AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.82
Data decisione, Autorità:
04.05.2004, TRAM
Incarto n.
52.2004.82
Lugano
4 maggio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 marzo 2004 di
RI 1
patrocinato da: PA 1,
contro
la decisione 17 febbraio 2004 (no. 701) del
Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la risoluzione 4 dicembre 2003 con cui la Sezione dei permessi e
dell’immi-grazione, Ufficio permessi, ha disposto il ritiro definitivo di 8
armi e 82 cartucce;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 gennaio 1997 RI 1, allora domiciliato a , usando
violenza e minacce ha impedito alla moglie e all’amica di lasciare
l’appartamento di L nel quale si trovavano, ha percosso la padrona di
casa e l’ha minacciata con una pistola. La notte stessa la Polizia cantonale __________
ha provveduto al sequestro di 13 armi da fuoco e varie munizioni rinvenute nell'abitazione
del ricorrente.
A seguito di tali avvenimenti, con decreto
d'accusa 16 giugno 1997 il Procuratore Pubblico ha condannato RI 1 al pagamento
di una multa di fr. 2'200.-, ritenendolo colpevole di coazione, minacce,
ripetute vie di fatto, contravvenzione alla LC commercio armi e munizioni e sul
porto d’arma e circolazione in stato di ebrietà. La proposta di pena è
cresciuta in giudicato incontestata.
B. Ad istanza di RI 1, il 29 aprile 2003 il Ministero Pubblico di Lugano
ha deciso il dissequestro delle armi e delle munizioni sequestrate il 28
gennaio 1997, mettendole a disposizione dell’Ufficio dei permessi (UP) per
l'eventuale adozione di un provvedimento fondato sulla LArm.
Con risoluzione
4 dicembre 2003 quest’ultimo ha confermato il dissequestro di 5 fucili militari
svizzeri considerati dalla legge con minore rigore, disponendo nel contempo il
ritiro definitivo di tutte le altre armi (2 pistole, 1 rivoltella, 3 pistole
mitragliatrici semiautomatiche e 2 fucili a pompa).
C. Con giudizio 17 febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la
suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l’impugnativa contro di essa
interposta da RI 1.
L'autorità di
ricorso di prime cure, richiamandosi all’art. 31 cpv. 3 della Legge federale
sulle armi, gli accessori e le munizioni (LArm), ha rilevato che il ritiro
definitivo di oggetti sequestrati può aver luogo solo quando vi è il rischio di
utilizzazione abusiva. Ne ha dedotto che al ricorrente non potevano essere
restituite tutte le armi sequestrate a suo tempo, giacché “pur considerando che
da allora egli non ha più avuto problemi con la giustizia penale, non è
possibile ignorare la gravità oggettiva di quanto successo in passato”. Ha poi
precisato che in un simile contesto il fatto che la condanna non fosse più
iscritta a casellario giudiziale e che l'insorgente avrebbe potuto acquistare
un’arma da un privato era ininfluente.
In sostanza, il
Governo ha reputato legittimo il ritiro definitivo delle armi maggiormente
pericolose per potenza di fuoco o facilità di occultamento.
D. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando, in
via principale, il dissequestro di tutte le armi e, in via subordinata, l'avvio
di una procedura d’indennizzo ai sensi dell’art. 34 OArm.
Eccepisce in primo
luogo che non si è trattato di sequestro, bensì di deposito volontario.
Precisa inoltre
che alla presente fattispecie è applicabile unicamente la lett. d) dell’art. 8
cpv. 2 LArm e non invece la lett. c).
Sottolinea in
seguito che la multa è stata nel frattempo cancellata dal casellario giudiziale,
che da quell’episodio il suo comportamento è stato irreprensibile e che nessun
elemento comprova la sua supposta pericolosità.
Per di più,
soggiunge il ricorrente, fondare il sequestro definitivo su fatti avvenuti 7
anni or sono è in contrasto con la revisione della parte generale del codice
penale, segnatamente con l'art. 369 CP che regola l’eliminazione
dell’iscrizione.
