AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.280
Data decisione, Autorità:
20.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.280-281
Lugano
20 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 9 settembre 2003 di
patr. da:
(b) __________
contro
la decisione 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato
(n. 3437), che annulla la licenza edilizia 13 novembre 2003 rilasciata dal
municipio di __________ a __________ per la costruzione di un edificio
postale con appartamenti ed uffici nella zona del nucleo (part. n. __________
RF);
viste le risposte:
16 settembre 2003 del
Consiglio di Stato;
22 settembre 2003 del
Dipartimento del territorio;
23 settembre 2003 del
municipio di __________;
25 settembre 2003 di
__________;
al ricorso sub a;
16 settembre 2003 del
Consiglio di Stato;
25 settembre 2003 del
Dipartimento del territorio;
26 settembre 2003 di
__________;
al ricorso sub b;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il piano particolareggiato del nucleo tradizionale di __________
(PPNT), in vigore sino al 2001, suddivideva la zona del nucleo in cinque
diversi comparti, divisi a loro volta in sottocomparti. Il sottocomparto D1,
destinato alla costruzione della nuova sede della posta, era costituito da un
quadrilatero di circa 30 m di lato, che comprendeva parte del fondo su cui
sorge tuttora il vecchio edificio postale (part. n. __________ RF). L’area
circostante, comprendente viale __________, l’attuale piazza della __________
ed altre due fasce di terreno, poste lungo i lati sud ed ovest del
quadrilatero, era dichiarata area di circolazione pubblica.
piazza __________
viale Papio
part.
N
Con messaggio 24 ottobre 2000, il municipio
ha sottoposto al consiglio comunale una variante del PPN relativa
all’edificio postale ed alla piazza __________ a. Il messaggio spiegava che
la modifica, elaborata in stretta collaborazione con l’amministra-zione della
__________, intendeva rivedere la configurazione dell’area pubblica dinanzi
all’edificio postale, area nevralgica (...), ma che al momento si riduceva più
che altro ad uno slargo viario dall’organizzazione poco chiara. L’obbiettivo,
soggiungeva il messaggio, era quello di ritagliare uno spazio pubblico più
preciso, che segnali l’entrata di __________ (...). Lo schema planimetrico
allegato al messaggio proponeva pertanto il ridisegno della zona con
allargamento della piazza mediante arretramento dell’edificio postale. La
variante prevedeva di conseguenza di abolire il comparto D1 e di estendere
verso ovest il comparto D2 sino a comprendere buona parte del fondo della
posta, in modo da allargare la piazza antistante da 20 a 29.5 m.
Piazza __________
part. n. 244
N
La variante fissava inoltre l’altezza
massima degli edifici alla quota di m 219.50. Verso la piazza della posta e
verso viale __________o, stabiliva infine due linee di costruzione con obbligo
di contiguità e di portici. L’indice di occupazione (60%), prescritto dall’art.
27delle norme di attuazione del PPNT (NAPPNT) per il comparto D2 è rimasto
invariato.
Agli atti della variante era allegato il
seguente schema planovolumetrico indicativo.
viale __________o
N
La variante è stata adottata dal consiglio
comunale il 29 gennaio 2001. Previa pubblicazione, l'emendamento è poi stato
approvato dal Consiglio di Stato il 6 giugno seguente.
B Il 10
ottobre 2001, La __________ ha chiesto al municipio il permesso di costruire un
nuovo edificio sulla part. n. __________. Oltre all’ufficio postale,
l’immobile, articolato su tre piani fuori terra, comprende appartamenti e vani
da locare a terzi come negozi ed uffici, nonché un’autorimessa sotterranea con
43 posteggi, che si estende sotto la piazza della ____________________
invadendo anche il sottosuolo pubblico.
Alla domanda si è opposto il resistente
__________, proprietario del fondo confinante sul lato sud (part. n.
__________), che ha contestato l’intervento dal profilo procedurale
(modinatura, preavviso della commissione del nucleo, ecc.) e sostanziale (inserimento,
distanze, aperture, numero di piani, servitù, ecc.).
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio (n. 33994), il 13 novembre 2002 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del vicino.
