AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.5
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.5
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 gennaio 2003 di
__________, __________,
patrocinato dall'avv. __________, __________,
contro
la risoluzione 17 dicembre 2002 (n. 6173) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 13 giugno 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino bosniaco __________ (1962) ha iniziato a lavorare in Svizzera nel
1984 al beneficio di diversi permessi "A", l'ultimo dei quali valido
fino al 30 settembre 1985. Il 2 novembre 1985, il ricorrente è rientrato nel
nostro Paese per sposarsi tre giorni dopo a __________ con la cittadina
olandese __________ (1967), titolare di un permesso "C". Per vivere
insieme a sua moglie, egli ha ottenuto un permesso di dimora "B", in
seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 2 maggio 2001.
Dalla loro unione è nato __________ (1986), titolare di un permesso
"C".
b) Nel
febbraio 1990, l'interessato ha lasciato l'appartamento coniugale. Con decreto
provvisionale 7 dicembre 1992, la Pretura del Distretto di __________ ha obbligato
l'insorgente a versare, a partire dal gennaio 1993, un contributo alimentare a
suo figlio. Con sentenza 30 giugno 1995, il Pretore del Distretto di __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________, affidando
__________ alla madre con l'esercizio dell'autorità parentale sullo stesso. A
__________ è stato concesso il diritto di visita, mentre il contributo
alimentare, indicizzato, in favore di __________ e a carico dell'insorgente è
stato fissato in fr. 425.– mensili fino al 12° anno di età, in fr. 450.– fino
al 16° anno e in fr. 550.– fino al compimento della maggiore età.
c)
Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ ha interessato a più riprese
le autorità giudiziarie e amministrative del nostro Paese, rimanendo a volte
disoccupato. Con decreto d'accusa 17 marzo 1986, egli è stato condannato a una
multa di fr. 150.– per violazione alla LCStr (mancata precedenza). Dal 1993,
__________ è stato costretto a ricorrere all'assistenza sociale per ottenere
gli alimenti che suo padre non gli versava. Per questo motivo, il 4 giugno 1993
il ricorrente è stato ammonito dall'autorità competente in materia di
stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento
scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate
misure amministrative. Dal 1993 fino al dicembre 1994, anche __________ è
dovuto ricorrere all'aiuto dello Stato. Dal 18 agosto al 17 novembre 1993, la
Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre ciclomotori.
Con decreto d'accusa 10 maggio 1994, il Procuratore pubblico lo ha condannato a
10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni, e a una multa di fr. 200.–, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione
alle norme della circolazione.
d) Con
risoluzione 10 giugno 1994 l'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e
immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di
__________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora, perché non versava gli alimenti
ad __________. Tale decisione, confermata dal Consiglio di Stato, è stata
tuttavia annullata il 28 aprile 1995 dal Tribunale federale, che ha rinviato
gli atti all'autorità precedente, affinché procedesse a una nuova e attenta
ponderazione degli interessi in presenza giusta l'art. 8 CEDU, accertando in
particolare l'intensità dei legami tra il ricorrente e suo figlio. Il 18
dicembre 1996, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai
ruoli il gravame, in quanto il dipartimento aveva nel frattempo rinnovato il
permesso di soggiorno all'insorgente.
e) Il 21
gennaio 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto al domanda di __________
volta al rilascio di un permesso di domicilio in quanto era disoccupato.
f) Il 3
dicembre 1997, __________ è stato nuovamente minacciato di espulsione dalla
Sezione degli stranieri, sempre a causa del mancato versamento degli alimenti
ad __________. Per lo stesso motivo, il 26 luglio 2000 il dipartimento gli ha
negato nuovamente il rilascio di un permesso di domicilio, rinnovandogli il
permesso B a condizione che estinguesse il debito assistenziale.
g) Il 21
agosto 2000 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI)
ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di intervenire dal
gennaio 1993 nell'anticipo degli alimenti in favore di __________ per un totale
di fr. 20'944.45 e di aver versato al ricorrente, tra il 1993 e il dicembre 1994,
sussidi per complessivi fr. 4'463.55. Per questo motivo, il 21 dicembre 2000 il
dipartimento ha ammonito per la terza volta __________ con l’avvertenza che se
fosse ancora stato a carico dell'assistenza dopo il marzo 2001 o si fosse
comportato in modo scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di
adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti.
