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Numero d'incarto:
52.2003.95
Data decisione, Autorità:
28.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.95
28 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2003 della
contro
la decisione 27 febbraio 2003 del municipio di
__________, che delibera alle ditte __________, __________ e __________ la fornitura
di attrezzature da gioco;
viste le risposte:
-
7 aprile 2003 de
__________;
-
7 aprile 2003 della
__________;
-
8 aprile 2003 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
__________ il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb, per la fornitura, suddivisa in tre lotti, di attrezzature da
gioco per i parchi da gioco rionali del comune (FU n. __________ pag.
__________ seg.);
che le
prescrizioni di concorso prevedevano, fra l'altro, la fornitura di:
-
7 scivoli in vetroresina da impiegare con gli attrezzi combinati
A, B e D e su scarpate (lotto 1);
-
960 lastre in gomma per pavimentazione elastica di protezione (cm
100 x 100) (lotto 1);
-
14 altalene a cavalletto (tipo altalena n. 6060 della ditta
__________) in tubi d'acciaio zincato (lotto 2);
-
13 cavalli a dondolo in legno massiccio (tipo cavallino a
dondolo Darzan della ditta __________) (lotto 3);
che alla
gara hanno partecipato 13 ditte, fra cui le ditte qui comparenti;
che
l'offerta inoltrata dalla __________ per i tre lotti (totale fr. 154'964) prevedeva
fra l'altro di fornire:
che,
valutate le offerte pervenutegli, il 20 febbraio 2003 il municipio ha
deliberato la fornitura alle ditte __________ (lotto 1), __________ (lotto 2) e
__________ (lotto 3), scartando nel contempo l'offerta della __________ siccome
non conforme alle condizioni del capitolato d'offerta;
che
contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento del concorso;
che
l'insorgente rileva anzitutto che anche la __________ avrebbe proposto prodotti
non conformi alle condizioni del concorso; osserva inoltre di aver proposto
scivoli in polietilene per motivi di sicurezza ed ecologici; sottolinea infine
che le indicazioni relative al tipo di prodotti richiesti per i lotti 2 e 3
erano atte ad indurre i concorrenti a ritenere che erano liberi di offrire
anche prodotti alternativi;
che il
ricorso è avversato dal municipio e dalle ditte aggiudicatarie con argomenti
che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
PAmm;
che in
quanto partecipante al concorso, l'insorgente è legittimata a ricorrere contro
la decisione che la esclude dall'aggiudicazione;
che la
domanda di annullamento del concorso è improponibile; avrebbe dovuto essere
posta a suo tempo impugnando il bando;
che nella
misura in cui può esservi ravvisata una richiesta di annullamento dell'aggiudicazione,
l’ammissibilità della domanda presuppone l'annullamento della decisione di
estromettere l'offerta della ricorrente dalla gara; verrà quindi esaminata soltanto
se l'offerta è stata esclusa a torto; per essere ammesso ad impugnare l'aggiudicazione,
il concorrente escluso deve infatti conseguire anzitutto l'annullamento del provvedimento
che lo estromette dalla gara; non si giustifica ammettere a contestare l'aggiudicazione
un concorrente che non può comunque conseguirla (STA 4.3.2003 in re S.SA);
che con
le riserve anzidette, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che
giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto, in modo completo e tempestivo. "Il committente",
soggiunge il capoverso seguente, "esclude dalla procedura le offerte
tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti"; la
disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti
pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere "dalla
procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti";
che il
capitolato d'appalto, dispone poi l'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, deve essere compilato
dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei
totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare
richiesta;
che le
offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono
essere escluse dall'aggiudicazione (cfr. V. Malfanti, Principali novità
introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art.
19 cpv. 3 LAPub; Galli, Lehmann, Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen
in der Schweiz, n. 407);
che,
notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole
della gara, vincolando tanto il committente, quanto i concorrenti; decisioni di
aggiudicazione rese in contrasto con le regole della gara violano il diritto,
segnatamente sotto il profilo della parità di trattamento dei concorrenti e
vanno di conseguenza annullate;
che,
nell'evenienza concreta, la ricorrente ha offerto prodotti diversi da quelli
prescritti dalle condizioni di gara:
-
scivoli in
polietilene anziché in vetroresina,
-
lastre in
gomma di 50 x 50 cm invece che di 100 x 100 cm;
-
altalene in
alluminio, anziché in acciaio zincato a caldo;
-
cavalli a
dondolo in polietilene, anziché in legno massiccio;
che la
sua offerta andava pertanto esclusa, siccome non conforme alle prescrizioni del
capitolato;
che
invano sostiene la ricorrente che le indicazioni relative al tipo di prodotti
richiesti, contenute nel capitolato, erano atte ad indurre i concorrenti a ritenersi
autorizzati ad offrire prodotti alternativi;
che le
indicazioni relative ai materiali delle altalene e dei cavalli a dondolo erano
formulate in termini vincolanti, che non lasciavano spazio ad interpretazioni
divergenti;
che il
ricorso in quanto volto a contestare l'estromissione dell'offerta inoltrata
dalla __________ va quindi respinto;
che,
reggendo la decisione di esclusione alle critiche della ricorrente, la domanda
di annullamento dell'aggiudicazione risulta di conseguenza improponibile;
che la
tassa di giustizia commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai
valori in discussione è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza
(art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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