AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.40
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.40
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2003 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 21 gennaio 2003 (n. 317) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 15 novembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
di nazionalità nigeriana, si è sposato il __________ nel proprio Paese
d'origine con la cittadina elvetica __________, madre di tre figli nati da una
precedente relazione. Il ricorrente aveva già soggiornato nel nostro Paese
quale asilante sotto le false generalità di __________ e __________.
Entrato
in Svizzera il 28 ottobre 2000 per vivere insieme alla moglie a __________,
__________ ha ottenuto per questo motivo un permesso di dimora annuale, in seguito
rinnovato fino al 27 ottobre 2002.
Dal 20
novembre 2000, egli lavora come aiuto zincatore presso una ditta di __________.
B. a) Il 15
aprile 2002, il ricorrente si è trasferito a __________. Il 29 agosto 2002 il
Pretore del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi __________ a vivere
separati, attribuendo alla moglie l'abitazione coniugale di __________ e
obbligando il marito a versarle un contributo alimentare (misure di protezione
dell'unione coniugale inoltrata da __________ il 30 luglio precedente).
Interrogata
il 29 settembre 2002 dalla Polizia cantonale, la moglie dell'insorgente ha
affermato, tra l'altro, che voleva divorziare il più presto possibile dal
marito, il quale contribuiva in modo limitato all'economia domestica e
trasferiva il proprio denaro ai famigliari a Lagos. Il ricorrente ha dichiarato
invece il 4 ottobre 2002 alla polizia che era intenzionato a ricomporre la
comunione coniugale.
b)
Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 15 novembre 2002 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto
la domanda di __________ volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora e
gli ha fissato un termine con scadenza il 31 dicembre 2002 per lasciare il
territorio cantonale.
L'autorità,
ricordando che l'interessato aveva ottenuto un permesso di soggiorno in
Svizzera per vivere insieme alla moglie cittadina svizzera, ha ritenuto che
egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a
soggiornare nel nostro Paese.
La
decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 21 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il
Governo ha rilevato che non sussisteva più un legame sentimentale tra i coniugi
__________. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente,
appellarsi al connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora.
L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che l'interessato non potesse invocare la protezione
sancita dall'art. 8 CEDU in quanto la relazione coniugale non era più intatta,
e che fosse esigibile il suo rientro in Nigeria.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso
di dimora.
Il
ricorrente contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera
manifestamente abusiva, sostenendo che la separazione è dettata essenzialmente
da motivi culturali. Non esclude di riprendere la vita in comune con sua moglie
tra qualche mese oppure il prossimo anno.
Afferma
di versarle attualmente un contributo alimentare di fr. 700.– mensili e di aver
mantenuto con la stessa un buon rapporto d'amicizia.
Sostiene
inoltre che la restrittiva giurisprudenza federale sull'abuso di diritto non si
concilia più con il nuovo diritto del divorzio, che presume il fallimento del
matrimonio soltanto dopo una separazione di 4 anni.
L'insorgente
chiede inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame e di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In
ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100
cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide
liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con
l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo
straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Non
esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Nigeria alcun
trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini del
menzionato Stato africano, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al
rinnovo del permesso di dimora.
1.4.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai
fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente
l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e
segg., consid. 2c). In concreto, l'interessato è sposato con una cittadina
elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del
permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di
essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto
possa essergli rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Per
costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto
giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si
prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS,
ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per
ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo
non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II
145, consid. 2.2.).
2.2. La
prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non
deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di
diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è
pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore
ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero
di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno
dell'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è
per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i
coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano
uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri
(DTF 127 II 49 , consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi
vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda
delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in
considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate
dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.
- 3.1. In
concreto, il 28 ottobre 2000 il ricorrente è entrato in Svizzera per vivere
insieme alla moglie, cittadina elvetica, ottenendo per tale motivo un permesso
di dimora. Tuttavia, nell'aprile 2002, i coniugi __________ si sono separati di
fatto. Dal 1° maggio 2002, l'insorgente alloggia in un appartamento in via
__________ a __________ (v. domanda 17 maggio 2002 di modifica dell'indirizzo).
Da
allora, tra i coniugi __________ non sussiste più una vera e propria relazione
sentimentale. Il 29 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Lugano ha del resto
autorizzato i coniugi __________ a vivere separati, attribuendo alla moglie
l'abitazione coniugale di __________ e obbligando il marito a versarle un
contributo alimentare, la stessa essendo a carico dell'assistenza sociale.
Interrogata il 29 settembre 2002 dalla Polizia cantonale, __________ ha
peraltro dichiarato che voleva divorziare il più presto possibile dal marito.
3.2. Da
quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente
nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai
dall'aprile 2002, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno
ottenuto per vivere con il coniuge.
Ne
consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno del ricorrente in Svizzera e
con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso
di dimora in suo favore.
- Gli
argomenti addotti dall'insorgente non permettono di mutare il presente
giudizio.
Che la
disunione sia essenzialmente dovuta a problemi economici e culturali è irrilevante,
i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20
aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Invano egli
invoca di versare attualmente un contributo alimentare in favore della moglie
per dimostrare che intende ricomporre la comunione coniugale. La separazione
dura tuttora e non sono gli asseriti contatti che egli manterrebbe con la consorte
che permettono di ritenere il contrario. Giova ricordare che lo scopo dell'art.
7 cpv. 1 prima frase LDDS è permettere ai coniugi di creare una reale comunione
coniugale.
Il fatto
che non sia stato pronunciato il divorzio tra i coniugi __________ non permette
di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente. Le autorità
amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto
degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge
svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente
dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal
giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2.).
Infine,
l'interessato ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie
e non per altri motivi. Il fatto che egli fosse stato autorizzato a svolgere
un'attività lucrativa in Svizzera è infatti soltanto una conseguenza
dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora e quindi non
è qui determinante.
-
Per quanto
precede, il ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare
intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di
un permesso di dimora in base a questo disposto.
-
non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove risiedeva
prima di entrare in Svizzera.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
all'impugnativa diviene priva di oggetto. La domanda di concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta, il gravame essendo destinato
all'insuccesso sin dall'inizio.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino nigeriano,
è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 giugno 2003 notificandone
la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La domanda
di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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