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Numero d'incarto:
52.2003.46
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.46
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2003 di
contro
la decisione 21 gennaio 2003, n. 315, del Consiglio
di Stato che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 24 ottobre 2002 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due
mesi a scopo di ammonimento;
vista la risposta 18 febbraio
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B il 21 gennaio 1969. Da allora il suo comportamento alla giuda è
stato sanzionato in più occasioni, sempre per superamento del limite di
velocità:
· revoca di due mesi
nell’agosto 1994;
· ammonimenti
nel settembre 1994, nell’agosto 1996 e nel mese di novembre 1999;
· revoca di un
mese nel dicembre 2000.
B. Il
18 marzo 2002, il ricorrente, alla guida dell’autovettura “Volvo” targata
__________, in una curva piegante a destra nell’abitato di __________ si è
trovato davanti un trattore intento a svoltare a sinistra in un luogo
autorizzato, e meglio da via __________ in via __________a. Non essendo in
misura di fermare il proprio veicolo, l’insorgente ha cercato di evitare il
mezzo agricolo a sinistra rispetto alla linea di sicurezza, senza successo. In
seguito all’urto il trattore ha subito una rotazione a destra di circa 180° ed
è ha finito la sua corsa riverso sul fianco sinistro. La “Volvo” dello __________
è invece andata a sbattere sul muro che si trova al bordo della carreggiata
opposta al senso di marcia percorso dai protagonisti dell’incidente.
C. a. A
seguito della suddetta collisione, il 23 maggio 2002 la Sezione della circolazione
gli ha inflitto una multa di fr. 600.-- per violazione degli art. 27 cpv. 1, 31
cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1 ONC e 73 cpv. 6 lett. a
OSS in relazione con l’art. 90 cifra 1 LCStr. La decisione è cresciuta in giudicato.
b. In
considerazione della gravità dell’infrazione commessa, il 24 ottobre 2002 la
stessa autorità ha disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di
ammonimento per la durata di due mesi, dal 25 novembre 2002 al 24 gennaio 2003,
autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori. La risoluzione è
stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr.
D. Adito
dall’insorgente, con giudizio 21 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato
alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità. Il Governo ha
ritenuto che in applicazione del principio dell’unità e della sicurezza del
diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalle costatazioni di fatto alla
base del giudizio penale, già cresciuto in giudicato; in particolare
l’Esecutivo cantonale non ha accolto la contestazione in merito all’asserita
mancata segnalazione dell’intenzione di svoltare a sinistra da parte del conducente
del trattore.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ __________ insorge ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone in via principale
l’annullamento e, in via subordinata, chiedendo che gli venga revocata la
licenza di condurre a titolo di ammonimento per un periodo di un mese soltanto.
Ribadendo
puntualmente le tesi già sollevate davanti all’istanza inferiore, l’insorgente
rileva in sostanza che le frecce segnaletiche del mezzo agricolo sarebbero
state fuori uso. Non gli sarebbe quindi imputabile che una colpa lieve, atta a
giustificare la pronuncia di un ammonimento, ma non la revoca della licenza di
condurre. A mente del ricorrente, le precedenti procedure amministrative di cui
è stato oggetto non devono essere prese in considerazione nel caso in esame,
siccome riguardano altre fattispecie. Infine, l’insorgente ribadisce di
necessitare della licenza di condurre per l’esercizio della sua professione.
F. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente toccato dal provvedimento, è certa (43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti senza istruttoria (18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un’accusa penale ai
sensi dell’art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno
potere cognitivo.
-
La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il
conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16
cpv. 3 lett. a LCStr). La revoca della licenza a titolo d’ammonimento ha per
scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un’infrazione alle regole
della circolazione e d’impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L’autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare
la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In
particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione
dell’interessato quanto conducente di veicoli a motore e della necessità
professionale di fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve
essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 33 cpv. 2 OAC).
-
3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità
deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito dall’agente di polizia. Ciò è il caso, in
particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha
omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla
difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2. Nel
caso di specie, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente
è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia
l’apprezzamento degli stessi da parte dell’autorità dipartimentale. Infatti,
non solo è pacifico che il ricorrente non ha impugnato presso le istanze
superiori la decisione di multa, ma negli allegati ricorsuali davanti al
Consiglio di Stato e a questa autorità di ricorso, ha precisato d’aver “ tempestivamente
pagato ” la stessa. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo
Tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Sezione
della circolazione nella sua mansione d’autorità penale. In particolare, non è
necessario pronunciarsi sulla pretesa mancata segnalazione dell’intenzione di
svoltare a sinistra da parte del conducente del trattorre. Eccezione che, ad
ogni qual modo, deve essere disattesa per i motivi che verranno comunque
evocati di seguito.