E. All’accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene l'UP, il quale contesta succintamente le tesi del
ricorrente ribadendo che il sequestro definitivo di una parte delle armi appare
giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 16 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 31 gennaio 2000 (LCLArm).
La
legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm).
Il
ricorso, tempestivo (art. 16 cpv. 2 LCLArm e 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm). Non è compito di questo Tribunale rimediare ad eventuali carenze istruttorie
poste in essere dal Consiglio di Stato.
- L’art. 63
cpv. 2 PAmm prevede che dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo statuente
quale autorità di ricorso non sono ammesse nuove domande. Non spetta infatti al
giudice amministrativo evadere questioni sulle quali la precedente istanza non
ha deciso, né aveva a decidere (cfr. M. Borghi, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 57, p. 295).
In
concreto, davanti al Consiglio di Stato l’insorgente ha chiesto unicamente il
dissequestro di tutte le armi di sua proprietà. Nel ricorso a questo Tribunale
ha postulato in via subordinata anche l'avvio di una procedura di indennizzo
giusta l’art. 34 OArm. Posto che tale domanda è inammissibile in forza dell’art.
63 cpv. 2 PAmm, il presente giudizio verterà esclusivamente sul quesito a
sapere se RI 1 può ottenere la restituzione di tutte le armi negatagli dall'UP.
Tanto più che il ritiro di un’arma per pericolo di utilizzazione abusiva non da
comunque adito ad alcun risarcimento (H. Würst, Waffenrecht, 1999, p. 194).
- 3.1.
Giusta l’art. 31 cpv. 1 LArm l’autorità competente procede al sequestro di armi
portate da persone non legittimate (lett. a) o armi, parti essenziali di armi,
accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone in
merito alle quali è dato un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 cpv.
2 (lett. b).
Il cpv. 3
precisa inoltre che gli oggetti sequestrati sono ritirati definitivamente in
caso di rischio di utilizzazione abusiva.
In
Ticino, l’autorità competente per il sequestro ed il ritiro definitivo previsto
dall’art. 31 LArm, è il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio Permessi (art.
2 cpv.1 lett. f e cpv. 2 LCLArm, nonché art. 1 RLCLArm).
3.2. Il sequestro
delle armi, da un lato, e il loro ritiro definitivo, dall'altro, entrambi contemplati
all'art. 31 LArm, sono due provvedimenti diversi. Come ricordato dal Consiglio
di Stato, il Tribunale federale si è posto la domanda a sapere se questa
diversità avesse rilevanza dal profilo giuridico e se del caso con quali
conseguenze, lasciandola aperta dopo aver constatato che i materiali
legislativi non potevano essere d’aiuto a chiarire il problema, poiché la norma
era stata introdotta nella legge senza discussione davanti alle Camere federali
(STF 2A.358/2000 del 30 marzo 2001, consid. 6a). Certo è che la natura delle
due misure è del tutto differente. Intanto il sequestro, a differenza del
ritiro definitivo, è una misura di polizia a valenza cautelare (H. Würst, op.
cit., 1999, p. 187). A mente di questo Tribunale, il ritiro definitivo previsto
all'art. 31 cpv. 3 LArm è invece un mero provvedimento amministrativo, paragonabile
per le sue conseguenze alla confisca ordinata dal giudice penale se le armi
sequestrate hanno servito o erano destinate a compiere un reato, oppure costituiscono
il profitto di un reato giusta l'art. 58 CP. In mancanza dei presupposti per
una confisca ex art. 58 CP, la legge riserva nondimeno all'autorità
amministrativa la facoltà di adottare una misura espletante effetti identici a
quella penale se la riconsegna delle armi comporta un rischio di utilizzazione
abusiva.
