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Numero d'incarto:
52.2003.342
Data decisione, Autorità:
20.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.342
Lugano
20 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di
patrocinata dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 10 dicembre 2002 (n. 5979) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 15 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 25 settembre 2003 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che il
__________ la cittadina lettone __________ si è sposata a __________ con
__________, di nazionalità elvetica, ottenendo per questo motivo un permesso di
dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 18 dicembre
2002;
che il 15
ottobre 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora alla
ricorrente, perché dal 30 marzo 2001 ella non viveva più insieme al marito e
quest'ultimo era intenzionato a chiedere il divorzio, ritenendo in tal modo
manifestamente abusivo da parte dell'interessata appellarsi al matrimonio per
poter continuare a dimorare sul territorio svizzero (art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8
ODDS);
che la
suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale
cantonale amministrativo, quest'ultimo ritenendo ininfluenti per il giudizio
l'assunzione delle prove testimoniali offerte dall'insorgente volte ad appurare
i motivi che hanno portato quest'ultima a costituirsi una residenza propria e a
chiarire la natura dei rapporti con il marito;
che con
sentenza 25 settembre 2003, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di
diritto amministrativo presentato da __________ e ha rinviato la causa al
Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, previo completamento
dell'accertamento dei fatti;
che, secondo
l'alta Corte federale, l'apprezzamento anticipato delle prove cui era pervenuto
il Tribunale cantonale amministrativo disattendeva l'art. 29 cpv. 2 Cost
(violazione del diritto di essere sentito);
che il
Tribunale federale ha rilevato come dagli atti non si evinceva con la
necessaria chiarezza l'esistenza di una rottura definitiva del vincolo
coniugale e che occorreva pertanto indagare ulteriormente sulla natura delle
relazioni tra i coniugi __________;
che
giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione
impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in
cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che,
verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti
rinviati per economia di giudizio direttamente alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, affinché statuisca nuovamente sul gravame previo
completamento, come indicato dal Tribunale federale, degli accertamenti
necessari al fine di determinare se l'insorgente abusa dei diritti che le
derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, richiamandosi ad un matrimonio
esistente solo formalmente, all'unico scopo di poter continuare a beneficiare
dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera;
che non
rientra infatti nei compiti primari di questo Tribunale quello di porre rimedio
alle carenze istruttorie poste in essere dalle autorità inferiori, in
particolare dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo
Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili (art. 31 PAmm);
che con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'assistenza
giudiziaria formulata nel gravame diviene priva di oggetto.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione
10 dicembre 2002 (n. 5979) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 15
ottobre 2002 (ST 235) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione.
-
Gli atti
sono rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione
previo completamento dell'istruttoria.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.– a titolo di
ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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