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Numero d'incarto:
52.2003.58
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.58
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2003 della
contro
la decisione 14 febbraio 2003 della Commissione di
vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di
impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all’insorgente di proseguire i lavori
in corso sulla part. no. __________ RF di __________ __________;
vista la risposta 12 marzo 2003 della
CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
licenze edilizie 28 giugno 2000 e 4 dicembre 2001, quest’ultima relativa ad una
domanda di variante in sanatoria, il municipio di __________ __________ ha
autorizzato __________ __________ __________ a realizzare una villa sulla part.
no. __________ RF, di sua proprietà;
che il 19
giugno 2002, preso atto che le opere da impresario costruttore relative al
suddetto edificio venivano eseguite da una ditta non iscritta all’albo delle
imprese, la CV-LEPIC ha vietato alla stessa di proseguire i lavori;
che il 14
febbraio 2003, constatata la presenza sul cantiere delle maestranze di
un’ulteriore ditta non iscritta all’albo, la __________, la CV-LEPIC ha
ordinato anche a questa impresa di non continuare i lavori;
che
avverso il predetto provvedimento, la __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che
l’insorgente adduce di essersi limitata ad erigere d’urgenza tre muri di
sostegno del corpo adibito a garage, per contenere il franamento della scarpata
retrostante, con un costo complessivo di fr. 22'000.--;
che
all’accoglimento dell’impugnativa si oppone la CV-LEPIC, sostenendo che, indipendentemente
dall’entità delle opere commissionate all’insorgente, il committente non può
suddividere in vari lotti lavori importanti, al fine di sottrarli
all’applicazione della legge;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art.15 cpv. 1 LEPIC),
la legittimazione attiva dell'insorgente certa (art. 43 PAmm) e la tempestività
dell'impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile
in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm);
che nel
canton Ticino l'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto
ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);
che, di
principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione
iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura;
che non
soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale,
di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere
eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione
e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta
importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr.
30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);
che
l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli
all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);
che
l'ordine di sospendere i lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto
ad evitare l'aggravarsi dei momenti di contrasto con il diritto applicabile,
fintanto che venga eventualmente vietata ad un'impresa, con decisione di
merito, l'esecuzione di una determinata opera edilizia;
che la
PAmm pone quale unica condizione per l'adozione di misure provvisionali,
l'opportunità delle stesse; occorre comunque che, nel quadro di un esame di
mera apparenza, siano rese verosimili il buon fondamento del provvedimento di
merito e la rilevanza del pregiudizio che l'adozione della misura intende prevenire
(cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21,
n. 1 ss);
che un
ordine provvisionale di sospensione dei lavori ha ragion d'essere fintanto che
le opere non siano portate a compimento, rispettivamente fintanto che il
divieto di eseguire le stesse non cresca in giudicato;
che,
nella specie, per quanto è deducibile dalla documentazione agli atti,
l’attività prestata dalla ditta ricorrente è riconducibile al complesso delle
opere da impresario relative alla realizzazione di una nuova casa d’abitazione
monofamiliare di ragguardevoli dimensioni;
che, con
ogni verosimiglianza, proprio per il carattere organico e unitario del progetto
edificatorio, indipendentemente dall’effettivo valore delle prestazioni fornite
dall’insorgente, l’esecuzione di determinate opere da parte della stessa
configura una violazione del divieto di suddividere in lotti i lavori, al fine
di eludere l’appli-cazione della legge;
che, di
conseguenza, il provvedimento di sospensione dei lavori appare, in via provvisionale,
opportuno e giustificato, nella misura in cui le opere non sono nel frattempo
state portate a compimento;
che il
ricorso va pertanto respinto, nella misura in cui non è divenuto privo
d'oggetto;
che la
tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico dell'insorgente, ritenuto
che, quand'anche fosse divenuto successivamente privo d'oggetto, al momento
della sua adozione il provvedimento impugnato risultava comunque ineccepibile
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 28,
43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a
carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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