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Numero d'incarto:
52.2003.334
Data decisione, Autorità:
16.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.334-335-336
Lugano
16 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 3 ottobre 2003 di
(a) __________
(b) __________
(c) __________
tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 settembre 2003 del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato, che cita i ricorrenti ed il Dipartimento del
territorio, Sezione forestale a comparire per procedere all’audizione di due
testi;
richiamato l’art. 48 PAmm,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
municipio di __________ ha pubblicato all'albo comunale dall'8 luglio 2002 al 6
agosto 2002 i piani di rilievo dell'area boschiva a contatto con la zona
edificabile;
che i
ricorrenti si sono tempestivamente opposti alle risultanze dell'accertamento;
che il 13
dicembre 2002 la Sezione forestale ha convocato gli opponenti ad un sopralluogo
da esperirsi il 20 di quello stesso mese;
che
contro questa ordinanza gli opponenti sono insorti davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui evocare;
che il 14
gennaio 2003 i ricorrenti hanno ricusato il dr. __________, Capo dell'Ufficio
forestale del __________ circondario;
che il 2
luglio 2003 i ricorrenti hanno chiesto al Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato di fissare un'udienza preliminare sulle prove;
che il 23
settembre 2003, il Servizio dei ricorsi ha convocato i ricorrenti ed il Dipartimento
del territorio a comparire il 6 ottobre 2003 ad un'udienza per l'audizione dei
testi dr. __________ e dr. __________;
che il 29
settembre 2003 i ricorrenti hanno chiesto al Servizio dei ricorsi di annullare
la citazione per l'audizione dei testi summenzionati perché non era stata
preceduta da un'udienza preliminare;
che il 2
ottobre 2003 il Servizio dei ricorsi ha confermato la citazione, precisando che
il dr. __________ non sarebbe stato sentito come teste, ma sarebbe stato sottoposto
ad interrogatorio formale;
che
contro la citazione 23 settembre 2003, modificata il 1° ottobre seguente, i
ricorrenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con
risoluzione 7 ottobre 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato i ricorsi irricevibili,
trasmettendoli per competenza al Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che
l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti,
decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela
inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm);
che
quando, come in concreto, sono pendenti davanti alla stessa autorità più ricorsi
fondati sugli stessi fatti, l'autorità può deciderli con un unico giudizio
(art. 51 PAmm);
che prima
di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm);
che,
giusta l'art. 4 cpv. 1 e 2 LCFo, il Consiglio di Stato accerta, d'ufficio o su
istanza di parte, il carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura
(cpv. 1 e 2);
che
nell'ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il municipio
fa rilevare il limite del bosco a contatto con l'area edificabile e lo riporta
nei PR (art. 4 cpv. 3 LCFo);
che
l'accertamento del limite del bosco a contato con la zona edificabile esperito
dal municipio è pubblicato presso la cancelleria comunale con annuncio sul FU
ed agli albi comunali per un periodo di 30 giorni; chi è legittimato a
ricorrere contro la decisione di accertamento può opporvisi entro 15 giorni dal
termine della pubblicazione (art. 5 cvp. 3 RLCFo);
che la
Sezione forestale istruisce la pratica, evade le opposizioni ed accerta il
limite del bosco (art. 5 cpv. 4 RLCFo) con decisione che può essere impugnata
dapprima davanti al Consiglio di Stato ed in seguito davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 5 cpv. 7 RLCFo e 42 cpv. 1 e 2 LCFo);
che, in
concreto, la procedura si trova attualmente nella fase di istruzione e di evasione
delle opposizioni che fa seguito alla pubblicazione dei rilievi del limite del
bosco e precede la decisione di accertamento della Sezione forestale;
che in
quest'ambito i ricorrenti hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la citazione
13 settembre 2002 della Sezione forestale, che li convocava ad un sopralluogo;
che
nell'ambito di tale impugnativa, demandata al Servizio dei ricorsi per l'istruzione,
gli insorgenti hanno ulteriormente impugnato davanti al Consiglio di Stato
l'ordinanza 23 settembre 2003, rettificata il 2 ottobre seguente, con cui tale
servizio li ha convocati ad un'udienza per l'audizione di due testi, rispettivamente
per l'audizione di un teste e per l'interrogatorio formale di un funzionario
dirigente, contro il quale è peraltro pendente un'istanza di ricusa;
che
giusta l’art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del
Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti, contro le decisioni dei
dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate è dato ricorso al
Consiglio di Stato se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale
cantonale amministrativo;
che il
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato è subordinato direttamente al Consiglio
di Stato ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato (art.
1 del Decreto esecutivo che modifica l’aggregazione del Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato);
che
avendo il ricorso per oggetto una decisione (ordinanza) del Servizio dei
ricorsi, manifestamente a torto il Consiglio di Stato ha declinato la propria
competenza;
che i
ricorsi vanno di conseguenza dichiarati inammissibili;
per questi motivi,
visti gli art. 4 LCFo; 5 RLCFo; 4 cpv. 4 legge
concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi
dipartimenti, art. 1 Decreto esecutivo che modifica l’aggregazione del servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato; 3, 4, 44, 48, 51 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono inammissibili.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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