Public procurement clause on directors in other companies

52.2005.186Übriges Gericht08.06.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

RI 1, represented by PA 1, appealed to the Ticino Administrative Court against a clause in a public tender launched by CO 1 for construction works on lot 13. The clause required bidders to disclose whether their owners or controllers held managerial functions in other companies. The court held the appeal admissible but manifestly unfounded. It found that the clause merely enabled the contracting authority to apply the procurement rules on exclusion of companies controlled by persons active in non-compliant firms, and did not itself authorize automatic exclusion. The appeal was dismissed and court costs of CHF 800 were imposed on RI 1.

Omnilex-Regeste

Arts. 5 and 25 let. f LCPubb; procurement tender clause requiring disclosure of management roles in other companies: admissibility of exclusion-related information requests. Art. 25 let. f LCPubb does not establish a blanket exclusion of all bidders sharing the same owners or controllers; exclusion requires that the relevant controlling persons are active in firms that do not comply with the social-security and tax obligations under Art. 5 LCPubb. A tender clause seeking information enabling verification of that condition is lawful and does not violate procurement law. The bidder’s concern about a possible unlawful future exclusion decision does not render the clause unlawful; such a later decision remains separately challengeable (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.186

Data decisione, Autorità: 08.06.2005, TRAM

Titolo: concorso indetto da un consorzio per la depurazione acque per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore

Incarto n. 52.2005.186

Lugano 8 giugno 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 maggio 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

una clausola del capitolato del concorso indetto dal consorzio CO 1 per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore del lotto 13;

vista la risposta 6 giugno 2005 del consorzio CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 9 maggio 2005 il consorzio CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore del lotto 13;

che, richiamato l'art. 25 lett. f LCPubb, il capitolato chiede fra l'altro alle ditte concorrenti di indicare se i titolari o le persone che le controllano hanno funzioni dirigenziali in altre ditte anche non partecipanti alla gara, specificando in caso affermativo in quali;

che contro la predetta clausola la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente la clausola sarebbe illegittima perché permetterebbe al committente di escludere automaticamente i concorrenti che hanno dirigenti attivi in altre ditte, prescindendo da qualsiasi ulteriore verifica volta ad accertare se tali persone esercitano effettivamente funzioni di controllo;

che il CO 1 ha chiesto il rigetto dell'impugnativa rilevando che le informazioni richieste sono finalizzate esclusivamente a permettere l'applicazione degli art. 25 lett. f e 5 LCPubb;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 36 cpv. 1 LCPubb; inoltrata nel termine di 10 giorni a dispetto dell'erronea indicazione data dal bando di concorso), sono incontestabilmente date;

che il ricorso, proposto contro un elemento del bando (art. 37 lett. a LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm), con succinta motivazione, manifesta essendo l'infondatezza del gravame; la materia del contendere è peraltro perfettamente nota all'insorgente, che quest'anno ha già inoltrato numerosi ricorsi vertenti sull'applicazione dell'art. 25 lett. f LCPubb;

che giusta l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa soltanto a concorrenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte ed il riversamento delle imposte alla fonte; la norma mira ad evitare che un imprenditore si avvantaggi indebitamente rispetto agli altri concorrenti omettendo di pagare gli oneri sociali e le imposte; i concorrenti che non soddisfano questo criterio d'idoneità generale sono esclusi dalla procedura (art. 25 lett. a LCPubb);

che l'art. 25 lett. f LCPubb impone tuttavia al committente di escludere dalla procedura anche le ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono ai principi dell'art. 5 della stessa legge;

che il motivo di cui all'art. 25 lett. f LCPubb, non previsto dal messaggio governativo concernente la LCPubb, è stato aggiunto soltanto in un secondo tempo, su proposta della commissione della legislazione, allo scopo precipuo di frenare in questo modo il fenomeno di quelle aziende che, essendo in mora con il pagamento delle imposte o con l'osservanza delle leggi previdenziali, concorrono all'assegnazione di commesse pubbliche con altri nominativi societari, aventi comunque la stessa sostanza aziendale (cfr. rapporto 19.01.2001 della commissione della legislazione sul messaggio concernente la LCPubb, pag. 15);

che la norma non intende escludere dalla gara tutte le ditte concorrenti che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle medesime persone, ma soltanto quelle nelle quali operano persone attive a livello dirigenziale in ditte che non si attengono ai principi dell'art. 5 LCPubb; lo scopo dell'art. 25 lett. f LCPubb non è quello di impedire l'inoltro di offerte multiple per il tramite di ditte paravento o semplicemente alleate;

che ai fini dell'esclusione non basta quindi che vi sia identità a livello di titolari o di detentori del potere di disposizione, ma occorre anche che questi dirigenti siano attivi in seno a ditte che disattendono i principi suddetti, segnatamente a ditte che sono in mora con il pagamento degli oneri sociali; non è necessario che quest'ultime partecipino al concorso; lo scopo della norma è invero quello di estromettere dalla gara quelle ditte che sono soltanto l'emanazione di altre ditte, impedite a partecipare o comunque da escludere perché violano i principi in questione (STA 9.5.2005 in re __________; 14.12.2004 in re __________ SA; 8.9.2004 in re __________ SA, 1.3.2002 in re __________ SA = RDAT II-2002 n. 40; STA 30.4.2003 in re __________ e llcc, confermata dal Tribunale federale con sentenza 17.3.2004);

che la controversa richiesta di informazioni è esclusivamente volta a facilitare l'applicazione degli art. 5 e 25 lett. f LCPubb da parte del committente; non viola dunque alcuna norma di legge, né disattende i principi generali che regolano la materia del contendere;

che privi di qualsiasi fondamento sono i timori dell'insorgente circa l'applicazione concreta delle informazioni fornite dai concorrenti al committente; contro eventuali decisioni di esclusione dalla gara, emanate dal committente in violazione del diritto, sulla base delle informazioni ricevute, i concorrenti potranno comunque nuovamente aggravarsi davanti a questo tribunale;

che, stando così le cose, il ricorso va dunque respinto, confermando la clausola impugnata siccome immune da violazioni del diritto;

che la tassa di giustizia, commisurata alla natura temeraria dell'impugnativa, è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

public procurementtender conditionsexclusion criteriacontroller disclosurecosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against a tender clause was admissible and timely.

Extrahierter Entscheid

The court held that jurisdiction, standing, and timeliness were all established, so the appeal was admissible.

Extrahierte Begründung

The appeal was filed against an element of the tender notice within the statutory deadline, despite an incorrect deadline indication in the notice.

Kernrechtsfrage

Whether the tender clause requiring disclosure of management roles in other companies was unlawful.

Extrahierter Entscheid

The clause was lawful because it merely facilitated application of the public procurement rules on exclusion of companies controlled by persons active in non-compliant firms.

Extrahierte Begründung

Article 25 letter f LCPubb allows exclusion only where the same controlling persons are active in companies that do not meet the social-security and tax obligations under Article 5 LCPubb; the clause served to identify such situations and did not itself create an automatic exclusion rule.

Kernrechtsfrage

Who bears the court costs.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to pay court costs due to the manifestly unfounded and vexatious nature of the appeal.

Extrahierte Begründung

Under the procedural rules, costs may be charged to the unsuccessful party, and the court considered the challenge temerarious.

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