AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.31
Data decisione, Autorità:
10.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.31
Lugano
10 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2003 di
contro
la decisione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato,
n. 104, che ha respinto l’impugnativa presentata da __________ avverso la decisione
24 ottobre 2002, con cui la sezione della circolazione gli ha revocato a
tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 4 febbraio
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________ __________ è stato oggetto in passato di numerose revoche della
licenza di condurre: 3 mesi nel 1998 per guida in stato di ebrietà (1.21-1.64
per mille), due anni nel 1999 per aver condotto un’autovettura malgrado la
revoca ed in stato di ebrietà (1.76-2.46 per mille), di durata indeterminata
nel 2000 per aver condotto una motoleggera malgrado la revoca (riammissione
alla guida il 28.6.2001).
b) Il 1
febbraio 2002 al ricorrente è stata revocata la licenza di condurre - a titolo
preventivo e cautelativo - per un periodo indeterminato, con l’ordine di
sottoporsi a perizia presso Ingrado (centro di cura dell’alcolismo) per aver
ripetutamente circolato con un autovettura malgrado la revoca ed in stato di
ebrietà, e più precisamente il 4 dicembre 2001 (2.60 per mille), il 27 dicembre
2001 (1.41 per mille) e il 28 dicembre 2002 (3.34 per mille), urtando in
quest’ultima occasione un veicolo parcheggiato ed allontanandosi poi dal luogo
dell’incidente.
c) Il 20
luglio 2002 l’insorgente è stato nuovamente sorpreso alla guida di un autoveicolo
malgrado la revoca ed in stato di ebrietà (2.12-2.44/1.93-2.38 per mille). Parimenti
il 3 agosto 2002, allorquando con un tasso alcolemico del 3.07-3.72 per mille
ha perso la padronanza di guida in curva fuoriuscendo dal campo stradale.
B. Con decisione
24 ottobre 2002, la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la
licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame
sarebbe stato concesso prima del mese di aprile 2005. La riammissione è stata
subordinata alla presentazione di un rapporto del centro di cura dell’alcolismo
Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di
controllo di 24 mesi - l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di
qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, al superamento di un
esame psicotecnico e di nuovi esami di condurre teorici e pratici.
C. L’8 gennaio
2003 Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________
avverso la decisione dipartimentale. In sostanza, secondo il Governo - per il
quale la particolarità della fattispecie non richiederebbe ulteriori atti
istruttori - il ricorrente presenta una dedizione al bere ai sensi dell’art. 14
cpv. 2 LCS in quanto non in grado di sormontare - per mezzo della propria
volontà - la tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive.
Considerata la pluri-recidiva, l’esecutivo cantonale ha ritenuto dati i
presupposti per una revoca a tempo indeterminato ed adeguate le clausole
relative alla riammissione alla guida ed al termine di prova.
D. Contro tale
pronuncia __________ __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l’annullamento. Chiede inoltre la riforma dei
punti 1.2 e 1.3 della decisone della Sezione della Circolazione, nel senso che
nessun riesame venga concesso prima del mese di ottobre 2003 e che la
riammissione alla guida venga subordinata alla presentazione di un rapporto del
centro Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti, dopo un
periodo di controllo di 12 mesi, l’avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivolglia
dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche.
L’insorgente
lamenta una violazione del principio della proporzionalità in ragione della
durata eccessiva del periodo di controllo di 24 mesi. Denuncia l’inutilità,
l’infondatezza e la sproporzione della subordinazione della riammissione alla
guida ad un esame psicotecnico, in quanto non sarebbe dimostrata la sua
inidoneità alla guida avendo tra l’altro già superato in passato un esame
psicotecnico. Inoltre ritiene sproporzionata la clausola di dover sostenere
nuovi esami di condurre teorici e pratici essendo data la facoltà per
l’autorità amministrativa di sottoporre il conducente ad una corsa di
controllo. Altre argomentazioni, saranno riprese, per quanto necessario, nei
considerandi seguenti. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del
gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1 La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel
caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo
di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del
diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e
all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica
se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e
completo (art. 62 PAmm).
