Professional requirements for contractor register cancellation

52.2005.407Übriges Gericht05.02.2006Dismissed

Zusammenfassung

RI 1 appealed the decision of the Ticino supervisory commission that had cancelled its registration as a contractor company after it failed to present a technically qualified responsible manager. The Administrative Court held that none of the proposed candidates satisfied the statutory requirements, that no grace period was provided by law, that the cancellation was proportionate, and that the company had been heard again before the final decision. It also rejected the constitutional and internal-market objections. The appeal was dismissed and costs of CHF 800 were charged to the appellant.

Regest

Art. 3, 5, 13 LEPIC; art. 43, 46, 28 PAmm; professional requirements for registration as contractor company and cancellation of the register entry: the company must at all times have at least one titular or effective managing member who actually participates in management and holds the prescribed professional qualifications and three years' practical experience as site manager. If this condition ceases to be met, the supervisory authority may cancel the register entry without a statutory grace period; the measure is not disproportionate where the deficiency persists over time and the party has been given an opportunity to cure it (consid. 2-4). Economic freedom is not violated by such minimum qualifications when they rest on a formal legal basis, serve an overriding public interest, are proportionate, and respect the essence of the freedom; the Internal Market Act does not apply absent an intercantonal situation (consid. 5).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.407

Data decisione, Autorità: 05.02.2006, TRAM

Titolo: Requisiti professionali per impresario costruttore

Incarto n. 52.2005.407

Lugano 5 febbraio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 25 novembre 2005 (n. 011/2005) della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) con ha cancellato la ricorrente dall'albo delle imprese;

vista la risposta 21 dicembre 2005 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la ditta RI 1, qui ricorrente, è iscritta all'albo delle imprese dal 1. dicembre 1999;

che il 31 gennaio 2002 la CV-LEPIC, vista la cessazione dell'attività da parte del responsabile tecnico, ha chiesto alla ricorrente di indicare un nuovo nominativo entro il 28 febbraio 2002;

che l'insorgente, dopo aver indicato una serie di responsabili tecnici non idonei, ha presentato la candidatura di __________;

che il 26 settembre 2005 la CV-LEPIC ha respinto la suddetta candidatura ritenuto che il tecnico avrebbe potuto iniziare la propria attività unicamente nel mese di giugno 2006 e ha imposto la presentazione di un'altra persona entro il 30 settembre 2005, pena la cancellazione immediata della ditta dall'albo delle imprese;

che, avendo l'insorgente unicamente chiesto un'ulteriore moratoria confermandosi nella scelta di __________, la CV-LEPIC, con decisione 25 novembre 2005, ha cancellato la RI 1 dall'albo delle imprese;

che la ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza venga annullata; in particolare la ricorrente sostiene che non sia stato rispettato il diritto di essere sentita e che si giustificherebbe un'ulteriore proroga per l'entrata in funzione di __________; non da ultimo anche i candidati __________ avrebbero le qualifiche per diventare responsabili tecnici, l'ultimo semplicemente abbisognerebbe di un periodo di pratica; infine l'insorgente asserisce che tali disposizioni legali sarebbero contrarie alla libertà economica e alla Legge federale sul mercato interno;

che con risposta 21 dicembre 2005 la CV-LEPIC chiede la reiezione del gravame in quanto nessuno dei candidati proposti sarebbero attualmente idonei e un'ulteriore proroga risulterebbe pertanto ingiustificata;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1 LEPIC; la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente gravata dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm) è dunque ricevibile in ordine;

che, giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC, hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore;

che dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore i titolari di un diploma:

a) di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;

b) di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti del registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;

c) federale di impresario costruttore;

d) rilasciato dalla ex scuola cantonale dei capomastri, Lugano;

e) rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell'edilizia;

e oltre a ciò è richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 1 e 3 LEPIC);

che, conformemente al cpv. 3 dell'art. 3 LEPIC, il titolare e membro dirigente deve inoltre partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa dedicandovi la propria attività;

che, giusta l'art. 13 LEPIC, sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano più alcuna attività per un periodo di tre anni;

che la cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate;

che __________ in quanto detentore di un diploma di disegnatore cemento armato e genio civile non adempie i requisiti professionali suesposti e non può pertanto essere iscritto quale responsabile tecnico dell'impresa;

che la candidatura di __________ non può attualmente essere presa in considerazione in quanto sprovvisto della necessaria esperienza triennale richiesta dalla legge;

che a __________, potendo egli entrare in servizio presso l'impresa ricorrente unicamente a far tempo dal mese di giugno 2006, manca il requisito secondo cui il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione della ditta dedicandovi la propria attività;

che, facendo attualmente difetto tale presupposto, __________ non può essere accettato quale responsabile tecnico;

che la legge non prevede una possibile moratoria per la cancellazione dall'albo delle imprese qualora venga a mancare il responsabile tecnico e di conseguenza l'impresa non sia più conforme ai dettami legali;

che, ritenuto il lungo lasso di tempo trascorso dalle dimissioni dell'ultimo responsabile tecnico fino alla cancellazione della RI 1 dall'albo, la misura adottata dalla CV-LEPIC non risulta per nulla sproporzionata;

che la CV-LEPIC ha cancellato l'impresa ricorrente dall'albo delle imprese dopo averle nuovamente offerto la possibilità di presentare un'altra candidatura, offrendole quindi un'ulteriore occasione per essere sentita;

che nemmeno le generiche censure sollevate dalla ricorrente con riferimento alla libertà economica e alla LMI possono trovare accoglimento;

che difatti l'imposizione di requisiti professionali minimi, accompagnati da una pratica di almeno tre anni quali dirigente di cantiere, è compatibile con la Costituzione; tale limitazione si fonda su una base legale chiara e ancorata in una legge formale, è sorretta da un preminente interesse pubblico, è rispettosa dei contenuti essenziali della libertà di commercio, è proporzionata al fine perseguito e tratta su di un piano di uguaglianza tutti coloro che esercitano la professione di impresario costruttore (cfr. Rapporto 4361 del 12 settembre 1997 della Commissione di legislazione sul messaggio 7 febbraio 1995 concernente la modifica della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, n. 2.5.1.);

che la LMI, in quanto legge quadro volta a sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi all'armonizzazione delle condizioni d'acceso al mercato (FF 2000 pag. 5277), e quindi riguardante unicamente fattispecie a carattere intercantonale, non è nemmeno applicabile al caso concreto;

che stante quanto precede, la decisione non presta il fianco a critiche di sorta, il ricorso deve pertanto essere respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 5, 9, 13 e 15 LEPIC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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