B. Il 13
giugno 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare
il permesso di dimora a __________ in quanto, nonostante l'ultima minaccia di
espulsione, continuava a non versare gli alimenti ad __________, il quale
doveva sempre ricorrere all'assistenza pubblica. L'autorità ha ritenuto che
l'interessato potesse esercitare il diritto di visita al figlio tramite soggiorni
turistici. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 5, 9, 10, 11, 12
e 16 LDDS; 8, 10 e 16 ODDS; 8 CEDU.
C. a) Il 30
giugno 2001, __________ ha ritirato la domanda di anticipo alimentare in favore
di __________.
b) Con
giudizio 22 agosto 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Ha innanzitutto
rilevato che l'intervento dell'USSI era cessato soltanto dopo l'inoltro del ricorso,
quindi per motivi di causa, rimproverando inoltre al ricorrente di non aver rimborsato
il debito assistenziale. Ha pure ritenuto che il ricorrente non volesse o potesse
adattarsi all'ordinamento elvetico, perché aveva interessato le autorità giudiziarie
e amministrative, aveva cambiato numerosi posti di lavoro, era rimasto spesso
disoccupato e aveva a carico attestati per carenza beni per oltre fr. 66'000.–
(stato all'11 luglio 1996). Considerate tutte le circostanze del caso, il
Governo ha quindi ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime
cure fosse conforme al principio della proporzionalità. Secondo l'Esecutivo
cantonale, l'interesse pubblico di non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente
a causa del suo comportamento durante questi anni era prevalente su quello
dello stesso di vivere in Svizzera ed esercitare il diritto di visita al
figlio.
D. Con
sentenza 23 maggio 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la
predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato,
affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e decidesse la domanda dopo aver
effettuato un'accurata ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati
in gioco.
Questo
Tribunale ha rilevato in particolare che non vi erano elementi sufficienti per
valutare se il figlio del ricorrente corresse un rischio concreto di cadere in
futuro nuovamente a carico dell'assistenza pubblica.
Per
quanto concerne l'interesse privato a soggiornare in Svizzera, l'Esecutivo cantonale
non aveva dato peso al fatto che il ricorrente vi dimorava da una quindicina
d'anni.
Il
Governo è quindi stato invitato a svolgere esaurienti ed aggiornate indagini
quo alla situazione finanziaria del ricorrente (introiti e debiti attuali) e
all'intensità del suo legame con il figlio, nonché a riesaminare ancora una
volta il comportamento assunto dall'insorgente durante il suo soggiorno in
Svizzera, tenendo pure conto che egli aveva assicurato di voler rimborsare il
debito assistenziale entro breve tempo.
E. a) Dagli
ulteriori accertamenti esperiti tramite la Polizia cantonale, è emerso in particolare
che il ricorrente "dall'aprile 2001 lavora quale manovale presso
l'Impresa Costruzioni __________, ivi collocato dall'agenzia di collocamento
__________ di __________; di media al mese guadagna fr. 3'500.– netti. Il suo
collocatore, sig. __________, ci ha dato buone informazioni sul suo assistito.
Presso l'UEF di Lugano, dal 26.4.1995 al 27.8.2002, risultano notificati 24
precetti esecutivi per fr. 59'277.– e dal 22.3.1993 al 12.8.2002, 31 atti di
carenza beni per fr. 77'129.65. Dal 1993 non ha più interessato i nostri
servizi".
Il 2
dicembre 2002 l'USSI ha informato il Governo che l'intervento di anticipo alimentare
a favore di __________ era terminato il 30 giugno 2001 a seguito del ritiro della
domanda della madre e che la situazione debitoria complessiva riferita al ricorrente
per il periodo 1° gennaio 1993-30 giugno 2001 presentava uno scoperto di fr.
25'290.25, cui andavano detratti fr. 3'100.– a seguito dei rimborsi effettuati
da __________ il 6 luglio 2001, 29 gennaio, 24 maggio e 1° luglio 2002. L'USSI
ha pure segnalato che nel 1993/1994 il ricorrente era stato a carico
dell'assistenza pubblica per un totale di fr. 4'463.55.
b) Preso
atto delle suddette risultanze istruttorie, con giudizio 17 dicembre 2002 il
Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale, ribadendo i
motivi posti a fondamento della propria risoluzione del 22 agosto 2001, in
particolare che la situazione debitoria del ricorrente era peggiorata e che dal
luglio 2002 non rimborsava più gli alimenti che lo Stato aveva anticipato al
figlio __________.
Per
quanto riguarda l'interesse di __________ a soggiornare in Svizzera, il Governo
ha indicato che __________ viveva con la madre e ha rimproverato all'insorgente
di non aver fatto tutto il possibile per avere "una relazione economica
stretta con suo figlio", il quale era dovuto ricorrere all'aiuto dello
Stato per ottenere gli alimenti.