-
Il
ricorrente non contesta la fondatezza della revoca di sicurezza della licenza
di condurre in quanto tale, limitandosi a censurare l’entità delle misure
accessorie della quale è assortita, segnatamente la durata del termine di
prova, del periodo di controllo, l'obbligo di sostenere nuovi esami di guida e
un esame psico-tecnico.
-
3.1. la
Secondo giurisprudenza, nell'ambito di una revoca di sicurezza il termine di
prova prima di chiedere il riesame dell'adeguatezza del provvedimento deve
essere fissato tra uno e cinque anni con riferimento agli art. 33 cpv. 1 OAC e
23 cpv. 3 LCStr (DTF 124 II 71, Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
pag. 127, no 2175). L’autorità cantonale gode nell’ambito della commisurazione
di tale durata di un ampio potere di apprezzamento. La durata del termine di
prova viene commisurata a diversi parametri che possono essere così sommariamente
riassunti (Schaffhauser, op. cit., pag. 138 ss, no 2202-2203): grado di inidoneità
a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità,
possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della
circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del
conducente. Occorre inoltre badare a mantenere una certa uguaglianza
nell'applicazione della legge, non sanzionando in modo speciale conducenti cui
è stata imposta una revoca a scopo di sicurezza rispetto a quelli cui è stata
imposta una revoca a scopo di ammonimento. Va inoltre considerato che nelle revoche
a scopo di sicurezza il periodo di prova corrisponde sostanzialmente ad un
periodo di attesa assoluto ("absolute Sperrfrist") (Schaffhauser, op.
cit., pag. 130-131, no 2185).
3.2. In
passato __________ __________ ha più volte indotto le autorità competenti ad
adottare nei suoi confronti dei provvedimenti amministrativi per gravi
infrazioni alla LCStr. Negli ultimi 5 anni è stato sorpreso alla guida di
un’autovettura in stato di ebrietà per ben 7 volte. Per ben due volte è stato
oggetto di una revoca di durata indeterminata. Dal provvedimento amministrativo
del 1. febbraio 2002 alle infrazioni che hanno determinato l’autorità cantonale
alla revoca oggetto del presente procedimento è inoltre trascorso un lasso di
tempo piuttosto breve (5 mesi e 20 giorni). Nel corso dei tre controlli nei
quali il ricorrente è incorso nel mese di febbraio 2002 - avvenuti nell’arco di
soli 26 giorni - sono stati rilevati dei tassi alcolemici varianti tra il 1.41
e il 3.34 per mille, per un tasso medio di oltre 2.4 per mille. Un quadro
simile è riscontrabile in occasione delle ultime infrazioni documentate,
avvenute nei mesi di luglio e agosto 2002. A distanza di soli 14 giorni sono
stati rilevati dei tassi alcolemici varianti tra 2.12-2.44/1.93-2.38 e
3.07-3.72 per mille, per una media di oltre il 2.61 per mille. Se ne deve
dedurre che l’abuso di sostanze alcooliche non è solo qualitativo (per due
volte superiore al 3 per mille), ma pure quantitativo. Nel corso degli anni i
problemi del ricorrente non sembrano essere diminuiti, le infrazioni si sono
fatte più frequenti e in due casi hanno comprtato incidenti della circolazione
(il 28.12.2001 e il 3.8.2002). Malgrado i 3 mesi di revoca nel 1998, i due anni
nel 1999 e la revoca preventiva nel febbraio 2001, l’insorgente non ha tratto
alcun insegnamento da queste misure.
