione 20 ottobre 2006 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
munita dei mezzi e dei termini per ricorrere, è stata inviata a RI 1 per
raccomandata il 23 ottobre 2006. Non essendo stata ritirata dall'interessato,
la stessa è stata retrocessa al mittente il 2 novembre successivo. I 15 giorni
per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere proprio tale
giorno, corrispondente a quello successivo al settimo di giacenza presso
l'ufficio postale, e sono scaduti il 16 novembre 2006. La stessa, cresciuta
ormai in giudicato, è stata infine consegnata a RI 1 il 20 novembre 2006 da
parte di un funzionario dell'Ufficio regionale degli stranieri di __________
(v. ricorso al Consiglio di Stato, ad 2 pag. 2).
- 3.1. L'art.
137 lett. a CPC, applicabile giusta il rinvio dell'art. 12 cpv. 1 PAmm, dispone
che la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se
l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di
comparire o di chiedere un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza
del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne
impossibile l’osservanza. L'art. 139 prima frase CPC, sancisce che la
restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10
giorni dalla cessazione dell’impedimento.
3.2. RI 1 sostiene che, al momento
dell'intimazione della decisione dipartimentale, il suo libretto per stranieri
e il passaporto erano depositati presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
per il rinnovo dell'autorizzazione di domicilio. Quando si è recato in posta
per ritirare la relativa raccomandata in giacenza fino al 2 novembre 2006, il
buralista si sarebbe rifiutato di consegnargliela a causa della mancanza di un
documento di legittimazione.
Per questo motivo, l'insorgente sostiene che
il termine per ricorrere al Consiglio di Stato doveva soggiacere a restituzione
intero giusta l'art. 12 PAmm e il ricorso inoltrato il 1° dicembre 2006 dichiarato
tempestivo. La tesi non può essere condivisa.
Innanzitutto ci si può invero chiedere se il
ricorrente non poteva produrre allo sportello postale, all'infuori del
passaporto o del permesso di domicilio, un altro documento di legittimazione come
la carta d'identità oppure la licenza di condurre, se egli ne è titolare. Sia
come sia, la questione può rimanere qui indecisa.
Infatti, anche se si volesse considerare il
suo ricorso del 1° dicembre 2006 al Consiglio di Stato quale domanda di
restituzione intero per inosservanza di un termine, la stessa sarebbe in ogni
caso irricevibile in quanto è stata depositata dopo il termine di 10 giorni
dalla conoscenza, avvenuta il 20 novembre 2006, dell'asserito impedimento.
- In ordine
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, senza che
necessiti ulteriore disamina.
Anche la domanda di assistenza giudiziaria e
di gratuito patrocinio formulata in questa sede dev'essere respinta, il gravame
essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad identica
conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al Consiglio di Stato.
La tassa e le spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm). Data la sua situazione di indigenza, si può
comunque porre a carico del ricorrente una tassa di giudizio moderata.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 10 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 9, 10 lett. a LALPS; 137 e 139 CPC; 3, 11, 12, 18, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm e la Lag;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
-
ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
-
Intimazione
a:
terzi implicati
- CO 1
- CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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