C. Con
giudizio 19 agosto 2003, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Rievocato l'iter della variante, il Governo
ha anzitutto escluso che la parte del fondo, destinata dal nuovo PPNT
all'allargamento della piazza della __________ e dichiarata area di circolazione
pubblica, potesse essere computata come superficie edificabile. Ne
ha quindi dedotto che l’edificio progettato superasse l’indice di occupazione
(60%) prescritto dall’art. 27 NAPPNT. Già per questo motivo, ha accolto il ricorso
ed annullato la licenza.
Proseguendo nel suo esame, il Consiglio di
Stato ha poi ritenuto che la licenza fosse da annullare anche perché rilasciata
senza il preavviso della commissione del nucleo. La costruzione, ha ancora rilevato,
sarebbe pure in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione,
perché comprende anche locali destinati all’abitazione e ad uffici. Lesiva del
diritto, nella misura in cui si estende sotto la piazza, sarebbe infine
l’autorimessa sotterranea, poiché disattende il vincolo di area destinata
alla circolazione pubblica che grava la superficie sovrastante.
Le censure sollevate dall’opponente in
relazione all’inserimento estetico dell'edificio nel nucleo, alla rettifica dei
confini verso viale __________, prevista dalla variante di PR, alle distanze
dal confine ed alle altezze sono invece state respinte.
D. Contro il predetto giudizio governativo La __________ e il comune
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino
della licenza annullata.
a. L’insorgente rimprovera al Consiglio di
Stato di aver frainteso la valenza della variante del __________ e di aver
omesso di prendere in considerazione lo schema planovolumetrico indicativo.
Questo schema attesterebbe che il pianificatore comunale ha sempre inteso
riferirsi all’intera superficie del fondo, compresa la parte destinata ad area
di circolazione pubblica. Dallo stesso si dedurrebbe anche che la variante di
PR ha previsto la possibilità di costruire un piano interrato sotto quest’area.
La rappresentazione grafica dell’area di circolazione pubblica non
rifletterebbe esattamente le reali intenzioni perseguite dal legislatore comunale
di concerto con La __________. Stando alle motivazioni addotte dal messaggio,
il comparto D2 avrebbe in effetti dovuto comprendere anche l’area destinata
alla circolazione pubblica. Il Consiglio di Stato avrebbe peraltro approvato la
variante soltanto nella misura in cui concerne la part. n. __________. La zona
oggetto del vincolo di arretramento sarebbe ancora da pianificare. Essa sarebbe
comunque computabile come superficie edificabile.
Inesistente, prosegue l’insorgente, sarebbe
il contrasto fra la funzione assegnata al comparto D2 e l’insediamento di
appartamenti ed uffici nello stabile in esame.
Viziata da formalismo eccessivo, conclude La
__________, sarebbe infine la pretesa del Consiglio di Stato di annullare la licenza
per mancanza del preavviso della commissione del nucleo.
b. Analoghe considerazioni sono sviluppate
dal comune, che evidenzia in particolare come la variante del PPNT non abbia
comportato alcun adeguamento del piano del traffico.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene
l'opponente, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti
che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti è certa.
I ricorsi, tempestivi, sono dunque
ricevibili in ordine.
Essendo fondati sul medesimo complesso di
fatti, possono essere decisi con un unico giudizio.
Le impugnative possono essere evase sulla
base degli atti, senza assumere particolari prove (art. 18 PAmm). La situazione
dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani ed è
sufficientemente nota a questo tribunale. Gli atti pianificatori sono completi.
2.Variante del PPNT. Superficie edificabile. Indice di occupazione
2.1. La variante del PPNT, di cui si è detto
in narrativa, ha anzitutto soppresso il comparto D1, che il precedente assetto
pianificatorio riservava alla costruzione del nuovo edificio postale, al centro
di un’area espressamente riservata alla circolazione pubblica. Parte di questo
comparto è stata attribuita a quest'ultima. La porzione restante è invece stata
assegnata al comparto D2, che è stato esteso verso ovest, eliminando in pari
tempo le fasce di terreno riservate alla circolazione pubblica, che il
precedente azzonamento prevedeva sui lati sud ed est del comparto D1.
Oltre a sopprimere questo comparto, la
variante del PPNT ha quindi modificato la configurazione dell'area di
circolazione pubblica, prevista dal vecchio ordinamento, riducendola da un lato
a vantaggio del comparto D2 ed estendendola dall'altro a scapito dell'area
edificabile.