-
Nelle
concrete evenienze, le istanze inferiori addebitano all’insorgente di non aver
circolato con la dovuta prudenza, specialmente in considerazione del fatto che
non è stato in grado di fermare il proprio veicolo trovandosi costretto ad
improvvisare un sorpasso nonostante la linea continua di mezzadria, causando di
conseguenza la collisione con il mezzo agricolo che si apprestava a svoltare a
sinistra, da via __________ in __________. Tale comportamento, che nella
fattispecie ha causato l’incidente all’origine del riversamento del trattore,
si appalesa senza dubbio di non trascurabile gravità. In effetti, il fatto
d’aver urtato il trattore e il fatto che il conducente è stato proiettato fuori
dall’abitacolo, ha provocato un accresciuto pericolo per la sicurezza delle persone.
L’intervento dei pompieri per rimettere sulle quattro ruote il mezzo agricolo
e, soprattutto, per pulire la carreggiata dai liquidi fuoriusciti dallo stesso,
permette di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che l’agire dell’insorgente
ha messo seriamente in pericolo anche la sicurezza del traffico. Inoltre, la
colpa dello __________ non può essere qualificata come lieve, tanto più che
quel tratto di strada si trova in discesa appena dopo una curva. Particolare
prudenza poteva per questo motivo essere pretesa dal conducente, ritenuto in particolare
che la velocità deve sempre essere adeguata alle circostanze, ossia permettere
l’arresto del veicolo nello spazio visibile. L’osservanza della regola
dell’adattamento della velocità alle circostanze, a non averne dubbio, è la
prima condizione ai fini di una corretta padronanza del veicolo (art. 31 cpv.
1, 32 cpv. 1 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; v. Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, 3. ed., no. 1.1. ss. ad art. 32 LCStr). Per stessa
ammissione dell’insorgente nel suo verbale d’interrogatorio, egli si era
accorto, all’uscita dalla curva, che il trattore “stava svoltando a sinistra
in via __________ ”. Non essendo in grado di fermarsi, ha quindi optato per
l’alternativa di cercare di scansarlo superandolo. Non giova quindi
all’insorgente il tentativo di sovvertire questa circostanza nelle sedi
ricorsuali, pretendendo ora la mancata segnalazione di svolta da parte del
conducente del trattore. In siffatte circostanze, considerata la gravità
dell’infrazione commessa e la colpa imputabile all’insorgente, s’impone
l’adozione di una misura amministrativa che, forzatamente, deve consistere
nella revoca della licenza di condurre, non potendo considerare il caso in esame
come di lieve entità ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 in fine LCStr. Vista inoltre
la reputazione di cui gode __________ __________ quale conducente e che gli è
valsa ripetuti ammonimenti e due precedenti revoche della licenza, la durata
del provvedimento di revoca di due mesi pronunciato nei suoi confronti appare
del tutto conforme al diritto ed alla prassi normalmente adottata dai tribunali
svizzeri, nonché rispettoso del principio di proporzionalità (v. R.
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).
Semmai pecca per eccessiva mitezza.
-
5.1.
__________ __________ fa valere la necessità di disporre della licenza di
condurre per motivi professionali. La giurisprudenza riconosce tale necessità
con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così
dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574)
o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno
consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di
valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore,
deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere
in considerazione in che misura il conducente è maggiormente toccato dalla
revoca rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale
esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti
gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta
all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è
concretamente necessaria la licenza di condurre per l'esercizio della propria
attività professionale (DTF 123 II 572, consid. 2c).
5.2. Per
l'insorgente, domiciliato a __________ e direttore della __________ __________
__________ di __________, la necessità della licenza di condurre per motivi
professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza citata.
In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe
altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito o una parte essenziale
dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista
professionale. Anche ammettendo che nell'esercizio della sua professione egli
sia obbligato a spostarsi di sovente sui cantieri, va evidenziato che avrebbe comunque
la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici, oppure di ricorrere
all'aiuto dei dipendenti della ditta o di conoscenti. In quanto esposto
dall'insorgente, si possono ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta
gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno
parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore
come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione
stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse risultare oneroso per l'interessato,
possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti di cui si è detto in
precedenza.
- Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv.
1 lett. a, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 3
cpv. 1 e 4 cpv. 1 ONC; 30 cpv. 2 e 33 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 18, 28, 43, 60 e
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono
poste a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto
pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di __________, nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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