A ciò va
aggiunta la sistematica guida di autoveicoli malgrado la revoca della licenza
di condurre (cfr. Verbale di interrogatorio di __________ __________ dinanzi la
Polizia cantonale dei Grigioni del 20 luglio 2002). Ciò aggrava
considerevolmente la situazione del ricorrente, incapace di fatto di
comprendere i rischi ai quali ha esposto se stesso e gli altri utenti della
strada; rischi manifestamente evidenti in occasione dei due incidenti della circolazione.
Malgrado un quadro allarmante, il ricorrente ha dimostrato un completo
disinteresse per l’ordine dell’autorità grigionese di sottoporsi all’indagine
peritale, dando prova di insofferenza nei confronti dell’autorità, e dimostrando
di fatto scarsa collaborazione e scarsa coscienza delle proprie responsabilità.
Considerato il fallimento di tutte le misure amministrative e mediche imposte
sino ad oggi, nonché la gravità e la sistematicità dei precedenti del ricorrente,
il periodo di attesa prima di un riesame fissato ad aprile 2005 (quindi poco
più di 5 mesi dopo la prima possibile scadenza dei 24 mesi di controllo) è
adeguato alle circostanze e ossequia il principio della proporzionalità,
esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni
imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di
interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale.
3.3. Di
transenna si rileva che il ricorrente è recidivo ai sensi dell’art. 17 cpv. 1
lett. d LCStr. Un eventuale revoca della licenza a scopo di ammonimento avrebbe
dovuto durare almeno un anno. Considerata la grave recidiva dopo un periodo,
tutto sommato breve, è lecito presumere che una revoca della licenza a scopo di
ammonimento sarebbe stata certamente superiore al minimo legale. A maggior
ragione considerando che in passato il ricorrente aveva già subito una tale
misura della durata di 2 anni. Anche per questo motivo il periodo di prova
imposto è adeguato. Analogamente, appare rapportata alle particolarità del caso
la subordinazione della riammissione alla guida al superamento di un esame psicotecnico.
- Il
ricorrente contesta inoltre la durata del periodo di controllo. A torto. I
precedenti, la frequenza, la gravità delle infrazioni e la tedenza del
ricorrente a volersi sottrarre al valido aiuto dei centri specializzati nel
trattamento della patologie alcolemiche, basterebbero da sole a confermare il
periodo di controllo di 24 mesi al quale dovrà sottoporsi.
Contrariamente
a quanto assume il ricorrente e per sua stessa ammissione, egli ha condotto
intenzionalmente più volte autoveicoli malgrado la revoca della licenza (cfr.
Verbale di interrogatorio di __________ __________ dinanzi la Polizia cantonale
dei __________ del 20 luglio 2002). Se la revoca della licenza di condurre
allontanerà l’insorgente dalla strada - a tutela della sicurezza dei suoi
utenti - la sistematicità con la quale egli in passato ha circolato malgrado la
revoca non può essere ignorata e impone un’attenzione accresciuta alle misure
accessorie da pronunciare, tenendo presente la possibilità che l’insorgente
ricada (come in passato è stato più volte il caso) in questo tipo di infrazione.
Il periodo di 24 mesi di controllo rappresenta senza dubbio una misura
incisiva. Considerando però l’intenzionalità del ricorrente nel condurre
malgrado la revoca e soprattutto la gravità delle patologie di cui soffre, il
monitoraggio del suo consumo di alcolici durante buona parte del termine di prova
va senza dubbio ritenuto misura idonea a garantire la sicurezza del traffico e
dell’insorgente, a maggior ragione visto il fallimento dei precedenti
provvedimenti.
- 5.1. Nel
determinare l'obbligo di sostenere nuovi esami di guida bisogna tenere conto di
tutte le circostanze del caso concreto (DTF 118 Ib 518 c. 2b e 3b; 108 Ib 62 c.
3b; LGVE 1998 II n. 24 c. 3a; Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2219). In ogni caso tale obbligo deve
essere dettato dalla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art. 14 LCStr
n. 7.2.1 e citazioni).
