AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.63
Data decisione, Autorità:
14.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.63
Lugano
14 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi vicepresidente,
Werner Walser e Ivo Eusebio, quest'ultimo in sostituzione del
giudice Lorenzo Anastasi, astenutosi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2003 della
contro
la decisione 10 febbraio 2003 del municipio di
__________, che ha aggiudicato alla __________ l'esecuzione della strada di
PRD con relative infrastrutture;
vista la risposta 18 marzo
2003 del municipio di __________;
preso atto della replica 31 marzo 2003 della
__________ e della duplica 8 aprile 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8
novembre 2002 il municipio di __________ ha messo a pubblico concorso secondo
la procedura libera della LCPubb le opere da impresario costruttore relative
all'esecuzione delle strade di PR B e D con varie infrastrutture (FU n.
__________ p. __________). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata
aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione
elencati in ordine di priorità:
Prezzo
50%
Qualità
25%
Termini di esecuzione
25%
Il
capitolato d'appalto e modulo d'offerta specificava inoltre il metodo di
valutazione di ogni singolo sottocriterio, che per le referenze lavori
analoghi era costituito dall'assegnazione di un punteggio a dipendenza del
numero di opere simili realizzate di recente, segnatamente:
·
10 punti per almeno 5 lavori analoghi negli
ultimi 5 anni;
·
5 punti per almeno 2 lavori analoghi negli
ultimi 5 anni;
·
0 punti per nessun lavoro analogo negli ultimi 5
anni.
B. Al concorso
per il lotto D hanno partecipato 14 ditte, fra cui la __________, con un'offerta
di fr. 202'252.50, e la __________, con un'offerta di fr. 205'583.90. Entrambe
le società hanno prodotto le referenze richieste, elencando i lavori a loro giudizio
analoghi effettuati negli ultimi anni.
Valutate
le offerte pervenute, il progettista del committente ha allestito la seguente
graduatoria:
Nota
Punti
Nota
Punti
Prezzo 50%
- importo apertura 80%
- attendibilità prezzi unitari 20%
9.16
9.70
7.00
45.80
10.00
10.00
10.00
50.00
Qualità 25%
- certificazione ISO 20%
- referenze lavori analoghi 40%
- esperienza tecnica 40%
10.00
10.00
10.00
10.00
25.00
8.00
10.00
5.00
10.00
20.00
Termini di esecuzione 25%
- programma lavori 80%
- attendibilità termini 20%
10.00
10.00
10.00
25.00
10.00
10.00
10.00
25.00
TOTALE PUNTEGGIO
95.80
95.00
Preso
atto di tale valutazione, con risoluzione 10 febbraio 2003 il municipio di
__________ ha aggiudicato le opere alla __________.
C. Contro la
predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione a suo favore dei
lavori posti a concorso.
La
ricorrente ha contestato in particolare il punteggio riconosciutole per le
referenze presentate. A suo parere, il consulente del comune l'ha ingiustamente
penalizzata omettendo di prendere in considerazione alcune opere, eseguite in
passato, di livello addirittura superiore - per entità finanziaria e tecnica -
a quelle oggetto della delibera. Una valutazione corretta della documentazione
prodotta le avrebbe permesso di raggiungere facilmente la nota 10 alla voce
referenze lavori analoghi e di ottenere il primo posto in graduatoria, con la
conseguente aggiudicazione della commessa.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il municipio di __________, il quale ha avversato
partitamente le tesi della ricorrente con argomentazioni che saranno riprese -
ove occorresse - nel seguito. La __________ è invece rimasta silente.
E. In sede di
replica e di duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive,
contrapposte posizioni.
F. In fase
istruttoria il Tribunale ha chiesto al comune di __________ di specificare
quali lavori - tra quelli indicati dalla ricorrente nella propria lista delle
referenze allegata all'offerta - sono stati considerati positivamente per la
valutazione del sottocriterio referenze lavori analoghi.
Delle
risultanze di tale accertamento si dirà in appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv.1
LCPubb.
