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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.72
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.72
Lugano
28 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 marzo 2003 di
contro
la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 806), che ha respinto l’impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la
risoluzione 6 dicembre 2002 con cui il municipio di __________ ha ordinato
loro di sospendere l’attività commerciale avviata in un locale della casa
d’abitazione che sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9
ottobre 2001 il municipio di __________ ha autorizzato __________ __________,
proprietario di una casa d'abitazione situata in località cascine di
__________, a lato della strada cantonale (part. n. __________ RF), ad
utilizzare il tinello come locale d'esposizione ed ufficio per la vendita di
apparecchi sanitari e di riscaldamento.
Con contratto 12 novembre 2002 la __________
__________, locataria della predetta casa d'abitazione, ha concesso il vano in
locazione a __________ __________, dando atto di essere a conoscenza che
sarebbe stato utilizzato anche per vendervi prodotti derivati dalla canapa.
Il 28 novembre 2002 la __________ __________
__________ ha notificato al municipio di aprire in quel locale un negozio destinato
alla commercializzazione di prodotti biologici e naturali in genere, derivati
dalla canapa, cosmetici e vestiti.
B. Preso atto
dell'avvio di quest'attività, il 6 dicembre 2002 il municipio ha ordinato a
__________ __________ di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per
il cambiamento di destinazione attuato senza permesso. Con separata decisione
di ugual data la stessa autorità comunale ha inoltre ordinato alla __________
__________ __________ e per essa al suo amministratore __________ __________ di
sospendere immediatamente l'attività avviata abusivamente nell'immobile.
C. Contro
l'ordine di sospensione dell'attività la __________ __________ __________ e
__________ __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato chiedendone
l'annullamento e postulando la concessione dell'effetto sospensivo o di altre
misure cautelari atte a permettere la continuazione dell'attività intrapresa.
D. Con decisione 20 dicembre 2002 il vicepresidente del Consiglio di
Stato ha respinto la domanda di misure cautelari, negando che fossero dati i
presupposti per sospendere il divieto d'utilizzazione impartito ai ricorrenti.
Con
giudizio 15 gennaio 2003 questo tribunale, ritenuto un erroneo accertamento dei
fatti e la mancata ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, ha
annullato detto provvedimento governativo, ritornando gli atti al Consiglio di
Stato, affinché si pronunciasse senza indugi sul merito dell’impugnativa
inoltrata dai ricorrenti contro l’ordine municipale di sospendere l’attività
commerciale avviata.
E. Con
pronuncia 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato nel merito il
provvedimento municipale e respinto il ricorso contro di esso inoltrato dai
ricorrenti.
Ha in sostanza ritenuto che il nuovo utilizzo del locale integrasse gli estremi
di un cambiamento di destinazione. Fino al rilascio di un’autorizzazione
edilizia, si giustificherebbe dunque il mantenimento del divieto municipale.
F. Contro la
predetta risoluzione i ricorrenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale
amministrativo postulandone l'annullamento e chiedendo l'autorizzazione a tenere
aperto il negozio nelle more del giudizio.
Richiamandosi all'autorizzazione 9 ottobre
2001, rilasciata dal municipio per adibire il tinello a locale commerciale, i
ricorrenti, sulla scorta della decisione governativa pubblicata in RDAT 2000 II
n. 34, negano anche in questa sede che il cambiamento del genere di prodotti
venduti integri gli estremi di un cambiamento di destinazione. Eccepiscono
inoltre il mancato svolgimento di una pubblica udienza davanti alle precedenti
istanze, che avrebbero per altro violato il diritto dei ricorrenti di essere
sentiti: il municipio adottando il provvedimento cautelare inaudita parte; il
Consiglio di Stato non chinandosi sulla censura appena esposta e sollevata in
sede di ricorso.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,
ed il municipio, riconfermandosi nelle osservazioni presentate davanti all’istanza
di prime cure.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 LE.
La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio
può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Per
cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si
intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di una
costruzione esistente atta a produrre ripercussioni sostanzialmente diverse e
localmente percettibili sull’ordinamento delle utilizzazioni (cfr. DFGP, Commento
alla LPT, ad art. 22 n. 12; Scolari, Commentario, 2a ed., n. 647 seg.). La
modifica è rilevante ed implica l’avvio di una procedura di rilascio del
permesso di costruzione, sia quando comporta l’applicazione di norme edilizie
diverse rispetto a quelle applicabili all’uso preesistente, sia quando
determina un’intensificazione dell’uso delle opere di utilizzazione o
un’alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA 28.2.1992 in re
Comune di Cademario; Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, § 10 n. 18; Mäder,
Das Baubewilligunsverfahren, ZSVR, n. 209 seg.).
2.2. Nell’evenienza concreta, il municipio
ha autorizzato il proprietario ad utilizzare il locale, originariamente adibito
a tinello, come ufficio per la vendita di apparecchi sanitari e di riscaldamento,
rispettivamente come spazio espositivo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto nulla
tale autorizzazione, siccome lesiva dei diritti dei vicini, essendo stata
rilasciata al di fuori di una regolare procedura edilizia. Ha quindi ritenuto
il cambiamento di destinazione sulla scorta dell’utilizzazione originaria. I
ricorrenti eccepiscono tale conclusione, in quanto i vicini avrebbero avuto
modo di esprimersi sulla nuova attività nell’ambito della procedura edilizia in
sanatoria, promossa dal proprietario con la domanda di costruzione 17 dicembre
2002 (successivamente ritirata).
