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Numero d'incarto:
52.2003.42
Data decisione, Autorità:
07.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.42
Lugano
7 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2003 di
contro
la risoluzione 28 gennaio 2003 (n. 435) del
Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso l'atto 6 dicembre 2002 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinvio;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 8 marzo 2002, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda del cittadino
__________ __________ __________ () volta a ottenere il rilascio di
un permesso di dimora, in quanto egli non aveva mai vissuto insieme alla moglie
cittadina svizzera __________ __________ (), e gli ha fissato un
termine con scadenza il 30 aprile 2002 per lasciare il territorio cantonale
(art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS);
che la suddetta risoluzione è stata
confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale cantonale
amministrativo, che hanno ritenuto che fosse manifestamente abusivo appellarsi
al connubio per ottenere un permesso di soggiorno, e, in ultima istanza, dal
Tribunale federale, il quale con sentenza 13 novembre 2002 ha considerato il
gravame inoltratogli ai limiti della temerarietà;
che, preso atto della menzionata sentenza
dell'alta Corte federale, il 3 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha fissato a __________ __________ un termine con scadenza il
31 dicembre 2003 per lasciare il territorio cantonale (art. 12 LDDS);
che il 6 dicembre 2002 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha fissato a __________ __________ un nuovo
termine di partenza, questa volta con scadenza il 31 dicembre 2002, evidenziando
che tale scritto annullava e sostituiva quello del 3 dicembre precedente;
che con giudizio 28 gennaio 2003 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa interposta da
__________ __________ contro la predetta risoluzione dipartimentale, ritenendo
in sostanza che la comunicazione del termine di partenza non fosse una
decisione d'esecuzione e, in quanto tale, non fosse suscettibile di ricorso;
che a titolo abbondanziale l'Esecutivo
cantonale, dopo aver indicato che la procedura ricorsuale non sospendeva il
termine di partenza, ha osservato che sia l'insorgente sia il suo patrocinatore,
siccome entrambi ben cogniti dell'iter amministrativo fino a quel momento
percorso, potevano facilmente riconoscere che la prima comunicazione
dipartimentale che fissava il termine di partenza entro il 31 dicembre 2003 era
frutto di un errore, l'interessato non potendo beneficiare di un termine così
esteso per lasciare il territorio cantonale;
che alla cifra 3 del dispositivo della
risoluzione era indicato che la stessa era definitiva;
che contro la predetta pronunzia governativa
__________ __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo, in via cautelare, di autorizzarlo a soggiornare nel nostro cantone
durante la litispendenza, e, nel merito, di annullarla;
che il ricorrente ritiene questo Tribunale
competente a decidere la vertenza, perché esercita la giurisdizione
amministrativa per il cantone giusta l'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI, perché
oggetto del contendere è una decisione di revoca, e perché avrebbe diritto in
virtù dell'art. 6 CEDU di presenziare alle udienze per la vertenza che lo oppone
alla moglie cittadina elvetica;
che, nel merito, il ricorrente espone
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;
che con istanza pedissequa al gravame
l'insorgente postula la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio;
che il Tribunale non ha ordinato uno scambio
degli allegati;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere
il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che in materia di diritto degli stranieri la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai
gravami inoltrati avverso le decisioni dell'Esecutivo cantonale è data soltanto
nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha
ritenuto che lo scritto dipartimentale del 6 dicembre 2002 costituisse una
semplice comunicazione a __________ __________ del termine di partenza con
scadenza il 31 dicembre 2002 per lasciare il territorio cantonale;
che il quesito non deve essere risolto ai
fini del presente giudizio;
che, in effetti, ai sensi dell'art. 100
lett. b n. 4 OG il ricorso di diritto amministrativo non è in ogni caso
ammissibile dinnanzi al Tribunale federale in materia di polizia degli
stranieri contro decisioni di rinvio (art. 12 LDDS; STF 20 aprile 1993 inedita
in re A. e LLCC, consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des
étrangers et en droit d'asile, p. 131, cifra 5.2.3.3.);
che, di conseguenza, la competenza di questo
Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente non
sarebbe data nemmeno se lo scritto 6 dicembre 2002 dovesse essere considerato
quale vera e propria decisione di esecuzione;
che la tesi ricorsuale, secondo cui il
Tribunale cantonale amministrativo è competente in materia di revoca (art. 101
lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG), è fuori luogo,
ritenuto che l'atto con cui il 6 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha fissato a __________ __________ un nuovo termine di partenza
per lasciare il territorio cantonale, annullando e sostituendo quello del 3 dicembre
precedente, non concerne un permesso di soggiorno di cui l'interessato nemmeno
beneficia;
che il richiamo del ricorrente all'art. 77
cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente, trattandosi di norma
regolante la giurisdizione, ma non la competenza dei tribunali, che è stabilita
dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali non prevedono nel caso specifico la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che per quanto concerne l'art. 6 CEDU, esso
non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF
2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.);
che non è certo il fatto che egli avrebbe
nel frattempo sottoscritto un contratto di locazione e si sarebbe iscritto a
una scuola di lingue che permette di giungere a conclusioni più favorevoli
all'insorgente (art. 8 cpv. 2 ODDS);
che in esito alle considerazioni che
precedono il ricorso, temerario, dev'essere dichiarato irricevibile per incompetenza
del Tribunale adìto;
che l'emanazione del presente giudizio rende
priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari;
che la domanda di concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va anch'essa respinta, il
gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio;
che tassa e spese di giustizia,
proporzionate al dispendio causato dalla vertenza, seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n.
3, 100 lett. b n. 4, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 48, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La domanda
di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
Tassa e spese
di giustizia, per complessivi fr. 900.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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