Certa è
la legittimazione attiva della ricorrente, che contesta l'aggiudicazione pronunciata
dal committente in esito ad un concorso al quale ha partecipato.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti
d'ufficio dal Tribunale in aggiunta alla documentazione concernente il concorso
prodotta dal municipio di __________ (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio alla
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge
la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine
d'importanza (cpv. 2). Riallacciandosi a questa prescrizione, l'art. 5 lett. i
RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto
criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza
di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza
discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di
aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di
aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della
commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al
fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale
il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della
delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero
limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli
secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una
determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re
D.SA; 29.1.02 in re R.AG e llcc; 26.2.02 in re CL sagl).
In
quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti
già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente
fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della
preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la
predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la
libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori
allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato concorrente.
Sempre
nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente
deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende
applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al
committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei
singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può
essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare
questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece
salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V.SA e llcc; 6.12. 2002 in re M..
2.2. Nel
caso di specie, il committente ha chiaramente indicato nel bando i criteri e i
sottocriteri di aggiudicazione, nonché i relativi fattori di ponderazione. Nei
documenti di gara ha inoltre preannunciato il metodo di valutazione di ogni
singolo sottocriterio, specificando che le referenze sarebbero state apprezzate
assegnando un determinato punteggio per i lavori analoghi eseguiti in epoca
recente; in particolare, attribuendo il massimo di 10 punti al concorrente che
aveva svolto almeno 5 lavori analoghi negli ultimi 5 anni.
Il
committente ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 2
LCPubb e 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb. Nessuno ha d'altronde impugnato il bando ed
i suoi contenuti, che in quanto lex specialis del procedimento concorsuale sono
quindi divenuti vincolanti tanto per i concorrenti che per l'ente pubblico.
Sotto
questo aspetto la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
- La
ricorrente contesta nondimeno la valutazione delle referenze presentate
esperita dal progettista del comune di __________ e, di riflesso, il punteggio
riconosciutole per tale sottocriterio e la graduatoria finale.
3.1. Il
committente fruisce di un ampio margine di giudizio nelle proprie scelte. L'esercizio
della facoltà discrezionale di cui dispone la stazione appaltante può essere
quindi censurato dall'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra
gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo
dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento (cfr. art. 38 cpv. 1
LCPubb; STF inedita 23 dicembre 1998 in re C.). Una verifica dell'adeguatezza è
per contro esclusa (art. 38 cpv. 2 LCPubb).
Il
committente abusa del suo potere di apprezzamento quando lo
esercita in spregio dei principi generali del diritto in quanto riferiti alla
parità di trattamento, al divieto di arbitrio, alla buona fede o alla
proporzionalità (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen
in der Schweiz, N. 554; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N.
2d ad art. 61 PAmm).
Valutazioni di singoli criteri
d'aggiudicazione, che risultano lesive del diritto, non traggono
necessariamente seco l'annullamento della decisione impugnata. L'annullamento
s'impone soltanto se la correzione da apportare sovverte la graduatoria allestita
dal committente. Se la violazione del diritto è riconducibile ad un abuso del
potere discrezionale, di cui il committente dispone, l'autorità di ricorso deve
correggere il difetto limitandosi a quanto occorre per eliminarlo. Deve quindi
correggere la valutazione operata dal committente soltanto nella misura
necessaria per renderla sostenibile. Anche in questo caso deve evitare di sostituire
il proprio apprezzamento a quello del committente (STA 13 maggio 2003 in re
C.E.SA + C.E.SA + E.E.AG).
3.2. I
lavori da impresario costruttore messi a concorso dal comune di __________
vertono sull'esecuzione della strada di PR D con le varie infrastrutture, in
particolare le canalizzazioni, le opere ACAP, le opere AEC e le opere Swisscom
(vedi capitolato di appalto e modulo di offerta). Non si limitano dunque alla costruzione
del solo campo stradale, ma si estendono alla realizzazione delle strutture
sottostanti, usualmente necessarie ai fini della corretta urbanizzazione della
zona servita dall'asse viario.
