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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.64
Data decisione, Autorità:
10.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.64
Lugano
10 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2003 del
contro
la decisione 4 febbraio 2003, no. 478, del Consiglio
di Stato che annulla le risoluzioni adottate dall'assemblea comunale di
__________ il 23 luglio 2002;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che
il 23 luglio 2002 l'assemblea comunale di __________ si è riunita per la prima
sessione ordinaria annuale;
che
alcuni cittadini attivi del Comune, tra cui __________ __________, sono insorti
dinanzi al Consiglio di Stato contro le deliberazioni assembleari, censurando,
preliminarmente, la mancata designazione del vicepresidente del consesso;
che
con giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame e annullato
le risoluzioni adottate dall'assemblea comunale nel corso della seduta, ravvisando
nella mancata nomina del vicepresidente la violazione di una formalità essenziale,
suscettibile di inficiare la validità di tutte le deliberazioni;
che
contro il predetto giudicato governativo il municipio di __________ si aggrava
ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la conferma delle
decisioni del legislativo comunale, sulla scorta di considerazioni che non è
necessario riassumere;
considerato, in diritto
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo
stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che
al municipio, qui insorgente, va per contro negata la legittimazione a
ricorrere;
che,
in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv.
3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con esso, ma lo
rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere
e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune; il
municipio non ha invece né capacità giuridica, né capacità di essere parte
(cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in RDAT II - 1999, N. 48);
che
in passato il Tribunale cantonale amministrativo aveva omesso di rilevare questo
difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto
come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata
giurisprudenza federale, questa Camera ha abbandonato tale prassi tollerante,
ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un
ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto
corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e
capacità di essere parte (cfr. RDAT cit.; inoltre, tra tante, da ultimo, STA
inedita 25 settembre 2002 in re municipio di __________);
che
i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in
genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo
severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento
rigoroso;
che,
tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio
va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di
legittimazione attiva dell'insorgente;
che,
dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28
PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 106, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28,
43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Non
si preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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