Il
Governo ha quindi ritenuto che l'interesse pubblico all'allontanamento
dell'insorgente prevalesse rispetto ai motivi di ordine privato invocati,
segnatamente di vivere in Svizzera ed esercitare il diritto di visita ad
__________.
F. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora.
Ritiene
la decisione impugnata sproporzionata. Pur ammettendo di non essersi sempre
comportato in modo esemplare, sostiene che il proprio modo di agire non è stato
di una gravità tale da giustificare il severo provvedimento adottato nei suoi
confronti. Segnala di avere finalmente un posto di lavoro stabile e che suo
figlio Alain non è più da tempo a carico dell'assistenza sociale.
Afferma
di voler estinguere i propri debiti nel limite delle sue possibilità, ritenuto
che è soggetto a trattenute di stipendio. Pone in evidenza il lungo soggiorno
in Svizzera e di non avere più stretti legami sociali e famigliari in Bosnia.
G. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni,
mentre il dipartimento si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,
126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Nel
caso specifico, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare
del diritto federale né di un trattato tra la Confederazione Svizzera e la
Repubblica di Bosnia-Erzegovina o l'ex Repubblica federativa socialista di
Iugoslavia, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di
un'autorizzazione di soggiorno.
1.4. Gli
stranieri possono, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto
della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi
all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora.
Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che
domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio, straniero titolare di un permesso
di domicilio) esista una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta
(DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Le relazioni familiari protette
dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e
figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Tale disposto è comunque applicabile
anche laddove lo straniero si prevale di una relazione intatta con il figlio
che ha diritto di risiedere in Svizzera, sebbene non gli sia attribuita l'autorità
o la custodia parentale (DTF 119 Ib 84, consid. 1c; Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF
53/1997 285).
In
concreto il figlio del ricorrente, cittadino olandese, è al beneficio di un permesso
di domicilio in Svizzera. Inoltre, all'insorgente è stato accordato un ampio
diritto di visita, che sostiene di esercitare (cfr. sentenza di divorzio 30
giugno 1995). Di conseguenza, __________ può far valere l'esistenza di un
legame intatto con __________. Nella misura in cui la decisione impugnata incide
su tale relazione, l'insorgente può pertanto richiamarsi all'art. 8 CEDU al
fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora. Sapere poi se questo
diritto sussista è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 120 Ib 8
consid. 1; 119 Ib 419 consid. 2c). Ne discende che, nel caso specifico, la via
del ricorso di diritto amministrativo è data (DTF 122 II 5 consid. e con
rinvii).
1.5. Il
ricorso è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm; 10 lett. a LALPS) e la legittimazione
dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). Come si vedrà in seguito, l'impugnativa
può essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Il diritto
al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è
assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta
l'art. 8 n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura
che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui.
Se un
permesso di soggiorno possa essere rilasciato in base all'art. 8 CEDU è una
questione che va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi
pubblici e privati in gioco (DTF 115 Ib 6, consid. 3).
-
è stato a carico dell'assistenza pubblica nel 1993 e 1994, accumulando un
debito di fr. 4'463.55. Il 27 luglio 2001 l'USSI ha informato il Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato di aver anticipato dal gennaio 1993 al 30 giugno
2001, pressoché ininterrottamente, gli alimenti che il ricorrente non versava
ad Alain, per un totale di fr. 25'290.25. Da quanto precede, è incontestato che
__________ è stato in maniera continua e rilevante a carico dell'assistenza
pubblica a causa del mancato versamento degli alimenti da parte di suo padre.
D'altra parte, il 30 giugno 2001 lo Stato ha cessato di anticipare gli alimenti
al figlio dell'insorgente, dopo che la madre di __________ aveva ritirato la
relativa richiesta (v. scritto 27 luglio 2001 dell'USSI al Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato).
Da
allora, il ricorrente non ha contratto ulteriori debiti nei confronti
dell'assistenza pubblica (v. scritto 2 dicembre 2002 dell'USSI al Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato). Dopo circa due anni si può quindi ritenere che
la situazione si è stabilizzata, senza che sia necessario accertare i motivi
per cui la ex moglie del ricorrente ha ritirato la domanda di anticipo
alimenti.
Giova
ricordare che non è determinante il fatto che lo straniero non sia in grado di
rimborsare il debito assistenziale contratto in Svizzera, in quanto la sua
permanenza nel nostro Paese non dipende da tale presupposto. Essenziale è
evitare che il debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti (per analogia
con l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, v. RDAT I-2002 n. 42, consid. 3 d/aa).
Di
conseguenza viene a cadere il motivo per cui il dipartimento ha negato il
rinnovo del permesso di dimora all'insorgente.
- 4.1. Nella
decisione impugnata il Consiglio di Stato ha rimproverato a __________ di aver
interessato le autorità giudiziarie e amministrative del nostro Paese, di aver
contratto numerosi debiti e di essere instabile professionalmente, dimostrando
in tal modo di non essersi adattato all'ordinamento elvetico.
Secondo
l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico di non rinnovare il permesso di
soggiorno al ricorrente era prevalente su quello dello stesso di vivere in
Svizzera, visto che egli poteva esercitare dal proprio Paese d'origine il suo
diritto di visita ad Alain, il quale viveva con la madre. Ha ritenuto che
l'insorgente non avesse fatto tutto il possibile per avere "una relazione
economica stretta con suo figlio", il quale aveva dovuto ricorrere all'aiuto
dello Stato per ottenere gli alimenti che il padre non gli versava.
4.2. Con
decreto d'accusa 10 maggio 1994 il Procuratore pubblico ha condannato
__________ a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo
di prova di 3 anni, nonché a una multa di fr. 200.–, per circolazione in stato
di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione. Tuttavia, tale condanna
è lontana nel tempo come quella, di poco peso, del 17 marzo 1986 (multa di fr.
150.– per mancata precedenza) e la decisione di revoca della licenza di
condurre ciclomotori dal 18 agosto al 17 novembre 1993 (circolazione in stato
di ebrietà). La Polizia cantonale ha peraltro confermato che il ricorrente
"dal 1993 non ha più interessato i nostri servizi" (v. rapporto
d'informazione 23 settembre 2002, agli atti). I tre precedenti ammonimenti
riguardavano invece il mancato versamento degli alimenti al figlio, prima che
la situazione si stabilizzasse.
Per
quanto riguarda l'attività professionale del ricorrente, essa ha raggiunto finalmente
una certa stabilità, da quando il 7 ottobre 2002 egli è stato infine assunto come
manovale edile a tempo indeterminato dalla __________ con un salario orario di fr.
22.50, attività che svolgeva a titolo precario presso il medesimo datore di lavoro
già da qualche anno tramite la __________ (doc. B: contratto di lavoro 2
ottobre 2002).
L'insorgente
è oberato da debiti privati. Il 12 agosto 2002 egli aveva a carico 31 atti di
carenza beni per fr. 77'129.65, ora 37 (v. rapporto d'informazione Polizia
cantonale del 23 settembre 2002; doc. E: estratto 10 gennaio 2003 UE Lugano,
prodotto dal ricorrente). Tra il 26 aprile 1995 e il 27 agosto 2002, egli è
stato oggetto di 24 procedure esecutive per complessivi fr. 59'277.– (v.
rapporto informativo 23 settembre 2002 della Polizia cantonale) e il suo
salario, di fr. 3'330.– mensili, è attualmente oggetto di pignoramento per
l'eccedenza al minimo vitale stabilito in fr. 2'800.– (v. doc. F: notificazione
8 novembre 2002 dell'UE alla datrice di lavoro __________). D'altra parte, il
suo margine per rimborsare tutti i debiti contratti è limitato a causa della
trattenuta del suo reddito.
Non
bisogna nemmeno sottovalutare che il ricorrente soggiorna in Svizzera da una
quindicina d'anni e che non vi sono elementi atti a ritenere che il legame del
padre con __________ non sia intatto e vissuto.
-
Visto
quanto precede, appare tutto sommato eccessivo negare all'insorgente la possibilità
di rimanere ulteriormente nel nostro Paese. Non si può in effetti escludere
che, grazie al rinnovo del permesso di soggiorno e al proprio lavoro ormai
stabile, egli riesca finalmente ad integrarsi convenientemente nel nostro ordinamento,
facendo tutto il possibile per far fronte ai propri obblighi, rimborsando
gradualmente i debiti contratti come egli ha già promesso e non incorrendo in
ulteriori sanzioni amministrative.
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il gravame dev'essere accolto. Di conseguenza,
le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
sono annullate.
Resta
comunque riservata la facoltà dell'autorità di prime cure di revocare il permesso
al ricorrente in ogni momento qualora, secondo le circostanze, dovessero venir
meno i motivi che permettono di accogliere il presente gravame.
- Visto
l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente
un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 5
LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione
17 dicembre 2002 (n. 6173) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 13
giugno 2001 (DIM 152) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni.
-
Gli atti
sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi
al cittadino bosniaco __________ (1962) il permesso di dimora annuale.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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