A titolo
di referenza, i concorrenti dovevano produrre un elenco dei lavori simili eseguiti
(cfr. pos. 252.100 capitolato, la quale non imponeva peraltro una descrizione
minuta dell'opera attuata), sapendo che la nota massima di 10 punti
relativamente a questo specifico sottocriterio di aggiudicazione sarebbe stata
attribuita con almeno 5 lavori analoghi realizzati negli ultimi 5 anni; con
almeno 2 lavori negli ultimi 5 anni si ottenevano invece 5 punti (vedi la pos.
224.100 capitolato, preannunciante il metodo di valutazione dei singoli
sottocriteri di aggiudicazione).
In
allegato alla propria offerta la __________ ha indicato le seguenti referenze (escluse
quelle antecedenti al 1998)
1998
Formazione marciapiede e moderazione del
traffico nell'abitato di __________
1998
PVL Sistemazione __________
1998
Infrastrutture comunali a monte della
strada cantonale __________, centro paese 1.a tappa
1998
Lavori di correzione __________
1998
Strada forestale __________
1998
Sistemazione frana __________ __________
1999
Rifacimento ponticello in __________ sul
riale __________
1999
Muro di sostegno in zona __________
1999
Area di Servizio __________
1999
Ripristino strada forestale __________
1999
Nuovo piazzale accesso stalla __________
1999
Strada di quartiere __________
1999
Centro manutenzione __________, bauletto
cavi
1999
Infrastrutture comunali a monte della
strada cantonale __________, centro paese 2.a tappa
2000
Esecuzione strade agricole A1 e A2 e i
canali 1 e 2 nel comprensorio __________
2000
Infrastrutture comunali a monte della
strada cantonale __________, centro paese 3.a tappa
2000
Strada forestale __________, tratta
2000
Esecuzione strade n. 7 /8 / 9 nel
comprensorio __________
2000
Sistemazione parete rocciosa Strada
forestale __________
2000
Esecuzione della Strada forestale tronco
C-D e relative opere da capomastro di protezione contro gli incendi
2000
Piazzale per scarico teleferiche e
deposito legname/sentiero __________
2001
Strada forestale __________ tratta E - C
2001
Lavori di sistemazione riali comunali di
__________:
ottenendo
una nota di 5 punti, che sottintende la realizzazione di meno di 5 lavori comparabili
a quelli oggetto del concorso.
La
predetta valutazione regge alle critiche della ricorrente. In effetti, tra le
svariate opere che la società ha ritenuto di dover segnalare in quanto reputate
analoghe, solo quattro (la sistemazione di __________ a __________ e la posa
delle infrastrutture comunali a __________) presentano in realtà
caratteristiche che consentono di assimilarle a quelle oggetto del concorso.
Stando alle informazioni raccolte d'ufficio da questo Tribunale, il consulente
del committente ha invero tenuto conto solo dei lavori svolti a __________,
omettendo a torto di considerare pure gli interventi attuati in seno al
__________ di cui non poteva ragionevolmente ignorare l'esatta natura quale
professionista del ramo operante nella regione. Questa mancata presa in conto
dell'opera compiuta a __________ non ha tuttavia portato ad una valutazione
scorretta nell'esito finale, poiché la __________ non è stata comunque in grado
di presentare gli "almeno cinque lavori analoghi eseguiti negli ultimi
cinque anni" che le avrebbero permesso di raggiungere il massimo di 10
punti nell'apposito sottocriterio delle referenze. A torto la ricorrente
pretende di far rientrare nel computo delle esperienze favorevoli i
"lavori di correzione - ", di cui non ha mai
comprovato l'esatta sostanza.
Ne segue
che attribuendo soltanto 5 punti alle referenze presentate dalla __________ il
committente non è incorso per finire in un abuso del potere di apprezzamento
riservatogli dalla legge. In assenza di una violazione del diritto, le censure
sollevate a riguardo dall'insorgente vanno quindi disattese.
- Sulla
scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato.
La tassa
di giudizio è a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 8, 32, 36, 38 LCPubb; 5, 31 RLCPubb
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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