Il piano del traffico, che avrebbe dovuto
essere posto in consonanza con la nuova distribuzione degli spazi destinati
alla circolazione pubblica, rispettivamente all'edificazione, non è stato aggiornato.
L'omissione è verosimilmente da ascrivere ad una semplice dimenticanza. Nulla
permette invero di ricondurla ad una scelta ragionata, volta ad assoggettare la
porzione di terreno della __________ esclusa dal comparto D2 ad un regime
pianificatorio diverso da quello assegnato alla restante area di circolazione
pubblica. Decisivo, ai fini del giudizio, rimane quindi il nuovo azzonamento
definito dalla variante, che attribuisce a questa parte del fondo la stessa funzione
prevista per la piazza antistante, riservando all'edificazione la parte
rimanente.
2.2. Giusta l'art. 38 cpv. 2 LE, la
superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o parti
di fondi nella zona edificabile. Non vengono considerate le superfici viarie
aperte al pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite PR, le
zone non edificabili destinate a scopi pubblici e previste come tali dal PR,
come pure le superfici edificabili e i corsi d'acqua.
Sono in particolare escluse dalla superficie
edificabile le superfici viarie aperte alla circolazione pubblica pedonale o
veicolare. Un'eccezione può essere ammessa soltanto se una norma lo prevede
espressamente. (DTF 109 Ia 31 consid. 6; Adelio Scolari, Commentario, II ed.,
ad art. 38 LE, n. 1133).
2.3. La superficie che può essere computata
come superficie edificabile ai fini del rilascio del permesso per un
determinato intervento deve comunque appartenere alla stessa zona. Salvo diversa
esplicita disposizione, che deroghi a questa regola, trasferimenti di quantità
edificatorie tra fondi appartenenti a zone diverse sono esclusi (cfr. art. 38a
LE e contrario).
2.4. Nell'evenienza concreta, la superficie
del fondo di proprietà della __________ è edificabile soltanto nella misura in
cui è inclusa nel comparto D2. Nella misura in cui è assegnata all'area di
circolazione pubblica non può invece essere considerata come superficie
edificabile ai fini dell'edificazione della porzione del fondo appartenente a
questo comparto. Entro questi limiti, la superficie del fondo è in effetti estranea
alla zona edificabile, direttamente interessata dall'intervento. In assenza di
un'esplicita disposizione che permetta di derogare al divieto di trasferire quantità
edificatorie tra fondi appartenenti a zone diverse, la superficie assegnata
all'area di circolazione pubblica non può essere trasferita, ossia computata
come superficie edificabile, ai fini dell'edificazione della parte del fondo
inclusa nel comparto D2.
In quanto destinata alla circolazione
pubblica, la superficie in questione costituisce inoltre una superficie aperta
al pubblico transito, che come tale, in mancanza di una di una norma esplicita
che deroghi al principio sancito dall'art. 38 cpv. 2 LE, non entra in
considerazione ai fini del computo della superficie edificabile.
Invano pretende La __________ di ravvisare
nel rudimentale schema planovolumetrico indicativo, annesso alla
variante del PPNT, un'eccezione al principio suddetto. Dal fatto che questo
schema ipotizzi l'eventualità di costruire, sotto la piazza della __________,
un piano interrato, esteso al sottosuolo di proprietà del comune, non si può
dedurre né che la superficie sovrastante, aperta alla circolazione pubblica,
sia computabile come superficie edificabile, né che possa essere trasferita a
favore della parte di fondo assegnata al comparto D2. La natura meramente indicativa
dello schema in discussione esclude che gli si possa attribuire una simile
valenza. Un'eccezione al principio che vieta di trasferire quantità
edificatorie tra zone diverse (art. 38a LE) avrebbe dovuto essere formulata in
termini chiari ed espliciti. Altrettanto esplicitamente avrebbe inoltre dovuto
essere enunciata un'eccezione alla regola sancita dall'art. 38 cp. 2 LE,
secondo cui le superfici aperte alla circolazione pubblica non sono computabili
come superficie edificabile.
2.5. Le tesi della __________ non possono
essere accreditate nemmeno considerando lo schema planovolumetrico in rapporto
all'altezza massima fissata per il comparto D2 ed alla superficie edificabile
ad esso assegnata. Il fatto che questa superficie non basta per costruire un
edificio, configurato secondo le indicazioni di questo schema, sino all'altezza
massima prescritta, non permette di computare come superficie edificabile anche
la parte del fondo assegnata all'area di circolazione. Il limite d'altezza è
inteso come un massimo e non come un obbligo. Lo stesso schema planovolumetrico
ne dà atto.