5.2. Se è
vero che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale qualora la durata di
astinenza dalla guida supera largamente la durata dell'esperienza di guida vi è
motivo di dubitare della capacità pratica di condurre di un utente della strada
(SJ 1991 pag. 531 n. 94 e citazioni; DTF 108 Ib 62), ciò non vuol dire che
l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami si giustifichi solo in fattispecie
analoghe. Anche se la durata dell'astensione dalla guida è inferiore alla
durata della pratica nella circolazione, la giurisprudenza ha ritenuto che i
mutamenti delle norme della circolazione, l'aumento del traffico e la perdita
degli automatismi necessari ad una guida sicura sono elementi che possono
giustificare l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami di conducente (SJ 1991 pag.
21 n. 11; DTF 108 Ib 62 pag. 64), come pure un periodo molto lungo di astinenza
dalla guida può giustificare tale decisione
(Schaffhauser,
ibid. n. 2219, 2467 e citazioni; LGVE 1998 II n. 24 c. 3a-b). Tale obbligo è
stato quindi confermato dalla giurisprudenza anche in altre variegate situazioni
oltre a quelle citate dal ricorrente, segnatamente: dopo un'astinenza alla
guida di 18 mesi (DTF 118 Ib 518) rispettivamente di 12 mesi (SJ 1991 pag. 531)
preceduta da breve esperienza, dopo 4 anni di astinenza a fronte di 7 anni di
esperienza (ZR 1990 n. 11 pag. 21), dopo un'astensione di 7 anni dalla guida di
veicoli della categoria B malgrado una guida regolare di veicoli agricoli di
categoria G (Bussy, op. cit. ad art. 14 LCStr n. 7.2.3 lett. b e citazioni),
dopo 6 anni e mezzo di astinenza con 25 anni di esperienza (LGVE 1998 II n.
24), e persino dopo tre anni di astinenza malgrado un'esperienza di guida di
ben 25 anni (JdT 1995 pag. 664 n. 15).
5.3. In
seguito alle diverse revoche della licenza di condurre, va considerata
un’astinenza dalla guida dal 1.2.2002 ad oggi. Un riesame della decisione non
potrà essere chiesto prima del mese di aprile 2005, quindi ad oltre tre anni
dall’ultima volta che il ricorrente è stato autorizzato a circolare.
L’astinenza dalla guida va per tanto considerata di lunga durata e quindi tale
da giustificare un obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida, indipendentemente
dalla precedente esperienza.
- 6.1. Il
ricorrente in luogo e vece dell'obbligo di sottoporsi a nuovi esami chiede di
essere astretto ad una corsa di controllo ai sensi dell'art. 24a OAC.
6.2.
Mentre l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami in caso di dubbi sull'idoneità
alla guida (art. 14 cpv. 3 LCStr, 24 cpv. 1 OAC) costituisce una misura
amministrativa data qualora sia già stato accertato che il conducente non
adempiva (più) alle condizioni per essere ammesso alla circolazione, la corsa
di controllo (art. 24a OAC) costituisce invece uno strumento di verifica della
situazione di fatto laddove vi è incertezza sulla circostanza a sapere se un
conducente sia idoneo o meno a circolare in modo da potere poi se del caso
adottare i provvedimenti che si impongono (Schaffhauser, op. cit. n. 2662
segg.; AGVE 2000 pag. 121 seg. c. 3b). Si tratta quindi di due strumenti
specifici che si applicano a due ambiti distinti e con scopi diversi. Nella
fattispecie, appurato che il conducente non adempie alle condizioni per essere
ammesso alla circolazione, la corsa di controllo risulta pertanto inapplicabile.
- Visto
quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 14 cpv. 2 lett. c, 16, 17 cpv. 1bis
e 3, 23 LCStr; 9, 24, 24a, 33, 35 OAC; 10 LALCStr; 18, 43, 46, 56, 61 e 62
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1’000.-- sono poste a
carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto
pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di __________ nel termine di 30 giorni dalla notifica.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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