La questione può tuttavia restare inevasa, giacché anche l’insediamento della
nuova attività comporta, rispetto al precedente utilizzo commerciale, un
cambiamento di destinazione.
All’interno del nuovo negozio gli articoli
vengono infatti venduti direttamente al pubblico. Contrariamente a quanto
sostengono i ricorrenti, in precedenza il locale non era concepito quale “punto
vendita”, ovvero come negozio, bensì come ufficio, non essendo in tutta
evidenza gli impianti sanitari e di riscaldamento in esposizione destinati ad
una vendita diretta al pubblico.
D’altra parte, gli articoli offerti nel
nuovo negozio si prestano ad un largo consumo, invero confermato dal continuo
proliferare nel nostro cantone di commerci legati alla canapa. A differenza
della precedente, la nuova attività commerciale è quindi suscettibile di
ingenerare un notevole afflusso di pubblico e di traffico, determinando così un
uso accresciuto del locale e un’alterazione apprezzabile delle ripercussioni
ambientali.
L’insediamento del nuovo negozio costituisce pertanto un cambiamento di destinazione
del locale, sottoposto ad autorizzazione edilizia.
- 3.1.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori
eseguiti senza o in contrasto con la licenza ricevuta. La sospensione dei
lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto essenzialmente ad
assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell’attesa che l’autorità
conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o
in contrasto con il permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una
situazione conforme al diritto. (Scolari, op. cit., n. 1261).
Ove i lavori siano terminati e nel caso di cambiamenti di destinazione attuati
senza autorizzazione o in contrasto con il permesso ricevuto, il municipio può
vietare, a titolo di misura provvisionale, l’utilizzazione dell’opera edilizia
realizzata o trasformata abusivamente fintanto che non venga accertata,
mediante rilascio del permesso mancante, la legittimità dell’intervento abusivo
(Mäder, op. cit., n. 639). Un simile provvedimento cautelare è più che altro
volto a tutelare gli interessi giuridici minacciati dall’utilizzazione
dell’opera edilizia realizzata o trasformata abusivamente. La sua adozione
dipende quindi dalla ponderazione degli interessi contrapposti, in particolare
dal confronto fra l’interesse pubblico e dei vicini ad evitare soprattutto le ripercussioni
derivanti dall’utilizzazione dell’opera e l’interesse privato del proprietario
o dei locatari a fruire ulteriormente della stessa durante la procedura di
rilascio del permesso in sanatoria (RDAT II-2000 n. 40; II-1992 n. 28).
3.2. Nel caso in esame, il cambiamento di
destinazione è stato messo in atto abusivamente, senza richiedere il necessario
permesso edilizio (v. consid. 2.2.). Come già osservato, l’accresciuta
affluenza di clienti, riconducibile alla nuova attività commerciale, è inoltre
suscettibile di determinare un aumento del traffico veicolare nelle adiacenze
del negozio, situato a lato della strada cantonale. L’interesse pubblico, insito
nelle mutate esigenze di sicurezza della circolazione in prossimità
dell’accesso alla strada pubblica, come pure l’interesse dei vicini a limitare
possibili immissioni moleste sui fondi circostanti, prevalgono in concreto
sull’interesse economico dei ricorrenti all’esercizio della nuova attività fino
all’eventuale rilascio del permesso in sanatoria. A fortiori, se si
considera che verosimilmente il negozio non poteva ancora disporre di una
clientela propria, giacché la sua apertura è stata immediatamente contrastata
con l’ordine municipale all’esame.
Atteso che il cambiamento di destinazione del locale è intervenuto in
violazione formale della legislazione edilizia e che alla provvisoria apertura
del negozio si oppongono preponderanti interessi pubblici e privati, il
provvedimento cautelare adottato dal municipio va dunque senz’altro confermato
e con esso, seppure sulla scorta di argomenti diversi, il giudizio del
Consiglio di Stato.
-
I
ricorrenti sembrano invocare una violazione del loro diritto ad una pubblica
udienza davanti alle precedenti istanze (art. 6 CEDU). A torto, giacché tale
diritto presuppone un procedimento davanti ad un’istanza giudiziaria
indipendente e imparziale, costituita per legge e dotata di piena cognizione
del fatto e del diritto, qual è il Tribunale cantonale amministrativo. I
ricorrenti, patrocinati da un legale, hanno per altro implicitamente rinunciato
ad una pubblica udienza davanti a questo tribunale, omettendo di formulare una
richiesta in tal senso (cfr. Borghi/Corti; op. cit., ad art. 67 PAmm n. 2).
Nella misura in cui i ricorrenti invocano una disattenzione del loro diritto di
essere sentiti in prima istanza, si rileva che questa è in ogni caso stata
sanata, dato che essi hanno avuto modo di pronunciarsi compiutamente sul merito
del provvedimento municipale, adottato nei loro confronti senza
contraddittorio, già davanti al Consiglio di Stato.
Cade nel vuoto anche la censura dei ricorrenti secondo cui la precedente
autorità di giudizio avrebbe a sua volta violato il loro diritto di essere
sentiti, in particolare il loro diritto ad una decisione motivata, omettendo di
esprimersi sul criticato atteggiamento assunto dal municipio. Tale censura era
infatti del tutto irrilevante ai fini del giudizio di merito (cfr. DTF 124 II 146
consid. 2a; RDAT 1999-I n. 27 consid. 3).
-
Con
l’emanazione del presente giudizio diventa priva d’oggetto la domanda di provvedimenti
cautelari rivolta dai ricorrenti al presidente di questo tribunale.
-
In esito a
quanto precede, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 45 LE; 18, 28 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti
in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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