Challenge to costs and compensation for opening-hours derogations

52.2006.10Übriges Gericht01.03.2006Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

RI 1 appealed to the Cantonal Administrative Court only against the Government's cost order after the Government had nullified two opening-hours derogations granted by the municipal police. The court held that the hotel operator, not the municipality, was the real interested party and had unsuccessfully resisted CO 1's successful appeals. It therefore confirmed that the full court fee and party compensation could be imposed on RI 1. The appeal was dismissed, and RI 1 was ordered to pay CHF 300 in court costs and CHF 200 to CO 1 as compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 28 et 31 PAmm; costs and party compensation in administrative appeals over opening-hours derogations: the authority may charge the unsuccessful party with the court fee and award compensation to the successful opposing party. An entity that participates only because of its institutional function may nevertheless be exempted from compensation only where it is the sole antagonist of the successful party; where the truly interested private party unsuccessfully resists the appeal, the allocation of all costs to that party does not violate the law. The amount must remain within the tariff and be reasonable in light of the work occasioned (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2006.10

Data decisione, Autorità: 01.03.2006, TRAM

Titolo: Deroga d'orario

Incarto n. 52.2006.10

Lugano 1 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2006 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 6 dicembre 2005 (n. 5828) del Consiglio di Stato, che ha accolto entrambe le impugnative della CO 1 ed ha dichiarato nulle le deroghe d'orario concesse dalla polizia comunale di __________ al RI 1 (limitatamente all'assegnazione di tasse, spese e ripetibili);

viste le risposte:

  • 11 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

  • 12 gennaio 2006 di CO 1;

  • 19 gennaio 2006 del CO 2;

  • 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la RI 1, qui ricorrente, è titolare dell'autorizzazione a gestire l'omonimo hotel, situato a __________;

che nel corso del 2005 il comando della Polizia comunale di __________ ha più volte concesso alla ricorrente, che ne aveva fatto esplicita richiesta, di mantenere aperto l'esercizio pubblico oltre gli usuali orari d'apertura;

che, avverso due delle numerose deroghe d'orario concesse, la CO 1, titolare dell'autorizzazione a gestire la discoteca di __________, è insorta dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento;

che, con giudizio 6 dicembre 2005 il Governo ha accolto entrambi ricorsi, dichiarando nulle le decisioni impugnate in quanto rilasciate da un'autorità incompetente;

che le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 500.-, sono state poste a carico della RI 1, la quale è inoltre stata condannata al pagamento di fr. 800.-, a titolo di ripetibili, alla CO 1 (dispositivo n. 2);

che avverso il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, limitatamente al dispositivo n. 2;

che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, sia la CO 1 con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso;

che tanto il municipio, quanto la Sezione dei permessi e dell'immigrazione si rimettono invece al giudizio di questa corte;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere ammessa in base all'art. 71 cpv. 3 LEsPubb, interpretato in modo estensivo al fine di rispondere alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU (STA 3 settembre 2003 in re S. S.; 6 settembre 2002 in re C; STA 11 gennaio 2002 in re B.);

che la legittimazione attiva della ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, nella misura in cui dichiara nulle entrambe le decisioni impugnare, in materia di deroghe d'orario, la risoluzione governativa non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato: l'impugnativa verte unicamente sulle tasse e le ripetibili addebitate in toto all'insorgente;

che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.- a fr. 10'000.-, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento;

che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 PAmm); la tassa deve, in particolare, risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa;

che soccombente è da intendersi la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato;

che, di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere chiamato a sopportare le spese;

che nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi inoltrati dalla CO 1 dichiarando nulle entrambe le decisioni impugnate;

che la RI 1, patrocinata da un avvocato, ha resistito, chiedendo la reiezione di entrambi i gravami; anche il municipio ha resistito senza successo;

che, ritenuto che il municipio è comparso in causa soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i propri interessi particolari (STA 30 ottobre 1992 in re C., in RDAT I - 1993 N. 19), il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo interamente a carico della RI 1 l'intera tassa di giustizia;

che la tassa di giustizia applicata appare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa;

che in tema di ripetibili giova ricordare che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;

che l'assegnazione di ripetibili alla parte vincente, rappresentata da un avvocato iscritto nel registro cantonale, è obbligatoria;

che, di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente; occorre tuttavia debitamente considerare la particolarità della sua comparsa in causa;

che la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte si giustifica soltanto se lo stesso è comparso in causa quale unico antagonista della parte che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che abbia partecipato alla lite soltanto per i motivi derivanti dalla sua funzione di autorità decidente non permette di dispensarlo dal pagamento di un'indennità alla parte vincente (Borghi/Corti, op. cit., N. 2 ad art. 31 Pamm; RDAT I - 1993, n. 19);

che, a torto, la RI 1 chiede di essere liberata dall'obbligo di rifondere alla CO 1, vincente dinanzi al Consiglio di Stato, un'indennità per ripetibili;

che, come già detto, sia la RI 1 che il comune, hanno resistito senza successo;

che avendo il comune partecipato al procedimento ricorsuale al fianco della qui ricorrente, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto addossando le ripetibili esclusivamente alla RI 1;

che interessato all'esito della procedura di ricorso di prima istanza non era infatti il comune, bensì la RI 1 che ha chiesto il rilascio delle deroghe d'orario, poi dichiarate nulle;

che per il calcolo dell'indennità, l'autorità amministrativa si appoggia alla TOA; occorrerà pertanto avere riguardo dell'insieme delle circostanze (RDAT II - 1994 n. 12);

che in concreto l'importo calcolato dall'autorità di prime cure non viola la TOA ed appare equo e ragionevole;

che di conseguenza il ricorso va respinto;

che, dato l'esito, anche per questa sede la tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate alla ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 38, 71 cpv. 3 LEsPubb; 3, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla CO 1 fr 200.- a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:

.

terzi implicati

  1. Grease SA, 6900 Lugano, 1 patrocinata da: avv. Nello Bernasconi, 6903 Lugano 3 Stazione Caselle,
  2. Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso,
  3. Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona,
  4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

opening hoursadministrative appealcourt costsparty compensationstandingpublic authority participationtariffequivalence principle

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the cost and compensation order was admissible and well-founded

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible but unfounded; the Government's allocation of the court fee and compensation was upheld.

Extrahierte Begründung

The appellant had unsuccessfully opposed the CO 1's successful challenges; the municipality's participation did not shift the cost burden away from the hotel operator, which was the real interested party. The amounts were consistent with the applicable fee schedule and equitable.

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