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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.50
Data decisione, Autorità:
28.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.50
Lugano
28 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2003 della
contro
la decisione 21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 322) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 11 dicembre 2002 con cui l’Ufficio dei permessi ha sospeso per il
periodo di un mese l’autorizzazione a gestire il __________ allo svincolo di
__________;
viste le risposte:
-
25 febbraio 2003 del
Consiglio di Stato;
-
27 febbraio 2003 del
Dipartimento delle Istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 29
dicembre 1994 l’Ufficio permessi e passaporti ha rilasciato alla ricorrente
__________ la patente d’esercizio pubblico (cat. B2) per l’apertura di uno
snack-bar all’uscita di __________ dell’autostrada N2;
che il 14
febbraio 2001 la __________ ha comunicato all’autorità cantonale che il
ristorante sarebbe rimasto chiuso per qualche tempo per lavori di
ristrutturazione; il bar avrebbe invece continuato l’attività; la cucina è stata
chiusa;
che il 13
marzo 2001 la ricorrente ha chiesto all’Ufficio dei permessi (UP) di trasformare
la patente di snack-bar (cat. B2) in una patente di bar (cat. B3); il 13 aprile
2001 l’UP le ha rilasciato un’autorizzazione provvisoria alla gestione del
"Bar allo svincolo";
che il 20
giugno 2001 l’UP ha rilasciato a __________ ed __________ la patente
d’esercizio pubblico relativa al succitato ritrovo;
che il 9
agosto 2002 un ispettore dell’UP ha constatato che nel bar venivano serviti
panini, focacce e primi piatti preconfezionati e riscaldati direttamente al
bar;
che il 14
agosto 2002 l’UP ha diffidato __________ a cessare immediatamente il servizio
di cibi non autorizzato, a modificare l’insegna da snack-bar a bar ed a dotare
l’esercizio pubblico di un locale office;
che il 21
agosto 2002 la __________ ha contestato la diffida, sostenendo di essere autorizzata
a gestire uno snack-bar;
che,
avendo constatato che nel locale continuavano ad essere serviti cibi caldi e
che la scritta "snack" dell’insegna non era stata occultata, il 18
ottobre 2002 l’UP ha nuovamente sollecitato la ricorrente a dar seguito alle
richieste del 14 agosto precedente;
che la
__________ ha nuovamente preteso di essere autorizzata a servire cibi caldi in
quanto titolare di una patente di snack-bar;
che l’11
novembre 2002 l’UP ha confermato la precedente ingiunzione, avvertendo la
ricorrente che in caso di inosservanza avrebbe ordinato la chiusura
dell’esercizio pubblico;
che,
siccome l’insorgente continuava a dispensare cibi caldi, il 2 dicembre 2002,
l’UP ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico per la durata di un mese;
che con
giudizio 21 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________; il Governo
ha in sostanza ritenuto che la sanzione inflitta fosse adeguatamente commisurata
alla gravità dell’infrazione;
che
contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
sanzione;
che la
__________ sostiene di aver ritenuto in buona fede di essere autorizzata a
gestire il locale come uno snack-bar (tavola calda); la sanzione inflittale,
aggiunge, sarebbe sproporzionata;
che
all’accoglimento del ricorso si oppone l’UP con argomenti che saranno semmai discussi
nei seguenti considerandi;
che il 14
marzo 2003 l’UP ha rilasciato alla __________ una garanzia di massima per
trasformare la patente di bar in una patente di snack-bar;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 71 cpv. 3
LEsPubb; la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e
personalmente toccata dal giudizio censurato, è certa (art. 43 PAmm);
l’impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che
giusta l’art. 68 cpv. 1 lett. b LEsPubb, "l’autorizzazione a gestire un
esercizio pubblico, di regola previa comminatoria, è sospesa per un periodo
massimo di tre mesi quando si contravviene gravemente o ripetutamente alle
norme della presente legge o del regolamento di applicazione";
che la
sospensione dell’autorizzazione a gestire è una sanzione amministrativa, volta
a reprimere le infrazioni alla LesPubb; deve rispettare il principio di
proporzionalità ed essere adeguatamente commisurata alla gravità oggettiva
dell’infrazione;
che "sono
bar gli esercizi nei quali si servono esclusivamente bevande, panini imbottiti,
toast, bocconcini, aperitivi, pasticcini e gelati" (art. 30 RLEsPubb);
lo snack-bar (tavola calda) è invece "il ristorante attrezzato
per un servizio rapido dei cibi caldi" (art. 25 RLEsPubb);
che un
bar non può pertanto dispensare piatti caldi;
che dal
13 aprile 2001 l’esercizio pubblico della ricorrente era autorizzato unicamente
come bar; la stessa __________ aveva infatti chiesto ed ottenuto che la patente
di snack-bar (cat. B2) fosse convertita in una patente di bar (cat. B3);
che, il
servizio di cibi preconfezionati scaldati al banco, istituito dalla ricorrente,
configura una palese violazione dell’art. 30 RLsPubb, che riserva il servizio
rapido di cibi caldi agli snack-bar;
che,
manifestamente, l’infrazione non è comunque di gravità tale da giustificare una
sanzione pesante come quella inflitta dall’UP;
che non
occorrono particolari considerazioni per spiegare che servire cibi caldi preconfezionati
in un bar non può giustificare, quale prima sanzione, un provvedimento che
arreca al trasgressore un pregiudizio valutabile in diverse migliaia di franchi;
che una
simile infrazione, commessa peraltro in circostanze che non giustificano il
comportamento della ricorrente, ma ne attenuano comunque la valutazione
negativa, è atta a richiamare soltanto una multa;
che la
sospensione dell’autorizzazione a gestire e la conseguente chiusura
dell’esercizio pubblico potrebbero essere giustificate soltanto se il
trasgressore avesse persistito nell’infrazione dopo essere stato punito con
sanzioni pecuniarie;
che il
ricorso va quindi accolto, annullando la decisione dell’UP ed il giudizio governativo
che la conferma;
che dato
l’esito non si preleva tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico
dello Stato secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 71 LEsPubb; 30 RLEsPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 11 dicembre 2002 dell’UP che sospende l’autorizzazione
a gestire il Bar allo svincolo per la durata di un mese;
1.2. la decisione 21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato (n. 322);
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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