Da respingere sono pure le obiezioni
sollevate dalla __________ con riferimento all'arretramento, definito da una
linea di costruzione, dalla piazza antistante. L'arretramento non significa che
la porzione di terreno assegnata all'area di circolazione appartenga al
comparto edificabile, come la ricorrente sostiene producendo una rappresentazione
grafica delle zone opportunamente modificata. L'elaborato non corrisponde al
piano della variante approvata dal Consiglio di Stato.
2.6. L'art. 27 NAPR fissa per il comparto D2
un indice di occupazione del 60%. La superficie del fondo dedotto in
edificazione assegnata a questo comparto ammonta a 1030 mq.
Il controverso edificio si estende su una
superficie di 809.46 mq.
L'indice di occupazione, risultante dal
rapporto percentuale tra superficie edificata e superficie edificabile (art. 37
cpv. 2 LE), è quindi pari al 76.58 %. La violazione del limite di indice è
dunque palese.
Da questo profilo, il giudizio governativo
impugnato merita di essere confermato.
- Destinazione
di zona
Inesistente è invece la violazione del
principio della conformità di zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), ritenuta dal
Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
L'insediamento di appartamenti, uffici e
negozi nel nuovo edificio postale non è per nulla contrario alla funzione,
invero scarsamente definita, che le NAPPNT assegnano al nucleo, rispettivamente
al comparto D2.
Nel fatto che la variante del PPNT riservi
il fondo della __________ alla costruzione del nuovo edificio postale non si
può di certo ravvisare un divieto di insediarvi ulteriori contenuti di natura
residenziale o commerciale. È del resto inimmaginabile che il pianificatore
locale abbia inteso escludere simili contenuti, riservando l'intera costruzione
all'attività della __________.
Su questo punto, le contestazioni sollevate
dai ricorrenti sono pienamente fondate.
- Preavviso
della commissione del nucleo
Lesive del diritto sotto il profilo del
principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo sono pure le
deduzioni del Consiglio di Stato relative al preavviso della commissione del
nucleo. Il preavviso a favore dell'intervento, espresso da questa commissione
su una domanda preliminare identica a quella definitiva, non può essere
ignorato. Né può essere ignorata la conferma di tale preavviso formulata da
tale commissione sulla domanda definitiva in sede di ricorso di prima istanza.
Le censure sollevate al riguardo dalla Posta
vanno dunque accolte.
- Posteggi
sotterranei
5.1. Giusta l'art. 18 NAPPNT, l'obiettivo
della pedonalizzazione del nucleo esclude di per sé la creazione di posteggi
all'interno del nucleo stesso.
Sono accessibili veicolarmente solo i
fondi confinanti con viale __________ e via __________ dove le esigenze lo
richiedono. In tali lotti il municipio può imporre la formazione di posti auto
pubblici sotterranei, a copertura di aree di posteggio del comprensorio del
nucleo, inteso che i costi di costruzione andranno a carico dell'ente pubblico.
Alla norma sopraccitata il municipio,
quando esiste un interesse pubblico prevalente, può concedere deroghe motivate,
esaminando di volta in volta le richieste dell'istante.
5.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che
il posteggio sotterraneo, previsto dal progetto in esame, non potesse essere
autorizzato nella misura in cui interessa la parte del fondo assegnata all'area
di circolazione pubblica, che vincolerebbe anche il sottosuolo.
La questione a sapere se il vincolo di PR si
estenda al punto da escludere anche la possibilità di edificare un posteggio
sotterraneo e quella a sapere se siano date le premesse per la concessione di
una deroga all'art. 18 NAPPNT possono restare indecise, poiché la violazione
dell'indice di occupazione sopra rilevata osta comunque al rilascio del permesso.
- In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa di
giustizia è posta a carico della Posta, ritenuto che il comune ne va esente
siccome insorto a tutela dell'interesse generale. Le ripetibili sono invece
suddivise in parti uguali fra i ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38, 38a LE; 26, 27 NAPPNT di
__________; 3, 18, 28, 31, 43, 52, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
I
ricorsi sono respinti.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della __________.
-
Ciascuno
dei ricorrenti rifonderà fr. 1'500.- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster