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Numero d'incarto:
52.2003.49
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.49
Lugano
26 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2003 della
contro
la decisione 22 gennaio 2003 della Divisione delle
costruzioni del Dipartimento del territorio, che nell'ambito della gara
d'appalto concernente la fornitura delle delimitazioni in granito per i
lavori di sistemazione del tratto stradale __________ nei comuni di
__________ e __________ (lotto __________) ha escluso dalla procedura la ditta
__________ di __________;
viste le risposte:
-
20 febbraio 2003 del Dipartimento del territorio,
Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
24 febbraio 2003 del Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzioni;
-
27 febbraio 2003 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
bando __________ (FU n. __________ p. __________) la Divisione delle
costruzioni (DC) del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione della fornitura delle
delimitazioni in granito necessarie alla sistemazione del tratto stradale
__________ nei comuni di __________ e __________ (lotto __________);
che gli
atti di gara (CPN 102) chiedevano tra l'altro ai concorrenti di allegare
all'offerta una serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di
determinati contributi, in particolare quelli professionali (pos. 252.100 a),
nonché documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel
Cantone per la categoria (dichiarazione della Commissione paritetica; pos.
252.100 b), pena l'esclusione dalla gara;
che al
concorso hanno preso parte sei ditte, tra cui la __________ di __________, con
un'offerta di fr. 85'630.25, e la __________ di __________, con un'offerta di
fr. 91'911.40;
che il 22
gennaio 2003 la DC ha aggiudicato i lavori alla __________, escludendo nel
contempo l'offerta della __________ poiché la ditta non aveva fornito la dichiarazione
di pagamento dei contributi professionali e non aveva prodotto la dichiarazione
di rispetto del CCL relativa alla categoria "granito e pietre
naturali";
che
contro la decisione di esclusione dalla gara la __________ è insorta davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che
l'insorgente ha addotto non aver volutamente sottoscritto il CCL-TI vigente nel
ramo del granito e della pietra naturale, ma di rispettare appieno le
disposizioni del contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in
Svizzera (CNM), come provato dall'attestazione della commissione paritetica
cantonale prodotta in allegato all'offerta;
che il
CNM, dichiarato d'obbligatorietà generale con apposito decreto del Consiglio
federale, è più favorevole socialmente del CCL granito e al contrario di
quest'ultimo - che impone il pagamento di contributi professionali in gran
parte destinati ai sindacati - non prevede che in Ticino si debbano applicare
le disposizioni concernenti i fondi di coordinamento;
che in
sostanza, a mente della ricorrente, l'osservanza del CNM sarebbe sufficiente
per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
lavoratori e dei CCL vigenti nel Cantone per categorie di arti e mestieri
preteso dalla LCPubb;
che
all'accoglimento del ricorso si sono opposti l'ULSA e la __________, contestando
in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb; certa è la legittimazione attiva dell'insorgente nella misura in cui
avversa la decisione della DC di escluderla dalla procedura; il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che
l'art. 5 lett. c LCPubb impone al committente di aggiudicare la commessa unicamente
ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni
sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte,
così come il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori
e dei CCL;
che al
fine di assicurare l'osservanza della succitata prescrizione, l'art. 30 RLCPubb
chiede ai concorrenti di allegare fra l'altro all'offerta le dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi professionali (cpv. 1) e il
rispetto dei CCL vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri alle
quali si riferisce la commessa (cpv. 5);
che
riguardo alla portata di tali disposizioni, questo Tribunale ha già avuto modo
di segnalare alla ricorrente che se da un lato l'aggiudicazione di una commessa
non può essere di principio subordinata all'adesione di un CCL, dall'altro i
concorrenti devono comunque dimostrare di ossequiare le disposizioni in materia
di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nello specifico
settore dell'appalto messo a concorso; all'occorrenza, sottoponendo
all'autorità i documenti attestanti le condizioni di lavoro che essi riservano
alle proprie maestranze (contratti di lavoro ecc.), allo scopo di permettere a
quest'ultima di verificare - direttamente o attraverso la consultazione della
competente commissione paritetica - la loro rispondenza con quelle del CCL di
riferimento (STA 6 febbraio 2002 in re G.M. SA);
che
giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la
norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano
lacune formali rilevanti (cpv. 2); per principio, l'omessa produzione di
documenti richiesti dal capitolato si configura come una lacuna formale
rilevante, che comporta l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;
che
l'art. 25 LCPubb prevede inoltre esplicitamente l'esclusione dalla procedura degli
offerenti che non rispettano i principi sanciti dall'art. 5 lett. c della legge
medesima;
che nel
caso concreto, ai concorrenti si chiedeva espressamente di allegare all'offerta
le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi professionali
e il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per la categoria (industria
del granito e delle pietre naturali);
che il
capitolato avvertiva i concorrenti che la mancata produzione anche di un solo
documento richiesto avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che la
ricorrente ha esibito unicamente una dichiarazione della CPC edilizia e genio
civile comprovante l'osservanza delle disposizioni prevista dal CNM e dal
CCL-TI vigenti nel ramo edile e del genio civile;
che
siffatto certificato non risponde alle esigenze del capitolato;
che la
ricorrente non ha neppure offerto materiale sostitutivo, ovvero documenti atti
a comprovare le condizioni di lavoro riservate alle sue maestranze; così
facendo ha impedito al committente di verificare - direttamente o attraverso la
consultazione della competente commissione paritetica - la loro rispondenza con
quelle garantite dal CCL del granito;
che la
decisione della DC di escludere dalla gara l'offerta trasmessale dalla
__________ appare pertanto legittima, atteso che la ricorrente non ha provato
di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle
condizioni di lavoro previste dal CCL del granito e delle pietre naturali
valevole per il Canton Ticino; non spettava al committente esperire autonomamente
accertamenti in merito;
che il
fatto che in Ticino il CCL dell'industria del granito e delle pietre naturali
non abbia obbligatorietà generale non è di rilievo; in sede di aggiudicazione
di una commessa pubblica il committente può difatti, legittimamente, pretendere
il rispetto di un determinato CCL anche in assenza di un tale vincolo (DTF 124
I 107, consid. 2e; STA 6 febbraio 2002 in re G.M.SA);
che sulla
scorta di quanto precede il gravame va respinto, con la conseguente conferma
della decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto e da accertamenti
incompleti di fatti giuridicamente rilevanti;
che la
tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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