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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.30
Data decisione, Autorità:
31.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.30
Lugano
31 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2003 di
contro
la decisione 8 gennaio 2003 (n. 118) del Consiglio
di Stato che ha accolto l'istanza di revisione presentata dal comune di
__________ avverso la risoluzione 12 novembre 2003 in materia di tassa per il
servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti per l'anno 2002;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 12 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato
da __________ __________ avverso la risoluzione 2 settembre 2002 con la quale
il municipio di __________ gli ha imposto il pagamento di una tassa di fr. 100.-
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2002;
che
malgrado che il comune di __________ fosse rappresentato da un legale, il
Governo non gli ha assegnato ripetibili;
che con
lettera 23 novembre 2002 l'autorità comunale, per mezzo del proprio patrocinatore,
ha chiesto all'Esecutivo cantonale di "completare le decisioni,
emettendo le necessarie decisioni a complemento su questa ulteriore domanda di
giudizio. La presente vale in subordine quale domanda di revisione delle decisioni";
che l'8
gennaio 2003 il Consiglio di Stato, trattando la richiesta alla stregua di una
domanda di revisione l'ha accolta ed ha riconosciuto all'istante un'indennità
per ripetibili pari a fr. 300.-;
che
avverso tale risoluzione __________ __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando l'annullamento sia della risoluzione 12 novembre
2002 sia di quella dell'8 gennaio 2003; delle considerazioni addotte si dirà,
se necessario, in seguito;
che il
comune di __________ si oppone all'accoglimento del gravame, contestandone in
via principale la tempestività;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC e 60
cpv. 1 PAmm) e la legittimazione attiva dell'insorgente sono certe;
che il
ricorso è tempestivo per quanto rivolto contro la risoluzione 8 gennaio 2003
del Consiglio di Stato (art. 46 cpv. 1 PAmm); è invece tardivo nella misura in
cui ha per oggetto la risoluzione 12 novembre 2002 dello stesso Consiglio;
che il
gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm);
che
giusta l'art. 35 PAmm contro le decisioni è dato rimedio della revisione:
a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha
domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza
che una speciale norma lo consenta;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che
risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro
contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto
ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti
nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire,
senza sua colpa, nella procedura precedente;
che la
revisione è un mezzo d'impugnazione straordinario; ciò significa che non è data
quando il difetto lamentato avrebbe potuto essere censurato impugnando la risoluzione
e facendo uso della via ordinaria di ricorso (RDAT II-1995, n. 17);
che nella
fattispecie il municipio di __________ ha contestato ancora nei termini
ricorsuali la mancata assegnazione di ripetibili;
che non
essendo il giudizio del Consiglio di Stato ancora cresciuto in giudicato, l'esecutivo
comunale avrebbe dovuto inoltrare ricorso a questa corte, chiedendo di porre
rimedio all'omissione in cui è incorso il Governo;
che, in
ogni caso, non essendo adempiuto alcuno dei motivi di cui all'art. 35 PAmm, il
rimedio della revisione non era dato;
che
l'istanza introdotta con lettera 23 novembre 2002 avrebbe pertanto dovuto essere
dichiarata irricevibile;
che al
caso concreto non è applicabile l'art. 4 PAmm, concernente la trasmissione
d'ufficio degli atti all'autorità competente;
che in
effetti dallo scritto 23 novembre 2002 non traspare in alcun modo la volontà
del comune d'impugnare la risoluzione 12 novembre 2002; il legale che lo
patrocinava, cognito della materia e dei mezzi d'impugnazione, si è infatti
limitato a chiedere il completamento ed in via subordinata la revisione della
decisione;
che anche
in questa sede il resistente ha ribadito tale sua intenzione (cfr. consid. 4. risposta
7 febbraio 2003);
che sulla
scorta di tali considerazioni, il ricorso va accolto per quanto diretto contro
la risoluzione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato; va invece dichiarato
irricevibile, siccome tardivo, nella misura in cui ha invece per oggetto la
decisione 12 novembre 2002;
che le
ripetibili e la tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente proporzionalmente
al suo grado di soccombenza, ritenuto che il comune va esente da quest'ultima
siccome comparso in lite per motivi di funzione.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 18 cpv. 1, 28, 35, 43, 46 cpv. 1, 60
cpv. 1 PAmm; 208 cpv. 1 LOC;
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è:
1.1. irricevibile
nella misura in cui è rivolto contro la risoluzione 12 novembre 2002 (n. 5425)
del Consiglio di Stato;
1.2. accolto nella
misura in cui è rivolto contro la risoluzione 8 gennaio 2003 (n. 118) del
Consiglio di Stato, che è annullata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.- è a carico del ricorrente, che rifonderà al comune di
__________ fr. 400.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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