A
quest'ultimo proposito, la dottrina (Würst, op. cit., p. 194) annota che
l'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro definitivo deve basarsi su
indicazioni concrete, tali da indurla a credere che il proprietario dell’arma
la utilizzerà abusivamente anche in futuro. Questo non vuol ancora dire che
l'autore di un atto punibile penalmente commesso con un’arma debba forzatamente
subirne il ritiro definitivo. Tale misura deve infatti basarsi sull’effettivo
rischio di utilizzazione abusiva in caso di restituzione della stessa.
L'autorità competente deve perciò formulare una prognosi, basandosi su elementi
oggettivi e sulla personalità dell'interessato. Nell'ambito di tale valutazione
dovrà analizzare in particolare il comportamento avuto dal proprietario in
relazione all'impiego dell’arma. In caso di molteplici utilizzazioni abusive la
prognosi non potrà essere che sfavorevole.
3.3. Nel
caso di specie, è fuor di dubbio che le armi in questione sono state sequestrate
dalla Polizia e che non si è trattato, come sostenuto dal ricorrente, di un deposito
volontario.
È inoltre
opportuno rilevare che a torto l’insorgente invoca l’art. 8 LArm. Oggetto di
controversia è infatti unicamente la questione inerente al ritiro definitivo di
una parte delle armi sequestrate nel 1997, non invece il permesso o il divieto
di acquistarne.
Irrilevante
è inoltre il fatto che il ricorrente potrebbe facilmente comperare un’arma da
un privato senza dover ottenere alcun permesso (art. 9 LArm).
3.4. Il 4
dicembre 2003 l’UP ha risolto il dissequestro di 5 fucili militari svizzeri, considerati
dalla legge con minore rigore, mentre ha ordinato il ritiro definitivo di tutte
le altre armi (2 pistole, 1 rivoltella, 3 pistole mitragliatrici
semiautomatiche e 2 fucili a pompa). Richiamandosi unicamente all’episodio del
28 gennaio 1997, l'UP ha ritenuto che l'esito della ponderazione degli interessi
in gioco imponeva il ritiro definitivo delle armi più pericolose, misura -
questa - reputata giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.
Il
Consiglio di Stato, dal canto suo, dopo aver premesso che il rischio di
utilizzazione abusiva ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 LArm deve essere esaminato
alla luce di tutte le circostanze rilevanti, compresi il comportamento generale
del ricorrente, la sua personalità e i precedenti, ha confermato la decisione
dell'UP sulla scorta del solo abuso commesso nel 1997, al quale ha attribuito
importanza decisiva.
Siffatto
giudizio non può essere tutelato, poiché nel contesto dell'apprezzamento del
rischio di un'utilizzazione abusiva delle armi prende in considerazione
soltanto l'evento del 1997, peraltro isolato e ormai lontano negli anni,
ignorando ogni altro elemento di valutazione necessario per esprimere
correttamente la prognosi imposta dall'art. 31 cpv. 3 LArm. In particolare, il
Consiglio di Stato non ha effettuato alcun accertamento sul comportamento generale
del ricorrente, sul suo carattere e la sua mentalità per rapporto alla
detenzione ed all'uso di armi da fuoco. L'autorità di ricorso di prima cure, al
pari dell'UC, non ha svolto insomma alcuna inchiesta sulla personalità del
ricorrente, il che gli ha impedito di valutare la fattispecie dal profilo soggettivo.
A fronte di simili lacune, questo Tribunale non può che annullare la risoluzione
impugnata e retrocedere gli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio
previa adeguata istruttoria, da esperirsi all'occorrenza ordinando adeguate
indagini d'ordine medico-psico-logico.
- In
considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Dato
l'esito dell'impugnativa non si prelevano spese, né tassa di giustizia (art. 28
PAmm). Lo stato del Cantone Ticino dovrà però rifondere al ricorrente,
assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati, un’adeguata
indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 31 LArm; 34 OArm; 2 LCLArm; 1 RLCLArm;
3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 63, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza:
1.1. la decisione 17 febbraio 2004, no. 701, del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di
Stato per nuovo giudizio previa adeguata istruttoria come ai considerandi.
2.Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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