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Numero d'incarto:
52.2003.86
Data decisione, Autorità:
21.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.86
Lugano
21 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 marzo 2003 di
contro
la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 817), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 9 gennaio 2003 con cui il municipio si è rifiutato di inviarle i
documenti relativi ad un procedimento disciplinare aperto a suo carico;
richiamato l'art. 48 PAmm
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
ricorrente __________ è dipendente del comune di __________;
che il 19
dicembre 2002 il municipio le ha comunicato di aver aperto un procedimento
disciplinare a suo carico per violazione dei doveri di servizio e di averla sospesa
dall'impiego;
che il 2
gennaio 2003 la ricorrente ha chiesto all'autorità comunale di inviarle gli
atti del procedimento;
che con
decisione 9 gennaio 2003 il municipio ha escluso l'invio dei documenti alla
ricorrente, limitandosi a tenerli a sua disposizione presso la cancelleria
comunale per consultazione;
che con
giudizio 18 febbraio 2003, reso in applicazione dell'art. 48 PAmm, il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata da __________;
che
contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa risoluzione
municipale;
che
l'insorgente ravvisa nel rifiuto di inviarle gli atti richiesti
un'inammissibile limitazione del suo diritto di essere sentita;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC) e la legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio
censurato (art. 43 PAmm), sono incontestabilmente date;
che il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che,
essendo manifestamente infondata, l'impugnativa può essere evasa senza scambio
di allegati (art. 48 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che
giusta l'art. 20 cpv. 1 PAmm, chi è parte in un procedimento amministrativo ha
diritto di esaminare gli atti; tale diritto, soggiunge la norma, può essere
eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o
di una istruttoria in corso;
che le
decisioni adottate dall'autorità nell'ambito di un procedimento amministrativo
circa l'esistenza o l'estensione del diritto di esaminarne gli atti sono di
natura incidentale;
che
secondo l'art. 44 PAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto
se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
che la
risoluzione 9 gennaio 2003 con cui il municipio si è rifiutato di trasmettere
alla ricorrente gli atti del procedimento disciplinare aperto a suo carico ha
una funzione preparatoria e strumentale rispetto a quella destinata a
concluderlo; è quindi di natura incidentale (Borghi Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm, n. 2b);
che il
provvedimento non era atto a procurare alla ricorrente un danno non altrimenti
riparabile; ad eventuali menomazioni dei suoi diritti di difesa la ricorrente
potrà infatti sempre porre rimedio impugnando la decisione finale davanti ad
autorità dotate di pieno potere di cognizione (art. 56 e 70 cpv. 1 PAmm; Borghi
Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm, n. 2b);
che il
Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto respingere il ricorso inoltratogli
da __________ siccome improponibile;
che già
per questo motivo l'impugnativa in esame non può essere accolta;
che il
ricorso sarebbe comunque da respingere anche nel merito;
che in
linea di principio il diritto di consultare gli atti secondo gli art. 20 PAmm e
29 cpv. 2 Cost. fed. è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere
conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa esaminandoli
presso la sede dell'autorità giudicante; questo diritto non comprende quello di
farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio (DTF 112 Ia
380 consid. 2a; Borghi Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm, n. 3);
che le
limitazioni alle quali può essere subordinato il diritto di consultare gli atti
di un procedimento disciplinare in corso (art. 20 cpv. 2 PAmm) giustificano
ampiamente la decisione del municipio di concedere alla ricorrente di esaminare
l'incarto unicamente presso la cancelleria comunale, escluso qualsiasi invio di
atti al suo domicilio;
che
giusta l'art. 28 PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie
decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a 2'000.- franchi; la tassa,
commisurata secondo i principi dell'equivalenza e della copertura dei costi, è
posta a carico della parte soccombente;
che la
tassa di giustizia di fr. 200.- che il Consiglio di Stato ha posto a carico
della ricorrente rispetta ampiamente i principi suddetti; semmai è commisurata
per difetto; va quindi respinta la richiesta della ricorrente di esserne
esonerata;
che anche
la tassa del presente giudizio, ragguagliata al lavoro procurato dall'impugnativa,
è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 20, 28, 44, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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