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Numero d'incarto:
52.2003.43
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.43
Lugano
18 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 8 febbraio 2003 di
contro
la sentenza 23 gennaio 2003 di questo tribunale;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
sentenza 23 gennaio 2003 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il
ricorso inoltrato da __________ __________ contro la risoluzione 26 novembre
2002 del Consiglio di Stato che ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo
stesso insorgente avverso la decisione 29 ottobre 2002 con la quale il
municipio di __________ ha fissato il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2002;
che
__________ __________, invocato l'art. 35 lettera b PAmm, chiede al Tribunale
cantonale amministrativo di ammettere l'istanza di revisione e retrocedere l'incarto
al municipio affinché questi si pronunci nel merito dell'istanza e fissi il
moltiplicatore d'imposta al 95% dell'imposta cantonale base in applicazione del
D.L. 6 dicembre 2000;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 35 PAmm la revisione è data:
"a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto
essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa
senza che una speciale norma lo consente;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti
che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro
contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un
delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di
fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto
fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.";
che negli
argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile alcun motivo di revisione;
che, manifestamente, non era possibile
procedere alla congiunzione della procedura di cui trattasi con quella relativa
al moltiplicatore d'imposta 2001, quest'ultima essendo definitivamente chiusa
con decisione cresciuta in giudicato;
che il fatto che relativamente alla
procedura di fissazione del moltiplicatore d'imposta 2001 sia ancora pendente
un ricorso per denegata giustizia è, da questo profilo, irrilevante, il merito
essendo comunque stato definito;
che, per quanto riguarda la domanda di
misure provvisionali, la decisione di merito ha reso superflua l'emanazione di
una decisione provvisoria;
che per quanto riguarda l'ammontare della
tassa di giustizia, ritenuta eccessiva, la stessa è stata fissata a norma di
legge e rientra abbondantemente nei limiti fissati dalla PAmm, che prevede una
tassa fino a fr. 5'000.-;
che, per il resto, l'istante si limita in
sostanza a riproporre i medesimi argomenti già sollevati con gli allegati
ricorsuali, contrapponendo alle argomentazioni esposte in sentenza la propria visione
dei fatti;
che, di
conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;
che la
tassa di giustizia segue la soccombenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 35, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico dell'istante.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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